Buonasera, mia mamma di 83 anni ha avuto un ictus il giorno
30 aprile che le ha devastato l'emisfero sx del cervello,ora
mia madre è paralizzata nel lato destro del corpo, ha
afasia e disfagia ed è alimentata con la peg allo stomaco,
non può muoversi, deve essere assistita anche
igienicamente, è sveglia,sente ma purtroppo comunica solo
con dei cenni del capo. Dopo i vari ricoveri c/o istituti
neurologici, ora è ricoverata in un Istituto di cura e
riabilitazione (3 mesi) alla scadenza intorno a metà
ottobre, dovremmo provvedere ad un ricovero in strutture RSA
a pagamento, abbiamo fatto alcune domande in queste
strutture, ma i costi sono elevatissimi e variano dai
1900/2200 € al mese, mia mamma non percepisce nessuna
pensione, era casalinga e viveva con mio padre di 84 anni
con una pensione di circa 1100€ al mese, unico reddito del
loro nucleo, vivono in una casa popolare, il nucleo
familiare è composto solo da loro due, abbiamo fatto
domanda di invalidità, ma non ha ancora percepito niente
perché ricoverata in una struttura riabilitativa,la cifra
dovrebbe essere di circa 500€ al mese che comunque non
sono sufficienti per il pagamento della RSA. Quindi ci
siamo rivolti per informazioni al Comune di Pavia
(Assistenti Sociali) per avere notizie riguardo la domanda
per la compartecipazione alle spese delle RSA come la legge
dello stato prevede.
Il regolamento sul sito del comune di Pavia è il seguente:
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RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI: COMPARTECIPAZIONE AL
COSTO DELLE RETTE
CHE COS’È
Il Comune contribuisce al pagamento delle rette di ricovero
in istituti socio-assistenziali e socio-sanitari accreditati
per anziani, disabili e adulti.
ATTIVITÀ SVOLTE E SERVIZI OFFERTI
Il beneficiario è tenuto a concorrere al costo della retta
mediante tutte le sue disponibilità economiche,fatto salvo
quanto disposto all’art. 26.4.
Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della Legge 328/2000, il
Comune, previamente informato, assume esclusivamente gli
obblighi connessi all’eventuale integrazione economica,
soltanto qualora la situazione economica complessiva
dell’utente non consenta la copertura integrale della
retta.
L’integrazione della retta è prevista previa condivisione
della scelta della struttura di ricovero tra richiedente (o
chi ne fa le veci) e Servizio Sociale.
Per le richieste di inserimento presso strutture che
applichino un costo giornaliero superiore a quello
risultante dalla media delle compartecipazioni in atto da
parte del Comune, il Settore Servizio Sociali interverrà
per l’eventuale parte di compartecipazione entro tale
valore medio.
I criteri per l’eventuale compartecipazione del Comune
saranno meglio definite con apposito provvedimento.
L’eventuale definizione della compartecipazione al costo
della retta da parte dei componenti del nucleo anagrafico,
nonché di altri soggetti contemplati a seguito
dell’approvazione del DPCM da emanarsi ai sensi
dell’art. 5 della legge n. 114 del 22 dicembre 2011, sarà
oggetto di apposita regolamentazione.
DESTINATARI
Cittadini disabili, persone di età compresa tra i 18 e i 64
anni e non autosufficienti e per quanto riguarda gli
anziani, persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti
che risiedono, o che hanno avuto l’ultima residenza
anagrafica prima del ricovero nel Comune di Pavia, che
necessitino l’inserimento in strutture residenziali a
carattere assistenziale o socio-assistenziale, non essendo
in grado di provvedere a se stessi presso il proprio
domicilio anche con l’aiuto totale o parziale di altre
persone.
COME ACCEDERE
La richiesta di integrazione della retta può avvenire:
su richiesta diretta dell’interessato o di chi ne fa le
veci (amministratore di sostegno/tutore);
su richiesta di familiari o parenti previo consenso
dell’interessato;
su richiesta degli operatori del Servizio Sociale, in
assenza di figure di riferimento parentali o giuridiche, in
situazioni urgenti non differibili opportunamente
documentate.
Per accedere all’integrazione della retta, occorre:
detenere un reddito inferiore al costo della retta applicata
;
non essere titolare di conti correnti postali/bancari o di
qualunque altro tipo di deposito monetario superiore ad
Euro 4.000;
non essere proprietario o comproprietario o titolare di
altro diritto reale su beni immobili (case/terreni); fatta
eccezione nel caso di prima casa, qualora all’interno
dell’abitazione sia già presente, precedentemente al
ricovero, il coniuge o altro familiare .
Il richiedente o i suoi familiari o la persona tenuta ad
agire legalmente per conto dell’interessato presenta
istanza all’Assistente Sociale di riferimento.
L’Assistente Sociale accoglie la domanda e la
documentazione necessarie per valutare la richiesta di
integrazione e verifica la completezza della documentazione
allegata all’istanza che consta in:
documento OBIS M del ricoverato dell’anno in corso;
estratto conto al 31 dicembre dell’anno precedente a
quello in corso e certificazione bancaria/postale/altre
agenzie del credito attestante il valore del deposito
sussistente al momento della presentazione della domanda
(compresi libretti postali, conti di deposito, ecc.);
sottoscrizione della richiesta;
eventuale certificazione di non autosufficienza fisica o
psichica rilasciata dall'ASL, nonché certificazioni di cui
al Decreto Legislativo 130/2000.
L' Amministrazione si riserva comunque il diritto di operare
per il recupero dei crediti, nel caso in cui il richiedente,
ricoverato in struttura, benefici di somme aggiuntive, come
ad esempio, il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento e degli arretrati.
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I requisiti che ha nostra mamma,rientrano tutti in quelli
che richiede il comune di Pavia per averne diritto, però in
comune a voce ci è stato chiesto di fornire anche i redditi
dei figli, requisito che non appare però (mi sembra) su
quello che richiedono nella loro domanda,che ho sopra
indicato (dal sito del Comune di pavia). Purtroppo anche dal
CAF a cui ci siamo rivolti non abbiamo ricevuto informazioni
chiare.
Mi sembra però che la legge dica il contrario: "Il debitore
è solo ed unicamente il beneficiario della prestazione,
nonché destinatario unico del provvedimento amministrativo
di ripartizione dei costi. I figli - ed in generale i
parenti dei ricoverati - NON sono direttamente obbligati al
pagamento di alcuna quota della retta sociale né verso i
Comuni né verso le RSA, a meno che non si siano
autonomamente impegnati, sottoscrivendo atti di garanzia al
pagamento (atti che tuttavia noi riteniamo nulli,
annullabili ed in frode alla legge)".
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In conclusione vi sarei grato se mi forniste delle
informazioni e dei consigli a quanto sopra descritto,
comunicandovi che siamo propensi a farci tutelare anche
dalla vostra assistenza legale se voi lo riteneste
opportuno.
A.M
Provvederò anche ad una donazione alla vostra associazione.