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v.martini 22 aprile 2011 08:29
Appare anomalo che la disattivazione sia dovuta per la mancanza di quegli importi. Il traffico reclamato verso i numeri speciali, normalmente veniva confermato e oggetto di possibile sollecito da parte di Telecom o per mezzo di Telecom, ma il mancato pagamento non poteva essere oggetto di sospensione e/o cesssazione della linea.
Cosa che appare applicata, seno' dal 2008 avrebbero gia' sospeso/cessato la linea.
E' sicuro che la cessazione sia dovuta solo a quei pagamenti ?
Puo' escludere che possa essere stato migrato verso altro gestore ?
Il traffico contestato era verso numeri speciali (899) o verso direttrice internazionale ?
Il sollecito di pagamente (a parte gli interessi) e' dei 330 + 45 euro ?
IVAN. 22 aprile 2011 22:23
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Per Concetta:
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La DELIBERA AGCOM 664/06/CONS vieta categoricamente al gestore il distacco della linea in caso di importi REGOLARMENTE contestati.
Poi dipende da che tipo di "accordo" c'era stato a suo tempo con Telecom: reclamo FORMALE tramite raccomandata R/R di messa in mora, oppure semplice accordo verbale al 187?
In quest'ultimo caso il famoso "accordo" non ha valore LEGALE, poiché non è DOCUMENTABILE presso un'Autorità (e Telecom lo sapeva BENISSIMO!)
Se il motivo dell'attuale interruzione di servizio è davvero dovuto ad un tentativo di rivalsa di quel vecchio debito, ci sono gli estremi per richiedere i danni...ma tutto prescinde dall'inviare almeno ORA una lettera formale di MESSA IN MORA.
Per una corretta formulazione del reclamo, consulta questo link:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora_8675.php
In caso di mancata soddisfazione delle sue richieste, tua nipote dovrà procedere con una istanza di Conciliazione presso il CO.RE.COM della sua regione (come indicato nel link di risposta della Aduc).
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