Artic
06 aprile 2010 22:29
La risposta è quantomeno approssimativa!!
Innanzitutto c'e 'da valutare se la strada privata sia 'cieca' o meno. "Per i passi carrabili che insistono su strade private "cieche", cioè su quelle non aperte al transito indiscriminato
della collettività, non appare legittima l'applicazione della tassa di cui trattasi, non essendo possibile la costituzione su tali strade della servitù di passaggio". Questo secondo la Risoluzione del Ministero delle Finanze n.220/E del 1993.
Se poi trattasi di strada privata soggetta a servitù di pubblico passaggio ovvero si strada pubblica "Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata". Questo ex comma 4 art. 3 D.Lgs. n.507 del 1993.
Se invece si tratta di passo carrabile "a raso" il presupposto per il pagamento della TOSAP e' l'aver richiesto, da parte del proprietario, il rilascio dell'apposito cartello segnaletico di divieto di sosta (fra l'altro in questo caso la tassa e' ridotta fino al 10 per cento). Ciò è stato confermato in piu' riprese da sentenze della Corte di Cassazione, come ad esempio la sentenza n. 16733/2007.
Si puo' aggiungere quanto segue:
Per la tassa o tariffa sui passi carrabili bisognerebbe denunciare per abuso di potere ed estorsione tutti i sindaci che fanno i furbi per racimolare un pò di soldi in più ed alimentare le ruberie pubbliche, intasando di lavoro anche i giudici. La Corte di Cassazione è dovuta intervenire ancora una volta sui passi carrabili a raso (sentenza n. 16733/2007) per ribadire che non sono soggetti a tassa (o tariffa: neanche si sa bene che natura abbia, cambia da Comune a Comune). La suprema Corte ha stabilito ancora una volta che il passo a raso, cioé senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, “non determina un’occupazione visibile del suolo pubblico”, dato che “manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico”, e che “non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell’accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività”.