XENOFILO
13 febbraio 2010 23:41
Ritengo non opportuna la procedura suggerita ex art. 31. La moglie ha sottoscritto un contratto di soggiorno. Al marito sarà rilasciato un permesso per cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d) T.U. Questo permesso potrà essere rinnovato fino a quando il minore avrà compiuto 6 mesi. Il permesso per cure mediche è convertibile in permesso per famiglia ex art. 30, co. 1, lett. c) T.U. In tal senso si è espressa una circolare del Ministero dell'Interno. La conversione avverà quando sussisteranno le condizioni di legge per il ricongiungimento famigliare dal territorio (così detta coesione). Quando la moglie avrà ritirato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il marito potrà presentare la richiesta di conversione. Si dovrà dimostrare di avere un rapporto di lavoro in corso con un reddito sufficiente, anche presunto annuo, di almeno 10778 euro l'anno, un'alloggio idoneo abitabile da almeno due persone, il minore non è computato poiché di età inferiore a 14 anni (certificato di idoneità dell'alloggio).
Queste condizioni se non sussistono potranno verificarsi con il tempo. Ricordo che il citato art. 30, co. 1, lett. c) prevede che il permesso possa essere convertito entro UN ANNO DALLA SCADENZA.