Oggetto: Diritto all’assistenza in caso di cancellazione
del volo notificata in anticipo
Buongiorno, voglio condividere con voi questa esperienza dai
risvolti sconcertanti.
Dopo l’acquisto di un volo andata e ritorno per
l’Ucraina, con un anticipo di 3 settimane rispetto al volo
di ritorno, la compagnia aerea mi notifica che il volo è
stato cancellato, proponendomi il rimborso o un volo
alternativo due giorni dopo quello originariamente
programmato.
Siccome non ho la possibilità di rinunciare il viaggio e
siccome nel frattempo i costi dei voli sono aumentati,
decido di accettare il volo alternativo.
Subito dopo vado a rivedermi il regolamento CE 261/2004 sui
diritti del passeggero. In esso, senza possibilità di dubbi
di interpretazione, è indicato che in casi come quello non
è prevista la compensazione pecuniaria. Con la stessa
chiarezza il regolamento indica però che, in casi di
cancellazione, al passeggero spetta l’assistenza in
termini di pasti, pernottamenti, trasferimenti aeroporto –
albergo e due chiamate telefoniche, in relazione al tempo di
attesa del volo alternativo.
Poiché la compagnia aerea rifiuta di erogare l’assistenza
mi rivolgo per un parere a diverse associazioni di
consumatori e infine anche all’ENAC. La cosa si fa
interessante: le 3 associazioni dei consumatori che ho
consultato mi confermano che avrei diritto all’assistenza
nei termini ricordati. ENAC invece, in ben due conversazioni
telefoniche mi da un parere diverso, basato su ragionamenti
incomprensibili dal punto di vista del passeggero che
subisce il disservizio. Secondo ENAC, riporto quanto
indicato, l’assistenza si applica solo quando il
passeggero è in aeroporto, per evitare, dicono loro, che
gli aeroporti si riempiano di persone in attesa del volo
alternativo.
Prima di proseguire con gli ulteriori dettagli forniti da
ENAC, alcune annotazioni su questo primo aspetto:
- il regolamento CE 261/2004 in nessun punto indica un
limite di applicabilità simile a quello indicato da ENAC;
al contrario, l’articolo 2 punto a) che indica quali sono
le condizioni nelle quali si applica il regolamento,
chiarisce che, in caso di cancellazione, non è necessario
che il passeggero si presenti all’accettazione (e,
aggiungo io, è abbastanza ovvio, visto che se il volo è
stato cancellato l’accettazione non avrebbe luogo);
- pur comprendendo che ENAC sia interessata a contribuire
alla diminuzione del caos in aeroporto che potrebbe
conseguire alla cancellazione di un volo, è evidente che
questo obiettivo non può giustificare la negazione di un
diritto del passeggero. In ogni caso, questo tipo di
ragionamento nulla ha a che fare con il caso da me
riportato, nel quale il passeggero viene avvertito in
anticipo della cancellazione del volo.
Torno alla conversazione telefonica. Poiché quanto mi
diceva telefonicamente il rappresentante di ENAC non mi
convinceva, provo a proporgli questa domanda: ma quindi se
una compagnia aerea si accorge con un certo anticipo (che
nel mio caso la compagnia ha indicato con due settimane,
anche se questo termine è indicato dal regolamento 261/2004
in relazione al tema della compensazione pecuniaria e non a
quello dell’assistenza) che un volo non sarà per loro
economicamente conveniente (cioè se non vende per lo stesso
abbastanza biglietti) è libera di cancellarlo, proponendo
ai passeggeri un volo successivo, che a questo punto sarò
ovviamente più pieno (unendo i passeggeri di due voli, al
netto delle rinunce)? La risposta del rappresentante ENAC mi
ha sbalordito: secondo lui avevo capito esattamente il
punto, la convenienza da parte della compagnia aerea. Cioè
, se una compagnia aera propone un volo e poi si accorge che
non è conveniente, può cancellarlo ed, aggiungo io, se lo
fa con un certo anticipo, si assicura di non dovere nulla ai
passeggeri.
C’è qualcosa che non torna; il regolamento CE 261/2004
dovrebbe tutelare i diritti del passeggero e viene invece
interpretato come mezzo per diminuire il rischio di entrata
delle compagnie aeree. Vi invito a leggere il regolamento
per verificare se c’è un qualsiasi modo per arrivare
all’interpretazione fornita da ENAC.
Concludo con un ulteriore elemento interessante; nella mia
ricerca ho consultato diverse agenzie che si propongono di
supportare specificamente i diritti del passeggero in caso
di cancellazione di volo. Ne sono nate moltissime; se si
cerca “rimborso cancellazione volo” su Internet viene
proposto un lungo elenco. Risulta questo: tutte queste
agenzie forniscono supporto nei casi in cui al passeggero
spetta la cosiddetta ‘compensazione pecuniaria’, cioè
un rimborso da parte della compagnia aerea. Nessuna di
quelle che ho contattato invece fornisce supporto nei casi
di negata assistenza nei termini che ho descritto. Eppure la
situazione è la stessa, cancellazione del volo, ritardo,
del volo, overbooking. Temo che la spiegazione di ciò
derivi dall’atteggiamento di ENAC.
Qualcuno ha voglia di aggiungere altri elementi per
capire?
Corrado Tamietti