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27 aprile 2012 12:31 - guido fugazza
Le sentenze citate nell'articolo (Cass. 5733/08 e Cass. 26977/2007) non si riferiscono a casi soggetti alla normativa dei contratti del consumatore(che la seconda pronuncia ha esplicitamente ritenuto inapplicabile nella fattispecie),ma a contratti disciplinati in via generale dagli artt. 1341 e 1342 CC.Pertanto,non credo possa riconoscersi alle calusole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore l'efficacia derivante dall'approvazione specifica per iscritto, che non può certamente fornire prova della trattativa, condizione essenziale per la validità di alcune e irrilevante per quella di altre,che sono inefficaci sempre e comunque.
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