Le sentenze citate nell'articolo (Cass. 5733/08 e Cass.
26977/2007) non si riferiscono a casi soggetti alla
normativa dei contratti del consumatore(che la seconda
pronuncia ha esplicitamente ritenuto inapplicabile nella
fattispecie),ma a contratti disciplinati in via generale
dagli artt. 1341 e 1342 CC.Pertanto,non credo possa
riconoscersi alle calusole vessatorie nei contratti tra
professionista e consumatore l'efficacia derivante
dall'approvazione specifica per iscritto, che non può
certamente fornire prova della trattativa, condizione
essenziale per la validitĂ di alcune e irrilevante per
quella di altre,che sono inefficaci sempre e comunque.