In relazione a R.c.auto, mantenimento della classe di merito
sul secondo veicolo, mi pare di capire che i vecchi
contratti devono essere adeguati automaticamente dalle
Compagnie di Assicurazioni, anche se la mia compagnia, per
la mia 3 autovettura - assicurata in classe 14a perchè ho
un figlio di 23 anni - sostiene che non si può applicare il
dispositivo perchè è valido per i nuovi contratti e non
per quelli in corso. Se è così, il Legislatore non
può intervenire, come nel caso dell' estinzione dei
mutui pregressi, per eliminare la disparità di trattamento
tra vecchie e nuove posizioni assicurative? Grazie
1 maggio 2007 0:00 - Ahi bersani
Non alle nuove immatricolazioni ma ai nuovi contratti (ad
esempio puoi anche acquistare un'auto usata, non
necessariamente nuova). Questa è la legge, non
c'è alcun beneficio per chi era già assicurato.
1 maggio 2007 0:00 - Vincenzo
L'assicurazione online Linear mi ha appena inviato il
rinnovo della seconda macchina senza tenere conto della
classe di merito molto più bassa applicata alla mia prima
macchina. La direzione Linear, però, è perentoria e mi
conferma, senza mezzi termini, che la nuova legge è
applicabile solo alle nuove immatricolazioni. Ma il decreto
legge fa nessun riferimento a nuove immatricolazioni!? Non
mi risulta.
5 marzo 2007 0:00 - Leonardo Caputo
Anche se il decreto legge è entrato in vigore dalla data
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nessuna
assicurazione lo rispetta. Mi sa che dobbiamo aspettare la
sua canversione in legge, speriamo che avvenga presto
5 marzo 2007 0:00 - filomena d'angelo
Dovrei assicurare una terza macchina, ho due macchine in
prima classe, devo aspettare che passino 60 gg. dal decreto,
oppure, già da ora posso ottenere l'inserimento della
prima classe nella terza autovettura? Grazie
15 febbraio 2007 0:00 - Daniele Orsenigo
Contratti di telefonia, internet o pay-tv, chiusura e
passaggio ad altri operatori in massimo trenta giorni
Mi sembra molto importante chiarire se tale
disposizione si riferisca anche ai vecchi contratti già in
essere. Ovvero se i contratti di telefonia o ADSL che hanno
durata di un anno e vanno disdettati almeno due mesi prima
della scadenza ne siano soggetti.