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30 novembre 2016 22:31 - Correttezza
Ecco, ora andrò ad esporre la mia esperienza.
Sono stato portato a conoscenza di Lyoness a maggio/giugno del 2015 da una mia amica parlandomene in maniera neutra, invitandomi semplicemente alla business info che si sarebbe svolta nei giorni seguenti. Io essendo una persona curiosa, soprattutto quando si parla di business, ho accettato a passare una serata (circa 2 ore) infrasettimanale ad ascoltare in una sala convegni di un albergo. Essendo la prima info che si svolgeva nella mia città la sala era occupata da circa 20/25 persone se non ricordo male. La info si era svolta con la breve spiegazione a voce del relatore (piccolo inciso: il relatore già in Lyconet proveniva da una regione limitrofa dove Lyoness era già presente da circa un’anno) di cos’è Ly e successivamente integrata da un video, di facile reperibilità su youtube, che ne confermava i contenuti già espressi a voce ma linguisticamente meglio esposti. Il relatore ha poi proseguito con la spiegazione su come funziona il cashback , ha fatto vedere l’ormai famosissimo video dell’acquedotto (lo distruggo a picconate sto acquedotto!!), il relatore ha poi lasciato spazio per una breve testimonianza di una persona che aveva aderito con la propria attività, e dei maggiori benefici in termini di fatturato che aveva ottenuto grazie a Lyoness e le sue tessere. Ripresa parola, il relatore ha terminato con la breve visione della slide sugli otto livelli di carriera con i suoi bei numeri importanti di potenziale rendita eterna ecc. ecc. presumo per far ingolosire i presenti, ed invitandoci ad approfondire meglio la cosa al prossimo incontro/workshop dove si esponeva ancor più nel dettaglio il tutto, ma prima di chiudere l’incontro al fine di rafforzare la bontà e la serietà di questa azienda ci è stato consigliato di acquistare il libro “Social Network Offline” scritto da una docente della Bocconi dove veniva trattato il tema del network marketing e alcune aziende tra le quali Lyoness che opera con questa metodologia. E’ stato altresì consigliato anche il libro “Il Business del 21° Secolo” di un bravo autore americano (anche se su di lui e la sua vita “difficile” romanzata in questo libro e altri che ha scritto ci sarebbe da fare qualche precisazione, vabbè), dove si spiega come il business del futuro è appunto il Network Marketing.
Uno o due giorni dopo mi chiama la mia amica per chiedermi cosa - mi era piaciuto di più - per spostare il mio pensiero solo sulle cose positive di questa azienda. Io gli rispondo che quanto avevo ascoltato aveva un che di interessante, ma che volevo approfondire e capire meglio perché il tutto era di per se piuttosto complesso. Per motivi personali non ho avuto l’occasione immediata ad assistere al workshop, ma mesi dopo, credo che fosse novembre dello scorso anno, ho di nuovo ascoltato una nuova info, dove il relatore era una persona che come attività principale svolgeva formazione per assicuratori. A grandi linee stesso modus operandi della info raccontata prima, ma con un’ottima capacità di comunicazione (comunicazione verbale, paraverbale e non verbale e tutta la pnl in generale utilizzata molto bene). Passano circa due mesi, penso fine gennaio di quest’anno, e la mia amica mi invita a un workshop dove sarebbe stato presente uno dei primissimi livelli al mondo di Lyoness (non ricordo il nome). Nel workshop è stato riesposto quanto viene detto nelle info e si va maggiormente nel dettaglio per quanto la possibilità di fare carriera con i livelli ecc. ecc., pause intermedie con musica a paletta e tutta la gente della sala credo circa 500 persone ad applaudire e a ballare tutti abbracciati. Si prosegue con il racconto della persona dal livello altissimo, di come sia riuscito ad arrivare cosi in alto, le difficoltà sue, di suo padre e di tutta la famiglia, pausa super musica e applausi, conclusione con la “premiazione” sul palco dei livelli dal 2’ in su, foto di rito con la mano destra che crea una ‘L’ e un’ultima bomba stimolante sulla ricerca della libertà finanziaria. Uscito dal work shop esco molto dubbioso su Lyoness e decido per il momento di non fare niente.
Passano un paio di mesi e vengo di nuovo invitato dalla mia amica ad un’incontro dove è presente tal personaggio di nome Michl o giù di li. Anch’esso ci racconta la sua storia di come dalla difficoltà sia riuscito in un paio di anni ad ottenere ottimi guadagni con Lyoness. Musica a volontà. Premiazione dei livelli dal 2’ in su, foto. La cosa positiva è che mi godo un buon rifresco post evento. Esco sempre col dubbio, ma la mia mente comincia ad essere positivamente portata alla causa Lyoness. Il danno sta per essere compiuto, ma di questo vi scriverò domani spero, con il danno ormai fatto e il racconto di una giornata di intensive (mamma mia), premium day (il come contattare la gente ecc. ecc, il libro gopro). Spero che anche dopo un’attenta rilettura non ci siano errori ortografici o una poco fluente lettura. Per ora buona serata a tutti o quasi.
30 novembre 2016 22:20 - Shopenhauer
Mah... Il sospetto (con tutta la buona volontà non ho letto le 'millemila' scritte da Duck99, compreso il racconto di Bastiano...) è il seguente:

chi in altra pagina di Aduc.it ha riaperto di nuovo la questione Ly, ha riacceso il riflettore su questo forum e ci sono piombati alcuni 'disturbatori' (o troll) a buttarla in caciara, di modo che l'evidenza dei fatti venga annacquata; e la preziosa informazione veicolata da questo forum diventi non distinguibile dal rumore di fondo dei caciaroni.

Comunque, alcune domande, riproposte anche da Duck99, sono state risposte in precedenza, con anche esempi numerici. Ne cito una a caso: il B2B (Business to business), che ho riassunto (per quello che ho capito) non molti giorni fa.

Nella scarsissima eventualità che il professore in pensione Duck99 sia vero (non ci credo), Le pongo io una domanda prof.:

da quando un contratto lavorativo e le conseguenti provvigioni e benefit vari (di qualunque genere) sono ereditate dai figli del de cuius? Per me MAI !

Per il resto: ma se volete giocarvi i soldi alla roulette, sono vostri fatelo pure! Se volete coinvolgerci gli amici e i parenti, provateci pure! Non è che, se non versate i vostri soldi in Ly li otteniamo noi !

Aggiungo: visto il trolleggiamento andante, mi ritiro in buon ordine.
30 novembre 2016 22:02 - dostu82
È di canale, piemonte
30 novembre 2016 22:00 - dostu82
Andate a vedere chi è il vero informarsi, così capite con chi vi state rapportando.
Cercate andrea rabino su fb o su linked.
30 novembre 2016 20:57 - Duck99
Boh... 99 e l anno di nascita di mio nipote..
30 novembre 2016 20:41 - bubusettete
Duck99 ti stai tradendo con la tua stessa dialettica.....

App
30 novembre 2016 20:37 - Duck99
Ciao

Stiamo sul profilo e tono di correttezza.
Mi sembra il piu saggio ed equilibrato.

Grazie

Post scriptum,, non sapevo che quanto ho trasmesso non e gradito. Io sono appena entrato. E meglio chi si pronunci chi ha piu esperienza
30 novembre 2016 20:37 - bubusettete
Ben arrivato correttezza...

Spero tu sia veramente corrispondente al tuo nikname.

Vi invito nuovamente a rileggere alcuni miei vecchi post e quelli di paperone.

Poi non vi viene il dubbio che ...99
sia il suo anno di nascita?

POLLLLOOOOOOOO

app
30 novembre 2016 20:25 - bubusettete
Duck99

Infiltrato.....doppiogiochista

App
30 novembre 2016 20:23 - bubusettete
E comunque,
Gran parte di quello che state pubblicando con copia incolla,
Mi era gia stato girato dal mio mitico

CASHBACKMAN........


fantastica persona che ormai ha perso ogni etica....
e anche parecchi soldi...
a meno che la sua life line lo lo RIFOCILLI...

con

ANTICIPI
ANTICIPI ANTICIPI ANTICIPI ANTICIPI ANTICIPI

...app
30 novembre 2016 20:18 - Duck99
Scusa correttezza.
Io non sono piu molto.giovane e faccio pasticci col computer. Volevo essere utile

Magari tu sei piu preparato. Ci dai il tuo parere per favore.

Dallo stile mi sembri una persona molto sobria.

GRAZIE in anticipo
30 novembre 2016 20:15 - bubusettete
Rieccomi.
A T T E N T I

informarsi.....
Infornarsi.....
Infronarsi

Duck99.

Questi sono i motivi proprio per cui è meglio stare lontani da ly.

Tra l altro più scrivono piu si rendono ridicoli.

Giocherelloni.......

Nel frattempo, mentre loro non lasciano leggere i post del forum,

Tutti i futuri adepti andranno via di anticipi..cloud....balance programmmm..
e chi piu ne ha piu ne metta.

Nel vero senso della parola, EURO.

È quello che cercano.

Ritorniamo a pubblicare post concisi e diretti ad aiutare gente come bak......

Caro bak scappa prima che sia troppo tardi...

E continuo a leccarmi le ferite..

MA A TESTA A L T A .

app
30 novembre 2016 19:58 - Correttezza
Buonasera a tutti. Sono nuovo in questo forum, ma vi ho seguito in maniera passiva in queste ultime tre settimane, leggendomi tutti i 1700 e più commenti e non pagine come qualcuno bonariamente ha scritto in alcuni post recenti. Ho deciso di iscrivermi perchè purtroppo, ho notato che in questa giornata certi utenti (duck99, infornarsi,...) hanno deciso di ridicolizzare in maniera estrema questo civile dibattito in merito ai pro e soprattuto contro di Lyoness. Pertanto consiglierei agli utenti veri che contribuiscono in maniera positiva a questo forum ad evitare di alimentare e continuare a rispondere a questi ormai palesi TROLL, come già indicato da qualcun'altro, facendo soltanto il loro gioco. A queste stupidate e non mi voglio permettere di dar loro degli stupidi, non bisogna dare interesse per fargli subito spegnere. Ciò detto, condividerò anche io a breve la mia esperienza avuta con Lyoness. Ci sentiamo dopo
30 novembre 2016 19:48 - Duck99
Tratto da un articolo....



"Un'analisi di mercato approfondita ha riportato che il 99,4% delle persone che fanno Network Marketing, guadagnano una media di 13,4 dollari a settimana - senza contare le spese per comprare i prodotti e le tasse. Questo vuol dire che il 99,4% è più povero di quando ha iniziato."

E continuava con

" ...quindi meno di 1 persona su 10.000 supera un livello decente di guadagno mensile di 1000$ (senza considerare spese e tasse)"

Ok, dopotutto se mi segui già da un po' sai quante volte mi sono sgolato sul fatto che il 99% dei networker fallisce. Quindi nulla di nuovo...

Il fatto che però mi ha colpito, è che questo articolo era l'ennesima analisi fine a se stessa, utile solo a screditare questa stupenda attività.

L'idiozia è che nessuno parla del perché i networkers arrivano a quella situazione disastrosa...ma solo che ci è arrivata. Infatti se scorro l'articolo verso l'alto leggo:

"..non essere sorpreso se un'amico o un conoscente, prova a venderti qualche pillola, vitamina, rimedio omeopatico, polveri perdi peso ecc. Ormai milioni di persone al mondo sono iscritte come distributori presso delle società che operano attraverso il Multi Level Marketing"

Ok basta!

Ecco il punto che nessuno li fuori ti dice:

La situazione drastica del 99% è realtà.Ma perché accade questo?

I networker vengono attratti da questo mercato perché viene presentato come facile e alla portata di tutti.

Ti dicono che per arricchirsi basta crederci e fare:

* Lista nomi
* Contattare gli amici e parenti
* organizzare incontri a tre
* fare inaugurazioni attività
* fare assaggi in giro dei tuoi prodotti
* Mandare messaggi ai tuoi ex, per riattivare i rapporti

E che succede dopo? Tu le fai, qualcuno viene agli eventi, hai i primi guadagni che ti fanno boccheggiare, ma dopo... tutto si ferma.

Si ferma peggio di un bambino che gioca a "un due tre stella", per un semplice motivo - ti manca il marketing.

Ed ecco in cosa consiste il marketing...

Nel momento in cui inizi a:

* Differenziarti dalla massa

* Trovare in che modo TU, puoi risolvere un problema specifico alle persone grazie alla tua azienda

* Fare lead generation (ossia, una campagna di acquisizione contatti interessati a saperne di più di quello che fai)

* Chiudere le vendita di questi contatti con delle email persuasive e delle lettere di invito convincenti più del canto di una sirena

* Comunicare in maniera efficace il tuo messaggio

* posizionarti come leader, anche se ancora non sei nessuno
30 novembre 2016 19:44 - Duck99
Il mio amico sta cambiando faccia...

E' bianco come uno straccio da quando gli faccio domande suda....
30 novembre 2016 19:44 - Duck99
Il mio amico sta cambiando faccia...

E' bianco come uno straccio da quando gli faccio domande suda....
30 novembre 2016 19:40 - Duck99
Oh ma siete spariti tutti?

Boh noi andiamo a cenare...

Ci sentiamo dopo...

Grazie in anticipo
30 novembre 2016 19:37 - Duck99
Cavoli il mio amico è in crisi, non sa rispondermi su come funziona quella cosa che chiamate BitoBi tra aziende...

Alla fine c'è qualcuno che mi aiuta?

Grazie
30 novembre 2016 19:36 - Duck99
Proprio le ultime domande...

Dai sopportatemi
30 novembre 2016 19:34 - Duck99
Quale è il numero esatto dei venditori al mondo?
30 novembre 2016 19:33 - Duck99
Eh .....
scusate proprio le ultime cose....
30 novembre 2016 19:32 - Duck99
Ci servirebbe anche se qualcuno lo sa saper come si fa a fare il cambio di sponsor?
30 novembre 2016 19:32 - Duck99
e ancora

quale è il punto esatto di pareggio (break-even dei cloud)?
30 novembre 2016 19:31 - Duck99
Ciao,


Il mio amico ha un dubbio: qualcuno sa spiegarci bene come funziona:

il principio del senior coach nel balance program?
30 novembre 2016 19:29 - Duck99
Guardate Amici, è semplice funziona come Herbalife

Amway mi sembra essere simile

Quando nasce il marketing multilivello?


SPERO PROPRIO CHE VI SIA UTILE:

ORA IL MIO AMICO MI SPIEGA


EASY SHOP


SME


PIAZZAMENTI SU BALANCE ESTERI PER RENDITA PASSIVA


DOMANI VI RACCONTO TUTTO COSì ci acculturiamo


Sapete da ex professore in pensione, mi fa tenerezza poter ancora dare un supporto a ragazzi giovani e speranzosi come voi,

Sono stato ragazzo anche io... si litiga ma poi si arriva alla conclusione positiva


Quando nasce il marketing multilivello?

Secondo alcuni esperti o meglio studiosi, il MultiLevel Marketing nasce nel 1934. Questo genere di marketing non è in assoluto “buono” o “cattivo”/”giusto” o “sbagliato”, ma da sempre ha combattuto con una immagine negativa dovuta ad alcuni aspetti:

La vendita del prodotto, in realtà, non è fondamentale, quanto invece il reclutamento di nuove persone pronte a vendere il prodotto (e questo fa pensare che l’MLM sia paragonabile alle Catene di Sant’Antonio);
Le persone aderiscono perchè viene promesso loro successo e guadagno sicuro (diventerai ricco, potrai raggiungere cifre astronomiche), ma in realtà le aziende che usano l’MLM dichiarano che la media di guadagno per persona si aggira fra i due ed i trecento euro al mese.
L’MLM utilizza teniche di persuasione a volte subdole e quindi non viste di buon occhio.

Cosa succede molto spesso?

Ciò che accade generalmente a molti utenti di internet, o persone che frequentano convegni in cui tutti possono dire la loro, è ciò che ti descrivo nelle prossime righe:

Arriva una persona che ti parla di guadagni facili, e ti dice che già ha guadagnato un bel pò di soldi (ad esempio mille euro al mese) pur non sapendo niente di internet. Generalmente ti viene anche detto che non dovrai perdere tempo al computer a lavorare perchè creerai un lavoro automatizzato, e per farlo ti basterà:

Iscriverti al servizio (a volte viene richiesto anche di inserire i dati della tua carta di credito);
All’inizio è gratuito e poi avrà un piccolo canone mensile che generalmente non supera i 15 dollari;
E’ vero che pagherai i 15 dollari ma avrai dei benefit (corsi, spazio web, email o altro ancora);
Per ogni persona che fai iscrivere riceverai a tua volta dei soldi, e quindi il canone mensile potrebbe presto annullarsi e tu anzi cominceresti già a guadagnare semplicemente facendo iscrivere nuove persone);
Per ogni persona che hai fatto iscrivere, e che farà iscrivere altre persone, tu guadagnerai altri soldi (es. io sono “a” e faccio iscrivere te che sei “b”, io ricevo una percentuale per aver fatto iscrivere te. Ma se tu fai iscrivere “c” io riceverò comunque una percentuale minore anche su “c” e così via, a seconda di quanti livelli ci sono disponibili!).

Se escludiamo il canone mensile da pagare il sistema funzionerebbe comunque perchè ogni persona potrebbe partecipare con l’obiettivo di far partecipare altre persone e guadagnare, e questo meccanismo è illegale in Italia secondo l’art. 5 della legge n. 173 del 17 Agosto 2005.

Per leggere l’intera legge potrai andare direttamente sul sito del parlamento alla pagina “Legge n.173 dell’agosto 2005“.

A proposito di quest’argomento consiglio di leggere anche l’articolo: “Vendita diretta a Domicilio, Normativa e Fisco” e a segnalare altre informazioni.

Ed è a questo punto che generalmente si scatena una vera e propria bufera: ahimè l’interpretazione delle leggi è spesso variegata, ed un termine può essere frainteso o male interpretato, di conseguenza molte società, quando è uscita questa legge, hanno abbandonato questo modello di business proprio perchè non era chiaro cosa era lecito e cosa non era lecito fare.

Vediamo alcuni estratti della legge:
ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)

1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

E da quello che leggo io, una interpretazione possibile potrebbe essere “bisogna reclutare soggetti per le loro capacità di vendere, e non promettendo guadagni facili…”
2. È vietata, altresí, la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, “catene di Sant’Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

E quello che io vedo scritto fra le righe è “non puoi reclutare persone semplicemente promettendo guadagni semplici e spiegando che è possibile guadagnare reclutando altre persone…”
ART. 6.
(Elementi presuntivi)

1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell’articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
c) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.

Alcune riflessioni:

Ulteriori riflessioni che si possono fare sono le seguenti:

Da tutto quello che è stato riportato qui sopra si evince chiaramente che il guadagno nell’MLM dovrebbe dipendere dal numero di vendite generate e non dal numero di subaffiliati, perchè però spesso il prodotto non è tanto importante quanto invece la possibilità di guadagnare per le persone che si fanno iscrivere?
Se non ti venisse comunicato che puoi guadagnare per le persone che fai iscrivere… ti abboneresti lo stesso al servizio pagando un canone mensile? Probabilmente no, e dunque questo è una chiara dimostrazione di come questo genere di MLM non sia legale (tu non ti affili per vendere il prodotto, bensì per trovare altre persone che ti facciano guadagnare);
Occorre la partita iva ed una ditta individuale per l’MLM? Da quello che viene promesso si: non si tratta di guadagni occasionali ma di rendita a vita, e dunque se hai degli introiti “fissi” hai bisogno di partita iva!

Herbalife Italia – Diventare Distributore Indipendente

Se vuoi entrare in un multi level marketing – network marketing di successo, il mio consiglio è quello di scegliere Herbalife: per iniziare a lavorare con il network marketing Herbalife dovrai semplicemente acquistare l’Herbalife Member Pack che ha un costo di poco meno di 60 € e comprende:

Materiale di formazione
1 Prodotto (Formula Uno Sostituto Completo del Pasto)
Borsa + Shaker + Spilla
Per diventare distributore indipendente ed entrare a far parte del network marketing herbalife guarda questo video:

Apri il sito: https://it.myherbalife.com/
Numero di identificazione Herbalife dello sponsor: 25Y0100786
Prime 3 lettere del Cognome del tuo Sponsor: NOV



Secondo alcuni esperti o meglio studiosi, il MultiLevel Marketing nasce nel 1934. Questo genere di marketing non è in assoluto “buono” o “cattivo”/”giusto” o “sbagliato”, ma da sempre ha combattuto con una immagine negativa dovuta ad alcuni aspetti:

La vendita del prodotto, in realtà, non è fondamentale, quanto invece il reclutamento di nuove persone pronte a vendere il prodotto (e questo fa pensare che l’MLM sia paragonabile alle Catene di Sant’Antonio);
Le persone aderiscono perchè viene promesso loro successo e guadagno sicuro (diventerai ricco, potrai raggiungere cifre astronomiche), ma in realtà le aziende che usano l’MLM dichiarano che la media di guadagno per persona si aggira fra i due ed i trecento euro al mese.
L’MLM utilizza teniche di persuasione a volte subdole e quindi non viste di buon occhio.

Cosa succede molto spesso?

Ciò che accade generalmente a molti utenti di internet, o persone che frequentano convegni in cui tutti possono dire la loro, è ciò che ti descrivo nelle prossime righe:

Arriva una persona che ti parla di guadagni facili, e ti dice che già ha guadagnato un bel pò di soldi (ad esempio mille euro al mese) pur non sapendo niente di internet. Generalmente ti viene anche detto che non dovrai perdere tempo al computer a lavorare perchè creerai un lavoro automatizzato, e per farlo ti basterà:

Iscriverti al servizio (a volte viene richiesto anche di inserire i dati della tua carta di credito);
All’inizio è gratuito e poi avrà un piccolo canone mensile che generalmente non supera i 15 dollari;
E’ vero che pagherai i 15 dollari ma avrai dei benefit (corsi, spazio web, email o altro ancora);
Per ogni persona che fai iscrivere riceverai a tua volta dei soldi, e quindi il canone mensile potrebbe presto annullarsi e tu anzi cominceresti già a guadagnare semplicemente facendo iscrivere nuove persone);
Per ogni persona che hai fatto iscrivere, e che farà iscrivere altre persone, tu guadagnerai altri soldi (es. io sono “a” e faccio iscrivere te che sei “b”, io ricevo una percentuale per aver fatto iscrivere te. Ma se tu fai iscrivere “c” io riceverò comunque una percentuale minore anche su “c” e così via, a seconda di quanti livelli ci sono disponibili!).

Se escludiamo il canone mensile da pagare il sistema funzionerebbe comunque perchè ogni persona potrebbe partecipare con l’obiettivo di far partecipare altre persone e guadagnare, e questo meccanismo è illegale in Italia secondo l’art. 5 della legge n. 173 del 17 Agosto 2005.

Per leggere l’intera legge potrai andare direttamente sul sito del parlamento alla pagina “Legge n.173 dell’agosto 2005“.

A proposito di quest’argomento consiglio di leggere anche l’articolo: “Vendita diretta a Domicilio, Normativa e Fisco” e a segnalare altre informazioni.

Ed è a questo punto che generalmente si scatena una vera e propria bufera: ahimè l’interpretazione delle leggi è spesso variegata, ed un termine può essere frainteso o male interpretato, di conseguenza molte società, quando è uscita questa legge, hanno abbandonato questo modello di business proprio perchè non era chiaro cosa era lecito e cosa non era lecito fare.

Vediamo alcuni estratti della legge:
ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)

1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

E da quello che leggo io, una interpretazione possibile potrebbe essere “bisogna reclutare soggetti per le loro capacità di vendere, e non promettendo guadagni facili…”
2. È vietata, altresí, la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, “catene di Sant’Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

E quello che io vedo scritto fra le righe è “non puoi reclutare persone semplicemente promettendo guadagni semplici e spiegando che è possibile guadagnare reclutando altre persone…”
ART. 6.
(Elementi presuntivi)

1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell’articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
c) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.

Alcune riflessioni:

Ulteriori riflessioni che si possono fare sono le seguenti:

Da tutto quello che è stato riportato qui sopra si evince chiaramente che il guadagno nell’MLM dovrebbe dipendere dal numero di vendite generate e non dal numero di subaffiliati, perchè però spesso il prodotto non è tanto importante quanto invece la possibilità di guadagnare per le persone che si fanno iscrivere?
Se non ti venisse comunicato che puoi guadagnare per le persone che fai iscrivere… ti abboneresti lo stesso al servizio pagando un canone mensile? Probabilmente no, e dunque questo è una chiara dimostrazione di come questo genere di MLM non sia legale (tu non ti affili per vendere il prodotto, bensì per trovare altre persone che ti facciano guadagnare);
Occorre la partita iva ed una ditta individuale per l’MLM? Da quello che viene promesso si: non si tratta di guadagni occasionali ma di rendita a vita, e dunque se hai degli introiti “fissi” hai bisogno di partita iva!

Herbalife Italia – Diventare Distributore Indipendente

Se vuoi entrare in un multi level marketing – network marketing di successo, il mio consiglio è quello di scegliere Herbalife: per iniziare a lavorare con il network marketing Herbalife dovrai semplicemente acquistare l’Herbalife Member Pack che ha un costo di poco meno di 60 € e comprende:

Materiale di formazione
1 Prodotto (Formula Uno Sostituto Completo del Pasto)
Borsa + Shaker + Spilla
Per diventare distributore indipendente ed entrare a far parte del network marketing herbalife guarda questo video:

Apri il sito: https://it.myherbalife.com/
Numero di identificazione Herbalife dello sponsor: 25Y0100786
Prime 3 lettere del Cognome del tuo Sponsor: NOV
30 novembre 2016 19:20 - Duck99
Il Multi-Level Marketing definito anche come MLM, Network Marketing o Marketing Multilivello è un metodo di distribuzione di prodotti e servizi che ha la finalità di permettere a chiunque di diventare un distributore e di creare una rete di distributori senza consistenti investimenti in denaro.
L'individuo che collabora con un'azienda che distribuisce i suoi prodotti attraverso un sistema di Network Marketing è da considerarsi un imprenditore indipendente. Come tale, non è normalmente subordinato da obblighi di fatturato né da soglie massime di reddito.
Alla base di ogni azienda di MLM o Network Marketing ci devono essere i seguenti capisaldi:
Mercato: poiché il network si sviluppa normalmente con un numero importante di distributori, il prodotto/servizio offerto deve essere in un mercato di grandi numeri o in forte espansione. Infatti molte delle aziende di MLM operano nei beni di largo consumo.
Prodotto: eliminando i costi di intermediazione e collegando l'azienda madre con il consumatore finale che attraverso il suo "passaparola" aiuta la veicolazione dei prodotti, molte risorse vengono investite nello sviluppo di questi, proprio per questo motivo, tendenzialmente sono di qualità alta o comunque superiore di quelli veicolati dalla grande distribuzione.
Formazione: il Network Marketing è una attività imprenditoriale che permette anche a coloro che non hanno alcuna esperienza di diventare imprenditori, perciò la formazione riveste un ruolo determinante al fine di poter sviluppare il proprio network e l'attività in genere. Le aziende offrono ai loro distributori formazione in varie forme. La formazione in un'azienda seria di Network Marketing è gratuita perché volta alla crescita e sviluppo dei propri collaboratori, qualora fosse a pagamento è comunque facoltativa.
Solitamente, i singoli individui acquistano una licenza identificativa, un "codice" al quale vengono collegate provvigioni e sotto-distributori; possono svolgere attività di vendita indipendente per conto dell'azienda principale. I distributori vengono ricompensati in base alla sponsorizzazione di altri distributori e da tutti coloro che operano nella loro rete di distribuzione. I bonus sono calcolati in percentuale sul fatturato globale dell'organizzazione, per differenza e a scaglioni.
Attraverso il multi-level marketing, viene distribuita una gran varietà di prodotti e non necessariamente gli affiliati devono fare direttamente uso di tali prodotti, anche se spesso ciò è conveniente e consigliato per migliorare il clima di "fiducia" nei "consigli di acquisto" che il venditore fa ai potenziali compratori. Ogni azienda che usa il MLM come sistema di distribuzione ha un diverso sistema di remunerazione dei propri distributori.
Il concetto base del MLM è che i guadagni sono direttamente proporzionali alla quantità, alla qualità e al tipo di lavoro svolto. È paragonabile ad un sistema di franchising ma non presenta elevati costi di implementazione e gestione e offre una maggior flessibilità. Una buona azienda di Network Marketing offre un piano compensi meritocratico che permette anche a chi si associa per ultimo di superare in carriera e guadagni la persona che lo ha coinvolto o le persone che sono entrate prima di lui.
La legislazione italiana non definisce esplicitamente il MLM, pone invece norme volte ad evitare strutture piramidali o catene di Sant'Antonio. Ad esempio l'articolo 5 della Legge 173 agosto 2005 rende illegali organizzazioni che "configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone" oppure l'articolo 6 che vieta obblighi di corrispondere all'azienda, per il reclutato, somme di rilevante entità in assenza di una reale controprestazione al momento del reclutamento o per restare a far parte della struttura[1].

Legge 17 agosto 2005, n. 173 Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, parlamento.it.
Legge 17 agosto 2005, n. 173
"Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005
________________________________________

ART. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione della legge)
1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.
ART. 2.
(Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio)
1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.
ART. 3.
(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio)
1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresí esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
ART. 4.
(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato)
1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.
2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all'impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l'incaricato è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato all'integrità dei beni e dei materiali restituiti.
4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall'impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all'attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.
5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, è ritirato.
6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all'incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa affidante, il diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.
7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa affidante. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalità e alle condizioni di cui al primo periodo.
8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori nè di concedere sconti o dilazioni di pagamento.
9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.
ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. È vietata, altresí, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
ART. 6.
(Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.
ART. 7.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.





DIVERSO E’ IL MARKETING PIRAMIDALE (DA NON CONFONDERE CON IL NETWORK MARKETING O MARKETING MULTIVELLO DI CUI SOPRA)
Marketing piramidale
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il marketing piramidale è un termine che indica un particolare modello commerciale e di marketing non sostenibile, che implica lo scambio di denaro primariamente per arruolare nuove personalità nel modello, solitamente (ma non sempre) con lo scambio di beni o servizi.
Il termine "piramidale" deriva dalla struttura formale in cui viene organizzata la vendita: la persona in cima alla piramide è la prima a vendere un bene o un servizio a un numero limitato di persone, le quali si incaricano di introdurre altre persone nella "piramide" a un livello successivo, con l'obiettivo di formare una nuova piramide sotto di sé e di ottenere i guadagni corrispondenti ai volumi di vendite prodotti dalla propria struttura.
A seconda di alcune specifiche e modalità di diffusione, è possibile suddividere le forme di marketing piramidale in diverse categorie.
Indice
• 1 Le catene di Sant'Antonio
• 2 Caratteristiche di un Sistema Piramidale
• 3 Investimenti
• 4 Meccanica dei sistemi "piramidali"
• 5 Note
• 6 Voci correlate
• 7 Bibliografia
Le catene di Sant'Antonio
Lo stesso argomento in dettaglio: Catena di Sant'Antonio.

Per catena di Sant'Antonio si intende un tipo di trasferimento di denaro che avviene per mezzi primariamente postali (oggi anche tramite posta elettronica), ed è individuabile per il fatto che si diffonde per mezzo di un passaparola in gran parte alimentato dal circolo delle amicizie e/o delle parentele.
Inoltre, si tratta di una pratica in cui:
• Non esiste alcun ente od organizzazione che controlli la diffusione della catena;
• Non esiste un controllo sul traffico monetario che la catena genera;
• Non esiste alcun sistema di monitoraggio della propria situazione contabile;
• L'investimento è ad altissimo rischio;
• Non esiste alcun controllo fiscale, né tutela legale per eventuali perdite di denaro.
Una variante più moderna della catena di Sant'Antonio è lo schema di Ponzi.
Le vendite piramidali (ma non il Multi Level Marketing generalmente inteso) in Italia sono illegali. Il divieto, riferito sia alle catene di Sant'Antonio che alle vendite piramidali, è contenuto nell'art. 5 della L. 173 del 2005. La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia (n. 37049 del 2012), ha precisato che deve ritenersi irrilevante l'eventuale volontà del soggetto di essere reclutato nella rete, stante il silenzio della normativa. La volontaria adesione non configura quindi fattore di esonero dalla sussunzione nella fattispecie vietata[1].
La forma di pagamento di commissioni per il reclutamento di nuovi distributori ai distributori stessi, viene chiamata Catena di Sant'Antonio.
30 novembre 2016 19:19 - Duck99
Dai dai begood,

Ora mi stan spiegando anche cosa è il multilevel marketing

Una genialata... Leggete qui....

Peccato essere già così avanti negli anni e scoprire certe cose solo ora...

Ma voglio passarvi tutto quello che ho così posso aiutarvi


Il Multi-Level Marketing definito anche come MLM, Network Marketing o Marketing Multilivello è un metodo di distribuzione di prodotti e servizi che ha la finalità di permettere a chiunque di diventare un distributore e di creare una rete di distributori senza consistenti investimenti in denaro.
L'individuo che collabora con un'azienda che distribuisce i suoi prodotti attraverso un sistema di Network Marketing è da considerarsi un imprenditore indipendente. Come tale, non è normalmente subordinato da obblighi di fatturato né da soglie massime di reddito.
Alla base di ogni azienda di MLM o Network Marketing ci devono essere i seguenti capisaldi:
Mercato: poiché il network si sviluppa normalmente con un numero importante di distributori, il prodotto/servizio offerto deve essere in un mercato di grandi numeri o in forte espansione. Infatti molte delle aziende di MLM operano nei beni di largo consumo.
Prodotto: eliminando i costi di intermediazione e collegando l'azienda madre con il consumatore finale che attraverso il suo "passaparola" aiuta la veicolazione dei prodotti, molte risorse vengono investite nello sviluppo di questi, proprio per questo motivo, tendenzialmente sono di qualità alta o comunque superiore di quelli veicolati dalla grande distribuzione.
Formazione: il Network Marketing è una attività imprenditoriale che permette anche a coloro che non hanno alcuna esperienza di diventare imprenditori, perciò la formazione riveste un ruolo determinante al fine di poter sviluppare il proprio network e l'attività in genere. Le aziende offrono ai loro distributori formazione in varie forme. La formazione in un'azienda seria di Network Marketing è gratuita perché volta alla crescita e sviluppo dei propri collaboratori, qualora fosse a pagamento è comunque facoltativa.
Solitamente, i singoli individui acquistano una licenza identificativa, un "codice" al quale vengono collegate provvigioni e sotto-distributori; possono svolgere attività di vendita indipendente per conto dell'azienda principale. I distributori vengono ricompensati in base alla sponsorizzazione di altri distributori e da tutti coloro che operano nella loro rete di distribuzione. I bonus sono calcolati in percentuale sul fatturato globale dell'organizzazione, per differenza e a scaglioni.
Attraverso il multi-level marketing, viene distribuita una gran varietà di prodotti e non necessariamente gli affiliati devono fare direttamente uso di tali prodotti, anche se spesso ciò è conveniente e consigliato per migliorare il clima di "fiducia" nei "consigli di acquisto" che il venditore fa ai potenziali compratori. Ogni azienda che usa il MLM come sistema di distribuzione ha un diverso sistema di remunerazione dei propri distributori.
Il concetto base del MLM è che i guadagni sono direttamente proporzionali alla quantità, alla qualità e al tipo di lavoro svolto. È paragonabile ad un sistema di franchising ma non presenta elevati costi di implementazione e gestione e offre una maggior flessibilità. Una buona azienda di Network Marketing offre un piano compensi meritocratico che permette anche a chi si associa per ultimo di superare in carriera e guadagni la persona che lo ha coinvolto o le persone che sono entrate prima di lui.
La legislazione italiana non definisce esplicitamente il MLM, pone invece norme volte ad evitare strutture piramidali o catene di Sant'Antonio. Ad esempio l'articolo 5 della Legge 173 agosto 2005 rende illegali organizzazioni che "configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone" oppure l'articolo 6 che vieta obblighi di corrispondere all'azienda, per il reclutato, somme di rilevante entità in assenza di una reale controprestazione al momento del reclutamento o per restare a far parte della struttura[1].

Legge 17 agosto 2005, n. 173 Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, parlamento.it.
Legge 17 agosto 2005, n. 173
"Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005
________________________________________

ART. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione della legge)
1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.
ART. 2.
(Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio)
1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.
ART. 3.
(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio)
1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresí esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
ART. 4.
(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato)
1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.
2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all'impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l'incaricato è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato all'integrità dei beni e dei materiali restituiti.
4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall'impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all'attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.
5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, è ritirato.
6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all'incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa affidante, il diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.
7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa affidante. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalità e alle condizioni di cui al primo periodo.
8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori nè di concedere sconti o dilazioni di pagamento.
9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.
ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. È vietata, altresí, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
ART. 6.
(Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.
ART. 7.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.





DIVERSO E’ IL MARKETING PIRAMIDALE (DA NON CONFONDERE CON IL NETWORK MARKETING O MARKETING MULTIVELLO DI CUI SOPRA)
Marketing piramidale
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il marketing piramidale è un termine che indica un particolare modello commerciale e di marketing non sostenibile, che implica lo scambio di denaro primariamente per arruolare nuove personalità nel modello, solitamente (ma non sempre) con lo scambio di beni o servizi.
Il termine "piramidale" deriva dalla struttura formale in cui viene organizzata la vendita: la persona in cima alla piramide è la prima a vendere un bene o un servizio a un numero limitato di persone, le quali si incaricano di introdurre altre persone nella "piramide" a un livello successivo, con l'obiettivo di formare una nuova piramide sotto di sé e di ottenere i guadagni corrispondenti ai volumi di vendite prodotti dalla propria struttura.
A seconda di alcune specifiche e modalità di diffusione, è possibile suddividere le forme di marketing piramidale in diverse categorie.
Indice
• 1 Le catene di Sant'Antonio
• 2 Caratteristiche di un Sistema Piramidale
• 3 Investimenti
• 4 Meccanica dei sistemi "piramidali"
• 5 Note
• 6 Voci correlate
• 7 Bibliografia
Le catene di Sant'Antonio
Lo stesso argomento in dettaglio: Catena di Sant'Antonio.

Per catena di Sant'Antonio si intende un tipo di trasferimento di denaro che avviene per mezzi primariamente postali (oggi anche tramite posta elettronica), ed è individuabile per il fatto che si diffonde per mezzo di un passaparola in gran parte alimentato dal circolo delle amicizie e/o delle parentele.
Inoltre, si tratta di una pratica in cui:
• Non esiste alcun ente od organizzazione che controlli la diffusione della catena;
• Non esiste un controllo sul traffico monetario che la catena genera;
• Non esiste alcun sistema di monitoraggio della propria situazione contabile;
• L'investimento è ad altissimo rischio;
• Non esiste alcun controllo fiscale, né tutela legale per eventuali perdite di denaro.
Una variante più moderna della catena di Sant'Antonio è lo schema di Ponzi.
Le vendite piramidali (ma non il Multi Level Marketing generalmente inteso) in Italia sono illegali. Il divieto, riferito sia alle catene di Sant'Antonio che alle vendite piramidali, è contenuto nell'art. 5 della L. 173 del 2005. La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia (n. 37049 del 2012), ha precisato che deve ritenersi irrilevante l'eventuale volontà del soggetto di essere reclutato nella rete, stante il silenzio della normativa. La volontaria adesione non configura quindi fattore di esonero dalla sussunzione nella fattispecie vietata[1].
La forma di pagamento di commissioni per il reclutamento di nuovi distributori ai distributori stessi, viene chiamata Catena di Sant'Antonio.
30 novembre 2016 19:15 - begood
Certo che i dubbi su domande così importanti e vaste, se il tuo amico te le ha esplicate ed è riuscito a "consolarti" in 5-10 minuti (perchè poi il resto del tempo ti sarà servito per scrivere qui, vista la poca dimestichezza col pc) significa che uno dei due è un vero fenomeno!
30 novembre 2016 19:14 - Duck99
Ecco quanto posso mandarvi sui cloud per aiutare tutti....


Sono proprio felice perché vedo tata gente che litiga e ho la possibilità di aiutare tutti... che bello!!!!


Non vi sembra meraviglioso?












































































Ecco così possiamo partecipare agli acquisti fatturati della grande distribuzione...
30 novembre 2016 19:13 - begood
Auguri Duck99 !!! Non serve ci riscrivi tutto :) Buona fortuna!
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