Ecco, ora andrò ad esporre la mia esperienza.
Sono stato portato a conoscenza di Lyoness a maggio/giugno
del 2015 da una mia amica parlandomene in maniera neutra,
invitandomi semplicemente alla business info che si sarebbe
svolta nei giorni seguenti. Io essendo una persona curiosa,
soprattutto quando si parla di business, ho accettato a
passare una serata (circa 2 ore) infrasettimanale ad
ascoltare in una sala convegni di un albergo. Essendo la
prima info che si svolgeva nella mia città la sala era
occupata da circa 20/25 persone se non ricordo male. La info
si era svolta con la breve spiegazione a voce del relatore
(piccolo inciso: il relatore già in Lyconet proveniva da
una regione limitrofa dove Lyoness era già presente da
circa un’anno) di cos’è Ly e successivamente integrata
da un video, di facile reperibilità su youtube, che ne
confermava i contenuti già espressi a voce ma
linguisticamente meglio esposti. Il relatore ha poi
proseguito con la spiegazione su come funziona il cashback ,
ha fatto vedere l’ormai famosissimo video
dell’acquedotto (lo distruggo a picconate sto
acquedotto!!), il relatore ha poi lasciato spazio per una
breve testimonianza di una persona che aveva aderito con la
propria attività, e dei maggiori benefici in termini di
fatturato che aveva ottenuto grazie a Lyoness e le sue
tessere. Ripresa parola, il relatore ha terminato con la
breve visione della slide sugli otto livelli di carriera con
i suoi bei numeri importanti di potenziale rendita eterna
ecc. ecc. presumo per far ingolosire i presenti, ed
invitandoci ad approfondire meglio la cosa al prossimo
incontro/workshop dove si esponeva ancor più nel dettaglio
il tutto, ma prima di chiudere l’incontro al fine di
rafforzare la bontà e la serietà di questa azienda ci è
stato consigliato di acquistare il libro “Social Network
Offline” scritto da una docente della Bocconi dove veniva
trattato il tema del network marketing e alcune aziende tra
le quali Lyoness che opera con questa metodologia. E’
stato altresì consigliato anche il libro “Il Business del
21° Secolo” di un bravo autore americano (anche se su di
lui e la sua vita “difficile” romanzata in questo libro
e altri che ha scritto ci sarebbe da fare qualche
precisazione, vabbè), dove si spiega come il business del
futuro è appunto il Network Marketing.
Uno o due giorni dopo mi chiama la mia amica per chiedermi
cosa - mi era piaciuto di più - per spostare il mio
pensiero solo sulle cose positive di questa azienda. Io gli
rispondo che quanto avevo ascoltato aveva un che di
interessante, ma che volevo approfondire e capire meglio
perché il tutto era di per se piuttosto complesso. Per
motivi personali non ho avuto l’occasione immediata ad
assistere al workshop, ma mesi dopo, credo che fosse
novembre dello scorso anno, ho di nuovo ascoltato una nuova
info, dove il relatore era una persona che come attività
principale svolgeva formazione per assicuratori. A grandi
linee stesso modus operandi della info raccontata prima, ma
con un’ottima capacità di comunicazione (comunicazione
verbale, paraverbale e non verbale e tutta la pnl in
generale utilizzata molto bene). Passano circa due mesi,
penso fine gennaio di quest’anno, e la mia amica mi invita
a un workshop dove sarebbe stato presente uno dei primissimi
livelli al mondo di Lyoness (non ricordo il nome). Nel
workshop è stato riesposto quanto viene detto nelle info e
si va maggiormente nel dettaglio per quanto la possibilità
di fare carriera con i livelli ecc. ecc., pause intermedie
con musica a paletta e tutta la gente della sala credo circa
500 persone ad applaudire e a ballare tutti abbracciati. Si
prosegue con il racconto della persona dal livello
altissimo, di come sia riuscito ad arrivare cosi in alto, le
difficoltà sue, di suo padre e di tutta la famiglia, pausa
super musica e applausi, conclusione con la
“premiazione” sul palco dei livelli dal 2’ in su, foto
di rito con la mano destra che crea una ‘L’ e
un’ultima bomba stimolante sulla ricerca della libertà
finanziaria. Uscito dal work shop esco molto dubbioso su
Lyoness e decido per il momento di non fare niente.
Passano un paio di mesi e vengo di nuovo invitato dalla mia
amica ad un’incontro dove è presente tal personaggio di
nome Michl o giù di li. Anch’esso ci racconta la sua
storia di come dalla difficoltà sia riuscito in un paio di
anni ad ottenere ottimi guadagni con Lyoness. Musica a
volontà. Premiazione dei livelli dal 2’ in su, foto. La
cosa positiva è che mi godo un buon rifresco post evento.
Esco sempre col dubbio, ma la mia mente comincia ad essere
positivamente portata alla causa Lyoness. Il danno sta per
essere compiuto, ma di questo vi scriverò domani spero, con
il danno ormai fatto e il racconto di una giornata di
intensive (mamma mia), premium day (il come contattare la
gente ecc. ecc, il libro gopro). Spero che anche dopo
un’attenta rilettura non ci siano errori ortografici o una
poco fluente lettura. Per ora buona serata a tutti o quasi.
30 novembre 2016 22:20 - Shopenhauer
Mah... Il sospetto (con tutta la buona volontà non ho letto
le 'millemila' scritte da Duck99, compreso il racconto di
Bastiano...) è il seguente:
chi in altra pagina di Aduc.it ha riaperto di nuovo la
questione Ly, ha riacceso il riflettore su questo forum e ci
sono piombati alcuni 'disturbatori' (o troll) a buttarla in
caciara, di modo che l'evidenza dei fatti venga annacquata;
e la preziosa informazione veicolata da questo forum diventi
non distinguibile dal rumore di fondo dei caciaroni.
Comunque, alcune domande, riproposte anche da Duck99, sono
state risposte in precedenza, con anche esempi numerici. Ne
cito una a caso: il B2B (Business to business), che ho
riassunto (per quello che ho capito) non molti giorni fa.
Nella scarsissima eventualità che il professore in pensione
Duck99 sia vero (non ci credo), Le pongo io una domanda
prof.:
da quando un contratto lavorativo e le conseguenti
provvigioni e benefit vari (di qualunque genere) sono
ereditate dai figli del de cuius? Per me MAI !
Per il resto: ma se volete giocarvi i soldi alla roulette,
sono vostri fatelo pure! Se volete coinvolgerci gli amici e
i parenti, provateci pure! Non è che, se non versate i
vostri soldi in Ly li otteniamo noi !
Aggiungo: visto il trolleggiamento andante, mi ritiro in
buon ordine.
30 novembre 2016 22:02 - dostu82
È di canale, piemonte
30 novembre 2016 22:00 - dostu82
Andate a vedere chi è il vero informarsi, così capite con
chi vi state rapportando.
Cercate andrea rabino su fb o su linked.
30 novembre 2016 20:57 - Duck99
Boh... 99 e l anno di nascita di mio nipote..
30 novembre 2016 20:41 - bubusettete
Duck99 ti stai tradendo con la tua stessa dialettica.....
App
30 novembre 2016 20:37 - Duck99
Ciao
Stiamo sul profilo e tono di correttezza.
Mi sembra il piu saggio ed equilibrato.
Grazie
Post scriptum,, non sapevo che quanto ho trasmesso non e
gradito. Io sono appena entrato. E meglio chi si pronunci
chi ha piu esperienza
30 novembre 2016 20:37 - bubusettete
Ben arrivato correttezza...
Spero tu sia veramente corrispondente al tuo nikname.
Vi invito nuovamente a rileggere alcuni miei vecchi post e
quelli di paperone.
Poi non vi viene il dubbio che ...99
sia il suo anno di nascita?
POLLLLOOOOOOOO
app
30 novembre 2016 20:25 - bubusettete
Duck99
Infiltrato.....doppiogiochista
App
30 novembre 2016 20:23 - bubusettete
E comunque,
Gran parte di quello che state pubblicando con copia
incolla,
Mi era gia stato girato dal mio mitico
CASHBACKMAN........
fantastica persona che ormai ha perso ogni etica....
e anche parecchi soldi...
a meno che la sua life line lo lo RIFOCILLI...
Scusa correttezza.
Io non sono piu molto.giovane e faccio pasticci col
computer. Volevo essere utile
Magari tu sei piu preparato. Ci dai il tuo parere per
favore.
Dallo stile mi sembri una persona molto sobria.
GRAZIE in anticipo
30 novembre 2016 20:15 - bubusettete
Rieccomi.
A T T E N T I
informarsi.....
Infornarsi.....
Infronarsi
Duck99.
Questi sono i motivi proprio per cui è meglio stare lontani
da ly.
Tra l altro più scrivono piu si rendono ridicoli.
Giocherelloni.......
Nel frattempo, mentre loro non lasciano leggere i post del
forum,
Tutti i futuri adepti andranno via di
anticipi..cloud....balance programmmm..
e chi piu ne ha piu ne metta.
Nel vero senso della parola, EURO.
È quello che cercano.
Ritorniamo a pubblicare post concisi e diretti ad aiutare
gente come bak......
Caro bak scappa prima che sia troppo tardi...
E continuo a leccarmi le ferite..
MA A TESTA A L T A .
app
30 novembre 2016 19:58 - Correttezza
Buonasera a tutti. Sono nuovo in questo forum, ma vi ho
seguito in maniera passiva in queste ultime tre settimane,
leggendomi tutti i 1700 e più commenti e non pagine come
qualcuno bonariamente ha scritto in alcuni post recenti. Ho
deciso di iscrivermi perchè purtroppo, ho notato che in
questa giornata certi utenti (duck99, infornarsi,...) hanno
deciso di ridicolizzare in maniera estrema questo civile
dibattito in merito ai pro e soprattuto contro di Lyoness.
Pertanto consiglierei agli utenti veri che contribuiscono
in maniera positiva a questo forum ad evitare di alimentare
e continuare a rispondere a questi ormai palesi TROLL, come
già indicato da qualcun'altro, facendo soltanto il loro
gioco. A queste stupidate e non mi voglio permettere di dar
loro degli stupidi, non bisogna dare interesse per fargli
subito spegnere. Ciò detto, condividerò anche io a breve
la mia esperienza avuta con Lyoness. Ci sentiamo dopo
30 novembre 2016 19:48 - Duck99
Tratto da un articolo....
"Un'analisi di mercato approfondita ha riportato che il
99,4% delle persone che fanno Network Marketing, guadagnano
una media di 13,4 dollari a settimana - senza contare le
spese per comprare i prodotti e le tasse. Questo vuol dire
che il 99,4% è più povero di quando ha iniziato."
E continuava con
" ...quindi meno di 1 persona su 10.000 supera un livello
decente di guadagno mensile di 1000$ (senza considerare
spese e tasse)"
Ok, dopotutto se mi segui già da un po' sai quante volte mi
sono sgolato sul fatto che il 99% dei networker fallisce.
Quindi nulla di nuovo...
Il fatto che però mi ha colpito, è che questo articolo era
l'ennesima analisi fine a se stessa, utile solo a screditare
questa stupenda attività.
L'idiozia è che nessuno parla del perché i networkers
arrivano a quella situazione disastrosa...ma solo che ci è
arrivata. Infatti se scorro l'articolo verso l'alto leggo:
"..non essere sorpreso se un'amico o un conoscente, prova a
venderti qualche pillola, vitamina, rimedio omeopatico,
polveri perdi peso ecc. Ormai milioni di persone al mondo
sono iscritte come distributori presso delle società che
operano attraverso il Multi Level Marketing"
Ok basta!
Ecco il punto che nessuno li fuori ti dice:
La situazione drastica del 99% è realtà.Ma perché accade
questo?
I networker vengono attratti da questo mercato perché viene
presentato come facile e alla portata di tutti.
Ti dicono che per arricchirsi basta crederci e fare:
* Lista nomi
* Contattare gli amici e parenti
* organizzare incontri a tre
* fare inaugurazioni attività
* fare assaggi in giro dei tuoi prodotti
* Mandare messaggi ai tuoi ex, per riattivare i rapporti
E che succede dopo? Tu le fai, qualcuno viene agli eventi,
hai i primi guadagni che ti fanno boccheggiare, ma dopo...
tutto si ferma.
Si ferma peggio di un bambino che gioca a "un due tre
stella", per un semplice motivo - ti manca il marketing.
Ed ecco in cosa consiste il marketing...
Nel momento in cui inizi a:
* Differenziarti dalla massa
* Trovare in che modo TU, puoi risolvere un problema
specifico alle persone grazie alla tua azienda
* Fare lead generation (ossia, una campagna di acquisizione
contatti interessati a saperne di più di quello che fai)
* Chiudere le vendita di questi contatti con delle email
persuasive e delle lettere di invito convincenti più del
canto di una sirena
* Comunicare in maniera efficace il tuo messaggio
* posizionarti come leader, anche se ancora non sei nessuno
30 novembre 2016 19:44 - Duck99
Il mio amico sta cambiando faccia...
E' bianco come uno straccio da quando gli faccio domande
suda....
30 novembre 2016 19:44 - Duck99
Il mio amico sta cambiando faccia...
E' bianco come uno straccio da quando gli faccio domande
suda....
30 novembre 2016 19:40 - Duck99
Oh ma siete spariti tutti?
Boh noi andiamo a cenare...
Ci sentiamo dopo...
Grazie in anticipo
30 novembre 2016 19:37 - Duck99
Cavoli il mio amico è in crisi, non sa rispondermi su come
funziona quella cosa che chiamate BitoBi tra aziende...
Alla fine c'è qualcuno che mi aiuta?
Grazie
30 novembre 2016 19:36 - Duck99
Proprio le ultime domande...
Dai sopportatemi
30 novembre 2016 19:34 - Duck99
Quale è il numero esatto dei venditori al mondo?
30 novembre 2016 19:33 - Duck99
Eh .....
scusate proprio le ultime cose....
30 novembre 2016 19:32 - Duck99
Ci servirebbe anche se qualcuno lo sa saper come si fa a
fare il cambio di sponsor?
30 novembre 2016 19:32 - Duck99
e ancora
quale è il punto esatto di pareggio (break-even dei cloud)?
30 novembre 2016 19:31 - Duck99
Ciao,
Il mio amico ha un dubbio: qualcuno sa spiegarci bene come
funziona:
il principio del senior coach nel balance program?
30 novembre 2016 19:29 - Duck99
Guardate Amici, è semplice funziona come Herbalife
Amway mi sembra essere simile
Quando nasce il marketing multilivello?
SPERO PROPRIO CHE VI SIA UTILE:
ORA IL MIO AMICO MI SPIEGA
EASY SHOP
SME
PIAZZAMENTI SU BALANCE ESTERI PER RENDITA PASSIVA
DOMANI VI RACCONTO TUTTO COSì ci acculturiamo
Sapete da ex professore in pensione, mi fa tenerezza poter
ancora dare un supporto a ragazzi giovani e speranzosi come
voi,
Sono stato ragazzo anche io... si litiga ma poi si arriva
alla conclusione positiva
Quando nasce il marketing multilivello?
Secondo alcuni esperti o meglio studiosi, il MultiLevel
Marketing nasce nel 1934. Questo genere di marketing non è
in assoluto “buono” o “cattivo”/”giusto” o
“sbagliato”, ma da sempre ha combattuto con una immagine
negativa dovuta ad alcuni aspetti:
La vendita del prodotto, in realtà, non è
fondamentale, quanto invece il reclutamento di nuove persone
pronte a vendere il prodotto (e questo fa pensare che
l’MLM sia paragonabile alle Catene di Sant’Antonio);
Le persone aderiscono perchè viene promesso loro
successo e guadagno sicuro (diventerai ricco, potrai
raggiungere cifre astronomiche), ma in realtà le aziende
che usano l’MLM dichiarano che la media di guadagno per
persona si aggira fra i due ed i trecento euro al mese.
L’MLM utilizza teniche di persuasione a volte subdole
e quindi non viste di buon occhio.
Cosa succede molto spesso?
Ciò che accade generalmente a molti utenti di internet, o
persone che frequentano convegni in cui tutti possono dire
la loro, è ciò che ti descrivo nelle prossime righe:
Arriva una persona che ti parla di guadagni facili, e ti
dice che già ha guadagnato un bel pò di soldi (ad esempio
mille euro al mese) pur non sapendo niente di internet.
Generalmente ti viene anche detto che non dovrai perdere
tempo al computer a lavorare perchè creerai un lavoro
automatizzato, e per farlo ti basterà:
Iscriverti al servizio (a volte viene richiesto anche di
inserire i dati della tua carta di credito);
All’inizio è gratuito e poi avrà un piccolo canone
mensile che generalmente non supera i 15 dollari;
E’ vero che pagherai i 15 dollari ma avrai dei benefit
(corsi, spazio web, email o altro ancora);
Per ogni persona che fai iscrivere riceverai a tua volta
dei soldi, e quindi il canone mensile potrebbe presto
annullarsi e tu anzi cominceresti già a guadagnare
semplicemente facendo iscrivere nuove persone);
Per ogni persona che hai fatto iscrivere, e che farà
iscrivere altre persone, tu guadagnerai altri soldi (es. io
sono “a” e faccio iscrivere te che sei “b”, io
ricevo una percentuale per aver fatto iscrivere te. Ma se tu
fai iscrivere “c” io riceverò comunque una percentuale
minore anche su “c” e così via, a seconda di quanti
livelli ci sono disponibili!).
Se escludiamo il canone mensile da pagare il sistema
funzionerebbe comunque perchè ogni persona potrebbe
partecipare con l’obiettivo di far partecipare altre
persone e guadagnare, e questo meccanismo è illegale in
Italia secondo l’art. 5 della legge n. 173 del 17 Agosto
2005.
Per leggere l’intera legge potrai andare direttamente sul
sito del parlamento alla pagina “Legge n.173 dell’agosto
2005“.
A proposito di quest’argomento consiglio di leggere anche
l’articolo: “Vendita diretta a Domicilio, Normativa e
Fisco” e a segnalare altre informazioni.
Ed è a questo punto che generalmente si scatena una vera e
propria bufera: ahimè l’interpretazione delle leggi è
spesso variegata, ed un termine può essere frainteso o male
interpretato, di conseguenza molte società, quando è
uscita questa legge, hanno abbandonato questo modello di
business proprio perchè non era chiaro cosa era lecito e
cosa non era lecito fare.
Vediamo alcuni estratti della legge:
ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o
catene)
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di
attività e di strutture di vendita nelle quali
l’incentivo economico primario dei componenti la struttura
si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto
che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita
di beni o servizi determinati direttamente o attraverso
altri componenti la struttura.
E da quello che leggo io, una interpretazione possibile
potrebbe essere “bisogna reclutare soggetti per le loro
capacità di vendere, e non promettendo guadagni
facili…”
2. È vietata, altresí, la promozione o l’organizzazione
di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo,
“catene di Sant’Antonio”, che configurano la
possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice
reclutamento di altre persone e in cui il diritto a
reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento
di un corrispettivo.
E quello che io vedo scritto fra le righe è “non puoi
reclutare persone semplicemente promettendo guadagni
semplici e spiegando che è possibile guadagnare reclutando
altre persone…”
ART. 6.
(Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una
operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi
dell’articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti
circostanze:
c) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di
acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro
componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi
compresi materiali didattici e corsi di formazione, non
strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale
in questione e comunque non proporzionati al volume
dell’attività svolta.
Alcune riflessioni:
Ulteriori riflessioni che si possono fare sono le
seguenti:
Da tutto quello che è stato riportato qui sopra si
evince chiaramente che il guadagno nell’MLM dovrebbe
dipendere dal numero di vendite generate e non dal numero di
subaffiliati, perchè però spesso il prodotto non è tanto
importante quanto invece la possibilità di guadagnare per
le persone che si fanno iscrivere?
Se non ti venisse comunicato che puoi guadagnare per le
persone che fai iscrivere… ti abboneresti lo stesso al
servizio pagando un canone mensile? Probabilmente no, e
dunque questo è una chiara dimostrazione di come questo
genere di MLM non sia legale (tu non ti affili per vendere
il prodotto, bensì per trovare altre persone che ti
facciano guadagnare);
Occorre la partita iva ed una ditta individuale per
l’MLM? Da quello che viene promesso si: non si tratta di
guadagni occasionali ma di rendita a vita, e dunque se hai
degli introiti “fissi” hai bisogno di partita iva!
Herbalife Italia – Diventare Distributore Indipendente
Se vuoi entrare in un multi level marketing – network
marketing di successo, il mio consiglio è quello di
scegliere Herbalife: per iniziare a lavorare con il network
marketing Herbalife dovrai semplicemente acquistare
l’Herbalife Member Pack che ha un costo di poco meno di 60
€ e comprende:
Materiale di formazione
1 Prodotto (Formula Uno Sostituto Completo del Pasto)
Borsa + Shaker + Spilla
Per diventare distributore indipendente ed entrare a far
parte del network marketing herbalife guarda questo
video:
Apri il sito: https://it.myherbalife.com/
Numero di identificazione Herbalife dello sponsor:
25Y0100786
Prime 3 lettere del Cognome del tuo Sponsor: NOV
Secondo alcuni esperti o meglio studiosi, il MultiLevel
Marketing nasce nel 1934. Questo genere di marketing non è
in assoluto “buono” o “cattivo”/”giusto” o
“sbagliato”, ma da sempre ha combattuto con una immagine
negativa dovuta ad alcuni aspetti:
La vendita del prodotto, in realtà, non è
fondamentale, quanto invece il reclutamento di nuove persone
pronte a vendere il prodotto (e questo fa pensare che
l’MLM sia paragonabile alle Catene di Sant’Antonio);
Le persone aderiscono perchè viene promesso loro
successo e guadagno sicuro (diventerai ricco, potrai
raggiungere cifre astronomiche), ma in realtà le aziende
che usano l’MLM dichiarano che la media di guadagno per
persona si aggira fra i due ed i trecento euro al mese.
L’MLM utilizza teniche di persuasione a volte subdole
e quindi non viste di buon occhio.
Cosa succede molto spesso?
Ciò che accade generalmente a molti utenti di internet, o
persone che frequentano convegni in cui tutti possono dire
la loro, è ciò che ti descrivo nelle prossime righe:
Arriva una persona che ti parla di guadagni facili, e ti
dice che già ha guadagnato un bel pò di soldi (ad esempio
mille euro al mese) pur non sapendo niente di internet.
Generalmente ti viene anche detto che non dovrai perdere
tempo al computer a lavorare perchè creerai un lavoro
automatizzato, e per farlo ti basterà:
Iscriverti al servizio (a volte viene richiesto anche di
inserire i dati della tua carta di credito);
All’inizio è gratuito e poi avrà un piccolo canone
mensile che generalmente non supera i 15 dollari;
E’ vero che pagherai i 15 dollari ma avrai dei benefit
(corsi, spazio web, email o altro ancora);
Per ogni persona che fai iscrivere riceverai a tua volta
dei soldi, e quindi il canone mensile potrebbe presto
annullarsi e tu anzi cominceresti già a guadagnare
semplicemente facendo iscrivere nuove persone);
Per ogni persona che hai fatto iscrivere, e che farà
iscrivere altre persone, tu guadagnerai altri soldi (es. io
sono “a” e faccio iscrivere te che sei “b”, io
ricevo una percentuale per aver fatto iscrivere te. Ma se tu
fai iscrivere “c” io riceverò comunque una percentuale
minore anche su “c” e così via, a seconda di quanti
livelli ci sono disponibili!).
Se escludiamo il canone mensile da pagare il sistema
funzionerebbe comunque perchè ogni persona potrebbe
partecipare con l’obiettivo di far partecipare altre
persone e guadagnare, e questo meccanismo è illegale in
Italia secondo l’art. 5 della legge n. 173 del 17 Agosto
2005.
Per leggere l’intera legge potrai andare direttamente sul
sito del parlamento alla pagina “Legge n.173 dell’agosto
2005“.
A proposito di quest’argomento consiglio di leggere anche
l’articolo: “Vendita diretta a Domicilio, Normativa e
Fisco” e a segnalare altre informazioni.
Ed è a questo punto che generalmente si scatena una vera e
propria bufera: ahimè l’interpretazione delle leggi è
spesso variegata, ed un termine può essere frainteso o male
interpretato, di conseguenza molte società, quando è
uscita questa legge, hanno abbandonato questo modello di
business proprio perchè non era chiaro cosa era lecito e
cosa non era lecito fare.
Vediamo alcuni estratti della legge:
ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o
catene)
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di
attività e di strutture di vendita nelle quali
l’incentivo economico primario dei componenti la struttura
si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto
che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita
di beni o servizi determinati direttamente o attraverso
altri componenti la struttura.
E da quello che leggo io, una interpretazione possibile
potrebbe essere “bisogna reclutare soggetti per le loro
capacità di vendere, e non promettendo guadagni
facili…”
2. È vietata, altresí, la promozione o l’organizzazione
di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo,
“catene di Sant’Antonio”, che configurano la
possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice
reclutamento di altre persone e in cui il diritto a
reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento
di un corrispettivo.
E quello che io vedo scritto fra le righe è “non puoi
reclutare persone semplicemente promettendo guadagni
semplici e spiegando che è possibile guadagnare reclutando
altre persone…”
ART. 6.
(Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una
operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi
dell’articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti
circostanze:
c) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di
acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro
componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi
compresi materiali didattici e corsi di formazione, non
strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale
in questione e comunque non proporzionati al volume
dell’attività svolta.
Alcune riflessioni:
Ulteriori riflessioni che si possono fare sono le
seguenti:
Da tutto quello che è stato riportato qui sopra si
evince chiaramente che il guadagno nell’MLM dovrebbe
dipendere dal numero di vendite generate e non dal numero di
subaffiliati, perchè però spesso il prodotto non è tanto
importante quanto invece la possibilità di guadagnare per
le persone che si fanno iscrivere?
Se non ti venisse comunicato che puoi guadagnare per le
persone che fai iscrivere… ti abboneresti lo stesso al
servizio pagando un canone mensile? Probabilmente no, e
dunque questo è una chiara dimostrazione di come questo
genere di MLM non sia legale (tu non ti affili per vendere
il prodotto, bensì per trovare altre persone che ti
facciano guadagnare);
Occorre la partita iva ed una ditta individuale per
l’MLM? Da quello che viene promesso si: non si tratta di
guadagni occasionali ma di rendita a vita, e dunque se hai
degli introiti “fissi” hai bisogno di partita iva!
Herbalife Italia – Diventare Distributore Indipendente
Se vuoi entrare in un multi level marketing – network
marketing di successo, il mio consiglio è quello di
scegliere Herbalife: per iniziare a lavorare con il network
marketing Herbalife dovrai semplicemente acquistare
l’Herbalife Member Pack che ha un costo di poco meno di 60
€ e comprende:
Materiale di formazione
1 Prodotto (Formula Uno Sostituto Completo del Pasto)
Borsa + Shaker + Spilla
Per diventare distributore indipendente ed entrare a far
parte del network marketing herbalife guarda questo
video:
Apri il sito: https://it.myherbalife.com/
Numero di identificazione Herbalife dello sponsor:
25Y0100786
Prime 3 lettere del Cognome del tuo Sponsor: NOV
30 novembre 2016 19:20 - Duck99
Il Multi-Level Marketing definito anche come MLM, Network
Marketing o Marketing Multilivello è un metodo di
distribuzione di prodotti e servizi che ha la finalità di
permettere a chiunque di diventare un distributore e di
creare una rete di distributori senza consistenti
investimenti in denaro.
L'individuo che collabora con un'azienda che distribuisce i
suoi prodotti attraverso un sistema di Network Marketing è
da considerarsi un imprenditore indipendente. Come tale, non
è normalmente subordinato da obblighi di fatturato né da
soglie massime di reddito.
Alla base di ogni azienda di MLM o Network Marketing ci
devono essere i seguenti capisaldi:
Mercato: poiché il network si sviluppa normalmente con un
numero importante di distributori, il prodotto/servizio
offerto deve essere in un mercato di grandi numeri o in
forte espansione. Infatti molte delle aziende di MLM operano
nei beni di largo consumo.
Prodotto: eliminando i costi di intermediazione e collegando
l'azienda madre con il consumatore finale che attraverso il
suo "passaparola" aiuta la veicolazione dei prodotti, molte
risorse vengono investite nello sviluppo di questi, proprio
per questo motivo, tendenzialmente sono di qualità alta o
comunque superiore di quelli veicolati dalla grande
distribuzione.
Formazione: il Network Marketing è una attività
imprenditoriale che permette anche a coloro che non hanno
alcuna esperienza di diventare imprenditori, perciò la
formazione riveste un ruolo determinante al fine di poter
sviluppare il proprio network e l'attività in genere. Le
aziende offrono ai loro distributori formazione in varie
forme. La formazione in un'azienda seria di Network
Marketing è gratuita perché volta alla crescita e sviluppo
dei propri collaboratori, qualora fosse a pagamento è
comunque facoltativa.
Solitamente, i singoli individui acquistano una licenza
identificativa, un "codice" al quale vengono collegate
provvigioni e sotto-distributori; possono svolgere attività
di vendita indipendente per conto dell'azienda principale. I
distributori vengono ricompensati in base alla
sponsorizzazione di altri distributori e da tutti coloro che
operano nella loro rete di distribuzione. I bonus sono
calcolati in percentuale sul fatturato globale
dell'organizzazione, per differenza e a scaglioni.
Attraverso il multi-level marketing, viene distribuita una
gran varietà di prodotti e non necessariamente gli
affiliati devono fare direttamente uso di tali prodotti,
anche se spesso ciò è conveniente e consigliato per
migliorare il clima di "fiducia" nei "consigli di acquisto"
che il venditore fa ai potenziali compratori. Ogni azienda
che usa il MLM come sistema di distribuzione ha un diverso
sistema di remunerazione dei propri distributori.
Il concetto base del MLM è che i guadagni sono direttamente
proporzionali alla quantità, alla qualità e al tipo di
lavoro svolto. È paragonabile ad un sistema di franchising
ma non presenta elevati costi di implementazione e gestione
e offre una maggior flessibilità. Una buona azienda di
Network Marketing offre un piano compensi meritocratico che
permette anche a chi si associa per ultimo di superare in
carriera e guadagni la persona che lo ha coinvolto o le
persone che sono entrate prima di lui.
La legislazione italiana non definisce esplicitamente il
MLM, pone invece norme volte ad evitare strutture piramidali
o catene di Sant'Antonio. Ad esempio l'articolo 5 della
Legge 173 agosto 2005 rende illegali organizzazioni che
"configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro
e semplice reclutamento di altre persone" oppure l'articolo
6 che vieta obblighi di corrispondere all'azienda, per il
reclutato, somme di rilevante entità in assenza di una
reale controprestazione al momento del reclutamento o per
restare a far parte della struttura[1].
Legge 17 agosto 2005, n. 173 Disciplina della vendita
diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di
vendita piramidali, parlamento.it.
Legge 17 agosto 2005, n. 173
"Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del
consumatore dalle forme di vendita piramidali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre
2005
________________________________________
ART. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione della legge)
1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di
vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di
acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei
locali nei quali il consumatore si trova, anche
temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio,
di intrattenimento o di svago;
b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui
che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove,
direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di
acquisto presso privati consumatori per conto di imprese
esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese
esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera
a).
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di
quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano
alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini
commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione
di beni immobili.
ART. 2.
(Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio)
1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le
disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei
beni e dei servizi offerti.
ART. 3.
(Attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio)
1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è
soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di
riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere
svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto
legislativo.
2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione può essere
esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con
contratto di agenzia.
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione può essere
altresí esercitata, senza necessità di stipulare un
contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività
in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera
occasionale, purché incaricati da una o più imprese.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di
carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito
annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000
euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata
dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
ART. 4.
(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato
alla vendita diretta a domicilio. Compenso
dell'incaricato)
1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con
vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la
vendita diretta. All'incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione di cui
all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici
collettivi di settore.
2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3,
l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere
liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con
relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per
iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento
dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e
degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha
diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di
motivazione, inviando all'impresa affidante una
comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula
dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso,
l'incaricato è tenuto a restituire a sua cura e spese i
beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati
e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni
e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da questi
eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato
all'integrità dei beni e dei materiali restituiti.
4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a
domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di
acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni
commercializzati o distribuiti dall'impresa affidante, ad
eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione
strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità
sono assimilabili ad un campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente,
dall'impresa affidante, non strettamente inerenti e
necessari all'attività commerciale in questione, e comunque
non proporzionati al volume dell'attività svolta.
5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato,
il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma
1, è ritirato.
6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3,
all'incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni
caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione
per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa affidante, il
diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla
rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali
integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al
90 per cento del costo originario.
7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve
attenersi alle modalità e alle condizioni generali di
vendita stabilite dall'impresa affidante. In caso contrario,
egli è responsabile dei danni derivanti dalle condotte
difformi da lui adottate rispetto alle modalità e alle
condizioni di cui al primo periodo.
8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha,
salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di
riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che
abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati
consumatori nè di concedere sconti o dilazioni di
pagamento.
9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito
dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto
regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le
modalità di corresponsione devono essere stabilite per
iscritto.
ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o
catene)
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di
attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo
economico primario dei componenti la struttura si fonda sul
mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro
capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o
servizi determinati direttamente o attraverso altri
componenti la struttura.
2. È vietata, altresí, la promozione o l'organizzazione di
tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo,
"catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di
guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre
persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce
all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
ART. 6.
(Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una
operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi
dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti
circostanze:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare
dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la
struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto
di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni
ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento
del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente
mancata vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di
corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale
condizione per la permanenza nell'organizzazione,
all'impresa organizzatrice o ad altro componente la
struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri
valori mobiliari e benefici finanziari in genere di
rilevante entità e in assenza di una reale
controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare,
dall'impresa organizzatrice o da altro componente la
struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali
didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e
necessari alla attività commerciale in questione e comunque
non proporzionati al volume dell'attività svolta.
ART. 7.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o
le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo
iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più
soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle
organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda
da 100.000 euro a 600.000 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la
sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento
con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale e
della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000
euro.
DIVERSO E’ IL MARKETING PIRAMIDALE (DA NON CONFONDERE CON
IL NETWORK MARKETING O MARKETING MULTIVELLO DI CUI SOPRA)
Marketing piramidale
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il marketing piramidale è un termine che indica un
particolare modello commerciale e di marketing non
sostenibile, che implica lo scambio di denaro primariamente
per arruolare nuove personalità nel modello, solitamente
(ma non sempre) con lo scambio di beni o servizi.
Il termine "piramidale" deriva dalla struttura formale in
cui viene organizzata la vendita: la persona in cima alla
piramide è la prima a vendere un bene o un servizio a un
numero limitato di persone, le quali si incaricano di
introdurre altre persone nella "piramide" a un livello
successivo, con l'obiettivo di formare una nuova piramide
sotto di sé e di ottenere i guadagni corrispondenti ai
volumi di vendite prodotti dalla propria struttura.
A seconda di alcune specifiche e modalità di diffusione, è
possibile suddividere le forme di marketing piramidale in
diverse categorie.
Indice
• 1 Le catene di Sant'Antonio
• 2 Caratteristiche di un Sistema Piramidale
• 3 Investimenti
• 4 Meccanica dei sistemi "piramidali"
• 5 Note
• 6 Voci correlate
• 7 Bibliografia
Le catene di Sant'Antonio
Lo stesso argomento in dettaglio: Catena di
Sant'Antonio.
Per catena di Sant'Antonio si intende un tipo di
trasferimento di denaro che avviene per mezzi primariamente
postali (oggi anche tramite posta elettronica), ed è
individuabile per il fatto che si diffonde per mezzo di un
passaparola in gran parte alimentato dal circolo delle
amicizie e/o delle parentele.
Inoltre, si tratta di una pratica in cui:
• Non esiste alcun ente od organizzazione che controlli la
diffusione della catena;
• Non esiste un controllo sul traffico monetario che la
catena genera;
• Non esiste alcun sistema di monitoraggio della propria
situazione contabile;
• L'investimento è ad altissimo rischio;
• Non esiste alcun controllo fiscale, né tutela legale
per eventuali perdite di denaro.
Una variante più moderna della catena di Sant'Antonio è lo
schema di Ponzi.
Le vendite piramidali (ma non il Multi Level Marketing
generalmente inteso) in Italia sono illegali. Il divieto,
riferito sia alle catene di Sant'Antonio che alle vendite
piramidali, è contenuto nell'art. 5 della L. 173 del 2005.
La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia (n. 37049
del 2012), ha precisato che deve ritenersi irrilevante
l'eventuale volontà del soggetto di essere reclutato nella
rete, stante il silenzio della normativa. La volontaria
adesione non configura quindi fattore di esonero dalla
sussunzione nella fattispecie vietata[1].
La forma di pagamento di commissioni per il reclutamento di
nuovi distributori ai distributori stessi, viene chiamata
Catena di Sant'Antonio.
30 novembre 2016 19:19 - Duck99
Dai dai begood,
Ora mi stan spiegando anche cosa è il multilevel
marketing
Una genialata... Leggete qui....
Peccato essere già così avanti negli anni e scoprire certe
cose solo ora...
Ma voglio passarvi tutto quello che ho così posso
aiutarvi
Il Multi-Level Marketing definito anche come MLM, Network
Marketing o Marketing Multilivello è un metodo di
distribuzione di prodotti e servizi che ha la finalità di
permettere a chiunque di diventare un distributore e di
creare una rete di distributori senza consistenti
investimenti in denaro.
L'individuo che collabora con un'azienda che distribuisce i
suoi prodotti attraverso un sistema di Network Marketing è
da considerarsi un imprenditore indipendente. Come tale, non
è normalmente subordinato da obblighi di fatturato né da
soglie massime di reddito.
Alla base di ogni azienda di MLM o Network Marketing ci
devono essere i seguenti capisaldi:
Mercato: poiché il network si sviluppa normalmente con un
numero importante di distributori, il prodotto/servizio
offerto deve essere in un mercato di grandi numeri o in
forte espansione. Infatti molte delle aziende di MLM operano
nei beni di largo consumo.
Prodotto: eliminando i costi di intermediazione e collegando
l'azienda madre con il consumatore finale che attraverso il
suo "passaparola" aiuta la veicolazione dei prodotti, molte
risorse vengono investite nello sviluppo di questi, proprio
per questo motivo, tendenzialmente sono di qualità alta o
comunque superiore di quelli veicolati dalla grande
distribuzione.
Formazione: il Network Marketing è una attività
imprenditoriale che permette anche a coloro che non hanno
alcuna esperienza di diventare imprenditori, perciò la
formazione riveste un ruolo determinante al fine di poter
sviluppare il proprio network e l'attività in genere. Le
aziende offrono ai loro distributori formazione in varie
forme. La formazione in un'azienda seria di Network
Marketing è gratuita perché volta alla crescita e sviluppo
dei propri collaboratori, qualora fosse a pagamento è
comunque facoltativa.
Solitamente, i singoli individui acquistano una licenza
identificativa, un "codice" al quale vengono collegate
provvigioni e sotto-distributori; possono svolgere attività
di vendita indipendente per conto dell'azienda principale. I
distributori vengono ricompensati in base alla
sponsorizzazione di altri distributori e da tutti coloro che
operano nella loro rete di distribuzione. I bonus sono
calcolati in percentuale sul fatturato globale
dell'organizzazione, per differenza e a scaglioni.
Attraverso il multi-level marketing, viene distribuita una
gran varietà di prodotti e non necessariamente gli
affiliati devono fare direttamente uso di tali prodotti,
anche se spesso ciò è conveniente e consigliato per
migliorare il clima di "fiducia" nei "consigli di acquisto"
che il venditore fa ai potenziali compratori. Ogni azienda
che usa il MLM come sistema di distribuzione ha un diverso
sistema di remunerazione dei propri distributori.
Il concetto base del MLM è che i guadagni sono direttamente
proporzionali alla quantità, alla qualità e al tipo di
lavoro svolto. È paragonabile ad un sistema di franchising
ma non presenta elevati costi di implementazione e gestione
e offre una maggior flessibilità. Una buona azienda di
Network Marketing offre un piano compensi meritocratico che
permette anche a chi si associa per ultimo di superare in
carriera e guadagni la persona che lo ha coinvolto o le
persone che sono entrate prima di lui.
La legislazione italiana non definisce esplicitamente il
MLM, pone invece norme volte ad evitare strutture piramidali
o catene di Sant'Antonio. Ad esempio l'articolo 5 della
Legge 173 agosto 2005 rende illegali organizzazioni che
"configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro
e semplice reclutamento di altre persone" oppure l'articolo
6 che vieta obblighi di corrispondere all'azienda, per il
reclutato, somme di rilevante entità in assenza di una
reale controprestazione al momento del reclutamento o per
restare a far parte della struttura[1].
Legge 17 agosto 2005, n. 173 Disciplina della vendita
diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di
vendita piramidali, parlamento.it.
Legge 17 agosto 2005, n. 173
"Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del
consumatore dalle forme di vendita piramidali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre
2005
________________________________________
ART. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione della legge)
1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di
vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di
acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei
locali nei quali il consumatore si trova, anche
temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio,
di intrattenimento o di svago;
b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui
che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove,
direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di
acquisto presso privati consumatori per conto di imprese
esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese
esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera
a).
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di
quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano
alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini
commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione
di beni immobili.
ART. 2.
(Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio)
1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le
disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei
beni e dei servizi offerti.
ART. 3.
(Attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio)
1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è
soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di
riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere
svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto
legislativo.
2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione può essere
esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con
contratto di agenzia.
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione può essere
altresí esercitata, senza necessità di stipulare un
contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività
in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera
occasionale, purché incaricati da una o più imprese.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di
carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito
annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000
euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata
dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
ART. 4.
(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato
alla vendita diretta a domicilio. Compenso
dell'incaricato)
1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con
vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la
vendita diretta. All'incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione di cui
all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici
collettivi di settore.
2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3,
l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere
liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con
relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per
iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento
dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e
degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha
diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di
motivazione, inviando all'impresa affidante una
comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula
dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso,
l'incaricato è tenuto a restituire a sua cura e spese i
beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati
e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni
e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da questi
eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato
all'integrità dei beni e dei materiali restituiti.
4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a
domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di
acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni
commercializzati o distribuiti dall'impresa affidante, ad
eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione
strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità
sono assimilabili ad un campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente,
dall'impresa affidante, non strettamente inerenti e
necessari all'attività commerciale in questione, e comunque
non proporzionati al volume dell'attività svolta.
5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato,
il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma
1, è ritirato.
6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3,
all'incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni
caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione
per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa affidante, il
diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla
rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali
integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al
90 per cento del costo originario.
7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve
attenersi alle modalità e alle condizioni generali di
vendita stabilite dall'impresa affidante. In caso contrario,
egli è responsabile dei danni derivanti dalle condotte
difformi da lui adottate rispetto alle modalità e alle
condizioni di cui al primo periodo.
8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha,
salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di
riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che
abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati
consumatori nè di concedere sconti o dilazioni di
pagamento.
9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito
dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto
regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le
modalità di corresponsione devono essere stabilite per
iscritto.
ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o
catene)
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di
attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo
economico primario dei componenti la struttura si fonda sul
mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro
capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o
servizi determinati direttamente o attraverso altri
componenti la struttura.
2. È vietata, altresí, la promozione o l'organizzazione di
tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo,
"catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di
guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre
persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce
all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
ART. 6.
(Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una
operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi
dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti
circostanze:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare
dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la
struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto
di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni
ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento
del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente
mancata vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di
corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale
condizione per la permanenza nell'organizzazione,
all'impresa organizzatrice o ad altro componente la
struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri
valori mobiliari e benefici finanziari in genere di
rilevante entità e in assenza di una reale
controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare,
dall'impresa organizzatrice o da altro componente la
struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali
didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e
necessari alla attività commerciale in questione e comunque
non proporzionati al volume dell'attività svolta.
ART. 7.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o
le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo
iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più
soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle
organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda
da 100.000 euro a 600.000 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la
sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento
con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale e
della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000
euro.
DIVERSO E’ IL MARKETING PIRAMIDALE (DA NON CONFONDERE CON
IL NETWORK MARKETING O MARKETING MULTIVELLO DI CUI SOPRA)
Marketing piramidale
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il marketing piramidale è un termine che indica un
particolare modello commerciale e di marketing non
sostenibile, che implica lo scambio di denaro primariamente
per arruolare nuove personalità nel modello, solitamente
(ma non sempre) con lo scambio di beni o servizi.
Il termine "piramidale" deriva dalla struttura formale in
cui viene organizzata la vendita: la persona in cima alla
piramide è la prima a vendere un bene o un servizio a un
numero limitato di persone, le quali si incaricano di
introdurre altre persone nella "piramide" a un livello
successivo, con l'obiettivo di formare una nuova piramide
sotto di sé e di ottenere i guadagni corrispondenti ai
volumi di vendite prodotti dalla propria struttura.
A seconda di alcune specifiche e modalità di diffusione, è
possibile suddividere le forme di marketing piramidale in
diverse categorie.
Indice
• 1 Le catene di Sant'Antonio
• 2 Caratteristiche di un Sistema Piramidale
• 3 Investimenti
• 4 Meccanica dei sistemi "piramidali"
• 5 Note
• 6 Voci correlate
• 7 Bibliografia
Le catene di Sant'Antonio
Lo stesso argomento in dettaglio: Catena di
Sant'Antonio.
Per catena di Sant'Antonio si intende un tipo di
trasferimento di denaro che avviene per mezzi primariamente
postali (oggi anche tramite posta elettronica), ed è
individuabile per il fatto che si diffonde per mezzo di un
passaparola in gran parte alimentato dal circolo delle
amicizie e/o delle parentele.
Inoltre, si tratta di una pratica in cui:
• Non esiste alcun ente od organizzazione che controlli la
diffusione della catena;
• Non esiste un controllo sul traffico monetario che la
catena genera;
• Non esiste alcun sistema di monitoraggio della propria
situazione contabile;
• L'investimento è ad altissimo rischio;
• Non esiste alcun controllo fiscale, né tutela legale
per eventuali perdite di denaro.
Una variante più moderna della catena di Sant'Antonio è lo
schema di Ponzi.
Le vendite piramidali (ma non il Multi Level Marketing
generalmente inteso) in Italia sono illegali. Il divieto,
riferito sia alle catene di Sant'Antonio che alle vendite
piramidali, è contenuto nell'art. 5 della L. 173 del 2005.
La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia (n. 37049
del 2012), ha precisato che deve ritenersi irrilevante
l'eventuale volontà del soggetto di essere reclutato nella
rete, stante il silenzio della normativa. La volontaria
adesione non configura quindi fattore di esonero dalla
sussunzione nella fattispecie vietata[1].
La forma di pagamento di commissioni per il reclutamento di
nuovi distributori ai distributori stessi, viene chiamata
Catena di Sant'Antonio.
30 novembre 2016 19:15 - begood
Certo che i dubbi su domande così importanti e vaste, se il
tuo amico te le ha esplicate ed è riuscito a "consolarti"
in 5-10 minuti (perchè poi il resto del tempo ti sarà
servito per scrivere qui, vista la poca dimestichezza col
pc) significa che uno dei due è un vero fenomeno!
30 novembre 2016 19:14 - Duck99
Ecco quanto posso mandarvi sui cloud per aiutare
tutti....
Sono proprio felice perché vedo tata gente che litiga e ho
la possibilità di aiutare tutti... che bello!!!!
Non vi sembra meraviglioso?
Ecco così possiamo partecipare agli acquisti fatturati
della grande distribuzione...
30 novembre 2016 19:13 - begood
Auguri Duck99 !!! Non serve ci riscrivi tutto :) Buona
fortuna!