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Il visto di ingresso per motivi turistici
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Scheda Pratica di Claudia Moretti
1 gennaio 2009 0:00
 

Cogliamo spunto da una recente sentenza del Tar Lazio, la n. 9439 del 2008 – Sez. 1-quater (che effettua una chiara ricognizione della materia) per chiarire alcuni punti relativi ai visti di ingresso per turismo. Spesso ci giungono lamentele su disservizi e illegalita' nelle nostre ambasciate nel mondo, soprattutto in merito all'ottenimento del visto di ingresso per turismo, per la concessione del quale, il personale addetto ha un bel margine di discrezionalita'. Spesso i procedimenti non si concludono nemmeno con un provvedimento scritto, ma per "fatti concludenti", ossia con un silenzio diniego dell'Amministrazione. A volte al richiedente non e' dato nemmeno sapere i motivi per i quali gli viene negato il visto in questione. La normativa consente infatti, in deroga alle norme sul procedimento amministrativo, di concludere il procedimento senza dar conto dei motivi, ma solo laddove cio' sia giustificato da ragioni di ordine pubblico o sicurezza nazionale. Avverso detti dinieghi non esistono purtroppo veri rimedi giudiziali, dal momento che il richiedente (che si trova all'estero) deve procedere con una impugnativa al Tar Lazio. Il che, per tempi, costi e procedure, equivale di fatto ad un diniego di giustizia.
 
Ma quali requisiti occorrono per ottenere un visto di ingresso per motivi turistici?
Ecco in breve cosa prevede la normativa:
- secondo l'art. 5 del trattato di Schengen, ratificato dall'Italia con la l. n. 388/93, per l'ingresso nel territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire "i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza"; tale condizione deve, in particolare, essere rispettata per il rilascio del visto uniforme di durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11 e 15 del trattato);
- nello stesso senso l'art. 4 comma 3 d. lgs. n. 286/98 prevede che per conseguire il visto d'ingresso lo straniero deve dimostrare "di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza";
- l'art. 5 comma 6 d.p.r. n. 394/99 (regolamento attuativo del T.U.) stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente "la finalità del viaggio";
- secondo il punto 20 dell'allegato al decreto del Ministro degli Affari Esteri del 12/07/00 il visto d'ingresso per ragioni di turismo e' subordinato al deposito di documentazione comprovante:
a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;
b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio;
c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.): clicca qui
- la direttiva del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2000 quantifica, poi, gli importi dei mezzi di sussistenza necessari per il rilascio del visto d'ingresso per turismo graduandoli in relazione alla durata del soggiorno: clicca qui

Lo straniero che richiede il visto d'ingresso per turismo, dunque, non deve solo dimostrare la disponibilita' dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ma, piu' in generale, deve esibire quegli atti indispensabili a comprovare "lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto" (art. 5 del trattato di Schengen e art. 4 comma 3 d. lgs. n. 286/98). L'interessato deve inoltre comprovare all'amministrazione competente l'esistenza delle condizioni che giustificano le finalita' del soggiorno e, trattandosi di visto d'ingresso per turismo caratterizzato da necessaria temporaneita' (confermata dalla durata dello stesso mai superiore a novanta giorni), dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l'interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d'origine onde scongiurare il c.d. "rischio migratorio". Si consideri, infine, che le condizioni in esame possono essere desunte, tra l'altro, dall'esercizio di attività economiche o, ancora, dal possesso di fonti di reddito o altre circostanze atte a comprovare che nel Paese di provenienza lo straniero abbia il centro della sua vita affettiva e dei suoi interessi economici e, per tale via, a dimostrare la natura temporanea del soggiorno in Italia e il probabile ritorno nel Paese di provenienza.
Tutto cio' ovviamente consente ampio margine di discrezionalita' all'Amministrazione competente, che rende difficilmente attaccabile i provvedimenti di quest'ultima.
Nel caso non si ottenga una risposta alla richiesta di visto di ingresso, occorre intimare il compimento del proprio dovere d'ufficio (ossia l'emanazione di un atto scritto e motivato) all'Ambasciata di riferimento: clicca qui

Questo il nostro approfondimento sul silenzio della pubblica amministrazione: clicca qui 
 
 
 
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