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STIPULARE UN CONTRATTO CON UNO STRANIERO: LA CONVENZIONE DI ROMA
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Scheda Pratica di Barbara Vallini
15 gennaio 1999 0:00
 

La convenzione di Roma, in vigore dal 1 Aprile 1991 e' relativa alle obbligazioni di natura contrattuale tra soggetti appartenenti a Stati diversi.

Non puo' essere applicata nei seguenti casi:
- questioni di stato e di capacita' degli individui -con l'eccezione delle situazioni relative all'incapacita', conosciuta ma volutamente ignorata dall'altro contraente, ai sensi della normativa vigente in uno degli stati dei contraenti;
- obbligazioni contrattuali relative a testamenti, successioni, regime matrimoniale, diritti e doveri derivanti da rapporti familiari;
- obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e simili, nonche' le obbligazioni da questi derivanti;
- questioni legate a compromessi, compresi contrasti in merito alle clausole compromissorie ed alle convenzioni relative al foro competente;
- questioni di diritto societario (societa', associazioni, persone giuridiche in generale, per quanto riguarda costituzine, capacita' giuridica, organizzazione interna, scioglimento, responsabilita' legale dei soci e degli organi societari,);
- opere di intermediari o di organi societari, al fine di stabilire se tale intervento possa considerarsi o meno impegnativo nei confronti dei mandatario o della societa';
- tutto cio' che concerne i "trusts" - costituzione e rapporti tra "trusts" e beneficiari;
- questioni che concernono le prove o le procedure -eccetto che nei casi indicati in seguito, riguardo a presunzioni legali ed a ripartizioni dell'onere della prova, nonche' riguardo alla possibilita' di provare con ogni mezzo per dimostrare la validita' dei contratti contro i vizi di forma;
- contratti di assicurazione su beni posti in ambito Ue -ma puo' essere applicata ai contratti di ri-assicurazione.

Guardiamo di entrare nel merito.
Il contratto tra soggetti appartenenti a Stati diversi verra' regolato dalla legge statale scelta dalle parti.
La scelta deve risultare in modo inequivocabile, perche' chiaramente menzionata nel contratto, perche' deducibile dalle circostanze o comunque espressa. Le leggi scelte possono essere applicate a tutto il contratto o solamente a parti di esso.
E' possibile, in ogni momento, che le parti decidano di comune accordo di cambiare la legge regolatrice del contratto o che stabiliscano previamente, in sede di stipula, come deve cambiare e quando la regolamentazione. La variazione della legge regolante il contratto non ne altera la validita' e mantiene inalterati comunque i diritti acquisiti da terzi di buona fede.
Nel caso in cui venga scelta appositamente una determinata legge straniera come regolatrice del contratto, ma nello stesso ci siano riferimenti precisi che indicano come, di fatto, la legge veramente presa a modello e' quella di un Paese diverso da quello indicato testualmente, la legge richiamata in modo specifico non puo' essere utilizzata per regolare il contratto in quelle norme che confliggano con le disposizioni imperative della legge che, non nominalmente ma fattualmente, e' richiamata.
Se non vi e' stata alcuna scelta di legge, il contratto sara' regolato dalla legge del Paese con il quale dimostra di avere il piu' stretto collegamento. Se pero' una parte del contratto, nettamente separabile dal resto, presenti un rapporto piu' stretto con la legge di un altro Paese, eccezionalmente si potra' applicare a questa parte determinata il diverso regime a cui piu' e' legata.
Solitamente si presume -salvo dimostrazione contraria- che il regime normativo contemplato per regolare il rapporto contrattuale sia quello del luogo dove ha sede la parte che deve fornire la prestazione, ma nel caso in cui si sia di fronte a:
-contratto concluso nell'esercizio dell'attivita' economica;
-contratto concluso nell'esercizio dell'attivita' professionale;
allora si presume che la normativa sia quella del luogo dove si trova la sede principale della societa' o di quella comunque indicata nel contratto come la sede adibita a fornire il servizio.
Nel caso di contratto relativo ad un diritto che interessi un immobile, la competenza sara' del Paese in cui l'immobile e' situato -salvo, come sempre, diversa indicazione nel contratto.
Ancora un'altra deroga nel caso di contratto trasporto-merci, compresi quelli di contratto di noleggio a viaggio: si presume che la competenza "naturale" sia quella del luogo dove il contratto viene concluso, se nello stesso Paese si trovano anche il luogo di carico e la residenza del mittente.
Queste presunzioni vengono comunque tutte meno ove si dimostri che il legame maggiore e', per il contratto, con un Paese diverso. Nel caso in cui la prestazione contrattuale non sia chiaramente determinata, non e' possibile dare per scontato che il legame piu' forte sia tra legge regolatrice del contratto e Paese in cui ha sede la societa'.

ALCUNI CASI PARTICOLARI:
nel caso di fornitura di beni o servizi ad un consumatore, nonche' nei contratti di finanziamento relativi alla conclusione del contratto, (e dunque non per tutti quei contratti relativi ad un'attivita' professionale) la persona consumatrice ha diritto ad essere tutelata dai diritti previsti dall'ordinamento del suo Paese di residenza, nel caso in cui la conclusione del contratto sia stata preceduta da una pubblicita' determinata, o la ditta abbia ricevuto l'ordine nel Paese di residenza, ovvero se il contratto sia una vendita di merci e se il consumatore abbia stipulato il contratto recandosi nel Paese straniero, inviato dal venditore. In questi casi, salvo scelta diversa per l'acquisizione di diritti reali su di un immobile, il consumatore tutelare i propri diritti secondo la legislazione cui e' abituato.
Non esiste tale diritto nel caso di contratti di trasporto e di fornitura di servizi da effettuarsi in un Paese diverso dalla sua residenza abituale, ad eccezione del caso in cui il prezzo della prestazione si riferisca globalmente sia al trasporto che al servizio.

E' possibile che, a fianco della legge nazionale regolatrice del contratto, sia affiancata nell'applicazione anche la legge di un altro Paese -che presenti stretti legami con il contratto in questione - quando quest'ultima ammetta l'applicabilita' dell'originaria legge regolatrice del contratto.
A regolare il caso concreto -e non dunque il contratto- saranno comunque le norme regolatrici del Paese in cui va attribuita la competenza al giudice.

L'ESISTENZA E LA VALIDITA' del contratto -o di una sua particolare disposizione autonomamente regolata- vengono stabilite sulla base di quella legge che effettivamente lo regolerebbe se fosse valido. La parte contraente che volesse dimostrare di non aver prestato il suo consenso potra' fare riferimento alla legge del suo Paese di residenza, se secondo le norme in esso vigenti la stipula del contratto in questione non sarebbe in grado di dare quegli effetti che, secondo logica, sarebbero attendibili da un contratto di quel tipo.

Tra persone che si trovano nello stesso Paese, deve essere soddisfatto il requisito di forma richiesto dalla legge del luogo.
Se i due contraenti si trovano invece in Paesi diversi, la forma deve necessariamente attenersi alle norme che ne regolano la sostanza, cui ci si riferisce espressamente oppure in forza di quanto finora detto.
Nel caso di conclusione di contratto da parte di un rappresentante, deve essere applicata al contratto la forma richiesta dal Paese in cui viene concluso detto contratto.
Nel caso di contratto unilaterale, la forma da rispettare deve essere quella dettata dalla legge del luogo dove l'atto e' compiuto -sempre pero' nel rispetto di quanto detto fino ad ora.

ATTENZIONE:
nel caso di contratti con un soggetto consumatore, la forma da utilizzare per il contratto deve essere quella richiesta dall'ordinamento nazionale del soggetto acquirente.
Per quanto riguarda gli immobili, deve essere rispettata la forma del Paese dove l'immobile e' situato.

La legge destinata a regolare il contratto ha le seguenti funzioni:
-dovra' regolare l'interpretazione del contratto;
-dovra' regolare l'esecuzione delle obbligazioni che dal contratto derivano;
-dovra' regolare l'eventuale inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto -compresa la liquidazione del danno- nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale;
-dovra' regolare i vari modi di estinguere l'obbligazione, le prescrizioni e le decadenze;
-dovra' regolare le conseguenze della nullita' del contratto;
IN CASO DI esecuzione difettosa, il creditore potra' prendere quelle misure previste dalla legge in cui l'esecuzione deve avere luogo.

Uno dei contraenti, giudicato capace di concludere il contratto ai sensi della legge vigente nel Paese in cui risiedono i due contraenti, potra' invocare la sua incapacita' ai sensi di una legge straniera applicata, solo nel caso in cui al momento della conclusione del contratto, la controparte era a conoscenza dell'esistenza di questa incapacita', ignorandola per pura imprudenza.

Nel caso di cessione di crediti:

le obbligazioni tra chi cede il credito e chi lo acquisisce, sono regolate dalla legge applicata al contratto secondo le regole sinora esposte. La legge alle cui norme e' sottoposto il credito che e' stato ceduto (l'obbligazione "di partenza") regola anche tutti i rapporti derivanti, tra chi abbia acquisito il credito ed il debitore, le possibili condizioni di opponibilita' della cessione al debitore ed il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore.
Quando un soggetto abbia delle aspettative contrattuali nei confronti di un altro soggetto ed una terza persona abbia a sua volta un obbligo a suo carico sempre per soddisfare il primo soggetto -o gia' abbia adempiuto in tal senso- sara' la legge che e' stata applicata per regolare l'obbligo del terzo soggetto nei confronti del primo, a determinare quelli che sono gli obblighi ed i diritti nel rapporto tra terzo soggetto e secondo soggetto primo debitore -stesso dicasi nel caso in cui piu' persone siano obbligate in solido nei confronti di un soggetto creditore: quello dei debitori che ha pagato potra' rivalersi nei confronti dei co-debitori secondo le norme di legge che hanno sancito il rapporto sorto tra di loro.

Per quanto riguarda la prova:

la legge che regola il contratto e' applicabile anche nell'ambito dell'onere della prova e nell'ambito delle presunzioni legali. Gli atti giuridici potranno essere provati con ogni mezzo ammesso, sia dalla legge del foro competente che dalle leggi ai sensi delle quali il contratto e', riguardo alla forma, valido. La prova deve comunque essere trasportabile davanti al giudice che redime la controversia.

Le norme, la cui applicazione e' prevista dalla convenzione di Roma, possono essere escluse dall'applicazione solo nel caso in cui si dimostrino -se applicate- incompatibili con l'ordine pubblico del Paese in cui la controversia deve essere risolta. L'applicazione dovra' comunque essere il piu' omogenea possibile nei vari Stati. Per quanto riguarda quegli Stati composti da piu' unita' territoriali diverse e tra loro separate, ogni singola unita' territoriale e' da considerarsi un Paese a se' per quanto riguarda la determinazione della legge che sara' opportuno applicare. Nel caso in cui le differenti unita' territoriali di uno Stato abbiano norme proprie in materia di obbligazioni contrattuali, non ci sara' pero' l'obbligo, per questo Stato, di applicare le norme finora enunciate per quei conflitti che dovessero nascere relativamente all'applicazione di una normativa o di un'altra tra le varie vigenti nello stesso Stato.

Le varie norme emesse dalle autorita' Comunitarie sono comunque al di sopra di questa stessa convenzione e dunque non sono da essa limitate. Allo stesso tempo, tra le varie convenzioni internazionali i rapporti sono tali che l'una non puo' derogare all'altra.
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