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Stabilita' & Co., le novita' per il 2014 con approfondimenti
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
28 gennaio 2014 13:17
 
Ultimi aggiornamenti: 12/3/2014 e 23/6/2014

Il pacchetto di norme entrate in vigore tra la fine del 2013 e i primi del 2014 -ovvero il decreto "destinazione italia" (Dl 145/2013), la Legge di Stabilita' 2014 (Legge 147/2014), il decreto "milleproroghe 2014" (Dl 150/2013) e il "proroghe bis" (Dl 151/2013)- hanno introdotto diverse novita' per il consumatore, inteso anche come contribuente.

Vediamole in breve, con link alle schede di approfondimento.

Indice scheda
BANCHE 
TASSE, RISCOSSIONE
INCENTIVI E DETRAZIONI FISCALI
R.C.AUTO
VARIE

BANCHE
BOLLI SU DOSSIER TITOLI
Dal 1/1/2014 sale al 2 per mille il bollo sulle comunicazioni bancarie relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (dossier titoli, depositi, etc.). Per il 2013 e' confermata la misura dell'1,5 per mille. Viene anche tolta la soglia minima (34,20 euro) dal 2014, con fissazione invece della soglia massima di 14.000 euro limitatamente ai clienti diversi da persona fisica. Per il 2013 le soglie sono di 34,20 euro (minima) e di 4.500 euro (sempre solo per i clienti diversi da persona fisica).

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 comma 581

CAMBIO C/C: PASSAGGIO GRATUITO PER DOMICILIAZIONI PAGAMENTI ED ENTRO 14 GIORNI 
Dal 2014 il trasferimento ad altra banca dei servizi di pagamento (pagamenti e riscossioni automatici, rid, etc.) connessi al c/c deve avvenire entro 14 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente (fatta alla nuova banca), gratuitamente. Ad essi si applicano, una volta avvenuto il trasferimento, le condizioni contratti del nuovo rapporto. Occorre un decreto (Min.economia) attuativo che individui i servizi trasferibili e le modalita' da seguire.

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 commi 584/585

C/C, STOP ALL'ANATOCISMO
Vengono fissati due principi, che dovranno essere concretizzati da un provvedimento attuativo del CICR (comitato interministeriale per il credito e il risparmio):
- per i c/c la periodicita' nel conteggio degli interessi creditori e debitori deve essere uguale;
- gli interessi periodicamente calcolati non possono produrre ulteriori interessi. Quindi essi vanno sempre calcolati esclusivamente sulla parte capitale. Uno stop all'anatocismo, quindi.

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 comma 629

TASSE, RISCOSSIONE
LA NUOVA IUC
Viene istituita l'imposta unica comunale (IUC) fondata su due presupposti: possesso degli immobili (collegato al loro valore e natura) e fruizione dei servizi comunali.
Essa si compone di
- IMU di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le abitazioni principali.
- TARI tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore di immobili.
- TASI riferita ai servizi, ovvero tributo per i servizi indivisibili, a carico dell'utilizzatore e del proprietario di immobili.

Quindi, la vecchia TARES viene abrogata dal 2014, sostituita dalla nuova TARI e dalla TASI.
L'IMU invece rimane in vigore anche per il 2014 e gli anni successivi, e viene resa definitiva l'esenzione per la casa di abitazione e assimilate.

Per approfondimenti si veda la scheda pratica
La nuova IUC (imposta unica comunale) comprendente IMU, TARI e TASI: una guida

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 commi dal 639 in poi (per la TARI commi 641/668, 682/683 e 688/689, per la TASI commi 669/679, 681/682/683 e 688/689) e Dl 16/2014

IMU: LA SECONDA RATA 2013 SI PUO' VERSARE ENTRO IL 16/6 SENZA INTERESSI
(abrogata, leggi nota)
In caso di mancato o insufficiente pagamento della seconda rata IMU 2013, se l'imposta o la differenza vengono versate entro il termine di versamento della prima rata IMU 2014 (16/6/2014) non sono applicati sanzioni ed interessi.

Nota importante: Questa "sanatoria" e' di fatto stata abrogata dalla legge 5/2014 che ha convertito il Dl 133/2013, che ne ha retrodatato la scadenza a data gia' decorsa (si veda in proposito questo nostro articolo).

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 comma 728 e Dl 133/2013 convertito nella Legge 5/2014 art.1 comma 12bis

RIMANDATA LA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA (IMUS)
Il D.lgs.23/2011 sul federalismo fiscale, che ha istituito l'imposta municipale propria nei suoi tratti generali, poi perfezionata e diventata IMU, aveva anche previsto l'introduzione dal 2014 dell'imposta municipale secondaria, in sostituzione della Tosap e la Cosap (tasse sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche), l'ICP (imposta comunale sulla pubblicita'), i DPA (diritti sulle pubbliche affissioni), e il CIMP (canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari). 

Ebbene, la Legge di Stabilita' 2014 ne ha differito l'entrata in vigore al 2015. Anche per questa nuova tassa la gestione sara' locale, con regolamenti comunali.

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 comma 714

VIA L'ESENZIONE IRPEF PER LE SECONDE CASE SFITTE
E' stata reintrodotta la tassazione irpef sugli immobili ad uso abitativo non locati ubicati nello stesso comune ove si trova l'abitazione principale del proprietario/contribuente, in regola con i pagamenti IMU.
L'irpef e le addizionali dovranno essere calcolate sul 50% della base imponibile (reddito fondiario), a partire dal periodo di imposta 2013 (quindi sull'UNICO 2014 o 730/2014).

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 comma 717

“SANATORIA” CARTELLE ESATTORIALI E AVVISI ESECUTIVI
Per le cartelle e gli avvisi esecutivi, i cui ruoli sono stati affidati in riscossione fino al 31/10/2013, emesse per debiti verso lo Stato, le regioni, le province o i comuni, i debitori possono estinguere il debito pagando:
- una somma parti all'importo originario iscritto a ruolo (o quello residuo se e' stato gia' pagata parte del dovuto) senza interessi (ne' di ritardata iscrizione a ruolo ne' di mora) nonche'
- le somme dovute a titolo di remunerazione del concessionario della riscossione (compenso del concessionario).

Chi intende procedere in tal senso deve effettuare il pagamento entro il 31/3/2014 in un'unica soluzione, rivolgendosi all'ufficio che ha emesso la cartella anche per una verifica sul proprio caso.
A seguito del pagamento il debito e' estinto anche per la parte (legittimamente) non pagata. Gli agenti della riscossione devono comunicare ai debitori, entro il 30/6/2014 e per posta ordinaria, l'avvenuta estinzione del debito.

Informazioni ed approfondimenti nell'articolo
'Sanatoria' cartelle esattoriali. Chi riguarda e come si fa

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 comma 618/624 e Dl 16/2014 art.2

RIMANDATO ANCORA IL TERMINE DOPO IL QUALE I COMUNI NON POSSONO PIU' UTILIZZARE EQUITALIA PER LA RISCOSSIONE
Viene ulteriormente rimandato -al 31/12/2014- il termine dopo il quale i comuni non potranno piu' utilizzare Equitalia per le attivita' di riscossione relative alle proprie entrate (tributi locali, multe, etc.).

Si ricorda che dopo tele termine i comuni avrebbero dovuto esercitare l'attivita' di riscossione per proprio conto (la cosiddetta riscossione diretta), utilizzando al posto della cartella esattoriale l'ingiunzione fiscale, alla quale la legge ha a tal scopo dato gli stessi “poteri” della cartella riguardo le azioni di riscossione successive. Si rammenta anche che molti comuni hanno gia' adottato questo sistema, e che il termine rimandato riguarda l'entrata in vigore dell'obbligo. Ad oggi quindi ogni comune si muove come crede; il termine suddetto e' stato rimandato piu' volte (quattro, con questa), in attesa del riordino normativo della riscossione in ambito locale.

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 comma 610

RECLAMO FISCALE : con la presentazione del reclamo si sospende l'attivita' di riscossione
Si ricorda che per “liti” fiscali di importo fino a 20.000 con l'Agenzia delle entrate e' obbligatorio presentare, prima del ricorso giudiziale in commissione tributaria, un reclamo all'ufficio che ha emesso l'atto. Il reclamo, da presentare entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, diventa il primo atto del ricorso vero e proprio se non se ne ottiene l'accoglimento entro 90 giorni.

La Legge di Stabilita' interviene precisando -tra le altre cose- che la presentazione del ricorso in commissione tributaria senza aver prima presentato il reclamo non determina piu' la sua inammissibilita' ma la sua improcedibilita' , quindi il giudice, in parole povere, invece di rigettare il ricorso puo' semplicemente rimandarlo, in attesa che vengano eseguite le procedure obbligatorie di reclamo. Stessa cosa se la domanda di ricorso viene presentata prima dei suddetti 90 giorni.

Viene anche disposto che, per gli atti notificati dal 2/3/2014, dalla data di presentazione del reclamo tutte le procedure di riscossione si sospendono fino al momento in cui scattano i termini per la costituzione in giudizio (30 giorni dalla comunicazione dell'esito del reclamo). Una nuova sospensione sara' poi ottenibile in corso di giudizio.

Informazioni ed approfondimenti nella scheda
Liti fiscali: il reclamo obbligatorio

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 comma 611 lettera a)

RIMBORSI SU 730 SUPERIORI A 4000 EURO, CONTROLLI PREVENTIVI AGENZIA ENTRATE
A partire dal 2014 l'agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei CAF (30 giugno), effettuerà controlli preventivi sulle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso totale superiore a 4000 euro, anche attraverso esame della documentazione.
Il rimborso non e' poi erogato in busta paga attraverso il datore di lavoro ma pagato direttamente dall'agenzia delle entrate stessa una volta concluso positivamente il controllo. 

Sul punto l'Agenzia delle entrate ha chiarito, con un comunicato, che i controlli preventivi riguarderanno esclusivamente i casi in cui il rimborso sia determinato anche da detrazioni per familiari a carico (e non da assegni per il coniuge separato) o da crediti riportati dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Nella maggioranza dei casi il pagamento dovrebbe poi avvenire entro il mese di Ottobre, anziché Dicembre.

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 comma 586/589 e Comunicato Agenzia entrate del 10/6/2014
Attenzione! Aggiornamento: La legge 190/2014 art.1 comma 726 ha aggiunto che il rimborso avviene in modo diretto da parte dell'Agenzia delle entrate entro massimo sette mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

INCENTIVI E DETRAZIONI FISCALI
RIFINANZIATA LA “CARTA ACQUISTI”
La “carta acquisti”, la tessera di pagamento dedicata ai meno abbienti e caricata periodicamente con fondi statali, viene rifinanziata con 240 milioni per il 2014; parte dei nuovi fondi finanzieranno anche l'estensione della sperimentazione della “carta acquisti sperimentale” alle parti del Paese finora non coinvolte. Servira' un decreto che dovra' fare il punto della situazione. La carta acquisti “ordinaria” viene inoltre estesa ai cittadini di stati dell'UE residenti in Italia e/o loro familiari, titolari di diritto di soggiorno; possono fruirne anche gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo. 

Informazioni ed approfondimenti nella scheda
Incentivi 2014: agevolazioni e bonus per le famiglie

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 comma 216. Nota: il comma 15 dell'art.9 del Dl 150/2013 e' stato abrogato in sede di conversione nella Legge 15/2014.

ISTITUITO UN NUOVO FONDO MUTUI PRIMA CASA
Viene creato un nuovo fondo denominato “Fondo di garanzia per la prima casa” utilizzabile per la concessione di garanzie statali sui mutui ipotecari, con dotazione di 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. La garanzia (dello Stato) e' concessa per il 50% della quota capitale sui finanziamenti concessi per l'acquisto e la ristrutturazione o accrescimento dell'efficienza energetica di unita' immobiliari siti in Italia da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorita' per le giovani coppie e nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonche' giovani di eta' inferiore a 35 anni titolari di lavoro atipico. Le norme di attuazione di questo fondo devono essere fissate da un decreto ministeriale (min.economia) che dovrebbe' arrivare entro il 1/4/2014.
Questo nuovo fondo andra' a sostituire il “fondo mutui giovani coppie” che continua comunque ad operare fino all'entrata in vigore del suddetto decreto.

Informazioni ed approfondimenti nella scheda
Incentivi 2014: agevolazioni e bonus per le famiglie

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 comma 48 lettera c)

RIFINANZIATO IL FONDO DI SOLIDARIETA' ACQUISTO PRIMA CASA (SOSPENSIONE RATE MUTUI)
Confermato anche il rifinanziamento del fondo di solidarieta' per l'acquisto della prima casa (sospensione delle rate dei mutui)  per 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. In fondo, attivo dal 2010, e' stato introdotto dalla Finanziaria 2008. Nello stesso ambito (ottenimento della sospensione delle rate del mutuo) si ricorda che non e' piu' fruibile il fondo del Piano Famiglie dell'ABI, che risulta scaduto definitivamente a Marzo 2013.

Informazioni ed approfondimenti nella scheda
Mutui per la casa di abitazione: chi puo' ottenere la sospensione delle rate e come

Riferimenti normativi: Dl 102/2013 art.6 comma 2 e Legge 147/2013 art. 51

ISTITUITO UN NUOVO “FONDO PER I NUOVI NATI”
Viene istituito un nuovo fondo per i nuovi nati in cui confluiscono le risorse disponibili, al 1/1/2014, del “vecchio” fondo per il credito per i nuovi nati che viene soppresso. Tale fondo deve contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati ed appartenenti a famiglie residenti e a basso reddito.
Occorre un decreto (dpcm) per definire i criteri di erogazione dei contributi (che riguarderanno l'ISEE).

Informazioni ed approfondimenti nella scheda
Incentivi 2014: agevolazioni e bonus per le famiglie

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 comma 201

TARIFFE INCENTIVANTI PER IMPIANTI SOLARI, OPZIONE
I beneficiari delle tariffe incentivanti per gli impianti solari fotovoltaici (CONTO ENERGIA) potranno prossimamente scegliere se:
- continuare a fruirne fino alla naturale scadenza ma rinunciando per i successivi 10 anni ad incentivi su qualsiasi tipo di intervento realizzato sullo stesso sito oppure
- optare per una rimodulazione (in ribasso) degli incentivi per tutto il periodo residuo e per ulteriori sette anni.
L'opzione andra' eventualmente comunicata al gestore dei servizi energetici GSE con modalita' che saranno definite da un decreto ministeriale che dovrebbe arrivare entro Febbraio 2014.

Approfondimenti e aggiornamenti nella scheda
IMPIANTI SOLARI: produrre e scambiare energia per risparmiare con il CONTO ENERGIA e lo SCAMBIO SUL POSTO

Riferimenti normativi: Dl 145/2013 vedi articolo 1 commi 3/6

TARIFFE INCENTIVANTI PER IMPIANTI A BIOLIQUIDI, OPZIONE
I beneficiari delle tariffe incentivanti per gli impianti alimentati da bioliquidi che producono energia elettrica, entrati in esercizio entro il 31/12/2012 possono scegliere se:
- mantenere il diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio;
- godere di un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore (compresa tra il 1/9 e il 31/12/2013) e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Se l'impianto prosegue la produzione dopo il secondo anno di incremento il gestore dei servizi energetici GSE applica nei successivi tre anni una riduzione del 15% dell'incentivo spettante fino ad una quantita' di energia pari a quella sulla quale e' stato riconosciuto il predetto incremento.
L'opzione va comunicata al GSE entro la fine di Marzo 2014. Si veda in merito il comunicato del GSE con istruzioni operative.

Riferimenti normativi: Dl 147/2013 art.1 comma 155

PROROGATA LA DETRAZIONE FISCALE SULLE RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI (50%), IL BONUS ARREDI E LA DETRAZIONE FISCALE SUGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (65%)
Per il 2014 continuano ad essere usufruibili sia la detrazione fiscale del 50% sulle ristrutturazioni edilizie (ex 36%), prorogata per tutto l'anno, sia la detrazione fiscale del 65% sugli interventi di risparmio energetico. La prima sale (al 65%) nel caso di lavori per l'adozione di misure antisismiche effettuati su immobili posti in zone ad alta' pericolosita' sismica adibiti ad abitazione principale o ad attivita' produttiva.

Ambedue sono state prorogate anche per tutto il 2015, pur se in misura ridotta. Piu' precisamente, e salve ulteriori modifiche, la detrazione del 65% su interventi di risparmio energetico si abbassera' al 50% con esclusione degli interventi eseguiti su parti comuni condominiali o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il condominio, per i quali restera' al 65% fino al 30/6/2015, per poi ridursi anch'essa al 50% fino al 30/6/2016. La detrazione del 50% sulle ristrutturazioni, invece, sara' del 40% per tutto il 2015 (stabile al 50% solo per gli interventi antisismici gia' citati).

Prorogata per tutto il 2014 anche la detrazione fiscale per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (“bonus arredi”) collegata a quella sulle ristrutturazioni edilizie (50%), che riguarda infatti gli acquisti destinati all'immobile oggetto di ristrutturazione. Anche questa detrazione e' del 50% "spalmabile" per 10 anni e si applica su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 10.000 euro.

Informazioni ed approfondimenti nella scheda
Incentivi 2014: sconti irpef sulla casa e detrazioni fiscali varie

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 comma 139 lettera b) e d)

TAGLI ALLE DETRAZIONI FISCALI DEGLI ONERI  (abrogata, vedi nota)
Entro il 31/1/2014 potrebbero essere riviste le detrazioni fiscali previste dall'art.15 c.1 del Dpr 917/86 (interessi sui mutui, spese mediche, erogazioni liberali, assicurazioni, spese universitarie, etc.). Se entro tale data non saranno adottati i provvedimenti di revisione, la detrazione passera' al 18% applicato al 2013 e al 17% applicato al 2014.

Nota importante: la suddetta disposizione e' stata abrogata dal DL 4/2014 
Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 commi 575/576 e Dl 4/2014 art.2 comma 1

ACQUISTO LIBRI, BUONI SCONTO PER GLI STUDENTI
Nella prima versione del Dl 145 era stata prevista una detrazione fiscale del 19% sull'acquisto di libri, scolastici e non, con attesa di un decreto ministeriale che avrebbe chiarito le modalita' di fruizione.

Ebbene, in sede di conversione in legge la norma e' cambiata.  La detrazione fiscale per l'acquisto di libri diventa credito di imposta per i negozi che vendono libri al dettaglio.
Viene comunque aggiunto che gli studenti delle scuole secondarie superiori (pubbliche e private) potranno fruire di buoni sconto (del 19%) per l'acquisto di libri scolastici, utilizzabili nei negozi che scelgono di fruire del credito di imposta gia' detto. I buoni saranno distribuiti dai dirigenti scolastici secondo i dettami di un decreto del ministro dell'istruzione che dovrebbe arrivare entro tre mesi.

Riferimenti normativi: Dl 145/2013 convertito nella Legge 9/2014 art. 9

R.C.AUTO (norme abrogate)
Le norme sull'rc auto introdotte dal Dl 145/2013 (art.8) sono state totalmente abrogate in sede di conversione in Legge dello stesso decreto (Legge 9/2014). Il Governo ha annunciato che esse saranno comunque riprese da un disegno di legge di prossima promulgazione.
Si trattava di norme che permettevano agli assicurati di fruire di sconti sulle tariffe rc auto in determinati casi (adozione scatola nera ed ispezione del veicolo, risarcimento in forma specifica, assistenza sanitaria con medici convenzionati, etc.).

VARIE
PROROGATO IL “BLOCCO” DEGLI SFRATTI PER FINITA LOCAZIONE
Ennesima nuova proroga fino al 31/12/2014 per il blocco degli sfratti per finita locazione riguardanti immobili che si trovano nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa adibiti ad uso abitativo e occupati da soggetti appartenenti alle categorie sociali disagiate particolari.

Informazioni ed approfondimenti nella scheda
Sfratto immobiliare e cessazione del contratto di affitto

Riferimenti normativi: Dl 150/2013 convertito nella Legge 15/2014 art.4 comma 8

VIETATO IL PAGAMENTO IN CONTANTI PER GLI AFFITTI

Dal 1/1/2014 i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unita' abitative (fatta eccezione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica) devono essere corrisposti esclusivamente con modalita' tracciabili diverse dal contante, a prescindere dall'importo. Cio' anche ai fini del godimento di agevolazioni/detrazioni fiscali da parte delle due parti.

Precisiamo che per eventuali violazioni di questo divieto non sono previste (per ora) sanzioni specifiche, a meno che il canone non sia uguale o superiore a 1.000 euro. In questo caso infatti scattano le sanzioni previste dalle norme antiriciclaggio riguardo ai limiti di contante nei pagamenti, come ha debitamente precisato il Ministero dell'economia con una circolare. Con la stessa circolare il Ministero specifica che la tracciabilita'  puo' consistere anche in una prova documentale che attesti il pagamento (ricevuta). Dal tono della circolare sembra quindi perdere sostanza l'obbligo di pagare in contanti i canoni di affitto di importo inferiore a 1.000 euro.

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 comma 50 e circolare Min.economia del 5/2/2014

PAGAMENTO COL TELEFONINO ANCHE PER I PARCHEGGI, ZTL E IL BIKE SHARING
Nell'ottica dello sviluppo della digitalizzazione, dal 2014 dovrebbe essere promosso, a livello locale, il pagamento con strumenti di pagamento “in mobilita'”(smartphone, tablet) dei servizi di parcheggio, bike sharing, accesso alle ztl, cosi' come gia' avviene in molte citta' per i biglietti elettronici del trasporto pubblico.

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 comma 98

NEGOZI E PROFESSIONISTI: DAL 30/6/14 OBBLIGO DI ACCETTARE IL BANCOMAT
La conversione in Legge del decreto legge cosiddetto “milleproroghe” ha rimandato al 30 Giugno 2014 la data di entrata in vigore dell'obbligo per i negozi, professionisti ed in genere chi vende prodotti e/o servizi, di accettare pagamenti con carte bancomat.  Nella sua prima fase di introduzione l'obbligo doveva scattare il 1 Gennaio 2014, slittato al 28 Marzo per effetto del decreto attuativo arrivato nel frattempo, e poi definitivamente rimandato al 30 Giugno per “consentire alla platea degli interessati di adeguarsi”.

Nel dettaglio l'obbligo:
- riguarda tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro disposti dai consumatori a favore di negozi, imprese e professionisti per l'acquisto di beni e/o servizi, anche per via telematica;
- riguarda le carte di debito, che comprendono tutte quelle carte che comportano addebiti in tempo reale, quindi bancomat o carte prepagate.

Se ne desume quindi che sono esclusi dall'obbligo i pagamenti di importo fino a 30 euro e quelli effettuati con carte di credito o carte revolving (o con altri mezzi tipo assegni e/o bonifici).
E' sempre consentito, ovviamente, il pagamento in contanti, nel rispetto dei limiti imposti dalle norme sull'antiriciclaggio.

Riferimenti normativi: 
- Dl 179/2012 convertito nella Legge 221/2012, art.15 comma 4
- Decreto Min.sviluppo economico del 24/1/2014 pubblicato nella GU del 27/1/2014
- Dl 150/2013 convertito nella Legge 15/2014, art.9 comma 15bis


VEICOLI SEQUESTRATI: VENDITA COATTA DI QUELLI GIACENTI DA OLTRE DUE ANNI NON RECLAMATI DAI PROPRIETARI
Entro fine Gennaio 2014 i Prefetti devono disporre la ricognizione dei veicoli giacenti da oltre due anni presso le depositerie, oggetto di sequestro ai sensi del Cds, anche non ancora confiscati, nonche' quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Di questi veicoli verra' stilato poi un elenco da pubblicare sul sito della prefettura con i dati identificativi del proprietario risultante al PRA.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco il proprietario o uno degli altri soggetti precisati dall'art.196 cds puo' assumere la custodia del veicolo, liquidando le somme dovute alla depositeria ed estinguendo il debito dovuto allo Stato. In caso di mancata azione da parte di questo soggetto il veicolo viene venduto alla depositeria anche ai fini della rottamazione.
La somma ricavata dalla vendita e' depositata, fino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un conto fruttifero presso la tesoreria statale. Se viene poi disposta la confisca essa consistera' in questa somma, altrimenti la somma verra' versata all'avente diritto.
Occorre un decreto di prossima emanazione (entro fine Gennaio 2014) per determinare le modalita' di vendita.

Nota: la Prefettura di Firenze ha gia' pubblicato l'elenco dei veicoli che sono "riscattabili" dal 10/3/2014 al 10/5/2014. Si vedano le informazioni sul sito della Prefettura.

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 commi 444/450

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU REDDITI E PENSIONI
Continua ad applicarsi per gli anni 2014/2015/2016 il prelievo del contributo di solidarieta' dai redditi alti (3% sulla parte eccedente dei redditi superiori a 300.000 euro lordi annuali).
Dal 2014 e per tre anni viene trattenuto un contributo di solidarieta' anche sulle pensioni di importo superiore a 14 volte quello minimo INPS, pari al:
- 6% per parte eccedente l’importo annuo complessivamente superiore a quattordici volte (ossia 90.168,26 euro annui) il trattamento minimo I.N.P.S. (pari per il 2014 ad euro 501,38 lordi mensili per 13 mensilità) fino a all'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo (ossia 128.811,80 euro);
- 12% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo I.N.P.S. (e fino all’importo lordo annuo di trenta volte - ossia 193.217,70 euro - il trattamento minimo);
- 18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il attamento minimo l.N.P.S..

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art. 1 commi 486 e 590

CERTIFICAZIONE APE: se manca non scatta la nullita' ma una sanzione
Dal 24/12/2013 sono cambiate alcune cose riguardo la nuova certificazione energetica degli edifici (APE) e l'obbligo di allegarla ai contratti di compravendita immobiliare e affitto.
In sintesi:
- l'obbligo di allegare l'APE non riguarda piu' le donazioni e le locazioni di singole unita' immobiliari. Per queste ultime, pero', ci deve essere la clausola contrattuale con la quale l'inquilino dichiara di aver ricevuto la documentazione;
- in caso di omessa allegazione scatta una sanzione variabile da 3.000 a 18.000 euro e non la nullita' del contratto; la sanzione scatta anche in caso di mancata dichiarazione (clausola contrattuale). Per i contratti di locazione di singole unita' immobiliari la sanzione varia da 1.000 a 4.000 euro (se la locazione non supera i tre anni e' ridotta alla meta').
- l'applicazione della sanzione puo' anche essere chiesta, al posto della nullita', per le violazioni rilevate prima del 24/12/2013.

Informazioni ed approfondimenti nella scheda
IMMOBILI E ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE): cos'e' e quando serve

Riferimenti normativi: Dl 145/2013 convertito nella Legge 9/2014, art.1 commi 7/8
Nota importante: la modifica introdotta dalla Legge di Stabilita' 2014 (Legge 147/2013 art.1 comma139 lettera a) che consisteva teoricamente in un differimento dell'obbligo di allegazione dell'APE a data futura -per la precisione l'emissione del decreto ministeriale che fissa i contenuti della nuova certificazione - e' stata abrogata in sede di conversione in legge del decreto 145/2013 (Legge 9/2014).

 
 
 
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