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Sistema 'CASHBACK' (rimborsi a chi paga con le carte), una guida
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
1 dicembre 2020 9:37
 
Attenzione, aggiornamento del 28/7/2021: Col Dl 99/2021 prima, e poi  con la Legge 106/2021 di conversione del decreto "sostegni-bis", Dl 73/2021, art.11 bis,  il cashback è stato sospeso per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2021, periodo per il quale non verranno erogati rimborsi. Modificati anche i termini per i rimborsi speciali e per il reclami (per gli altri periodi), come specificato nella scheda.  

L'8 Dicembre 2020, come annunciato dal Ministero dell'economia, è partita la fase sperimentale del cosiddetto “sistema cashback” pensato per incentivare i consumatori ad acquistare beni e servizi e a farlo utilizzando strumenti di pagamento elettronici. Si tratta in poche parole di un sistema che prevede rimborsi versati direttamente sul conto corrente a chi effettua acquisti utilizzando carte di pagamento, proporzionati agli importi pagati.

Vediamo i dettagli.
COS'È
ADESIONE
COME FUNZIONA
HELP DESK E RECLAMI
RIFERIMENTI NORMATIVI

COS’È
Introdotta in termini generali dalla Legge di Bilancio 2020 e poi dettagliata da un decreto ministeriale (vedi i riferimenti normativi), è una iniziativa a favore di persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che prevede rimborsi per chi effettua abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici come consumatore (fuori dall’esercizio dell’eventuale attività di impresa) “presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi”. Questa precisazione della legge e del decreto sembra tener fuori dall’incentivo l’e-commerce, gli acquisti effettuati online, e del resto l’obiettivo è anche quello di disincentivare l’uso del contante e far “emergere” gli acquisti. L’adesione è volontaria, è previsto un periodo sperimentale che termina a fine 2020 e tre periodi a regime a partire da Gennaio 2021 fino a Giugno 2022.  I rimborsi sono proporzionati rispetto a quanto speso, con un numero minimo di transazioni da effettuare per ogni periodo. La gestione dei rimborsi è in mano alla Consap, la concessionaria servizi assicurativi pubblici, che si occuperà anche di reclami e controversie.

ADESIONE
Il beneficio non è automatico, ma funziona su base volontaria. Chi intende fruirne deve registrare nella APP IO -o nei sistemi messi a disposizione dai soggetti che emettono carte e applicazioni di pagamento- il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronico che verranno poi usati per gli acquisti (carte di credito, bancomat, etc.). Se si registra un bancomat (carta di debito) o una carta prepagata abilitata al circuito Bancomat, gli estremi identificativi saranno ottenuti dal sistema direttamente tramite il codice fiscale. La partecipazione scatta al momento della prima transazione tramite la carta registrata. Qui il sito dell’APP IO

COME FUNZIONA
Periodo sperimentale
La fase sperimentale parte come già detto l'8 dicembre e si conclude il 31 dicembre 2020. n questo lasso di tempo accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiamo effettuato un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici registrati. Il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione tenendo conto del massimo per ognuna di 150 euro (sulla eventuale eccedenza non viene calcolato alcun rimborso). Il rimborso viene erogato nel mese di Febbraio 2021 tramite bonifico sulle coordinate IBAN che l’aderente ha indicato al momento dell’adesione o in un momento successivo.
Viene quantificato su un valore complessivo delle transazioni non superiore a 1.500 euro.

Sistema a regime
Agli aderenti viene attribuito un rimborso in percentuale per ogni transazione effettuata nei seguenti periodi:
a) 1 gennaio 2021 - 30 giugno 2021;
b) 1 luglio 2021 - 31 dicembre 2021; (*)
c) 1 gennaio 2022 - 30 giugno 2022.

Per ciascuno dei suddetti periodi accedono al rimborso gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni; in tali casi il rimborso è del 10% dell’importo di ogni transazione tenendo conto dell’importo massimo (per ognuna) di 150 euro. Il rimborso viene quantificato in ogni caso su un valore complessivo delle transazioni non superiore a 1.500 euro per ciascun periodo. I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo tramite bonifico sulle coordinate IBAN che l’aderente ha indicato al momento dell’adesione o in un momento successivo.

(*) periodo sospeso, vedi nota di aggiornamento in testa alla scheda.

Rimborso speciale nei periodi del sistema a regime
Ai primi centomila aderenti che nei periodi decorrenti dal 2021 (vedi sopra) abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500 euro. A parità di numero di transazioni ha priorità l’aderente la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore rispetto a quella dell’ultima transazione effettuata dagli altri. Attenzione, per ogni periodo di riferimento il conteggio del numero di transazioni parte da zero.
I rimborsi speciali per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2021 sono sospesi, come quelli "ordinari" dello stesso periodo. 
I rimborsi speciali relativi ai periodi 1 gennaio-30 giugno 2021 e 1 gennaio-30 giugno 2022 sono erogati rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A.

Esensione talle tasse 
I rimborsi attribuiti col sistema cashback non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

HELP DESK E RECLAMI
Per tutti gli aspetti relativi alla gestione del profilo utente e dei servizi erogati attraverso la APP IO, incluse eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle transazioni effettuale, il sistema PagoPA metterà a disposizione un servizio di help desk.
Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale l’aderente può presentare reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
Per quanto concerne i periodi 1 gennaio-30 giugno 2021 e 1 gennaio-30 giugno 2022 l’aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo ai termini stessi ed entro, rispettivamente, il 29 agosto 2021 ed il 29 agosto 2022.
I reclami vanno presentati alla Consap Spa mediante invio di un apposito modulo attraverso un canale telematico dedicato. Dopo le necessarie verifiche la Consap comunica l’esito della pratica di reclamo all’aderente, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo; in caso di accoglimento dispone il pagamento del dovuto. Il reclamo NON è obbligatorio ai fini di un’eventuale causa giudiziaria che dovesse essere decisa dal consumatore/aderente.

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
- Legge 160/2019 art.1 commi 288 e segg.
- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) art.1 comma 1097

- Dl 104/2020 art.73
- Dm Ministero economia e finanze 24 novembre 2020 pubblicato sulla GU del 28 novembre 2020
- Dl 99/2021
-  Decreto "sostegni-bis", Dl 73/2021 convertito nella Legge 106/2021 art.11 bis

- Sito dedicato al CASHBACK del Ministero dell'economia
 
 
 
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