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SICUREZZA STRADALE: LE NUOVE NORME
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
13 agosto 2007 0:00
 
Ultimi aggiornamenti : 9/1/2009, 8/1/2010 e 4/2/2011

Con la legge 160/07 entrata in vigore il 4/10/07 sono state convertite in legge le disposizioni del d.l. 117/07 in vigore dal 4/8/07, introduttive di nuove norme sulla sicurezza stradale che hanno inasprito le sanzioni per diverse infrazioni, dall'eccesso di velocita' alla guida sotto effetto di droghe o di alcool.
Riassumiamo le novita', con link a schede di maggior approfondimento.

GUIDA SENZA PATENTE

La nuova sanzione pecuniaria per chi guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti di legge varia da 2.257 a 9.032 euro.
La sanzione accessoria e' il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi oppure, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca dello stesso. Quando non e' possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi.
La novita' sostanziale e' che se il reato viene ripetuto nel biennio e' applicabile anche l'arresto fino ad un anno.

Fonte: Codice della strada, art.116 comma 13

NEOPATENTATI
Chi ha conseguito la patente B da meno di un anno non puo' guidare autoveicoli di potenza superiore a 50 kilowatt per tonnellata (riferita alla tara), a meno che non si tratti di veicoli adibiti al servizio di persone invalide con persona invalida a bordo. Questa disposizione, nella prima versione, si doveva applicare alle patenti rilasciate dal  1 Gennaio 2011 (*).

Ricordiamo anche che chi ha conseguito la patente da meno di tre anni, secondo le “vecchie” norme, non puo' superare la velocita' di 100 km/h sulle autostrade e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Le sanzioni pecuniarie per chi supera i suddetti limiti di velocita' variano da 152 a 608 euro (dal 1/1/2011). Ricordiamo che la sanzione accessoria applicabile e' la sospensione della patente da due a otto mesi. Queste norme sono applicabili a tutti, anche a chi ha gia' compiuto 20 anni (che in precedenza era escluso).

(*)Modifiche successive alla riforma del 2007:

La riforma del codice della strada del 2010 (legge 120/2010) ha rimescolato le carte:
I titolari di patente B per il primo anno dal rilascio non possono guidare autoveicoli aventi potenza superiore a 55 kW/t. Per i veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone con massimo otto posti a sedere oltre al conducente) si applica un ulteriore limite di potenza pari a 70 kW. Sono esclusi da questa limitazione i mezzi adibiti al servizio per gli invalidi purche' la persona invalida sia presente sul veicolo.
La limitazione si applichera' alle patenti rilasciate dal 9/2/2011.

Fonte: codice della strada, art.117


TRASPORTO BAMBINI
Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote non si possono trasportare bambini di eta' inferiore ai cinque anni (*). La sanzione pecuniaria, in questo caso, varia da 152 a 608 euro (dal 1/1/2011).

(*) nella prima versione, valida dal 4/8 al 3/10/07, l'eta' minima era quattro anni.
Fonte: codice della strada, art.170 commi 1bis e 6bis.


GUIDA SENZA LENTI
Chi guida senza utilizzare lenti (lenti a contatto od occhiali) od altri apparecchi che siano stati prescritti in fase di rilascio della patente rischia una multa variabile da 76 a 306 euro (dal 1/1/2011) e come sanzione accessoria la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Fonte: codice della strada art.173

GUIDA CON TELEFONINO

Chi invece guida utilizzando telefonini, cuffie sonore o altri apparecchi radio-telefonici rischia una multa variabile da 152 a 608 euro (dal 1/1/2011) e come sanzione accessoria la decurtazione di 5 punti dalla patente. L'ulteriore sanzione accessoria nel caso di recidiva nel corso di un biennio e' la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
Ricordiamo che e' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purche' il conducente non abbia problemi uditivi e purche' il loro funzionamento non richieda l'uso delle mani.

Fonte: codice della strada art.173

SOSTA CON MOTORE ACCESO
In caso di fermata (temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata, come la discesa o salita di persone) o sosta (sospensione della marcia protratta nel tempo con possibilita' di allontanamento del conducente) e' fatto divieto di tenere il motore acceso allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria. La violazione di questa nuova disposizione e' punibile con una sanzione variabile da 205 a 410 euro (dal 1/1/2011).

Disposizione valida dal 4/10/07, entrata in vigore della legge di conversione.
Fonte: codice della strada art.157, comma 7 bis.


ECCESSO DI VELOCITA'
Sono state inasprite le sanzioni in caso di superamento dei limiti, con la creazione di una nuova fascia di superamento degli stessi (oltre 60 km/h). Sono state previste anche nuove regole riguardo alla segnalazione dei mezzi di rilevamento automatici, gli autovelox.
Introdotta inoltre una sanzione aggiuntiva nel caso in cui le violazioni avvengano tra le ore 20 e le ore 7 del mattino.

Informazioni dettagliate sulla scheda “Limiti di velocita', autovelox e sanzioni” al link clicca qui

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Sono state inasprite le sanzioni distribuendole su tre livelli crescenti di valore del tasso alcolemico accertato. Prevista una sanzione aggiuntiva nel caso in cui le violazioni avvengano tra le ore 20 e le ore 7 del mattino.

Informazioni dettagliate sulla scheda “Guida sotto l'influenza dell'alcool” al link clicca qui

GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI DROGHE

Sono state Inasprite le sanzioni e ne e' stata indrodotta una aggiuntiva nel caso in cui le violazioni avvengano tra le ore 20 e le ore 7 del mattino.

Informazioni dettagliate sulla scheda “Guida sotto effetto degli stupefacenti” al link clicca qui

 
 
 
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