portale aduc testata sostienici
pay-off
prima paginaprima pagina l'associazione canali di' la tua sos online
naviga
attivare javascript per navigare in questo sito!
cerca
Le informazioni contenute qui sono offerte a tutti gratuitamente, iscritti o meno all'Associazione.
Ma le donazioni volontarie sono gradite, bastano anche pochi euro: sostienici con una donazione.
SERVIZI BANCARI: IL CONTO CORRENTE
Scarica e stampa il PDF
Bookmark and Share
Scheda Pratica di Rita Sabelli
1 marzo 2008 0:00
 
Ultimo aggiornamento: 6/8/2009

Il contratto di conto corrente, come quello di deposito, e' regolato sia dal codice civile (art.1823 e segg.) che dal testo unico delle leggi bancarie e creditizie, il d.lgs.385/93 negli articoli dal 116 in poi.
Rilevante e' anche la delibera CICR del 4/3/2003 resa attuativa dalla Banca d'Italia con decorrenza Ottobre 2003.
Sulla materia sono inoltre intervenuti, in seguito, il d.lgs.190/2005 relativo alle stipulazioni a distanza, poi inglobato dal Codice del Consumo ed il decreto Bersani del 2006 (d.l. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006).

Le disposizioni sono nella loro maggioranza generiche. Le banche godono di una certa liberta' decisionale sia riguardo le condizioni generali dei propri contratti sia riguardo le condizioni economiche (commissioni, spese, interessi, etc.) da applicare.
E' importante capire quindi che la fonte primaria per conoscere i propri diritti e doveri e' il contratto sottoscritto con la banca, contratto che deve ovviamente rispettare i dettami generici della legge.

Ecco un sunto delle disposizioni di legge, divise per argomento.

TRASPARENZA E PUBBLICITA' DELLE CONDIZIONI APPLICATE

Deve avvenire tramite affissione, nei locali aperti al pubblico della banca e delle proprie filiali, di tutte le condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, dai tassi di interesse attivi e passivi ai prezzi, alle commissioni e spese (anche quelle applicabili alle comunicazioni al cliente), agli interessi di mora e alle valute applicate alle singole operazioni. Per le operazioni di finanziamento deve essere pubblicizzato anche il TAEG (tasso annuo effettivo globale).

Ulteriormente deve essere affisso un avviso titolato "principali norme di trasparenza", contenente tutti i diritti e gli strumenti di tutela previsti dalla legge. Esso deve essere di facile identificazione e lettura, ed il cliente deve poterne ritirare copia.

Le informazioni minime da indicare riguardano:
- la disponibilita' dei fogli informativi presso le dipendenze e per il tramite delle tecniche di informazione a distanza (Internet, tipicamente);
- il diritto ad ottenere copia del contratto, inclusivo del documento di sintesi, sia prima che dopo la sottoscrizione dello stesso;
- i diritti del cliente e le relative tutele, dall'obbligo di forma scritta del contratto, al diritto di recesso in caso di variazioni sfavorevoli, al diritto di essere informati riguardo le variazioni sfavorevoli e di ricevere le comunicazioni periodiche, etc. (si veda piu' avanti);
- le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie, con le modalita' per accedervi.

L'INFORMAZIONE AL SINGOLO UTENTE
La banca deve anche mettere a disposizione dei clienti i fogli informativi contenenti informazioni sulla banca stessa, sulle caratteristiche e rischi dei servizi, sulle condizioni economiche e sulle principali condizioni contrattuali.

I fogli informativi, cosi' come gli avvisi gia' detti, devono essere asportabili e messi a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico, anche tramite utilizzo di computer di facile accesso con possibilita' di stampa delle informazioni.

La banca e' tenuta a conservare detti documenti per cinque anni, consentendo la riproduzione immutata del loro contenuto.

Contenuto del foglio informativo:
- informazioni sulla banca: dati identificativi quali denominazione e forma giuridica, sede legale e amministrativa, indirizzo telematico, codice ABI, numero di iscrizione nell'elenco generale, nell'elenco speciale o nell'albo degli IMEL (istituti di moneta elettronica), gruppo di appartenenza, numero di iscrizione al registro delle imprese, capitale sociale e riserve.
- caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio: descrizione dell'operazione o del servizio, anche relativamente alla connessione con altri servizi resi dalla banca o da terzi. Sono specificati quindi anche tutti i servizi accessori, anche se opzionali. Vengono inoltre descritti i rischi, sia generici che specifici, connessi all'operazione o al servizio (rischi sul tasso di interesse, sul cambio, etc.).
- condizioni economiche: sono indicati i prezzi e ogni altro genere di onere (spesa, commissione, spese postali, contabili, istruttorie, penali, etc.) che gravano sul cliente relativamente ad ogni operazione o servizio. Per i bonifici vengono indicate le modalita' di calcolo delle commissioni e delle spese, l'eventuale valuta applicata all'intermediario e il tasso di cambio (per i bonifici esteri). Per i finanziamenti vengono indicati gli interessi, la periodicita' e modalita' del loro calcolo, il tasso di interesse di mora, i criteri di indicizzazione dei tassi ed il TAEG o l'indicatore sintetico di costo (ISC), ambedue indicanti il costo globale dell'operazione (spese comprese).
- estratto delle clausole contrattuali: sono riportate le clausole contrattuali non strettamente economiche, inerenti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente. Tra di esse vi sono il recesso, il rimborso della moneta elettronica, i termini di esecuzione delle operazioni, i tempi di chiusura del rapporto, i termini per l'esercizio di facolta' o per l'adempimento di obblighi, il rinnovo tacito del contratto, l'accettazione di eventuali contratti accessori, gli esoneri di responsabilita' a favore della banca, il foro competente, gli organi e le procedure per le contestazioni stragiudiziali (Ombudsman). Sono anche indicate tutte le clausole che possono essere oggetto di variazione unilaterale, con specificazione del diritto della banca di variarle.

IL CONTRATTO

I contratti devono essere stipulati per iscritto e una copia dev'essere consegnata al cliente. La consegna della copia e' attestata mediante firma del cliente sull'originale conservato in banca. Il mancato rispetto di queste disposizioni puo' portare all'annullamento del contratto.
E' bene sapere che la forma scritta non e' necessaria in alcuni particolari casi, come per le operazioni occasionali (acquisto o vendita di valuta, pagamenti a favore di terzi, etc.). Cio' a meno che l'importo dell'operazione non superi 5.000 euro, e a condizione che la banca consegni o invii tempestivamente al cliente la conferma scritta dell'operazione, indicando le condizioni e i prezzi applicati. La stessa regola vale nel caso di emissione di moneta elettronica attraverso carte di credito "usa e getta".

Il cliente ha diritto di ottenere una copia completa del contratto (comprensiva del documento di sintesi) gia' prima di aderirvi, per poter cosi' effettuare una valutazione approfondita. La consegna della copia ovviamente NON impegna le parti alla conclusione del contratto.

Contenuto minimo obbligatorio:
- il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticata. Sono inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
- la possibilita' per la banca di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni. La clausola che prevede questa possibilita' deve essere approvata specificatamente dal cliente;
- la periodicita' di capitalizzazione degli interessi. Nel caso in cui essa sia infrannuale dev'essere riportato il valore del tasso riportato su base annua. Questa clausola non ha effetto se non e' specificatamente approvata per iscritto.

Sono nulle le clausole che prevedono:
- il rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati;
- tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati.

In tali casi, qualora nel contratto non vi sia indicata la misura dei tassi di interesse, dei prezzi e di ogni altra condizione praticata, si applicano:
- il tasso nominale minimo e quello massimo dei BOT annuali o di altri titoli similari emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
- i prezzi e le condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto. Se non vi e' stata adeguata pubblicita' non e' dovuto nulla;

Al contratto e' unito il documento di sintesi, che raccoglie le piu' significative condizioni contrattuali ed economiche applicate. Esso costituisce in pratica il frontespizio del contratto e riproduce lo schema del foglio informativo relativo al tipo di operazione e servizio.

MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Nei contratti di conto corrente e di deposito, come in generale in tutti quelli "di durata" (quelli a tempo indeterminato per i quali non e' prevista una scadenza fissa), puo' essere presente la clausola che prevede la facolta' per la banca di modificare unilateralmente le condizioni, qualora vi sia un giustificato motivo.

Le modifiche devono essere comunicate espressamente al cliente tramite invio di un documento scritto (o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso) indicante la formula "proposta di modifica unilaterale del contratto", con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla variazione.
Al cliente dev'essere inoltre data facolta' di recedere dal contratto, a fronte di tale comunicazione, senza spese ne' penali entro 60 giorni. In tal caso, per il calcolo del dovuto in sede di liquidazione del rapporto, devono essere ovviamente applicate le condizioni "vecchie" , quelle precedenti alla modifica non accettata.

Decorsi i 60 giorni senza recesso da parte del cliente le modifiche si intendono accettate.

Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di una decisione di politica monetaria (della Banca centrale europea, tipicamente), devono riguardare sia i tassi attivi che quelli passivi.

Nota:
Queste disposizioni sono state introdotte, con modifica dell'art.118 del testo unico bancario, dal decreto Bersani del 2006 (d.l. 223/06 convertito dalla legge 248/2006), e successivamente chiarite dal Ministero dello sviluppo economico. Si veda in proposito la scheda BANCHE, MODIFICA CONDIZIONI E CHIUSURA CONTI SENZA PENALI: chiarimenti del ministro Bersani: clicca qui

COMUNICAZIONI PERIODICHE, ESTRATTO CONTO

La banca e' tenuta, anche se non vi sono variazioni, ad inviare periodicamente al cliente, almeno una volta all'anno, il documento di sintesi contenente le principali condizioni economiche che regolano il contratto (tassi, commissioni, spese, valute, etc.) nonche' le principali clausole contrattuali aggiornate.
Cio' avviene normalmente in occasione dell'invio obbligatorio dell'estratto conto annuale.

L'estratto conto e' il documento che riepiloga periodicamente lo stato del conto corrente. Vi sono riportati:
- l'elenco dei movimenti;
- il riassunto scalare dei saldi ordinati per valuta, utile per calcolare gli interessi;
- il conteggio delle competenze del periodo, comprendente gli interessi, le spese e le commissioni di massimo scoperto.

Il periodo di liquidazione normalmente e' trimestrale, con calcolo sia degli interessi attivi che di quelli passivi. L'unico invio obbligatorio e' quello annuale, stante la periodicita' trimestrale della liquidazione degli interessi e delle spese. A scelta del cliente possono essere fatti invii semestrali, trimestrali o addirittura mensili.

Piccolo glossario:
La valuta e' la data dalla utilizzata per il calcolo degli interessi, ovvero la data da cui parte il conteggio (per le operazioni attive come il versamento) oppure in cui lo stesso si interrompe (per le operazioni passive come il prelevamento). Essa e' diversa a seconda del tipo di operazione e puo' variare da banca a banca. Solo in caso di versamento di contanti e assegni circolari e' prevista la regola comune secondo cui la valuta deve coincidere con la data dell'operazione.
Il riassunto scalare e' l'elenco dei saldi raggruppati per valuta. Ogni saldo viene moltiplicato per il numero di giorni della sua durata. I risultati, divisi per 100, sono i cosiddetti “numeri creditori o debitori”.
Gli interessi vengono calcolati moltiplicando il tasso per i “numeri creditori e debitori” e dividendo il risultato per 365, i giorni in un anno civile. Ovviamente il calcolo avviene suddividendo i numeri per i periodi di valenza del singolo tasso, considerando tutte le variazioni da esso subite nel periodo. Dall'ammontare totale lordo degli interessi attivi viene decurtata la ritenuta fiscale, ad oggi al 27%.
Le commissioni di massimo scoperto sono le commissioni calcolate sulla punta massima di scoperto rilevata nel periodo, ovvero sul massimo saldo “in rosso” o sul massimo superamento di un fido. Attualmente la percentuale minima e' dello 0,125%, normalmente calcolato sul saldo indipendentemente dal tempo di sua permanenza. Sull'argomento c'e' diatriba e giurisprudenza e per molti versi questa commissione puo' essere ritenuta illegittima, tanto che ne era stata prevista l'abolizione dal terzo decreto Bersani sulle liberalizzazioni, purtroppo mai diventato legge. Per conoscere la nostra posizione al riguardo si veda la scheda pratica inserita tra i link utili.
Le spese calcolate in fase di liquidazione dipendono esclusivamente da cosa prevede il contratto. Si va dall'addebito di un TOT per operazione al forfait fisso fino alla gratuita' assoluta. Stesso discorso per le spese di chiusura, che riguardano il calcolo delle competenze e non sono da confondere con quelle di estinzione del conto del quale parleremo piu' avanti.

L'estratto conto e' contestabile entro 60 giorni dal suo ricevimento, decorsi i quali per legge esso si intende approvato (art.119 testo unico bancario).

Il diritto a contestare, tuttavia, in alcuni casi puo' essere esercitato anche dopo tale periodo. Nei casi di errori di scritturazione, calcolo, omissioni e duplicazioni, il termine e' di sei mesi dalla ricezione (decadenza del diritto sancita dal codice civile art.1832). Addirittura, per errori sostanziali (per esempio spese non dovute per contratto od in generale addebiti indebiti, oppure errata applicazione degli interessi, etc.), il termine puo' arrivare anche a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione civile 8989/97 e 10185/94). Questa regola vale anche per la Banca riguardo agli accrediti non dovuti, quindi e' bene conservare gli estratti conto per 10 anni.

Si puo' ottenere la duplicazione dell'estratto conto, come di ogni documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, a proprie spese ed entro un congruo termine non superiore a 90 giorni.
Tale diritto spetta, oltre che al titolare del conto, ai suoi successori e ai soggetti subentranti nell'amministrazione dei suoi beni. La Cassazione ha stabilito che puo' esercitare il diritto anche l'ex cliente dopo che il rapporto e' terminato, pur se fallito (Cassazione 12093/01).

OFFERTE E CONTRATTI FUORI SEDE O A DISTANZA
In caso di offerta fuori sede il foglio informativo deve anche contenere i dati e la qualifica dell'eventuale soggetto terzo -intermediario della contrattazione- che entra in rapporto con il cliente nonche' gli eventuali costi aggiuntivi derivanti da tale modalita' di offerta.
Il soggetto terzo deve consegnare al cliente, prima della sottoscrizione del contratto, l'avviso denominato "principali norme di trasparenza" e il foglio informativo, con firma di un'attestazione di avvenuta consegna.

In caso invece di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (telefono, Internet, etc.), gli avvisi e i fogli informativi sono messi a disposizione mediante tali tecniche su carta o altro supporto durevole (dischetto, file, etc.), disponibile ed accessibile per il cliente.
Se il contratto viene concluso su richiesta del cliente con tecniche che non consentono l'immediata trasmissione di detti documenti, essi saranno resi disponibili dopo la conclusione del contratto.
Per quanto riguarda specificatamente Internet, i documenti di cui sopra sono resi accessibili dall'home page del sito della banca nonche' da ogni pagina dedicata ai rapporti commerciali con i clienti.

In questi casi i fogli informativi contengono anche i costi e gli oneri legati al mezzo di comunicazione utilizzato nonche' i recapiti che permettono di contattare rapidamente la banca.

Le stesse regole si applicano ai contratti, specificatamente al diritto di riceverne copia PRIMA della sottoscrizione, copia che dev'essere fornita su supporto cartaceo o comunque durevole (qualsiasi sistema che consenta di memorizzare e/o riprodurre il testo).

Per quanto riguarda le comunicazioni periodiche obbligatorie, nonche' quelle relative alle variazioni delle condizioni (le regole sono quelle gia' viste), nel caso di contratti gestiti a distanza le parti possono decidere che la trasmissione avvenga attraverso modalita' particolari quali l'invio di posta elettronica o l'accesso a particolari aree del sito della banca (magari attraverso un codice). Sul contratto vi deve essere una specifica clausola al riguardo, accettata dal cliente.
In questi casi il termine per recedere dal contratto a seguito della variazione, nonche' quello per contestare l'estratto conto, partono dalla ricezione della comunicazione prevista, a condizione che essa contenga l'esistenza di detto termine.

Sulle particolari regole valevoli per i contratti bancari conclusi a distanza dai consumatori si veda la scheda BANCHE, ASSICURAZIONI, FINANZIARIE: CONTRATTI A DISTANZA E DIRITTO DI RECESSO: clicca qui

CHIUDERE IL CONTO
Come regola generale si puo' recedere dal contratto ad ogni chiusura del conto, con un preavviso minimo di almeno 10 giorni (art.1833 c.c.). Le banche sono ovviamente libere di fissare condizioni piu' favorevoli, e di solito il recesso e' permesso in qualsiasi momento, stante il preavviso da consegnare a mano o inviare per raccomandata a/r (fa fede il contratto, ma la raccomandata a/r e' consigliabile).
I tempi di esecuzione sono quelli previsti dal contratto (in media circa 30 giorni) e talvolta le banche arrivano a far coincidere la chiusura del conto con quella trimestrale successiva alla richiesta. E' bene monitorare la banca e tenersi pronti a sollecitarla -con formale reclamo- nel caso la pratica si arenasse o venisse apparentemente "dimenticata", fornendo al momento opportuno tutte le istruzioni necessarie riguardo alla destinazione del saldo.

In tutti i casi il recesso, sia esso conseguente ad una comunicazione di variazione delle condizioni economiche o meno, deve avvenire senza addebito di penali ne' spese di chiusura, con esclusione delle sole spese “vive” sostenute dalla banca per disattivare servizi aggiuntivi affidati a terzi a condizione che siano comunque documentate e previste nel documento di sintesi (si veda il decreto Bersani del 2006, d.l. 223/06 convertito dalla legge 248/2006 e la scheda pratica inserita nel settore "Modifica delle condizioni contrattuali").

Nota: vi sono delle convenzioni tra banche (si veda il sito "Patti Chiari" tra i link) che permettono di fare passaggi agevoli e veloci, quasi automatici (riguardo, per esempio, il "trasloco" delle disposizioni permanenti di addebito, i rid).

RECLAMI E CONTESTAZIONI
Il primo passo in caso di reclami e contestazioni e' rivolgersi all'apposito ufficio all'interno della banca, di persona o inviando una raccomandata a/r (magari di messa in mora, si veda piu' avanti).
E' bene sapere che la banca deve pubblicizzare presso i propri locali (nonche' sul proprio sito, se opera anche on-line) tutte le modalita' di ricorso e di contestazione, sia quelle interne che quelle fattibili presso organismi esterni, comprese eventuali convenzioni inerenti la conciliazione.

L'ufficio reclami deve provvedere alle richieste o comunque dare una risposta entro 60 giorni. In caso di mancata risposta o di disaccordo tra l'utente e la banca, l'interessato puo' scegliere tra:
- rivolgersi all’OMBUDSMAN Bancario (solo per controversie dove viene chiesto un risarcimento del danno, non per costringere la banca a consegnare documenti, attivare/disattivare servizi, evadere richieste, etc.);
- attivare le procedure di arbitrato o di conciliazione (per esempio presso le Camere di Commercio);
- rivolgersi all'autorita' giudiziaria (giudice di pace od ordinario, a seconda dei casi), per una causa civile magari preceduta da un tentativo conciliativo.

Istruzioni e suggerimenti su come impostare una contestazione in modo formale, nonche' su cio' che puo' essere fatto dopo, si trovano sulla scheda LA MESSA IN MORA: clicca qui

Per tutte le informazioni sull'Ombudsman bancario si veda invece la scheda inserita tra i link.

Per le controversie inerenti i bonifici transfrontalieri vi sono procedure particolari, descritte nella scheda inserita tra i link.

VARIE NOTIZIE UTILI
SUCCESSIONE DEL CONTO CORRENTE
Come regola generale, in caso di morte dell'intestatario del conto corrente, gli eredi devono informare la banca, solitamente consegnando ad essa il certificato di morte e la documentazione anagrafica inerente la successione. La banca blocca il conto (portando comunque a termine le operazioni gia' disposte prima del decesso, quindi assegni gia' emessi, bonifici gia' disposti, etc.), rilascia agli eredi un documento (stato di consistenza) che serve per la pratica di successione e -terminata tale pratica– rende disponibile il denaro in funzione delle loro quote.
Cio', solitamente attraverso la presentazione di un atto notorio redatto dal tribunale o dal notaio.

In caso di cointestazione, la stessa regola vale ovviamente solo per la parte di spettanza del defunto ed il denaro restante (che puo' essere la meta' come un terzo, un quarto etc. a seconda del numero dei cointestatari) rimane a disposizione del "superstite".
Se la cointestazione e' a "firme congiunte" il conto viene invece bloccato del tutto fino all'identificazione certificata degli eredi legittimi. Questi poi dovranno operare coingiuntamente con l'intestatario "superstite" decidendo insieme il destino del conto.

Una regola generale importante, riguardo ai conti cointestati, e' che le quote di ciascuno si presumomo uguali se non risultano prove contrarie (d.lgs.346/90 art.11).

Il tipo di documenti da produrre e le tempistiche dipendono dalla banca e dal contratto, che quindi va attentamente visionato.

CONTI "DORMIENTI"
La finanziaria 2006 ha istituito un fondo, da tenersi presso il Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzabile per indennizzare gli investitori vittime di frodi finanziarie. Questo fondo e' alimentato principalmente dall'importo dei conti correnti definiti dormienti, ovvero non movimentati da piu' di dieci anni, con saldo superiore ai 100 euro.
Le banche devono inviare al titolare del conto una lettera raccomandata a/r indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o conosciuto (o a terzi eventualmente delegati dal titolare stesso) contenente l'invito a impartire istruzioni entro 180 giorni dalla ricezione, avvisandolo che -decorso inutilmente il termine- il conto verra' estinto e le somme in esso contenute saranno devolute al fondo (vedi nota 3) .
Se nei 180 giorni viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto -o di terzi delegati per iscritto-, il conto rimane attivo (vedi note 4 e 5).
L'elenco dei conti "dormienti" viene inviato annualmente (entro il 31/3) dalle banche al Ministero dell'economia e delle finanze e viene pubblicato dalle banche stesse, con la stessa scadenza, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito del medesimo Ministero. L'elenco contiene il nome, la data e il luogo di nascita di ciascun titolare di conto. Le somme vengono poi devolute al fondo sempre annualmente, entro il 31/5.

Note importanti:
1) Si intendono dormienti i conti sui quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione su iniziativa del titolare o di terzi delegati in forma scritta, per 10 anni decorrenti dalla libera disponibilita' delle somme.
2) Per i conti rispetto ai quali il termine di 10 anni si sia compiuto alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (17/8/07), la comunicazione va effettuata entro sei mesi dalla stessa data e le somme sono devolute al fondo entro quattro mesi dalla scadenza del termine di 180 giorni.
3) L'avviso si intende correttamente inviato pur se il cliente risulta deceduto o trasferito.
4) Il conto rimane attivo anche se il cliente, nei 180 giorni dettati dalla banca, semplicemente si interessa al proprio conto comunicando di voler continuare il rapporto oppure chiedendo un libretto degli assegni o copia di documentazione bancaria o un aggiornamento contabile, oppure comunicando una variazione di residenza. NON hanno effetto, invece, i rid automatici e le operazioni provenienti da terzi come i bonifici (in questi casi il conto, per la banca, continua a "dormire").
5) Il conto rimane attivo, inoltre, anche se il cliente movimenta altri conti tenuti presso la stessa banca, a meno che essi non siano cointestati con altri soggetti.

Fonti: Finanziaria 2006 (legge 266/05 art.1 comma 345), seguita dal regolamento di attuazione (d.p.r.116/2007) entrato in vigore il 17/8/2007 e dalla circolare esplicativa dell'ABI del 4/2/2008 riportante alcuni chiarimenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

LE NOVITA' DAL 2009
NUOVE REGOLE PER VERSAMENTI E BONIFICI (da Novembre 2009)
A fronte di ogni versamento o bonifico corrisponde una data di valuta, che e' la data data dalla quale parte il conteggio degli interessi, e una data di disponibilita', che e' quella dalla quale i soldi risultano disponibili.
I giorni di valuta cambiano a seconda del tipo di operazione, e ad oggi sono determinati da ogni banca in modo libero, contrattualmente, con eccezione dei versamenti di contante, assegni circolari della stessa banca ove si opera o bancari della stessa filiale, per i quali la legge impone come data di valuta la data di operazione. 

La novita' e' che dal 1/11/2009 tutte le valute sono fissate dalla legge, per cui si avra':
- valuta per il beneficiario di bonifici: max un giorno lavorativo.
- valuta per versamento di assegni circolari: max un giorno lavorativo.
- valuta per il versamento di assegni bancari: max tre giorni lavorativi.

Riguardo alla data di disponibilita' delle somme, sempre dall'1/11/2009:
- disponibilita' per il beneficiario di bonifici: max quattro giorni lavorativi.
- disponibilita' per versamento di assegni circolari: max quattro giorni lavorativi.
- disponibilita' per versamento di assegni bancari: cinque giorni lavorativi (quattro dal 1/4/2010).

Termini attuali invariati:
- valuta versamenti di contante: stesso giorno delll'operazione.
- valuta versamenti di asssegni circolari della stessa banca: stesso giorno dell'operazione.
- valuta versamenti di assegni bancari della stessa filiale: stesso giorno dell'operazione. 

Fonte normativa : D.l.78/09 convertito nella legge 102/2009 art.2 e D.lgs.385/93 art.120 

NUOVE REGOLE PER LE COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO
Com'e' noto, le commissioni di massimo scoperto (Cms), ovvero quelle commissioni che vengono applicate sulla massima esposizione debitoria del cliente -dei saldi per valuta- sono state ridimensionate dal D.l.185/08 a partire, per i nuovi contratti, dal 29/1/09 e -per quelli vecchi- dal 1/7/2009.

Esse non possono essere applicate:
- se il saldo e' a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 gg.;
- in caso di utilizzi in assenza di fido.

In poche parole, la commissione di massimo scoperto puo' essere applicata solo quando il cliente ha un fido e il suo scoperto dura piu' di 30 gg.

Riguardo ai fidi, non possono essere piu' applicate le cosiddette "provvigioni di conto", -ovvero le spese per la concessione del fido- quando questo non venga utilizzato. La banca in pratica non puo' chiedere di essere remunerata per il solo fatto che si obbliga a tenere delle somme a disposizione del cliente, quando quest'ultimo non ne fa uso.

E' fatta salva la possibilita' di pattuire, per iscritto con un accordo (non rinnovabile tacitamente e dal quale il cliente puo' recedere in qualsiasi momento) l'applicazione di tali spese sottoforma di un
corrispettivo predeterminato, fissato insieme al tasso debitore applicabile sulle somme effettivamente utilizzate, omnicomprensivo e proporzionato rispetto alla durata dell'affidamento.
In ogni caso, eventuali pattuizioni di interessi, commissioni e provvigioni diventano rilevanti ai fini della determinazione del TAEG e della rilevazione dell'usura. Si aspettano in merito disposizioni del Ministero dell'Economia. 

Il cosiddetto "decreto anticrisi" ha specificato che tali corrispettivi, per chi ha un fido con la banca, non devono superare lo 0,5% -per trimestre- dell'importo di affidamento, a pena nullita' delle relative clausole contrattuali.
Cio' dal 5/8/2009, data di entrata in vigore della legge che ha converito il decreto. Entro tale data le banche dovranno rimodulare i nuovi corrispettivi introdotti a seguito dell'eliminazione delle commissioni di massimo scoperto. Da precisare che questa limitazione riguarda chi ha un fido, quindi prettamente le aziende.

Riferimenti normativi: D.l. 185/08 convertito nella legge 2/09 art.2 bis e D.l.78/09 art.2, converito nella legge 102/2009

LINK UTILI
- Sito della Banca d'Italia con tutti i riferimenti e le regole: clicca qui
- Sito del consorzio "Patti Chiari": clicca qui

Schede collegate:
- Scheda pratica SERVIZI BANCARI: L'APERTURA DI CREDITO: clicca qui
- Scheda pratica PRIVACY IN BANCA: clicca qui
- Scheda pratica CARTE DI CREDITO E BANCOMAT: clicca qui
- Scheda pratica BONIFICI TRANSFRONTALIERI. REGOLE E CONTESTAZIONI: clicca qui
- Scheda pratica L'OMBUDSMAN BANCARIO: clicca qui
- Scheda pratica ANATOCISMO, COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO, INTERESSI USURAI: COSA FARE?: clicca qui

Ha collaborato Katia Moscano
 
ADUC - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori