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Separazioni e divorzi “internazionali”
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Scheda Pratica di Claudia Moretti
16 ottobre 2015 9:43
 
In Italia, si sa, per sciogliere definitivamente il legame matrimoniale ci vogliono due giudizi, la separazione ed il divorzio. Con le recenti riforme sul divorzio breve le cose sono migliorate ed i tempi di attesa fra l'uno e l'altro giudizio si sono ridotti. Tuttavia non è ancora possibile, in linea di massima, procede al c.d. divorzio immediato.
Ma la regola non vale per tutti e chi ha la fortuna di possedere un qualche elemento di internazionalità può tentare di divorziare, anche in Italia, con una diversa legge, che magari ammette il divorzio “lampo.”
Da tempo, infatti, (dal 2000, dopo il Trattato di Amsterdam) l'Unione Europea tenta di semplificare le procedure civili dei Paesi membri, per far sì che si possa uniformarle a beneficio del costituendo Spazio giuridico europeo.

Qual'è il giudice competente?
Con Regolamento UE n. 2201/2003 si stabiliscono regole in merito alla giurisdizione degli Stati membri in materia di divorzio, separazione personale ed annullamento del matrimonio, oltre che all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.
Si stabilisce cioè quale sarà il giudice competente a decidere sulla relativa domanda giudiziale. Tale regolamento si applica a prescindere dalla volontà delle parti.
Secondo tale normativa, infatti, qualunque persona che sia o residente in uno Stato membro o cittadino di uno Stato membro può esser convenuto in un giudizio in un altro Stato membro se competente a decidere, e cioè nel caso in cui ivi si trovi:
- la residenza abituale dei coniugi, o
- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
- la residenza abituale del convenuto, o
- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso.

Con quale legge ci si può separare o divorziare?
Il regolamento UE 1259/2010 in vigore dal 21 giugno 2012, costituisce nel nostro ordinamento una vera rivoluzione perché introduce la possibilità per i coniugi di scegliere (optio legis) quale legge applicare all'interno di un elenco predefinito, purché si sia di fronte a casi che abbiano risvolti trasfrontalieri, ossia:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o
b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o
c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o
d) la legge del foro

Il regolamento si applica solo agli Stati membri che hanno deciso di parteciparvi (non trattandosi di materia di competenza diretta dell'Unione, ma avendo agito il legislatore su un piano di mero rafforzamento della cooperazione), ossia, ad oggi: Austria, Belgio, Bulgaria,Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna (ossia 16 dei 28 Stati membri).
L'ambito di applicazione è limitato alla separazione ed al divorzio (contrariamente al Reg. 2201/2003 che come visto si occupa anche di genitorialità) e non risolve i problemi connessi alle questioni patrimoniali fra coniugi o di mantenimento della prole.
Ciò significa che si può scegliere di divorziare con legge a), ad esempio, ed il resto delle questioni possono comunque esser affrontate nel medesimo giudizio, magari con legge italiana, ovvero con altra legge ritenuta applicabile.
L'accordo fra i coniugi deve risultare scritto e con data certa (anche uno scambio di mail può bastare) ma deve esser anteriore alla causa o contestuale ad essa, prima che il Tribunale provveda sulle richieste e deve emergere volontà “informata”.
In caso di mancato accordo, il regolamento prevede che la legge applicabile si quella:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale.

Riferimenti normativi e link utili
- Regolamento UE 2201/2003
- Regolamento UE 1259/2010

Approfondimenti
Separazioni e divorzi consensuali. Le nuove regole
 
 
 
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