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Separazioni e divorzi consensuali. Le nuove regole
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Scheda Pratica di Claudia Moretti
27 novembre 2014 12:19
 
Ultimo aggiornamento 29/5/2015 con Legge 55/2015

Con la legge di conversione del decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, legge approvata il 10 novembre scorso (n. 162/2014), è stata definitivamente approvata la nuova normativa sulle separazioni consensuali, sulla cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (divorzi consensuali) e sui procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Separazione, divorzio o procedimenti di modifica delle relative condizioni concluse per negoziazione assistita o per per accordo ricevuto dall'ufficiale dello stato civile
La nuova disciplina prevede tre distinti procedimenti, due in cui l'accordo di negoziazione assistita (le cui regole sono previste all'art. 2 e seg. Del medesimo decreto legge) può sostituirsi ai provvedimenti giudiziali, attualmente già in vigore, uno che prevede direttamente un accordo ricevuto davanti all'ufficiale dello stato civile, in vigore dal prossimo 11 dicembre.
Il legislatore distingue l'ipotesi in cui vi sia presenza di figli minori, o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non ancora economicamente autosufficienti, dalle ipotesi in cui non ve ne siano. Distingue inoltre in base ai contenuti dell'accordo, a seconda che contengano o meno patti di trasferimenti patrimoniale.

1. Convenzione di negoziazione assistita, in mancanza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non ancora economicamente autosufficienti (art. 6 comma 1 d.l. 132/2014)
Il primo caso si ha un accordo concluso per negoziazione assistita ad opera di due legali (un avvocato per ciascuna parte), inoltrato alla Procura della Repubblica che analizza eventuali irregolarità e, se ritiene, concede il nullaosta. Da quel momento l'accordo ha gli stessi effetti dei provvedimenti del giudice civile. Nell'accordo si dovrà dar atto che le parti sono state edotte delle possibili vie alternative di mediazione familiare e dell'importanza che i genitori trascorrano tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
L'avvocato della parte dovrà, entro 10 giorni dal ricevimento del nullaosta a pena di sanzione pecuniaria, tramettere copia dallo stesso autenticata dell'accordo al Comune in cui il matrimonio fu inscritto o trascritto.

2. Convenzione di negoziazione assistita, in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non ancora economicamente autosufficienti (art. 6 comma 2 d.l. 132/2014)
Il secondo caso riguarda il medesimo accordo di cui al punto 1, ma contenente disposizioni relative ai figli. Per questo il legislatore ha previsto un passaggio di controllo più incisivo e penetrante. Il Pubblico ministero cui l'accordo va inoltrato (entro 10 giorni dalla firma), non concederà più solo il nulla osta ma verificherà la corrispondenza del medesimo all'interesse dei figli. Laddove riscontri problematiche in tal senso, provvederà entro 5 giorni a trasmettere l'accordo al Presidente del Tribunale affinché fissi, nei successivi 30 giorni la comparizione delle parti. In caso di autorizzazione del PM invece, si procederà come al punto 1, a seguito del rilascio del nullaosta.

3. Accordo ricevuto dall'ufficiale dello stato civile (art. 12 d.l. 132/2014)
La nuova normativa prevede questa terza possibilità, ove, contrariamente ai casi 1 e 2 , la presenza dell'avvocato è solo facoltativa, nei casi di separazione, divorzio o modifica più semplici. Si applica solo in assenza di figli minori, o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non ancora economicamente autosufficienti e l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Per gli accordi di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, le parti si presentano davanti al Sindaco (quale ufficiale di stato civile), rendono le dichiarazioni, l'ufficiale compila il verbale dell'accordo, che sarà sottoscritto dalle parti e comporterà le relative annotazioni nei registri dello stato civile. Tali accordi fanno luogo dei provvedimenti giudiziali di modifica.
Invece, nel caso le parti intendano separarsi o divorziare (in quest'ultimo caso sempre che siano trascorsi i tempi di legge, ossia sei mesi in caso di separazione consensuale, ovvero 12 mesi in caso di separazione giudiziale), l'ufficiale che raccoglie le relative dichiarazioni dovrà invitare i coniugi a comparire dinnanzi a sé non prima di 30 giorni per confermare le volontà dichiarate.
Il legislatore, per incentivare la degiurisdizionalizzazione, impone ai Comuni un limite di costo (diritto fisso) non superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio.

 
 
 
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