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RECUPERO CREDITI: NON SONO LECITI I COMPORTAMENTI LESIVI DELLA DIGNITA'
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Scheda Pratica di Domenico Murrone
15 marzo 2006 0:00
 

Messaggi telefonici preregistrati che intimano a pagare, messaggi affissi sulla porta visibili a tutto il condominio. L'attivita' di recupero crediti ha assunto in Italia modalita' piu' consone a scagnozzi e usurai che a societa' specializzate, operanti per conto di grandi aziende, finanziarie e/o fornitrici di servizi.
Per porre freno a questo andazzo, il Garante della Privacy ha emanato un provvedimento a carattere generale (clicca qui) che detta i principi a cui si devono attenere gli operatori del settore.

L'intervento del Garante e' giunto al termine di accertamenti avviati dall'Autorita' a seguito di numerose segnalazioni sull'uso illecito dei dati personali nell'attivita' di recupero crediti. In particolare, veniva lamentato come attraverso gli incaricati venissero messe in atto modalita' di ricerca, presa di contatto, sollecitazione al pagamento delle somme dovute, particolarmente invasive: visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l'indicazione all'esterno della scritta "recupero crediti" o "preavviso esecuzione notifica", fino all'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa. Spesso, inoltre, dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle societa' di recupero crediti.

I PRINCIPI
Fermo restando il diritto a riscuotere i pagamenti non effettuati, le societa' di recupero crediti dovranno rispettare i principi di liceita', di correttezza nel trattamento, di pertinenza, di finalita' dei dati e il dovere di informativa agli interessati.
In altri termini, ecco le prescrizioni del Garante.
Non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignita' personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non e' lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest'ultimo.
Non si deve far riscorso a telefonate preregistrate perche' con questa modalita' persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza.
E' illecita l'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa da parte degli incaricati del recupero crediti, modalita' questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell'interessato ad una serie indeterminata di soggetti.
Non si deve rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come puo' accadere con l'utilizzo di cartoline postali o con l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili. E' necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche.
Gli incaricati delle societa' non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all'esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici).
Una volta assolto l'incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.

I RIMEDI
Il cittadino che subisse un comportamento contrario alle prescrizioni puo' denunciarlo allo stesso Garante: clicca qui
 
 
 
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