testata ADUC
IL PIGNORAMENTO
Scarica e stampa il PDF
Scheda Pratica di Rita Sabelli
14 aprile 2006 0:00
 
Ultimi aggiornamenti: 9/8/2017 e 24/12/2018

Il pignoramento e' l'atto con cui si inizia l'espropriazione forzata che segue l'esistenza, e la notifica, di un titolo esecutivo e di un precetto

Ricordiamo che i classici titoli esecutivi sono le sentenze, le scritture private autenticate relative a obbligazioni di somme di denaro, le cambiali e tutti gli altri titoli di credito (assegni) impagati, gli atti ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale.
Rientrano nella categoria anche tutti gli atti ai quali le leggi danno efficacia di titolo esecutivo, come l'ingiunzione fiscale, la cartella esattoriale, il nuovo avviso di accertamento esecutivo (sostitutivo della cartella esattoriale dall'Ottobre 2011 per la riscossione delle tasse), un decreto ingiuntivo.

Il pignoramento e' in pratica una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono oggetto dell'espropriazione e i frutti di esso.
L'ingiunzione deve anche contenere:
- l'invito rivolto al debitore a fare dichiarazione di residenza -o ad eleggere domicilio- in uno dei comuni del circondario ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza tutte le notifiche saranno fatte presso la cancelleria dello stesso giudice;
- l'avvertimento che il debitore puo' chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto ai creditori, comprensivo di interessi e spese. Cio' depositando in cancelleria un'apposita istanza e una somma non inferiore ad un quinto del credito.

Accanto alle regole base del codice di procedura civile vi sono leggi piu' specifiche che si occupano delle azioni di espropriazione, e quindi, come primo passo, del pignoramento. Relativamente all'attivita' di riscossione da parte dello Stato e degli enti locali, effettuata tramite gli agenti della riscossione (attraverso la cartella esattoriale o il "nuovo" avviso di accertamento esecutivo) o direttamente (attraverso l'ingiunzione fiscale), si fa riferimento infatti al cosiddetto "pignoramento esattoriale" disciplinato invece dal Dpr 602/73, i cui dettagli vedremo piu' avanti.

Indice scheda
FORMA DEL PIGNORAMENTO - Regole generali sulla procedura
EFFETTI DEL PIGNORAMENTO
COSA SI INTENDE PER IMPIGNORABILITA'
PIGNORABILITA' DELLO STIPENDIO
SE I BENI PIGNORATI SI RIVELANO INSUFFICIENTI...
EVITARE IL PIGNORAMENTO
LIBERARE I BENI DAL PIGNORAMENTO
PERDITA DI EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
IL PIGNORAMENTO ESATTORIALE - Particolarita'
NOVITA' IN ARRIVO: RICERCA WEB DEI BENI PIGNORABILI
COME SI CONTESTA IL PIGNORAMENTO
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI 

FORMA DEL PIGNORAMENTO
Viene redatto dall'ufficiale giudiziario un verbale dal quale risulta, oltre che l'ingiunzione di cui sopra, la descrizione di tutte le cose pignorate, il loro stato (tramite rappresentazione fotografica o audiovisiva) e la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo stabilito con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore scelto dall'ufficiale giudiziario.
Il verbale deve essere consegnato al creditore, con il titolo esecutivo e il precetto.
Attenzione! Per i procedimenti avviati a partire dall'11/12/2014 il creditore, tramite il proprio legale, dovrà depositare in cancelleria copia conforme della documentazione notificatagli (processo verbale, titolo esecutivo, precetto) con nota di iscrizione a ruolo, entro 15 giorni dal ricevimento, pena la perdita di efficacia del pignoramento. Dal 31/3/2015 il deposito avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Se riguarda cose mobili
L'ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo procede al pignoramento ricercando le cose nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, e anche sulla persona stessa. L'ufficiale giudiziario puo' avere l'assistenza della forza pubblica.
Non puo' riguardare le cose impignorabili e deve essere eseguito di preferenza sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di piu' facile e pronta liquidazione nel limite di un presunto valore di realizzo (calcolato aumentando della meta' l'importo del credito precettato). In ogni caso devono essere preferiti, in ordine: il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito ed ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.
Non puo' essere eseguito nei giorni festivi e fuori l'orario stabilito dalla legge per le notificazioni (dalle 7 alle 21).
Il denaro, i preziosi e i titoli pignorati vengono consegnati dall'ufficiale giudiziario al cancelliere del competente ufficio giudiziario, mentre gli altri beni vengono trasportati in un luogo di pubblico deposito oppure affidati ad uno specifico custode (che non puo' essere il creditore o il debitore qualora l'altra parte non dia il suo consenso).
Nota importante:
Il pignoramento puo' riguardare anche le cose mobili (arredamento, oggetti vari) presenti nell'immobile non di proprieta' del debitore. E' sufficiente che questi vi abbia residenza per presumere -in forza di legge- che i beni contenuti nell'immobile siano di sua proprieta', salvo prova contraria (sua o dell'effettivo proprietario).

Pignoramento immobiliare
Si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione nei registri immobiliari di un atto contenente l'esatta descrizione dell'immobile e l'ingiunzione al debitore di non compiere atti dispositivi. Insieme al bene immobile possono essere pignorati anche i mobili in esso contenuti, quando appaia opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente. A custodia dei beni viene normalmente nominato il debitore, ma su richiesta di un creditore il giudice puo' anche nominare persona diversa. Cio' avviene comunque nel caso in cui il debitore non occupi l'immobile.

Pignoramento presso terzi
Riguarda crediti del debitore verso terzi (come fitti, stipendi -con limiti che diremo- e somme presenti sul conto corrente) o cose del debitore che si trovano presso terzi.  Si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore, e deve contenere oltre all'ingiunzione a non compiere alcun atto dispositivo circa i beni e i crediti assoggettati a pignoramento, l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, l'indicazione anche generica delle cose o somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.
Per i procedimenti attivati a partire dall'11/12/2014 l'atto contiene l'invito al terzo/debitore ad effettuare entro 10 giorni la comunicazione dei crediti da versare al debitore o delle cose del debitore in suo possesso con avviso che se non provvede potrà dover comparire e se comparendo non rende dichiarazione si prendono per buoni i crediti indicati dal creditore. La comunicazione può avvenire per raccomandata o pec direttamente da parte del terzo o del suo avvocato.

Attenzione, questa disposizione non riguarda i pignoramenti "esattoriali" (si veda piu' avanti), per i quali e' invece previsto che il terzo debitore effettui direttamente i pagamenti al concessionario.

Pignoramento di veicoli
Oltre che nella forma ordinaria vista sopra, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può avvenire tramite notifica al debitore di un atto con la lista dei beni che si intende sottoporre a pignoramento e con l'ingiunzione prevista dall'art.492 cpc. Nell'atto al debitore viene intimato di consegnare entro 10 giorni i beni pignorati e i titoli relativi alla proprietà all'istituto vendite giudiziarie autorizzato per operare nel luogo di residenza (o in mancanza in quello più vicino). Il debitore e' nominato custode dei beni senza diritto a compenso fino alla consegna, dopodiche' custode e' l'istituto. Chi venisse fermato dalla polizia con un mezzo pignorato potrà vedersi ritirato il mezzo e tutti i documenti relativi alla proprietà. L'atto di pignoramento viene consegnato al creditore per la trascrizione nei pubblici registri. Il creditore deve anche depositare in tribunale la nota di iscrizione a ruolo come per gli altri pignoramenti, nonche' -entro i successivi 45 giorni- l'istanza di assegnazione.
Fonte: nuovo art. 521bis cpc modificato dal Dl 83/2015

EFFETTI DEL PIGNORAMENTO
Il pignoramento, nelle varie specie, produce l'effetto di rendere inopponibili al creditore procedente, e agli altri creditori che intervengono nell'esecuzione, gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati (come per esempio la vendita e le cessioni dei crediti).
Per gli immobili vale la regola dell'anteriorita' della trascrizione; per i beni mobili il principio della tutela del terzo acquirente che abbia acquistato il possesso in buona fede. Si vedano, in proposito, gli articoli 2912 e segg. del codice civile.

COSA SI INTENDE PER IMPIGNORABILITA'
Riguarda il pignoramento mobiliare presso il debitore, e riguarda cose che per il loro prevalente valore morale (es. oggetti di culto, fede nuziale), o per stretta necessita' nella vita domestica (vestiti, biancheria, letti, tavoli per consumare i pasti, armadi, frigorifero, fornelli, lavatrice, generi alimentari necessari per un mese, etc.), hanno indotto il legislatore a privilegiare i bisogni di quest'ultimo rispetto al principio per cui tutti i beni dovrebbero fungere da garanzia dei creditori ed essere quindi espropriabili.
Sono inoltre sottratti al pignoramento i crediti alimentari (gli alimenti versati dal coniuge separato, tranne per cause di alimenti e comunque con autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice delegato e per la parte dallo determinata dallo stesso), i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia, di sostentamento, di maternita' e di malattia.

Sono parzialmente impignorabili, invece,
tutti i beni indispensabili per l'esercizio della professione o del mestiere esercitato dal debitore. Essi possono essere pignorati nei limiti di un quinto nei casi in cui il presumibile valore degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. La disposizione non si applica se il provvedimento riguarda una societa'.
Particolari disposizioni, inoltre, riguardano le cose che il proprietario di un fondo tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo nonche' i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo.

Maggiori dettagli in merito si possono trovare agli art.514 e segg. nonche' all'art.545 del codice di procedura civile.

PIGNORABILITA' DELLO STIPENDIO
La Finanziaria 2005 (legge 311/04) ha definitivamente equiparato le disposizioni relative alla pignorabilita' degli stipendi privati e di quelli pubblici. Per questi ultimi ricordiamo che gia' da tempo e' stata abolita la regola di assoluta impignorabilita' a seguito di varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n.89/1987 e n.878/1988).

In sostanza vige per tutti gli stipendi (nonche' le gratifiche, le pensioni, le indennita', i sussidi, etc) la regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo queste eccezioni:
1) se il debito riguarda alimenti dovuti per legge, e' prevista la pignorabilita' fino ad un terzo degli stipendi al netto di ritenute;
2) se il debito e' verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende, e riguarda il rapporto di impiego, e' prevista la pignorabilita' fino ad un quinto degli stipendi al netto di ritenute;
3) se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall'impiegato o salariato, e' prevista la pignorabilita' fino ad un quinto degli stipendi dello stesso al netto di ritenute.

Se concorrono simultaneamente i casi 2 e 3 il pignoramento non puo' colpire una quota totale maggiore del quinto gia' detto, mentre se concorre anche il caso 1 il pignoramento non puo' colpire una quota maggiore della meta' degli stipendi al netto di ritenute.

Per quanto riguarda i pignoramenti degli stipendi privati (comprese indennita' relative al rapporto di lavoro anche dovute a licenziamento) valgono queste precisazioni:
- la quota oggetto di pignoramento per crediti alimentari e' decisa dal presidente del Tribunale o da un giudice da questi delegato.
- sono pignorabili fino ad un quinto per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e nella stessa misura per ogni altro credito.
- quando concorrono due o piu' cause suddette la quota pignorabile non puo' estendersi oltre la meta'.

Fermi i limiti di cui sopra, dal 21/8/2015 sono in vigore anche i seguenti:
Le pensioni -così come le indennità o gli assegni pensionistici- possono essere pignorate solo per l'eventuale importo eccedente la misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà (euro 672,78). I limiti già detti si applicano sulla parte eccedente.

Sia nel caso di pensioni che di stipendi e di indennità relative al rapporto di lavoro (comprese quelle di licenziamento), se accreditate sul conto corrente (bancario o postale) del debitore il tetto oltre il quale non può avvenire pignoramento è:
- il triplo dell'assegno sociale (euro 1.345,56) quando l'accredito avviene in data anteriore al pignoramento;
- quello valevole per le pensioni visto sopra (euro 672,78) quando l'accredito avviene alla stessa data del pignoramento o dopo.

Fonte: art.1 e 2 d.p.r.180/50 con modifiche della legge 311/04 art.1 comma 137, e c.p.c. Art.545 e segg, modificati in ultimo dal Dl 83/2015 convertito nella Legge 132/2015.

Attenzione! I limiti di pignorabilita' degli stipendi e delle indennita' di fine rapporto cambiano per il pignoramento esattoriale, ovvero quello che segue il mancato pagamento di una cartella esattoriale o di un avviso di accertamento esecutivo. Per i dettagli si veda piu' avanti, in questa stessa scheda.

SE I BENI PIGNORATI SI RIVELANO INSUFFICIENTI,
oppure si manifestano troppo lunghi i tempi di liquidazione degli stessi, l'ufficiale giudiziario puo' interpellare ufficialmente il debitore riguardo all'esistenza di altri beni disponibili per il pignoramento. I debitori che -quando interpellati- dichiarano il falso o non collaborano, ovvero non rispondono entro 15gg, sono perseguibili penalmente secondo quanto previsto dall'art.388 del codice penale (reclusione fino ad un anno e la multa fino a 309 euro).
Ulteriormente l'ufficiale giudiziario puo', sempre nell'ottica di cui sopra, procedere ad una ricognizione dei beni da pignorare con accesso diretto all'anagrafe tributaria o ad altre banche dati pubbliche. Se il debitore e' un imprenditore commerciale, inoltre, l'ufficiale potra' consultare le scritture contabili mediante la consulenza di un professionista.
Tutto cio' anche su richiesta del creditore procedente, che con apposita istanza puo' chiedere l'integrazione del pignoramento anche al giudice qualora ritenesse inadeguate le stime effettuate dall'ufficiale giudiziario. A tal scopo il giudice ha facolta' di nominare un perito stimatore.

EVITARE IL PIGNORAMENTO
Per evitare il pignoramento il debitore puo' versare nelle mani dell'ufficiale giudiziario l'importo dovuto aumentato delle spese perche' esso sia consegnato al creditore. Per evitare il pignoramento di cose, egli puo' versare l'importo dovuto comprensivo di spese all'ufficiale giudiziario perche' rimanga depositato come oggetto del pignoramento al posto delle cose stesse. In questo caso l'importo dovuto va aumentato dei due decimi.

LIBERARE I BENI DAL PIGNORAMENTO (conversione del pignoramento)
con specifica ordinanza del giudice, quando il debitore abbia fatto richiesta di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto comprensivo di interessi, spese, e spese di esecuzione. Il debitore deve, a tal proposito, depositare una specifica istanza -detta di conversione- in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell'importo dovuto. Il giudice decide l'ammontare della somma da sostituire e puo' stabilire, nel caso in cui le cose pignorate siano costituite da beni immobili e ricorrendo giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi (vedi art.495 cpc). In tal caso la somma sara' aumentata, ovviamente, del tasso di interesse (convenzionale o legale).
Se il debitore, in tutti i casi, omette o ritarda i pagamenti di oltre 30gg dalla loro scadenza, le somme versate formano parte dei beni pignorati ed il giudice, su richiesta del creditore, dispone senza indugio la vendita degli stessi.
I beni sono liberati dal pignoramento con l'ordinanza con cui il giudice ammette la sostituzione e comunque anche nel caso di versamento dell'intera somma.

PERDITA DI EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
quando siano trascorsi 45 giorni (dal 21/8/2015, vedi Dl 83/2015) senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita. In tal caso, qualora il provvedimento riguardasse un bene immobile, il giudice emana un'ordinanza con la quale dispone che siano cancellate le trascrizioni precedentemente fatte sui registri immobiliari.

IL PIGNORAMENTO "ESATTORIALE"
E' il primo passo delle azioni di espropriazione nell'ambito dell'attivita' di riscossione della pubblica amministrazione, dallo Stato agli enti locali. Viene chiamato cosi' perche' segue di norma una cartella esattoriale impagata (entro 60 giorni) e non contestata nei modi previsti dalla legge.
Dall'Ottobre 2011 la stessa procedura riguarda i nuovi "avvisi di accertamento esecutivi" che hanno sostituito la cartella esattoriale nella riscossione delle tasse.
Essa inoltre puo' seguire il mancato pagamento dell'ingiunzione fiscale, il metodo di riscossione diretta che gli enti locali (Comuni, Regioni) possono utilizzare in alternativa alla cartella esattoriale per le proprie entrate, patrimoniali e non.

Per il pignoramento esattoriale le norme di riferimento, ferme restando quelle generiche del codice di procedura civile, sono quelle contenute nel Dpr 602/73, agli articoli dal 49 al 76. Utile, soprattutto per le modifiche alla disciplina apportate dal Dl 69/2013, e' la nota di Equitalia del 1/7/2013.

Sono quindi pignorabili i beni mobili presso il debitore, le cose del debitore presso terzi, i crediti del debitore presso terzi (per esempio gli stipendi, gli affitti dovuti da terzi, le somme disponibili sul conto corrente, etc.), beni immobili e diritti reali immobiliari (usufrutto, nuda proprieta'),etc.

Per il pignoramento presso terzi le procedure cambiano rispetto alle regole generali stabilite dal codice di procedura civile, perche' e' previsto che il soggetto terzo consegni i beni appartenenti al debitore direttamente al concessionario oppure paghi il proprio debito (se datore di lavoro, inquilino, banca, etc.) direttamente al concessionario, entro 60 giorni (15 fino al 22/6/2013) dalla notifica dell'atto di pignoramento e comunque alle rispettive scadenze, fino a compensare la somma dovuta.
Cio' vale per gli affitti come per gli stipendi. Per questi ultimi ci sono anche dei diversi limiti di impignorabilita' rispetto alla procedura ordinaria: il concessionario puo' pignorare fino al 10% degli stipendi, indennita' o trattamenti di fine rapporto di importo fino a 2.500 euro, fino ad un settimo per quelli di importo superiore a 2.500 e non superiori a 5.000 euro, e fino ad un quinto per quelli superiori a 5.000 euro. Dal 22/6/2013, inoltre, non e' pignorabile l'ultimo stipendio accreditato sul c/c.

Per il pignoramento di cose mobili valgono, oltre alle regole del codice civile sull'impignorabilita' di alcuni beni (vedi sopra) anche nuovi vincoli introdotti dal 21/8/2013 dalla Legge 98/2013 di conversione del Dl 69/2013, ovvero l'impossibilita' di pignorare uno specifico paniere di "beni essenziali" che dovra' essere definito da un decreto del Min.economia.

Per quanto riguarda invece i beni immobili l'esattore puo' procedere solo per debiti complessivi superiori ai 120.000 euro, decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca. Dal 22/6/2013 NON e' piu' pignorabile la prima casa, intesa come casa di residenza anagrafica, se trattasi dell'unico immobile di proprieta' del debitore. Costituiscono eccezione a tale deroga le case di lusso, i castelli, le ville (categorie catastali A8 e A9). Non può essere avviato il pignoramento inoltre sei il valore dei beni (prezzo base ai fini della vendita forzata) al netto delle passività ipotecarie è inferiore ai 120.000 euro.

Il pignoramento esattoriale, inoltre:
- non puo' aver luogo prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale o del nuovo "avviso di accertamento esecutivo", per il quale scatta una ulteriore sospensione di 210 giorni. Per gli atti di ingiunzione fiscale il pignoramento puo' scattare dopo 30 giorni dalla notifica;
- per i debiti fino a 1.000 euro non puo' essere attivato se non dopo che siano decorsi 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione al debitore contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo (novita' introdotta dal 1/1/2013 dalla Legge 228/2012 art.1 comma 544).
- se le somme iscritte a ruolo sono inferiori al 5% del valore dell'immobile l'agente della riscossione deve prima iscrivere un'ipoteca e puo' procedere col pignoramento solo dopo sei mesi, qualora ovviamente il debito rimanga impagato. Per l'iscrizione di ipoteca il limite minimo del debito e' rimasto a 20.000 euro.
- nel caso in cui il pignoramento venga messo in atto decorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale occorre la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni, avviso che deve essere ripetuto se il pignoramento non segue entro 180 giorni dalla sua notifica.
- il pignoramento perde efficacia se dalla sua esecuzione trascorrono 200 giorni (120 giorni fino al 22/6/2013) senza che sia stato fatto il primo incanto (vendita forzata all'asta).

NOVITA' IN ARRIVO: RICERCA WEB DEI BENI PIGNORABILI
Il Dl 132/2014 ha introdotto tra le altre una novità, la possibilità di cercare per via telematica i beni da pignorare con, in caso di successo, procedibilità d'ufficio. La ricerca può avvenire, su istanza del creditore e con autorizzazione del presidente del tribunale, in tutte le banche dati della PA o a quelle collegate e in particolare all'anagrafe tributaria, pubblico registro automobilistico, archivi di enti previdenziali, anagrafe dei conti bancari, etc. Per le cose trovate in questo modo ma non rinvenute può essere intimato al debitore di indicare il luogo in cui si trovano entro 15 giorni. La ricerca telematica riguarda anche eventuali crediti verso terzi o cose del debitore che sono nella disponibilità di terzi.
Perché la novità diventi attiva occorre un decreto del Min.Giustizia (con l'ok del garante privacy) per individuare i casi e le modalità di accesso alle varie banche dati. E' da sapere, tuttavia, che per effetto del Dl 83/2015 l'accesso telematico da parte degli ufficiali giudiziari ad alcuni archivi, come quello dell'anagrafe tributaria, è consentito -anche in mancanza del regolamento- attraverso la stipulazione di convenzioni.

COME SI CONTESTA
La regolarita' formale del titolo esecutivo e del precetto (fase precedente al pignoramento) si contesta entro 20 giorni presso il giudice del luogo in cui l'atto e' stato notificato ai sensi dell'art.617 del codice di procedura civile. Se si procede dopo che sono iniziate le procedure di espropriazione ci si deve rivolgere al giudice dell'esecuzione (quello che si occupa del pignoramento).

Una volta iniziata la procedura di pignoramento le contestazioni inerenti il diritto del creditore a procedere, i vizi della procedura e la pignorabilita' dei beni possono essere proposte al giudice dell'esecuzione. Cio' ai sensi dell'art. 615 del codice di procedura civile.

In caso di procedura “esattoriale” si puo' agire come sopra SOLO in caso di contestazioni inerenti la pignorabilita' dei beni (vedi art.57 Dpr 602/73).

La materia e' assai complessa, ed e' quindi bene rivolgersi ad un legale fin dalle prime fasi valutative.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Codice di procedura civile all'art.491 e seguenti, via via aggiornati da
* Legge 80/2005
* Legge 51/2006
* Dl 132/2014 diventato Legge 162/2014
* Dl 83/2015 diventato Legge 132/2015
* Dl 135/2018 (mod.art.495 cpc)

Per il pignoramento degli stipendi
- Dpr 180/50 con modifiche della legge 311/04 art.1 comma 137, e c.p.c. Art.545 e segg, modificati in ultimo dal Dl 83/2015 convertito nella Legge 132/2015.

Per il pignoramento esattoriale, oltre al codice di procedura civile:
- Dpr 602/73 art.da 49 a 76 modificati via via da
* Dl 69/2013 convertito nella Legge 98/2013
* Dl 50/2017 convertito nella Legge 96/2017 

LINK UTILI per il pignoramento esattoriale:
- Scheda pratica LA CARTELLA ESATTORIALE: clicca qui
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS