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PERDITA DI POSSESSO DEL VEICOLO: CASI, FORMALITA' ED EFFETTI
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
28 maggio 2013 14:00
 

La pubblicazione da parte dell'ACI del testo unico che disciplina la perdita di possesso (e il rientro in possesso) dei veicoli, entrato in vigore il 2/5/2013, ci offre l'occasione di fare un riassunto delle regole con riferimento anche alle pratiche da eseguire e ai loro costi.

Indice scheda
IL CONCETTO GENERALE
PERDITA DI POSSESSO PER FURTO O RAPINA DEL VEICOLO
PERDITA DI POSSESSO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA DA PARTE DI TERZI
PERDITA DI POSSESSO A SEGUITO DI TRUFFA
PERDITA DI POSSESSO PER INDISPONIBILITA' DEL VEICOLO (per provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o amministrativa)
PERDITA DI POSSESSO PER SENTENZA DI UN GIUDICE
PERDITA DI POSSESSO CON AUTOCERTIFICAZIONE
CASI PARTICOLARI
PROCEDIMENTO E COSTI
RIENTRO IN POSSESSO
FONTI NORMATIVE E LINK UTILI

IL CONCETTO GENERALE
In tutti i casi in cui il proprietario di un veicolo perda la disponibilita' dello stesso, puo' essere chiesta al PRA (pubblico registro automobilistico) l'annotazione della cosiddetta "perdita di possesso".

Va subito chiarito che si tratta di un "rimedio" attivabile al fine di smettere di pagare il bollo (tassa di possesso del veicolo) e per "certificare" ufficialmente che il veicolo non e' piu' nella disponibilita' del suo proprietario, tramite annotazione pubblica, al PRA (pubblico registro automobilistico) dell'evento che ha portato alla perdita di possesso del veicolo.

Va chiarito che l'annotazione della perdita di possesso NON e' una variazione di proprieta' ne' comporta alcuna modifica ai dati del PRA relativi al proprietario (o ai proprietari) del mezzo. Per questo motivo il proprietario rimane formalmente responsabile per gli eventuali atti compiuti col veicolo (incidenti, infrazioni stradali) successivamente alla perdita di possesso. Egli puo' comunque difendersi riferendosi al principio sancito nel codice della strada secondo cui "la solidarieta' del proprietario viene meno quando egli provi che la circolazione e' avvenuta contro la sua volonta' "(art.196 cds). La prova, in questo caso, e' l'annotazione della perdita di possesso. Si puo' vedere, e citare, in merito, la circolare del Ministero dell'Interno n.M/2413 del 20/8/1997.

Nel momento in cui il veicolo ritorna nelle mani del proprietario dovra' essere eseguita la formalita' opposta, l'annotazione di "rientro in possesso", con ripristino dell'onere di pagare il bollo.

La perdita di possesso e' di solito legata ad uno di questi eventi:
- furto (o rapina) del veicolo;
- appropriazione indebita;
- truffa;
- provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportino l'indisponibilita' del veicolo;
- sentenza di un giudice che accerti la perdita di possesso;
Ci sono poi altri casi che vedremo nel particolare.

PERDITA DI POSSESSO PER FURTO O RAPINA DEL VEICOLO
In caso di furto (art.624 cp) o rapina (art.628 cp) del veicolo puo' esser chiesta al PRA l'annotazione della perdita di possesso consegnando copia della denuncia fatta ad un organo di polizia.

La denuncia va consegnata in originale oppure in copia conforme oppure tramite sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia (autocertificazione).
E' possibile chiedere la perdita di possesso anche se il furto e' precedente all'autentica dell'atto di vendita trascritto al PRA. Il passaggio di proprieta' infatti prescinde dal materiale possesso del veicolo.

L'obbligo di pagare il bollo cessa, in questo caso, dal periodo di imposta successivo alla data di presentazione della denuncia che costituisce la data dell'evento annotata negli archivi del PRA. In pratica quindi puo' essere evitato il rinnovo del bollo quando la data della denuncia cade entro la scadenza del bollo stesso.
Solo in alcune regioni -come la Toscana- viene concesso l'esonero dal rinnovo anche nei casi in cui l'evento si e' verificato entro il termine utile per il pagamento (quindi nei 30 giorni successivi alla scadenza del bollo), grazie a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.120/2003 riguardo alla cancellazione dal PRA.
Cio' va quindi verificato nelle normative regionali, si veda qui.

Furto all'estero
Se il furto avviene all'estero, la denuncia dovra' essere sporta anche ad un'autorita' estera, con legalizzazione della stessa da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana (con esclusione dei paesi ove e' vigente la convenzione che consente di sostituire la legalizzazione con l'apposizione di una postilla), e allegando una traduzione certificata conforme al testo originario dalla rappresentanza diplomatica o consolare oppure da un traduttore ufficiale. Per approfondimenti si veda
- il sito del Ministero degli esteri (modalita' di legalizzazione e traduzione)
- il sito "Viaggiare sicuri" (indirizzi dei consolati).

PERDITA DI POSSESSO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA DA PARTE DI TERZI
Si puo' parlare di appropriazione indebita (art.646 cp) quando
- il veicolo intestato ad una societa' di noleggio o di leasing non viene riconsegnato alla scadenza ne' viene riscattato;
- il veicolo messo a disposizione di un determinato soggetto, per esempio a titolo di comodato d'uso, non viene restituito al proprietario entro il termine convenuto o comunque entro il termine previsto dall'art.1809 del codice civile (ovvero quando si e' servito del bene rispetto agli accordi).

In caso di appropriazione indebita per ottenere l'annotazione della perdita di possesso e' necessario presentare al PRA, alternativamente:
- la denuncia in originale o in copia conforme oppure una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia (autocertificazione).
- una dichiarazione sostitutiva di perdita di possesso (autocertificazione), se non si intende sporgere denuncia (risoluzione del Ministero delle finanze n.16/E del 11/2/1997).

L'obbligo di pagare il bollo cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di presentazione della denuncia (nel primo caso) o alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva (nel secondo caso). Queste date costituiscono, negli archivi PRA, le date dell'evento. In pratica quindi puo' essere evitato il rinnovo del bollo quando la data dell'evento cade entro la scadenza del bollo stesso.
Solo in alcune regioni -come la Toscana- viene concesso l'esonero dal rinnovo anche nei casi in cui l'evento si e' verificato entro il termine utile per il pagamento (quindi nei 30 giorni successivi alla scadenza del bollo), grazie a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.120/2003 riguardo alla cancellazione dal PRA.
Cio' va quindi verificato nelle normative regionali, si veda qui.

PERDITA DI POSSESSO A SEGUITO DI TRUFFA
La truffa (art.640 cp) si ha quando un soggetto viene privato del proprio veicolo con l'inganno, per esempio se a fronte della vendita dello stesso viene pagato con assegni falsi, rubati o scoperti.
In questo caso, se l'atto di vendita e' gia' stato registrato al PRA il venditore NON puo' chiedere l'annotazione della perdita di possesso ma deve agire verso il compratore con un'azione giudiziaria per ottenere l'annullamento dell'atto. Con la sentenza di annullamento (o comunque con l'atto introduttivo del giudizio, si veda la circolare ACI) potra' poi registrare al PRA il veicolo come (di nuovo) suo.

Se invece l'atto di vendita non e' ancora stato registrato al PRA il venditore puo' chiedere l'annotazione della perdita di possesso presentando al PRA la denuncia resa alle competenti autorita'.
A seguito dell'annotazione della perdita di possesso nessuno (nemmeno il compratore in possesso dell'atto di vendita) potra' far trascrivere al PRA il passaggio di proprieta'. Il PRA respingera' tale richiesta fino all'eventuale rientro in possesso del veicolo nelle mani del suo proprietario.

L'obbligo di pagare il bollo cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di presentazione della denuncia, data che costituisce, negli archivi PRA, la data dell'evento. In pratica quindi puo' essere evitato il rinnovo del bollo quando tale data cade entro la scadenza del bollo stesso.
Solo in alcune regioni -come la Toscana- viene concesso l'esonero dal rinnovo anche nei casi in cui l'evento si e' verificato entro il termine utile per il pagamento (quindi nei 30 giorni successivi alla scadenza del bollo), grazie a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.120/2003 riguardo alla cancellazione dal PRA.
Cio' va quindi verificato nelle normative regionali, si veda qui.

PERDITA DI POSSESSO PER INDISPONIBILITA' DEL VEICOLO (per provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o amministrativa)
Vi sono provvedimenti giudiziari e amministrativi che, di fatto, colpiscono i veicoli rendendoli inutilizzabili dai loro proprietari. Si tratta di provvedimenti come il sequestro, la confisca, il fermo amministrativo, il pignoramento (etc.) emessi per ragioni diverse.

Di solito si tratta di provvedimenti che vengono registrati al PRA direttamente dall'ente che li ha emessi (autorita' giudiziaria o amministrativa, agente della riscossione, etc.).
Se l'ente non procede (*) il proprietario del veicolo che si trovi a non poter disporre del veicolo stesso puo' chiedere l'annotazione di perdita di possesso presentando al PRA copia del provvedimento. Da quest'ultimo deve risultare che il proprietario del veicolo NON puo' utilizzare lo stesso, anche se ne fosse stato nominato custode.

La richiesta puo' essere fatta anche nel caso di annullamento della carta di circolazione con ritiro e distruzione delle targhe. Il sequestro della carta di circolazione invece NON consente l'annotazione di perdita di possesso.

L'obbligo di pagare il bollo cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data del provvedimento, data che costituisce, negli archivi PRA, la data dell'evento. In pratica quindi puo' essere evitato il rinnovo del bollo quando tale data cade entro la scadenza del bollo stesso.
Solo in alcune regioni -come la Toscana- viene concesso l'esonero dal rinnovo anche nei casi in cui l'evento si e' verificato entro il termine utile per il pagamento (quindi nei 30 giorni successivi alla scadenza del bollo), grazie a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.120/2003 riguardo alla cancellazione dal PRA.
Cio' va quindi verificato nelle normative regionali, si veda qui.

(*) per il sequestro amministrativo previsto dall'art.213 cds per esempio non c'e' una chiara disposizione di legge che obblighi alla trascrizione. Altra cosa e' il fermo amministrativo (art.214 cds) per il quale provvede alla trascrizione l'agente della riscossione o comunque l'ente che si occupa della riscossione.

PERDITA DI POSSESSO PER SENTENZA DI UN GIUDICE
A seguito di sentenza che dichiari la perdita di possesso del veicolo, e' ovviamente possibile ottenere l'annotazione al PRA.

Ci si deve rivolgere ad un giudice (giudice di pace, se competente per valore) tutte le volte che si vuole veder riconosciuta la perdita di possesso, in casi (ovviamente) diversi da quelli visti sopra.
Il caso piu' comune e' la vendita del veicolo ad un'acquirente non identificabile. Il venditore potra' chiedere al giudice di riconoscere la perdita di possesso esibendo tutte le prove possibili sul passaggio di proprieta' (*).

La richiesta di annotazione della perdita di possesso va fatta al PRA esibendo la sentenza.

L'obbligo di pagare il bollo cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di perdita di possesso dichiarata dal giudice nella sentenza, data che costituisce, negli archivi PRA, la data dell'evento. In pratica quindi puo' essere evitato il rinnovo del bollo quando tale data cade entro la scadenza del bollo stesso.
Se il giudice in sentenza non dichiara alcuna data, la data dell'evento e' quella di emanazione della sentenza.

(*) Nota:
E' differente il caso in cui il nome dell'acquirente sia conosciuto e/o il giudice lo identifichi in sentenza e stabilisca nei confronti di questo il trasferimento di proprieta'. E' ovvio che in tal caso non dovra' seguire l'annotazione di perdita di possesso ma una trascrizione al PRA dell'avvenuto passaggio di proprieta'. Si veda, in proposito, questa scheda
VENDITA AUTO, MANCATA TRASCRIZIONE AL PRA: COSA FARE

PERDITA DI POSSESSO CON AUTOCERTIFICAZIONE
In tutti i casi in cui l'annotazione di perdita di possesso non sia stata richiesta e il proprietario NON sia piu' in possesso della documentazione inerente l'evento, e' possibile chiedere l'annotazione al PRA presentando un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ex dpr 445/2000).

L'annotazione, che in questo caso ha efficacia esclusivamente fiscale, rende possibile non rinnovare il bollo a partire dall'annualita' successiva all'annotazione stessa, indipendentemente da quando e' avvenuto l'evento.

I casi in cui l'annotazione puo' esser fatta con l'autocertificazione possono essere, a titolo esemplificativo:
- consegna del veicolo ad un concessionario poi fallito o resosi irreperibile;
- vendita del veicolo a soggetto i cui dati sono conosciuti ma NON sufficienti per il PRA;
- rottamazione del veicolo con indisponibilita' della relativa documentazione consegnata al demolitore, anche non autorizzato, che non ha provveduto a richiedere la radiazione al PRA.
- cessione del veicolo a soggetto che lo ha esportato definitivamente senza provvedere alla radiazione dal PRA.
- perdita di possesso del veicolo per furto, sequestro, confisca, etc. con indisponibilita' della relativa documentazione (copia provvedimento e/o denuncia).

Il modulo da utilizzare, disponibile nelle sedi ACI, e' allegato alla Circolare ACI del 17/4/2013 (vedi tra i link utili).

CASI PARTICOLARI
Perdita di possesso per inadempienza del concessionario o del demolitore
Se il concessionario a cui si e' consegnato il veicolo in conto vendita o il demolitore non provvedono ad effettuare le dovute trascrizioni al PRA si puo' presentare domanda di annotazione della perdita di possesso allegando la documentazione che prova l'evento, nella fattispecie la dichiarazione di presa in carico del veicolo (nel primo caso) o il certificato di rottamazione (nel secondo).
Si puo' quindi evitare di rinnovare il bollo dall'annualita' successiva alla data di rilascio della presa in carico o del certificato di rottamazione.
Diversamente, se il demolitore non era autorizzato o se manca la documentazione, si dovra' procedere con l'autocertificazione (vedi sezione apposita).

Perdita di possesso per rinuncia all'eredita'
Nonostante la rinuncia all'eredita', in assenza di un atto di successione trascritto al PRA a favore di altri eredi, gli eredi rinunciatari potrebbero continuare a ricevere richieste di pagamento del bollo per i veicoli del de cujus (deceduto). Cio' in quanto l'atto di rinuncia all'eredita' non e' trascrivibile al PRA.
Per questo motivo tali eredi possono chiedere l'annotazione di perdita di possesso allegando l'atto del notaio attestante l'avvenuta rinuncia all'eredita' e un'autocertificazione inerente il mancato possesso del veicolo. In alternativa puo' essere presentata un'unica autocertificazione riportante anche gli estremi dell'atto notarile.
Ottenendo l'annotazione si potra' evitare il rinnovo del bollo a partire dall'annualita' successiva alla data di apertura della successione.

Perdita di possesso in seguito a calamita' naturali
In caso di calamita' naturali sono di solito le autorita' che si occupano del recupero dei veicoli, d'intesta con le amministrazioni comunali che emettono specifiche ordinanze ad occuparsi della radiazione dei veicoli al PRA .
In alternativa il proprietario puo' procedere direttamente alla rottamazione con successiva radiazione al PRA a cura del demolitore.
Se queste strade non fossero possibili perche', per esempio, il veicolo non e' stato recuperato, il proprietario puo' chiedere l'annotazione della perdita di possesso allegando i verbali o i provvedimenti delle autorita' da cui si evinca l'avvenuta distruzione del veicolo in occasione dell'evento calamitoso.
Si potra' non rinnovare il bollo a partire dall'annualita' successiva alla data dell'evento calamitoso, che negli archivi PRA risultera' come data dell'evento.
In mancanza di documentazione si puo' procedere mediante presentazione di un'autocertificazione (vedi sezione apposita).

Per altri casi particolari si veda il testo della Circolare ACI.

PROCEDIMENTO E COSTI
L'annotazione di perdita di possesso va chiesta all'ufficio provinciale ACI-PRA della provincia in cui e' residente la persona intestataria del veicolo, vedi qui.

E' possibile presentare la domanda anche ad una delegazione ACI o ad un'agenzia di pratiche automobilistiche, ma in questo caso ai costi "standard" (i bolli, vedi sotto) sono aggiunti le tariffe di mediazione.

Puo' presentare la domanda l'intestatario del veicolo; in caso di cointestazione puo' procedere anche solo uno degli intestatari (escluso il caso di richiesta con autocertificazione, per la quale devono procedere tutti gli intestatari insieme).

In casi particolari possono presentare domanda:
- gli eredi;
- i soggetti che hanno rinunciato all'eredita';
- il procuratore legale munito di procura dell'intestatario;
- il curatore fallimentare.

Occorre presentare:
- il certificato di proprieta' (o foglio complementare) o, se questo e' stato oggetto di furto, la relativa denuncia o la dichiarazione di resa denuncia;
- la documentazione inerente l'evento.
- modulo di richiesta (NP-1B oppure NP-3B se manca il certificato di proprieta').

Nel caso in cui si proceda con autocertificazione, basta ovviamente questa (oltre al modulo di richiesta), compilata su modulo fornito dall'ufficio e allegato alla circolare ACI del 17/4/2013 disponibile tra i link utili.

I costi "standard" della pratica sono i bolli, che variano a seconda che venga o meno richiesto il rilascio del CdP (certificato di proprieta':
- con rilascio del CdP: euro 29,24 oppure euro 43,86 se si utilizza il modulo NP-3B;
- senza rilascio del CdP: euro 14,62 oppure euro 29,24 se si utilizza il modulo NP-3B.

Non sono dovuti, invece, emolumenti ACI (vedi tabella art.4 DM 21/3/2013).

Per dettagli sulla richiesta e sui documenti da allegare si veda la tabella allegata alla Circolare ACI del 17/4/2013.

RIENTRO IN POSSESSO
Nel caso in cui il proprietario rientri in possesso -o nella disponibilita'- del veicolo per qualsiasi ragione (es.ritrovamento di un veicolo rubato) dovra' essere richiesta, entro 40 giorni, l'annotazione del "rientro in possesso", sempre rivolgendosi al PRA.

Tale annotazione e' necessaria anche nel caso in cui l'acquirente inadempiente decida, successivamente all'annotazione di perdita di possesso da parte del proprietario/venditore, di trascrivere l'atto di vendita a suo favore. Sara' quindi l'acquirente stesso a presentare la domanda di rientro in possesso unitamente alla trascrizione dell'atto di vendita.

Dal momento di annotazione di rientro in possesso, piu' precisamente dal mese di annotazione, dovra' essere ripreso il pagamento della tassa di possesso (bollo).

Se si e' a suo tempo chiesta l'annotazione di perdita di possesso tramite autocertificazione (vedi sezione dedicata) si dovra' ugualmente procedere alla richiesta di rientro in possesso con un'autocertificazione, e gli effetti tributari (pagamento del bollo) decorreranno dalla data di annotazione.

Ovviamente, se sia la perdita di possesso che il rientro in possesso di verificano nello stesso periodo di imposta (annualita' dell'ultimo bollo pagato), non vi sara' alcuna interruzione o ripristino dell'obbligo di pagamento.

Occorre presentare:
- il certificato di proprieta' (o foglio complementare) o, se questo e' stato oggetto di furto, la relativa denuncia o la dichiarazione di resa denuncia;
- la documentazione inerente l'evento.
- modulo di richiesta (NP-1B oppure NP-3B se manca il certificato di proprieta').

Riguardo ai costi (bolli), essi comprendono sempre il rilascio del CdP, obbligatorio e sono di euro 29,24 oppure di euro 43,86 se si utilizza il modulo NP-3B. Non sono mai dovuti emolumenti ACI (vedi tabella art.4 DM 21/3/2013)

Per dettagli sulla richiesta e sui documenti da allegare si veda la tabella allegata alla Circolare ACI del 17/4/2013.

FONTI NORMATIVE E LINK UTILI
- Circolare ACI del 17/4/2013 con testo unico: clicca qui
- Dl 953/1982 art.5 commi 36/37 (bollo non dovuto in caso di perdita di possesso)
- D.lgs. 285/1992, Cds, art.94 comma 7 (presentazione documenti per annotazione di perdita di possesso)
- Codice civile art.2693 (trascrizione del pignoramento e del sequestro)

- Circolare Ministero finanze n.204/E del 9/12/1994: clicca qui
- Circolare Ministero dell'Interno n.M/2413 del 20/8/1997: clicca qui
- Circolare Ministero delle Finanze n.122 dell'11/5/1998: clicca qui

Schede collegate:
- La tassa di possesso di un veicolo a motore (bollo auto): clicca qui
- Il fermo amministrativo: clicca qui
- Il giudice di pace: clicca qui
 
 
 
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