Ultimo aggiornamento 10/8/2009
L’articolo 116 del codice della strada, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 9/2002 e dalle leggi 214/203 e 168/2005, prevede che i conducenti dei ciclomotori debbano essere muniti del certificato di idoneita', il cosiddetto patentino.
In prima fase -ovvero dal 1/7/2004- l'obbligo riguardava solo i minorenni (di eta' compresa tra i 14 e i 18 anni) non titolari di patente A, mentre in seguito -dal 1/10/05- l'obbligo e' stato esteso anche ai maggiorenni non titolari di altra patente di guida.
A livello pratico, ai fini dell'ottenimento del patentino, i due casi vanno distinti.
Per i soggetti minorenni:
Il rilascio e' condizionato alla frequentazione di un corso, usufruibile presso le scuole statali o paritarie (secondarie di primo e secondo grado) oppure presso le autoscuole, dietro specifica richiesta firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
La frequenza e’ obbligatoria, insieme all’assenso scritto di un genitore o di chi ne fa le veci, e sono consentite assenze per un massimo di tre ore, pena l'obbligo di dover ripetere l'intero corso. Alla fine del corso (al massimo entro un anno) dev'essere sostenuto un esame teorico, per il quale e' necessario il rispetto di determinati requisiti. Nel dettaglio
:
Dove puo' essere frequentato il corso, chi puo' renderlo :
Ci si puo' rivolgere alle scuole statali o paritarie per l'istruzione secondaria di primo e di secondo grado (medie inferiori e superiori) oppure alle autoscuole. Nel primo caso il corso dura 20 ore ed e' reso gratuitamente, nel secondo dura 12 ore ed e' a pagamento.
Riguardo agli insegnanti, il Ministero dell'Istruzione ha specificato una serie di figure docenti ammesse a rendere i corsi.
Possono farlo:
- gli insegnanti di autoscuole;
- le forze dell’ordine (carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, polizia locale) e il personale del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) abilitato all’espletamento del servizio di polizia stradale;
- i docenti in possesso delle competenze derivanti dall’avere organizzato e realizzato specifiche attivita’ formative di educazione stradale, per almeno un triennio, certificate dal dirigente scolastico;
- il personale designato dalle associazioni e dagli enti, pubblici e privati, impegnati in attivita’ collegate alla circolazione stradale e riconosciuti dal MIT, con competenze derivanti dall’aver svolto specifiche attivita’ formative di educazione stradale da almeno tre anni, documentate attraverso dichiarazioni del dirigente scolastico della scuola in cui hanno operato.
Contenuti del corso
I contenuti del corso, specificati dal Ministero dell'Istruzione, riguardano argomenti sia di natura strettamente tecnica sulla segnaletica stradale e sulle norme di comportamento alla guida, sia di vera e propria educazione al rispetto della legge e alla convivenza civile. In particolare, nei corsi attivati negli istituti scolastici si prevedono otto ore in piu’ dedicate all’"educazione e alla convivenza civile", in linea con il processo di riforma complessivo dei due Ministeri e con l’articolo 230 del Codice della Strada. A tale scopo gli istituti scolastici possono stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con Comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni impegnate in attivita’ collegate alla circolazione stradale.
L'esame e i requisiti per poterlo sostenere
Alla fine del corso, al massimo entro un anno, dev'essere sostenuta una prova finale, tenuta da un funzionario del Dipartimento trasporti terrestri (ex Motorizzazione civile) insieme all'operatore responsabile della tenuta dei corsi.
Va compilata e presentata, da persona residente in Italia, un'apposita domanda dove deve essere indicata, oltre all’istituto scolastico o all’autoscuola presso cui si e’ frequentato il corso, anche la data in cui questo e’ terminato.
Puo' essere utilizzato, volendo, il modulo pronto disponibile sul nostro sito:
clicca qui
L’ammissione all’esame e' subordinata, oltre alla frequentazione del corso:
- al compimento del 14simo anno di vita;
- al pagamento delle tasse relative alla tariffa per esami per conducenti di veicoli a motore (legge 870 del 01/12/1986) nonche' dei bolli sulla domanda e sul certificato rilasciato dal Dipartimento trasporti terrestri (ex Motorizzazione civile) secondo quanto previsto dal decreto Ministero delle Finanze del 20/09/1992. A tal scopo, presso gli uffici postali sono disponibili dei bollettini prestampati, da compilare a cura dell’interessato.
- alla produzione di un certificato medico che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici (vista, udito, riflessi) prescritti per la patente di categoria A (motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 tonnellate), ivi compresa quella speciale.
Nota: fino al 30/9/2009 tale certificazione puo' essere sostituita da un semplice attestato medico dal quale risulti il possesso di condizioni psico-fisiche che non ostacolino la guida del ciclomotore. Dal 1 Ottobre 2009 sara' necessaria la visita specialistica, la stessa prevista per la patente (vedi circolare Ministero trasporti 77410 del 4/8/09).
L’esame consiste in una prova teorica della durata di 30 minuti, svolta tramite risposte ad un questionario di 10 domande. I candidati devono barrare la lettera V (Vero) o F (Falso) alle tre risposte assegnate ad ognuna delle domande d’esame che possono essere:
- tutte e tre vere
- due vere ed una falsa
- una vera e due false
- tutte e tre false.
La prova si intende superata con al massimo quattro risposte errate su trenta. Nel caso in cui il candidato abbia sostenuto la prova con esito positivo gli verra’ rilasciato il certificato di idoneita’ alla guida del ciclomotore, preventivamente predisposto dall’Ufficio provinciale del Dipartimento trasporti terrestri (ex Motorizzazione civile). Nel caso di esito negativo, la prova potra’ essere ripetuta piu’ volte entro un anno dal termine del corso. A tal fine, le scuole e le autoscuole rilasciano, a richiesta dell’interessato, un attestato di frequenza. Nell’arco del medesimo anno dalla fine del corso e’ possibile svolgere piu’ prove senza limitazioni, previa ripresentazione della domanda, cui devono essere allegati i versamenti.
Il Ministero dell'Istruzione ha creato un'utile guida on-line, molto pratica e di facile consultazione (e' possibile anche esercitarsi nei quiz):
clicca qui
Per chi e' maggiorenne:
I soggetti maggiorenni possono ottenere il patentino rivolgendo un'apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri (ex Motorizzazione civile), corredata dalla necessaria certificazione medica (analoga a quella prevista per i minorenni) e dall'attestazione di frequenza di un corso di formazione presso una autoscuola autorizzata.
Ovviamente non potranno fare la domanda coloro che sono gia' muniti di patente di guida, dato che questa gia' consente la possibilita' di guidare un ciclomotore.
Note valide per tutti:
- il certificato di idoneita' (patentino) non e' un documento di identita', ma dev'essere accompagnato da un documento di riconoscimento valido.
- il certificato di idoneita' (patentino) dev'essere restituito alla Motorizzazione al momento in cui il soggetto si munisce di una patente di guida.
- il fatto di aver conseguito il patentino non libera la persona dalla responsabilita' relativa all'incauto affidamento del ciclomotore a soggetti non muniti di patentino o patente (sanzione minima 389 euro dal 1/1/09);
- chi fosse sorpreso alla guida di un ciclomotore senza patentino o patente e' soggetto ad una multa di minimo 542 euro (dal 1/1/09);
- i titolari di una patente di guida che venga sospesa per il superamento dei limiti di velocita' di oltre 40 km/ora (art. 142 comma 9 del c.d.s.), mantengono il diritto alla guida del ciclomotore (vedi art.116 comma 1 ter).
Novita' importanti dall' 8 Agosto 2009:
La legge "sicurezza" (legge 94/09) ha introdotto diverse novita' che riguardano anche il patentino
* al patentino sono applicabili le sanzioni accessorie di ritiro, sospensione e revoca -nonche' decurtazione dei punti- ogni qual volta viene violata una norma che prevede tali sanzioni, in tutti i casi, anche l'infrazione e' commessa guidando un mezzo per il quale il patentino non e' necessario (per esempio una bicicletta);
* stessa cosa se il soggetto che viola le norme (col ciclomotore o con la bicicletta) e' in possesso della patente di guida.
* se il soggetto che commette la violazione e' un minorenne, e' sempre disposta la revisione del patentino;
* il patentino (o la patente) puo' essere oggetto di sospensione anche quando i soggetti titolari dello stesso vengono condannati per importazione/esportazione/acquisto di sostanze stupefacenti. Se il soggetto non ha un patentino (o una patente), puo' scattare il divieto di conseguirlo per massimo tre anni.
* il patentino (o la patente) non puo' essere rilasciato a chi non possiede requisiti "morali", ovvero ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione o condannate a specifici reati legati alla produzione, al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti. Se queste condizioni si manifestano dopo aver conseguito il patentino (o la patente), questo puo' essere revocato. Si veda per tutti i dettagli il nuovo art.120 del c.d.s.
LINK UTILI
- Informazioni sul sito del Ministero dei trasporti:
clicca qui
Ha collaborato Katia Moscano