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PATENTE UE PER GUIDARE I CICLOMOTORI
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
5 aprile 2011 12:32
 
Ultimo aggiornamento: 19/8/2015

L’articolo 116 del codice della strada, piu' volte modificato dalle varie riforme che si sono succedute negli anni (d.lgs. 9/2002, legge 214/2003, legge 168/2005 e legge 120/2010), e' stato in ultimo riformato dal D.lgs.59/2011 che, recependo le Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE ha introdotto in Italia la nuova patente unica europea.

Dal 19/1/2013, infatti, al posto delle "vecchie" patenti vengono rilasciate nuove patenti in formato tessera, con caratteristiche conformi per tutto l'ambito UE. Anche il "vecchio" patentino per i ciclomotori (il cosiddetto "certificato di idoneita'", CIGC) e' stato sostituto da una nuova patente UE, di denominata "AM". Essa, al pari del vecchio patentino, occorre ai soggetti minorenni (dai 14 anni di eta') e a quelli maggiorenni (sprovvisti di altre patenti) per guidare i ciclomotori.

Ulteriore novita' riguarda le regole per l'ottenimento, che per la nuova patente -a differenza del "vecchio" patentino- sono uguali indipendentemente dall'eta' del soggetto richiedente.

I "vecchi" patentini continuano a valere fino alla loro naturale data di scadenza.

Indice scheda
LA NUOVA PATENTE "AM"
REGOLE DI OTTENIMENTO
NOTE VARIE
FONTI NORMATIVE E LINK UTILI

LA NUOVA PATENTE "AM"
Come gia' detto, dal 19/1/2013 al posto dei "vecchi" patentini viene rilasciata una patente conforme al modello unico UE denominata "AM".

Essa e' obbligatoria per guidare
- ciclomotori a due ruote di categoria L1e di cilindrata max 50cc e velocita' max 45 km/h (ciclomotori, scooter);
- veicoli a tre ruote categoria L2e di cilindrata max 50cc e velocita' max 45 km/h (vedi gli Apecar);
- quadricicli leggeri categoria L6e con massa a vuoto non superiore a 350 kg, cilindrata max 50cc e velocita' max 45 km/h (vedi le Minicar).

Viene rilasciata a partire dai 14 anni di vita, previo esame. Per i soggetti minorenni consente la guida dei mezzi suddetti senza passeggeri su tutto il territorio italiano (fuori dall'Italia, in ambito europeo, occorrono generalmente 16 anni, dato da verificare in caso di necessita'). Per trasportare passeggeri occorre aver compiuto 16 anni (dal 18/8/2015, prima erano 18).

I "vecchi" patentini (CIGC) rimangono validi fino alla loro naturale data di scadenza. Essi vengono sostituiti dalla nuova patente "AM" in caso di rinnovo oppure di furto, smarrimento o deterioramento. In questi ultimi casi la data di scadenza rimane uguale a quella del patentino sostituito. La conversione e' invece obbligatoria se si vuole utilizzare la patente fuori dall'Italia (comunque in ambito europeo).

REGOLE DI OTTENIMENTO
La riscrittura dell'art.116 Cds da parte del D.lgs.59/2011 ha eliminato le differenze sulle regole di ottenimento che vigevano per il patentino tra soggetti minorenni e maggiorenni. Ulteriormente e' stata eliminata la possibilita' di frequentare corsi preparatori presso le scuole superiori.

Le fasi di ottenimento sono le seguenti:
Richiesta 
La richiesta puo' essere fatta direttamente agli uffici del DTT (ex motorizzazione) oppure rivolgendosi ad un'autoscuola o agenzia di pratiche automobilistiche.

Va compilato e presentato un modulo (modello TT2112) scaricabile dal portale dell'automobilista, allegando i pagamenti delle tasse previste e le certificazioni mediche che attestano il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari.

L'ottenimento della nuova patente "AM" e' poi subordinato al superamento di una prova teorica e una prova pratica di guida.

Preparazione alla prova teorica
La preparazione alla prova teorica puo' essere fatta "privatamente" o frequentando corsi presso le autoscuole. Il corso, quindi, non e' obbligatorio, come non e' piu' obbligatorio ottenere l'attestato di frequenza per poter accedere alla prova teorica.

Prova teorica
Va prenotata presso gli uffici del DTT (ex Motorizzazione) o presso un'autoscuola, previo pagamento delle relative tasse e dell'eventuale compenso all'autoscuola stessa.

La nuova prova teorica dura 25 minuti ed e' svolta tramite barratura, per 30 affermazioni, della lettera V (Vero) o F (Falso). La prova si intende superata se il numero di risposte errate non e' superiore a tre.

Se la prova teorica viene superata con successo si ottiene un'autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa) valido sei mesi.

Per conoscere in termini generali i contenuti della prova si veda l'Allegato II lettera a) punto 2 del D.lgs.59/2011.

Nota: Per un certo lasso di tempo e' stata attiva la vecchia procedura, a livello transitorio (dieci domande con tre risposte ciascuna, massimo quattro risposte errate).

Preparazione alla prova pratica
Come gia' detto una volta superato l'esame teorico viene rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa) valida sei mesi. Le esercitazioni possono avvenire con il possesso della suddetta autorizzazione e di un documento di riconoscimento.

Sui ciclomotori a due ruote ci si deve esercitare in luoghi poco frequentati e si puo' non avere un istruttore a bordo, mentre su quelli a piu' di due ruote (come per esempio gli "ape" e le "minicar") a bordo deve essere presente una persona -di eta' non superiore a 65 anni e titolare di patente almeno di categoria B da non meno di 10 anni- che vigili e sia pronta ad intervenire. Il quadriciclo deve essere munito, durante l'esercitazione, di un contrassegno recante la lettera "P".

Prova pratica (esame di guida)
Anche questa va prenotata, come la prova teorica (se ci si e' rivolti ad un'autoscuola sara' questa a seguire le varie pratiche burocratiche).

Nei sei mesi di validita' del foglio rosa puo' essere tentata al massimo due volte,

La prova si svolge su un ciclomotore a due o tre ruote oppure su un quadriciclo leggero (minicar), ed e' divisa in due fasi: la prima si svolge in aree appositamente attrezzate, mentre la seconda, a cui si accede solo col superamento della prima, consiste in una verifica di guida nel traffico.

Se ci si presenta da privatista si puo' ovviamente scegliere il mezzo su cui fare la prova, mentre se ci si e' rivolti ad un autoscuola sara' questa a mettere a disposizione il mezzo.

Se la prova ha esito positivo viene consegnata la patente AM, diversamente -se si tratta della seconda prova o se il foglio rosa e' scaduto- viene ritirato il foglio rosa.

I dettagli sulle modalita' di effettuazione delle prove si trovano negli allegati 2 e 3 del DM 10/12/2012 e nel Circolare del Min.trasporti del 17/1/2013 (testi tra i link utili).

Note:
- se viene scelto per la prova un veicolo con cambio automatico NON sara' possibile poi utilizzare la patente per guidare mezzi con cambio manuale. Sulla patente, infatti, verra' annotato un apposito codice UE, il numero 78, che identifica l'abilitazione alla guida di mezzi con cambio automatico..
- per la prova pratica non e' piu' richiestola "dichiarazione di formazione adeguata".

NOTE VARIE
- la patente "AM" e' valida 10 anni; dopo il 50simo anno di eta' e' valida cinque anni, dopo il 60simo anno di eta' tre anni, dopo l'80simo anno di eta' due anni. Se si tratta di una patente "AM" speciale, rilasciata a mutilati e minorati fisici, la validita' e' di 5 anni.
- la patente "AM", come tutte le nuove patenti UE, puo' essere rilasciata anche a chi non ha una vera e propria residenza anagrafica in Italia ma vi dimora abitualmente (per almeno 185 giorni l'anno) per interessi personali o professionali oppure si trova in Italia per un tempo determinato, per esempio per studiare (in questo caso per almeno sei mesi all'anno).
- la patente "AM" va restituita se il titolare vuole munirsi di patente di altra categoria;
- il fatto di essere titolare di patente "AM" o del "vecchio" patentino non libera la persona dalla responsabilita' relativa all'incauto affidamento del veicolo a soggetti non muniti di patente (sanzione minima 389 euro).
- chiunque guidi un veicolo per il quale e' necessaria la patente "AM" senza averla conseguita e' punibile con l'ammenda variabile da 2.257 a 9.032 euro. Stessa cosa se guida con la patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti psichici e/o fisici. Scatta anche il fermo del veicolo per tre mesi.
- la sanzione minima prevista per la guida senza avere la patente con se' e' irrisoria (per i ciclomotori euro 15,50), ma se non si ottempera all'obbligo di presentare il documento ai vigili entro il termine dato si rischia una sanzione ben piu' alta (minimo 258 euro) e l'applicazione della sanzione prevista per guida senza aver conseguito la patente (si veda l'art.180 Cds commi 7/8);
- il minore di anni 18 munito di patente "AM" che trasporta altre persone e' soggetto a sanzione variabile da 38 a 155 euro.
- alla patente "AM". come del resto al "vecchio" patentino, sono applicabili le sanzioni accessorie di ritiro, sospensione e revoca -nonche' decurtazione dei punti- ogni qual volta viene violata una norma che prevede tali sanzioni. Se il soggetto che commette la violazione e' un minorenne al posto del ritiro, sospensione e revoca e' sempre disposta la revisione della patente (o del "vecchio" patentino). Si veda l'art.219 bis Cds.

FONTE NORMATIVA E LINK UTILI
- Art.116 d.lgs.285/92 (c.d.s.), in particolare il comma 3 lettera a)
- Art.121/122 d.lgs.285/92 (c.d.s.) commi 2/5 (esercitazioni alla guida);
- Legge 120/2010 (riforma c.d.s.), art.17;
- D.l.225/2010 convertito nella legge 10/2011 art.2 comma 1 quater;
- D.lgs.59/2011, attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida (nuova patente UE).
- Legge 115/2015 art.11

- DM Ministero dei trasporti 10/12/2012 (procedure ed esami per l'ottenimento della patente "AM")
- Circolari Ministero dei trasporti del 9/1/2013 (n.635) e del 17/1/2013 (n.1454)

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- Scheda pratica CICLOMOTORI: REGOLE E SANZIONI: clicca qui
 
 
 
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