L’articolo 116 del codice della strada, piu' volte modificato dalle varie riforme che si sono succedute negli anni (d.lgs. 9/2002, legge 214/2003, legge 168/2005 e legge 120/2010), prevede che i conducenti dei ciclomotori debbano essere muniti del certificato di idoneita', il cosiddetto patentino. L'obbligo grava sia sui conducenti minorenni non titolari di patente A, sia su quelli maggiorenni non titolari di patente di guida.
L'ultima riforma del 2010, diventata operativa dal 1/4/2011, ha introdotto importanti novita' in tema di rilascio del patentino, subordinando lo stesso al superamento di una prova pratica di guida.
Le nuove regole sono applicabili alle istanze di richiesta del patentino presentate a partire dal 1/4/2011, anche nel caso in cui sia stato gia' frequentato il corso teorico.
PER I MINORENNI:
Il rilascio del patentino e' condizionato alla frequentazione di un corso, usufruibile presso le scuole statali o paritarie (secondarie di primo e secondo grado) oppure presso le autoscuole, dietro specifica richiesta firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
La frequenza e’ obbligatoria, insieme all’assenso scritto di un genitore o di chi ne fa le veci, e sono consentite assenze per un massimo di tre ore, pena l'obbligo di dover ripetere l'intero corso. Alla fine del corso (al massimo entro un anno) dev'essere sostenuto un esame teorico, per il quale e' necessario il rispetto di determinati requisiti. Nel dettaglio:
Dove puo' essere frequentato il corso
Ci si puo' rivolgere alle scuole statali o paritarie per l'istruzione secondaria di primo e di secondo grado (medie inferiori e superiori) oppure alle autoscuole.
Il corso dura 13 ore ed e' cosi' strutturato;
- 4 ore sulle norme di comportamento;
- 6 ore sulla segnaletica e norme di circolazione;
- 2 ore sull'educazione al rispetto della legge;
- 1 ora sulla conoscenza del funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
Riguardo agli insegnanti, il Ministero dell'Istruzione ha specificato una serie di figure docenti ammesse a rendere i corsi. Possono farlo:
- gli insegnanti di autoscuole;
- le forze dell’ordine (carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, polizia locale) e il personale del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) abilitato all’espletamento del servizio di polizia stradale;
- i docenti in possesso delle competenze derivanti dall’avere organizzato e realizzato specifiche attivita’ formative di educazione stradale, per almeno un triennio, certificate dal dirigente scolastico;
- il personale designato dalle associazioni e dagli enti, pubblici e privati, impegnati in attivita’ collegate alla circolazione stradale e riconosciuti dal MIT, con competenze derivanti dall’aver svolto specifiche attivita’ formative di educazione stradale da almeno tre anni, documentate attraverso dichiarazioni del dirigente scolastico della scuola in cui hanno operato.
Contenuti del corso
I contenuti del corso, specificati dal Ministero dell'Istruzione, riguardano argomenti sia di natura strettamente tecnica sulla segnaletica stradale e sulle norme di comportamento alla guida, sia di vera e propria educazione al rispetto della legge e alla convivenza civile. In particolare, nei corsi attivati negli istituti scolastici si prevedono otto ore in piu’ dedicate all’"educazione e alla convivenza civile", in linea con il processo di riforma complessivo dei due Ministeri e con l’articolo 230 del Codice della Strada. A tale scopo gli istituti scolastici possono stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con Comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni impegnate in attivita’ collegate alla circolazione stradale.
Il ministero dei trasporti ha aggiunto alle materie di corso, dal 1/4/2011, insegnamenti sugli elementi del ciclomotore e loro uso, sul comportamento alla guida del ciclomotore e uso del casco, nonche' almeno un ora di lezione sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
Chi alla data del 1/4 avesse gia' frequentato il corso e presentasse dopo tale data la domanda di rilascio del patentino dovra' integrare la sua formazione con l'ora suddetta, con frequenza certificata.
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza che ha validita' di un anno.
L'esame teorico e i requisiti per poterlo sostenere
Alla fine del corso, al massimo entro un anno, dev'essere sostenuta una prova torica, tenuta da un funzionario del Dipartimento trasporti terrestri (ex Motorizzazione civile) insieme all'operatore responsabile della tenuta dei corsi.
Va compilata e presentata, da persona residente in Italia, un'apposita domanda dove deve essere indicata, oltre all’istituto scolastico o all’autoscuola presso cui si e’ frequentato il corso, anche la data in cui questo e’ terminato.
L’ammissione all’esame e' subordinata, oltre alla frequentazione del corso:
- al compimento del 14simo anno di vita;
- al pagamento delle tasse relative alla tariffa per esami per conducenti di veicoli a motore (legge 870 del 01/12/1986) nonche' dei bolli sulla domanda e sul certificato rilasciato dal Dipartimento trasporti terrestri (ex Motorizzazione civile) secondo quanto previsto dal decreto Ministero delle Finanze del 20/09/1992. A tal scopo, presso gli uffici postali sono disponibili dei bollettini prestampati (da 15 euro per i diritti dovuti al Dtt e di 14,62 euro per il bollo), da compilare a cura dell’interessato.
- alla produzione di un certificato medico che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici (vista, udito, riflessi) prescritti per la patente di categoria A (motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 tonnellate), ivi compresa quella speciale.
L’esame consiste in una prova teorica della durata di 30 minuti, svolta tramite risposte ad un questionario di 10 domande. I candidati devono barrare la lettera V (Vero) o F (Falso) alle tre risposte assegnate ad ognuna delle domande d’esame che possono essere:
- tutte e tre vere
- due vere ed una falsa
- una vera e due false
- tutte e tre false.
La prova si intende superata con al massimo quattro risposte errate su trenta.
Nel caso in cui il candidato abbia sostenuto la prova con esito positivo gli verra’ rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida. Nel caso di esito negativo, la prova potra’ essere ripetuta piu’ volte entro l'anno di scadenza dell'attestato di frequenza del corso teorico.
L'esercitazione pratica
Una volta superato l'esame teorico viene rilasciata un'autorizzazione, valida per sei mesi, utilizzabile per esercitarsi alla guida di un ciclomotore (una sorta di "foglio rosa").
Le esercitazioni possono avvenire con il possesso della suddetta autorizzazione e di un documento di riconoscimento.
Sui ciclomotori a due ruote ci si deve esercitare in luoghi poco frequentati e si puo' non avere un istruttore a bordo, mentre su quelli a piu' di due ruote (come per esempio gli "ape" e le "minicar") a bordo deve essere presente una persona -di eta' non superiore a 65 anni e titolare di patente almeno di categoria B da non meno di 10 anni- che vigili e sia pronta ad intervenire. Il quadriciclo deve essere munito, durante l'esercitazione, di un contrassegno recante la lettera "P".
Se ci si esercita senza autorizzazione possono scattare delle sanzioni, variabili da caso a caso: se si guida un ciclomotore a due ruote varia da 80 a 318 euro, se si guida un ciclomotore a piu' di due ruote varia da 398 a 1.596 euro se e' presente l'accompagnatore , e la sanzione e' applicabile anche a quest'ultimo. Stessa sanzione se invece si guida un ciclomotore a piu' di due ruote con autorizzazione ma senza accompagnatore, con fermo del veicolo per tre mesi.
L'esame di guida
Nei sei mesi di validita' dell'autorizzazione suddetta e' possibile tentare l'esame di guida pratica per due volte al massimo, a distanza di un mese. La prima prova puo' essere tentata dopo che sia decorso un mese dal rilascio dell'autorizzazione.
La prova si svolge su un ciclomotore a duo o tre ruote oppure su un quadriciclo leggero (minicar), a scelta del candidato ed e' divisa in due fasi: la prima si svolge in aree appositamente attrezzate, mentre la seconda, a cui si accede solo col superamento della prima, consiste in una verifica di guida nel traffico.
Il Ministero dei trasporti ha precisato che chi sostiene l'esame da "privatista" puo' scegliere liberamente il mezzo da utilizzare mentre per chi e' iscritto ad una scuola guida il mezzo da adoperare e' quello messo a disposizione dalla scuola guida stessa. Considerando che molte scuole non sono proprietarie di mezzi a due ruote, e non vi e' norma che le obbliga a munirsene, a livello pratico e' possibile che molte di esse lascino comunque ai candidati la possibilita' di usare il mezzo in loro dotazione (proprio o di terzi).
Se viene superata la prova al candidato e' rilasciato il certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore (patentino)
PER I MAGGIORENNI
I soggetti che hanno compiuto la maggiore eta' a partire dal 1/10/2005 e intendono conseguire il patentino sono sottoposti agli stessi obblighi dei soggetti minorenni, con frequentazione dei corsi e sostenimento delle prove teoriche e pratiche.
I soggetti che invece al 30/9/2005 avevano gia' compiuto la maggiore eta' possono ottenere il patentino rivolgendo un'apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri (ex Motorizzazione civile), corredata dalla necessaria certificazione medica (analoga a quella prevista per i minorenni) e dall'attestazione di frequenza di un corso di formazione presso una autoscuola autorizzata.
Per questi soggetti non c'e' obbligo di sostenere ne' la prova teorica ne' quella pratica.
Ovviamente non potranno fare la domanda coloro che sono gia' muniti di patente di guida, dato che questa gia' consente la possibilita' di guidare un ciclomotore.
NOTE VALIDE PER TUTTI:
- il certificato di idoneita' (patentino) non e' un documento di identita', ma dev'essere accompagnato da un documento di riconoscimento valido;
- il certificato di idoneita' (patentino) dev'essere restituito alla Motorizzazione al momento in cui il soggetto si munisce di una patente di guida;
- il fatto di aver conseguito il patentino non libera la persona dalla responsabilita' relativa all'incauto affidamento del ciclomotore a soggetti non muniti di patentino o patente (sanzione minima 398 euro dal 1/1/2011);
- chi fosse sorpreso alla guida di un ciclomotore senza patentino o patente e' soggetto ad una multa di minimo 555 euro (dal 1/1/2011);
- i titolari di una patente di guida che venga sospesa per il superamento dei limiti di velocita' di oltre 40 km/ora (art. 142 comma 9 del c.d.s.), mantengono il diritto alla guida del ciclomotore (vedi art.116 comma 1 ter).
(importo sanzioni aggiornato al 1/1/2011 per effetto del DM 20/12/2010)
Inoltre:
- al patentino sono applicabili le sanzioni accessorie di ritiro, sospensione e revoca -nonche' decurtazione dei punti- ogni qual volta viene violata una norma che prevede tali sanzioni, in tutti i casi, anche l'infrazione e' commessa guidando un mezzo per il quale il patentino non e' necessario (per esempio una bicicletta);
- stessa cosa se il soggetto che viola le norme (col ciclomotore o con la bicicletta) e' in possesso della patente di guida.
- se il soggetto che commette la violazione e' un minorenne, e' sempre disposta la revisione del patentino;
- il patentino (o la patente) puo' essere oggetto di sospensione anche quando i soggetti titolari dello stesso vengono condannati per importazione/esportazione/acquisto di sostanze stupefacenti. Se il soggetto non ha un patentino (o una patente), puo' scattare il divieto di conseguirlo per massimo tre anni.
- il patentino (o la patente) non puo' essere rilasciato a chi non possiede requisiti "morali", ovvero ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione o condannate a specifici reati legati alla produzione, al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti. Se queste condizioni si manifestano dopo aver conseguito il patentino (o la patente), questo puo' essere revocato.
(Per approfondimenti si vedano gli art.120 e 219 c.d.s. modificati dalla legge 94/09)
NOVITA' IN ARRIVO: la nuova patente europea
Il Parlamento europeo ha emesso, il 20/12/06, una direttiva concernente la patente unica europea, un progetto che prevede l'introduzione graduale di un documento unico per tutta l'Europa consistente in una tessera -tipo bancomat- dotata di microchip.
Questa direttiva, la n.2006/126/Ce prevede anche l'introduzione di una nuova patente europea per guidare i ciclomotori, ottenibile fin dai 14 anni, di categoria AM. Chi e' in possesso del patentino la otterra' al momento del rinnovo oppure in caso di furto, distruzione o smarrimento.
In Italia ad oggi e' in corso il recepimento della direttiva, da completare entro il 2011, con applicazione delle novita' a partire dal 2013.
FONTE NORMATIVA
- Art.116 d.lgs.285/92 (c.d.s.), in particolare commi 1bis e 11bis;
- Legge 120/2010 (riforma c.d.s.), art.17 che modifica art.116 c.d.s.;
- D.l.225/2010 convertito nella legge 10/2011 art.2 comma 1 quater, che ha prorogato l'esecutivita' delle nuove regole dal 19/1/2011 al 31/3/2011;
- DM Ministero dei trasporti del 1/3/2011 e del 23/3/2011;
- Circolare operativa Ministero dei trasporti del 28/03/2011(Prot. n.10099).
- Circolare operativa Ministero dei trasporti del 15/7/2011 (n.21509) sui mezzi da utilizzare agli esami.
LINK UTILI
- Informazioni sul sito del Ministero dei trasporti:
clicca qui
- Sito del Ministero dell'istruzione con guida ai corsi delle scuole:
clicca qui
- Sito del Ministero dell'istruzione
Patentino On Line
- Portale dell'automobilista con informazioni e modulistica:
clicca qui
- Scheda pratica CICLOMOTORI: REGOLE E SANZIONI:
clicca qui