Ultimo aggiornamento 15/9/09
Dal Gennaio 2003 -per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 9/2002 prima e della legge 214/03 poi- ad ogni nuova patente viene assegnato un punteggio iniziale di venti punti, registrato presso il DTT (dipartimento trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti, la vecchia Motorizzazione) nell'archivio dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Questo punteggio diminuisce se si commettono alcune violazioni al c.d.s., quelle per le quali e' prevista -tra le sanzioni accessorie- la decurtazione dei punti.
DECURTAZIONE DEI PUNTI
Il soggetto destinatario della decurtazione punti e' il conducente del veicolo al momento dell'infrazione, identificato tramite fermo -con contestazione immediata della multa- o tramite comunicazione da parte degli altri soggetti obbligati (tipicamente il proprietario del mezzo).
Cio' per quanto previsto dall'art.126 bis del c.d.s., modificato anche da una sentenza della Corte costituzionale (n.27/2005) che ha dichiarato l'illegittimita' della norma che prevedeva -in caso di mancata identificazione del conducente- che i punti dovevano essere decurtati al proprietario del mezzo.
In conseguenza a cio' la nuova versione dell'art.126 bis dispone che il proprietario (o altro obbligato in solido) debba comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica della multa pena il pagamento di una ulteriore sanzione variabile da 272 a 1.088 euro (dal 1/1/09).
La procedura amministrativa di decurtazione prevede un iter che parte dall'organo da cui dipende l'agente rilevatore, organo che deve comunicare telematicamente all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida la perdita di punteggio applicata.
Cio' entro trenta giorni da quando la contestazione effettuata e' diventata definitiva e solo nel caso, ovviamente, in cui il conducente sia stato identificato nei modi previsti.
La contestazione diventa definitiva quando l'organo accertatore ha notizia dell'avvenuto pagamento oppure della scadenza dei 60 giorni utili per pagare o ricorrere senza che sia avvenuto il pagamento ne' sia stato presentato ricorso, oppure -nel caso in cui il ricorso sia stato presentato nei termini detti- della conclusione dello stesso con esito negativo per il ricorrente.
L'Ufficio Centrale Operativo (U.C.O.) del dipartimento trasporti terresti dovra' poi registrare la decurtazione e darne comunicazione al soggetto interessato (il conducente, come abbiamo gia' detto). Per questa fase non sono previsti, dalla legge, termini termporali.
In numero totale dei punti persi dipende dal tipo di violazione, si va dai 10 punti dell'eccesso di velocita' oltre i 40 km/h (art.141 commi 9 e 9 bis) e di alcuni tipi di sorpasso vietato (art. 148 comma 16) fino ad 1 punto di violazioni come la mancata accensione delle luci (art.152 comma 3) o l'eccessivo numero di passeggeri a bordo (art.169 comma 10).
Per tutti i dettagli e' utile consultare la tabella acclusa al codice della strada, scaricabile da molti siti tra i quali quello dell'ACI:
Tabella punti: clicca qui
Note:
* i punti detraibili devono sempre essere indicati sul verbale notificato, sia che venga direttamente consegnato al conducente in caso di fermo sia che venga notificato successivamente al proprietario del mezzo;
* se le violazioni commesse sono piu' di una il punteggio massimo decurtabile e' di 15 punti, a meno che non sia applicata -come ulteriore sanzione accessoria- la sospensione o la revoca della patente;
* se le violazioni avvengono nei primi tre anni dal rilascio della patente (per quelle rilasciate a partire dal 1/10/03 a soggetti non titolari di altre patenti) la quantita' di punti decurtabili viene raddoppiata;
* se l'infrazione che prevede la decurtazione punti e' commessa alla guida di un mezzo per il quale NON e' necessaria la patente (bicicletta) o alla guida di un ciclomotore, i punti possono essere decurtati dalla patente (o patentino) eventualmente posseduta da chi li stava conducendo. Cio' dall'8/8/09 per effetto della legge 94/09.
* per tutti coloro che si sono visti decurtare il punteggio illegittimamente in conseguenza alla sentenza gia' detta (corte costituzionale n.27/2005), il collegato alla finanziaria 2007 (legge 286/06) ha disposto la restituzione degli stessi tramite attribuzione automatica (senza che debba essere fatta alcuna domanda) da parte dell'ufficio accertatore. Ovviamente tutti gli eventuali provvedimenti seguiti a tali decurtazioni in caso di perdita totale del punteggio perdono di efficacia;
* le regole suddette si applicano anche ai i titolari di patente rilasciata da uno stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti. Quando tali soggetti commettono nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti viene loro vietata la guida sul territorio italiano per due anni. Se invece la perdita totale avviene in due anni il divieto di guida e' limitato ad un anno. Se invece essa avviene nell'arco di tempo tra i due e i tre anni il divieto e' di sei mesi.
VERIFICA DELLA PATENTE
Ogni titolare di patente puo' verificare lo stato dei propri punti rivolgendosi al locale ufficio del dipartimento trasporti terrestri (ex Motorizzazione) oppure telefonando al numero 848 782 782 istituito dal Ministero, consultabile al costo di una telefonata urbana.
In alternativa ci si puo' collegare al portale dell'automobilista dove il Ministero dei trasporti ha attivato un servizio on-line di consultazione dei punti della patente.
Link e notizie di questo sito possono essere trovati sul sito dello stesso Ministero che riportiamo in calce alla scheda.
RECUPERO DEI PUNTI
Se non si sono ancora persi tutti i punti e' possibile recuperarne sei (nove per i titolari di patente C o D o di certificato di abilitazione professionale) frequentando appositi corsi tenuti dalle autoscuole o da altri soggetti autorizzati dal DTT.
Informazioni dettagliate sui corsi possono essere trovate sul sito del Ministero dei Trasporti riportato in calce alla scheda.
In ogni caso il punteggio iniziale si “ripristina” automaticamente se per due anni consecutivi non si commettono violazioni che implicano decurtazioni.
A chi invece mantiene per due anni il punteggio originale, senza quindi commettere infrazioni che comportano decurtazioni, viene assegnato un “premio” di due punti, calcolati per ogni biennio, fino a raggiungere un massimo di 30 punti.
In caso di perdita di tutti i punti viene disposta dal DTT la revisione della patente e debbono quindi essere sostenuti nuovamente gli esami. Se non si provvede entro il termine dato, trenta giorni, la patente viene sospesa a tempo indeterminato.
LINK UTILI
- Scheda pratica PATENTE AUTO: REVISIONE, RITIRO, SOSPENSIONE, REVOCA:
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- Sito del MINISTERO dei trasporti con tutte le informazioni sulla decurtazione dei punti e sui corsi di recupero degli stessi:
clicca qui
Ha collaborato Katia Moscano