Ultimo aggiornamento: 18/1/2008
La sospensione della patente, oltre che come sanzione accessoria a varie violazioni amministrative previste dal c.d.s. (
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Sanzione amministrativa accessoria di sanzioni penali (norme del codice della strada che prevedono l'arresto o l'ammenda, come la guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, oppure il non fermarsi dopo aver causato un incidente).
In questi casi la patente e' ritirata direttamente dall'agente accertatore della violazione che la trasmette, unitamente al rapporto ed entro dieci giorni alla prefettura del luogo dov'e' stata commessa la violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo di un anno.
Gli estremi del provvedimento sono iscritti sulla patente e comunicati alla direzione generale della MCTC.
Quando il ritiro immediato non e' possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione e' trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
Il provvedimento di sospensione cautelativa, in taluni casi, puo' essere disposto (dal prefetto, tramite imposizione di una revisione della patente) al fine di far sottoporre il conducente a visita medica per accertare le sue condizioni psico-fisiche. Se la visita e' positiva, la patente dev'essere restituita, altrimenti puo' scattare la revoca.
A seguito di incidente per violazione di una norma del codice della strada con danni alle persone (lesioni colpose, omicidio colposo):
I provvedimenti previsti dal codice sono:
- in caso di lesioni personali colpose sospensione della patente da 15gg a sei mesi;
- se la lesione e' grave o gravissima la sospensione puo' arrivare a due anni;
- nel caso di omicidio colposo la sospensione puo' durare fino a quattro anni;
Nelle ipotesi di recidiva reiterata verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione puo' essere applicata la revoca della patente.
La procedura parte con l'invio, da parte dell'organo che ha rilevato il sinistro entro dieci giorni dallo stesso, della copia del rapporto e del verbale della violazione contestata al prefetto del luogo dov'e' stata commessa la violazione e, contestualmente, alla direzione generale della MCTC. Il prefetto, dopo aver sentito il parere di tale direzione (che deve esprimersi entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto) e se ritiene che sussistano fondati elementi di una evidente responsabilita', dispone la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
In caso di inadempimento, potra' essere disposto il sequestro della patente ad opera della polizia giudiziaria e la denuncia ai sensi dell'art.650 C.P. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita'). Gli estremi del provvedimento sono annotati sulla patente e comunicati alla direzione generale della MCTC.
In ambedue i casi i provvedimenti definitivi sono applicati come conseguenza di una sentenza di un giudice, previa una
sospensione provvisoria ed a carattere anticipatorio (nel primo caso) o cautelare (nel secondo), di massimo un anno, disposta dal prefetto.
Il fine della misura cautelare e' impedire che il responsabile di un sinistro con lesioni, potenzialmente pericoloso per la sicurezza della circolazione, continui a circolare liberamente fino a che non sia accertato, a seguito di processo penale, il suo effettivo apporto causale.
Al momento in cui viene pronunciata la sentenza, il cancelliere del giudice ne trasmette copia autentica al Prefetto entro 15gg. Il prefetto adotta il relativo provvedimento stabilito dall'autorita' giudiziaria (sospensione o revoca) dandone comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
Se la sentenza e' di proscioglimento, il prefetto ordina la restituzione della patente all'intestatario tramite emissione di un'ordinanza.
NOTE, OSSERVAZIONI:
* non esistono termini massimi per l'adozione del provvedimento di sospensione anticipatoria o cautelare. La Corte di Cassazione, con sentenza n.26018 del 12/12/07, ha confermato la cosa stabilendo comunque che la pubblica amministrazione non deve restare inerte e che il termine dev'essere "ragionevole", non eccessivo e non di "molti mesi". La ragionevolezza e' decisa dal giudice rispetto al caso specifico, l'unico riferimento e' il termine cassato dalla sentenza in questione, 15 mesi dall'infrazione.
* La sorte della misura cautelare e' condizionata dall'esito del procedimento penale. A causa della lunghezza dei processi, molto spesso la decisione viene presa dopo la scadenza della sanzione, con la conseguenza che, in quel momento, il trasgressore potra' avere gia' scontato una sospensione piu' lunga di quella stabilita dal Giudice o avere ripreso a circolare prima della pronuncia.
* Il provvedimento a seguito di incidente va adottato indipendentemente dalla preventiva presentazione della querela, e quindi non e' subordinato al concretizzarsi della condizione di procedibilita' dell'azione penale; la remissione della querela non comporta l'obbligo di revoca.
* La circolare n.69/93 del Ministero dei Trasporti, integrata dalla circolare protocollo n.10934/CA del 1993, prevede che:
- la sospensione puo' essere disposta solo per incidenti con lesioni a terzi, senza possibilita' di procedervi in caso di lesioni del solo conducente;
-in caso di piu' violazioni si applica la sospensione piu' lunga;
-per il concorso di altri (o per l'esistenza di cause ambientali) nella causa del sinistro, si puo' diminuire il periodo di sospensione; mentre per cause relative alla deficiente manutenzione del veicolo si puo' disporre un aumento;
-la sospensione puo' essere disposta anche in assenza della contestazione di una violazione se, dall'esame delle circostanze di fatto, sia inequivocabile la responsabilita' del conducente.
* La revoca della patente puo' in ogni caso essere disposta come provvedimento definitivo, direttamente da parte della MCTC, nei casi in cui venga violata una delle norme di comportamento previste dal c.d.s. (titolo V), provocando la morte di altre persone, quando la violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti. Cio' per quanto disposto dalla legge 168/2005, che ha aggiunto al codice della strada l'art.130-bis.
TUTELA
Per quel che dispone il codice della strada la procedura di opposizione cambia a seconda dell'origine del provvedimento.
Nel primo caso, ovvero quando il provvedimento e' applicato come sanzione accessoria ad una sanzione penale, il codice prevede la possibilita' di ricorrere presso l'autorita' giudiziaria entro 30gg dalla notifica dell'atto (60gg se l'interessato risiede all'estero).
Tuttavia, alcuni pareri giurisprudenziali piuttosto autorevoli (ordinanza corte di cassazione n.14932/2005, successiva alla sentenza n. 3332/2004) hanno precisato che il ricorso e' fattibile presso il giudice di pace in tutti i casi, anche quando il provvedimento segue sanzioni penali che riguardano la guida sotto l'effetto di acol o stupefacenti. Il giudice di pace, infatti, viene investito di competenza "funzionale" non solo rispetto alle sanzioni pecuniarie, ma anche a quelle accessorie.
Non solo. Una recente sentenza di cassazione (n. 8455/2006) ha precisato anche che avverso la sospensione della patente -di cui all'art.223 trattato in questa scheda- e' proponibile un'opposizione autonoma rispetto alla sanzione principale. Per chi intendesse utilizzare questo riferimento consigliamo un approfondimento.
Nel secondo caso, ovvero quando il provvedimento cautelativo segue un incidente, il ricorso dev'essere inoltrato al ministero dei trasporti entro 20gg, con decisione da emettere nei successivi 45gg. Contro la pronuncia del Ministro (o anche direttamente contro il provvedimento di sospensione) e' ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni.
E' comunque sempre ammissibile il ricorso all'autorita' giudiziaria, e in caso di rigetto da parte di questa, in Cassazione. Procedura confermata dalla sentenza della Corte costituzionale n.31/1996.
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Ha collaborato Katia Moscano