Ultimo aggiornamento: 10/8/2009
IL RILASCIO
La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli e' rilasciata dall' ufficio provinciale del DTT (ex Motorizzazione), ovvero dagli uffici decentrati SIIT (servizi integrati infrastrutture e trasporti) a cui ci si puo' rivolgere direttamente o attraverso agenzie autorizzate (di pratiche automobilistiche o di scuola guida).
Gli indirizzi di tali uffici sono chiaramente esposti sul sito del Ministero dei trasporti il cui link e' inserito il calce alla scheda.
LA DOMANDA
Va in pratica presentata una domanda con un modello predisposto allegando:
- 2 foto recenti formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica.
- certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all'art.119 del c.d.s.;
- attestazione del versamento di € 15,00 sul c/c 9001 e di € 14,62 sul c/c 4028 (diritti e bolli destinati agli uffici del DTT).
I cittadini extracomunitari devono allegare anche il permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta di rinnovo o di primo rilascio del documento (in visione).
I minorenni che richiedono la patente A1 (guida motocicli fino a 125 cc e 11kw di potenza) dovranno invece esibire un documento di identita' valido con fotocopia, dal quale si evinca la residenza in Italia. In alternativa puo' essere esibita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tutore (genitore).
La visita medica e' necessaria per controllare e certificare il proprio stato fisico e psichico e puo' essere effettuata sia presso l'ufficio della locale ASL competente per territorio sia da un medico inserito in particolari ambiti del servizio sanitario nazionale (medico responsabile dei servizi di base, medico militare, ispettore medico delle ferrovie dello Stato ecc.).
ESERCITAZIONI ED ESAMI
A coloro che hanno fatto domanda di esame e che sono in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti viene rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa) valida 6 mesi.
Le esercitazioni possono essere fatte avendo a fianco una persona in possesso -da almeno 10 anni- di patente della stessa categoria di quella richiesta o di categoria superiore.
Se il veicolo ha i doppi comandi (quindi ci si esercita con un istruttore di una scuola guida) la persona accanto al conducente non deve avere piu' di 65 anni, mentre se si utilizza un mezzo normale, e quindi ci si esercita con un parente od un amico, questa persona non deve superare i 60 anni.
Sul veicolo utilizzato per le esercitazioni dev'essere presente -nella parte anteriore e posteriore- un contrassegno con la lettera “P” maiuscola di colore nero su fondo bianco retroriflettente.
Gli esami da sostenere consistono in una prova di teoria (ovvero un test di 10 domande con risposta multipla) e in una prova pratica di guida.
I titolari di patente A e A1 che vogliono conseguire la B non devono sostenere la prova di teoria (e viceversa).
La prenotazione dell'esame pratico comporta il pagamento di ulteriori euro 14,62 per l'imposta di bollo sulla patente.
In caso di prova pratica con esito negativo, nel caso in cui questa non possa essere piu' effettuata con lo stesso foglio rosa, al “candidato” viene restituito il certificato medico (se ancora valido) e l'ultima attestazione di versamento in modo che gli stessi possano essere utilizzati per ulteriori richieste.
Se la prova ha esito positivo, invece, la patente viene rilasciata immediatamente.
Si possono sostenere gli esami anche in una provincia diversa da quella di residenza, ed in tal caso i candidati non dovranno produrre alcuna documentazione aggiuntiva rispetto a quella normalmente prevista. E' obbligatorio, però, sostenere tutti gli esami, sia di teoria che di pratica, presso un unico ufficio provinciale.
Sul sito del Ministero dei trasporti riportato tra i link in fondo alla scheda si trovano dettagliate informazioni al riguardo, anche relativamente agli esami, con modulistica pronta da utilizzare.
I NUOVI REQUISITI "MORALI"
Dall' 8 Agosto 2009, per effetto dell'entrata in vigore della legge "sicurezza" (legge 94/09), la mancanza dei requisiti morali impedisce il rilascio della patente, oltre che rappresentare causa di revoca della stessa quando sia stata gia' conseguita.
Non possono conseguire la patente (ne' il patentino per i ciclomotori ne' il certificato per la guida di motoveicoli) i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, nonche' le persone condannate per reati quali la "produzione, traffico e detenzione" di sostanze stupefacenti o di associazione finalizzata a traffico di stupefacenti.
Si legga, per i dettagli, il nuovo art.120 del c.d.s.
IL RINNOVO
L’avanzare degli anni porta con se' una diminuzione complessiva delle capacita' attitudinali che devono essere valutate per garantire la mobilita' senza pericolo. Per questo motivo il rinnovo della patente deve essere effettuato -per le patenti A e B- ogni 10 anni fino a cinquant’anni di eta', successivamente ogni 5 anni, per arrivare a 3 anni dopo i 70 anni.
La validita' delle patenti speciali e' invece di 5 anni, ma puo' anche essere inferiore a discrezione della Commissione medica locale.
Fa fede, in ogni caso, la scadenza riportata sul documento.
COME SI FA
E' necessario sottoporsi a visita medica presso una delle strutture previste dal codice della strada e gia' specificate nella sezione relativa al rilascio (medico della ASL competente per territorio od inserito in particolari ambiti del Servizio Sanitario nazionale, ovvero medico responsabile dei servizi di base, medico militare, ispettore medico delle Ferrovie dello Stato etc.).
Se la visita ha esito positivo, il medico rilascia il certificato all’interessato e invia comunicazione della conferma di validita’ all’Ufficio centrale operativo del Dipartimento dei trasporti terrestri. L’Ufficio centrale operativo stampa e spedisce a domicilio dell’interessato un tagliando adesivo attestante la conferma della validita’ della patente da applicare sul documento.
Mentre si attende tale tagliando e' possibile guidare -in Italia- muniti del certificato medico di rinnovo.
Il costo della visita varia a seconda della struttura a cui ci si rivolge (si va da 12,91 a 25,85 euro). Si devono anche pagare 9 euro di diritti al DTT e 14,62 euro per il bollo sul certificato. Se ci si rivolge ad un'agenzia privata (di pratiche automobilistiche o scuola guida) si dovra' pagare anche il compenso fissato dalla stessa.
LINK UTILI
Tutte le informazioni (con modulistica, dettaglio prove d'esame, notizie) possono essere trovate sul sito del Ministero dei Trasporti:
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Schede collegate:
- PATENTE A PUNTI:
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- PATENTE DI GUIDA COMUNITARIA ED EXTRA COMUNITARIA:
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- PATENTE DI GUIDA: COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE RESIDENZA, SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO:
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- PATENTE DI GUIDA. Malattie invalidanti il rilascio o il rinnovo:
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Ha collaborato Primo Mastrantoni