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PATENTE DI GUIDA: revisione, ritiro, sospensione, revoca
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
14 dicembre 2006 0:00
 
Ultimi aggiornamenti 23/8/2010 (riforma c.d.s.) e 29/4/2013 

Indice scheda
REVISIONE DELLA PATENTE
RITIRO DELLA PATENTE
SOSPENSIONE DELLA PATENTE
REVOCA DELLA PATENTE
RICORSI
LINK UTILI

REVISIONE
Puo' essere disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT, ex motorizzazione) o dal Prefetto quando sorgano dubbi riguardo al possesso dei requisiti psico-fisici (per esempio in caso di guida in condizioni alterate dall'uso di sostanze stupefacenti) o dell'idoneita' tecnica alla guida previsti dalla legge. Dal 13/8/2010 la revisione e' anche disposta dietro segnalazione degli ospedali nei casi di coma di durata superiore a 48 ore, con esame di idoneita' alla guida da parte della ASL.
Dalla stessa data la revisione e' anche diposta per i conducenti coinvolti in incidenti che abbiano determinato lesioni gravi alle persone e a carico dei quali sia contestata una violazione per la quale sia prevista la sospensione della patente. Per i minorenni la revisione scatta sempre quando e' contestata una violazione che comporta la sospensione della patente.

Il DTT o il prefetto inviano una comunicazione al titolare della patente contenente l'invito a provvedere, entro un termine da essi stabilito, a sottoporsi a visita medica presso la commissione medica locale (accessibile presso le ASL) ad un esame di idoneita'. All'accertamento della perdita dei requisiti psico-fisici o dell'idoneita' tecnica puo' seguire la sospensione o la revoca della patente.

Se il conducente intimato non si sottopone alla revisione la patente e' sospesa fin dal giorno successivo allo scadere del termine dato, senza necessita' di ulteriori avvisi o provvedimenti. La sospensione dura finche' non vengono effettuati gli accertamenti ordinati dal Prefetto o dal DTT.

A chi circola con la patente sospesa e' applicabile una sanzione variabile da 163 a 658 euro con revoca della patente. Stessa sanzione si applica a chi circola dopo essere stato dichiarato inidoneo da una commissione medica a seguito di accertamento sanitario.

Un caso particolare, la perdita totale del punteggio
La revisione e' disposta, dal DTT, anche quando si esaurisce il punteggio attribuito alla patente (20 punti). Se il titolare non si sottopone agli esami di idoneita' previsti dal codice entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, la patente di guida viene ritirata dalla polizia stradale e sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo.

Fonti normative: codice della strada artt. 126 bis, 128; le sanzioni sono aggiornate al 1/1/2013.

RITIRO
E' normalmente prevista come sanzione accessoria di alcune specifiche violazioni (guida con patente scaduta o con patente estera da parte di conducenti residenti in Italia da oltre un anno).

Il documento e' ritirato al momento della contestazione della violazione da parte dell'agente accertatore ed inviato, entro i successivi cinque giorni, al prefetto del luogo ove la violazione e' stata commessa; questi a sua volta da' notizia del procedimento al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Il provvedimento dev'essere annotato sul verbale e sulla patente.

L'agente deve consentire che il veicolo sia trasportato in un luogo di deposito o custodia indicato dal trasgressore (o, in mancanza di tale indicazione, in un luogo deciso autonomamente), tramite emissione di un permesso provvisorio di circolazione che puo' essere riportato anche sul verbale.

La restituzione del documento puo' essere richiesta, in prefettura, solo dopo aver adempiuto alle prescrizioni omesse (rinnovo od ottenimento della patente italiana, per restare negli esempi citati prima).

Circolazione con patente ritirata
Se si circola durante il periodo in cui il documento di circolazione e' ritirato, la sanzione pecuniaria prevista varia da eur 1.988 a 7.953. Come sanzione accessoria puo' essere applicato il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa dello stesso.

Fonti normative: codice della strada art. 216; le sanzioni sono aggiornate al 1/1/2013.

SOSPENSIONE
Consiste nella privazione temporanea di validita' del documento, con la quale si impedisce al titolare di circolare alla guida di qualsiasi veicolo.

Puo' essere disposta:
Come provvedimento a tempo indeterminato, quando, a seguito visita medica (fatta in caso di rinnovo o revisione), risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici del possessore. In questo caso la sospensione dura finche' l'interessato non prova, con documentazione medica (certificazione della commissione medica locale) il recupero degli stessi. Il provvedimento, in questi casi, e' disposto direttamente dall'ufficio provinciale del DTT.

Come sanzione accessoria,
conseguenza immediata e diretta di violazioni delle norme di comportamento del c.d.s.(superamento dei limiti di velocita' di oltre 40 km/h, marcia contromano, sorpasso pericoloso, inversione senso di marcia, etc.).
In questi casi il provvedimento e' disposto dal prefetto. Nel dettaglio, l'agente accertatore provvede direttamente al ritiro del documento, facendone menzione nel verbale di contestazione e rilasciando al trasgressore un permesso provvisorio di circolazione (che puo' essere anche redatto sul retro del verbale) per raggiungere il luogo indicato dallo stesso. Il documento e' trasmesso, insieme al verbale, entro 5 giorni al prefetto del luogo dov'e' stata compiuta la violazione. Questi, entro i 15 giorni successivi, emana ordinanza di sospensione, la cui durata -che deve rientrare nei termini minimi e massimi riferibili alla norma violata- e' commisurata alla gravita' dell'infrazione, all'entita' del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. La sospensione e' retroattiva ed e' valida fin dal momento dell'accertamento della violazione.

Nel caso particolare in cui non vi sia stata contestazione immediata, e quindi quando il conducente viene identificato successivamente (magari grazie alle segnalazioni obbligatorie del proprietario dell'auto), il provvedimento con il quale il Prefetto dispone la sospensione della patente e' ovviamente differito al terminare delle pratiche di tale identificazione. La legge non fissa in tal senso termini precisi, e la Cassazione si e' limitata a dire che il termine dev'essere "ragionevole" e "congruo" rispetto al caso specifico (Cassazione sezione unite civili, sentenza 13226/2007). In una precedente occasione la Cassazione aveva addirittura stabilito che il termine massimo applicabile a questi casi e' la prescrizione quinquennale (Cassazione, sentenza 11967/2003).

Come conseguenza della recidiva, nel biennio, della medesima violazione amministrativa (superamento dei limiti di velocita' di oltre 40 km/h, mancata precedenza, sorpasso pericoloso, mancato uso delle cinture di sicurezza, etc.etc.) In questi casi, l'agente che rileva l'ultima infrazione procede al ritiro della patente indicando sul verbale la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte. Se la recidiva viene rilevata in un secondo momento, l'agente ne informa il Prefetto che provvedera' all'emissione dell'ordinanza entro 15gg dalla comunicazione.

In questi ultimi due casi, l'ordinanza del prefetto e' notificata immediatamente all'interessato e comunicata al DTT perche' sia iscritta negli archivi elettronici. Il provvedimento di sospensione con l'indicazione della sua durata e' iscritto sul documento. Decorso il periodo di sospensione, l'avente diritto puo' fare istanza alla prefettura per la restituzione della patente.

Attenzione!
Il termine di 15 giorni per l'emissione dell'ordinanza da parte della prefettura e' ordinatorio (ovvero il suo mancato rispetto non comporta decadenze ne' sanzioni), ciononostante:
- se l'ordinanza non e' emessa entro il suddetto termine l'avente diritto puo' chiedere la restituzione della patente recandosi in prefettura e presentando un'apposita istanza. Cio', piu' precisamente, quando siano decorsi 20gg dal ritiro del documento (cinque dei quali servono all'organo accertatore per inviare il documento in prefettura, vedi sopra);
- se l'interessato non presenta istanza di restituzione, l'ordinanza potra' essere emessa anche successivamente al 15simo giorno.
- l'inerzia della P.A. e' causa di decadenza della sanzione che non potra' essere applicata (mentre la sanzione principale segue il suo iter);

Si fa presente anche che la sospensione della patente non puo' essere applicata ai minorenni (sia titolari di patentino sia titolari di patente, compresa quella UE). Al minorenne che compie un'infrazione per la quale e' prevista la sospensione della patente viene automaticamente applicata la revisione.

Circolazione con patente sospesa
E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 1.988 a 7.953. Come sanzioni accessorie sono applicabili la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. In caso di reiterazione si applica, al posto del fermo, la confisca.

Possibilita' di ottenere un permesso temporaneo di guida
Una grossa novita' introdotta dall'ultima riforma del codice della strada (legge 120/2010, art.42), e' la possibilita' di ottenere, una volta subita la sospensione della patente, un permesso di guida temporaneo, che puo' essere rilasciato per determinate fasce orarie (non piu' di tre ore al giorno) per ragioni di lavoro documentate (quando risulti effettivamente impossibile o gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o non propri). Puo' chiedere il permesso anche il genitore di minore con handicap grave o colui che assiste una persona con handicap grave parente o affine entro il terzo grado e convivente.
La domanda deve essere inoltrata al Prefetto entro 5 giorni dal ritiro della patente da parte dei vigili.
Il Prefetto decide, entro i 15gg successivi, e concede l'eventuale permesso con ordinanza emessa in concomitanza con quella di sospensione. Il tempo concesso come permesso aumenta, per il doppio, quello di sospensione. Non e' possibile chiedere il permesso se dall'infrazione e' derivato un incidente o se l'infrazione ha rilevanza penale (guida sotto l'effetto della droga o dell'alcool). Il permesso puo' essere concesso una sola volta. Se non si rispettano gli orari specificati nel permesso si applicano le stesse sanzioni della guida con patente sospesa (vedi sopra).

Fonte normativa: Codice della strada artt. 129, 218 (modificato dalla legge 120/2010), 219bis  e circolare Min.Interno del 22/4/2011 (n.6535); le sanzioni sono aggiornate al 1/1/2013.

REVOCA
Consiste nella privazione definitiva di efficacia e validita' del documento di guida, tale che il suo titolare viene a trovarsi nella condizione di chi non abbia mai conseguito la patente.

Viene disposta direttamente dall'ufficio provinciale del DTT (ex motorizzazione):
* quando il titolare non risulti piu' in possesso -in termini permanenti- dei requisiti fisici e psichici prescritti dalla legge, oppure in caso di inidoneita' permanente accertata da una visita medica successiva ad una revisione.
* nei casi in cui il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
*come provvedimento definitivo quando la violazione di una norma di comportamento causi la morte di altre persone, se essa e' stata compiuta in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Scatta, invece, da parte della prefettura:
* nei confronti di persone sottoposte a misure di sicurezza personali o di prevenzione, e a coloro che sono stati condannati a pena detentiva non inferiore ai tre anni quando il possesso della patente potrebbe agevolare il ripetersi dei reati commessi.
* come sanzione accessoria per alcune violazioni delle norme del c.d.s. (circolazione con patente sospesa, incidente con guida sotto l'effetto di droghe, etc.).
In questi casi l'applicazione e' eseguita direttamente dall' organo, ufficio o comando che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca della patente, che deve darne comunicazione al Prefetto del luogo ove e' avvenuta la violazione entro 5 giorni. Questi, accertata la sussistenza delle condizioni, emette ordinanza di revoca e consegna della patente alla Prefettura. Il provvedimento e' notificato al titolare, con l'intimazione di consegnare la patente (se ancora in suo possesso) entro 5 giorni dalla notifica. Se il trasgressore rifiuta o ritarda la consegna, la patente potra' essere sequestrata.

Il titolare potra' tornare in possesso di una nuova patente (di categoria non superiore a quella revocata) solo al momento in cui siano cessati i motivi che hanno determinato la revoca, previo superamento degli esami, e comunque solo dopo che siano decorsi almeno due anni dalla revoca. Tutto cio' con alcune eccezioni:
- in tutti i casi in cui la revoca e' conseguente alla perdita permanente dei requisiti psico-fisici prescritti, il provvedimento e' definitivo e la patente non puo' piu' essere riottenuta;
- se la revoca e' disposta a seguito di guida sotto l'effetto dell'alcool o della droga non e' possibile conseguire una nuova patente prima che siano decorsi tre anni dall'accertamento del reato. Sul punto si è pronunciato il Consiglio di Stato specificando che il triennio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna e NON dall’accertamento dell’infrazione (Sentenza n. 2416 del 6/6/2016).

Si fa presente anche che la revoca della patente non puo' essere applicata ai minorenni (sia titolari di patentino sia titolari di patente, compresa quella UE). Al minorenne che compie un'infrazione per la quale e' prevista la revoca della patente viene automaticamente applicata la revisione.

Guida con patente revocata
La guida con patente revocata e' sanzionata come la guida senza patente. La sanzione amministrativa pecuniaria varia da  euro 2.257a 9.032 e la sanzione accessoria e' il fermo del veicolo per tre mesi. Nel caso di reiterazione nel biennio il veicolo puo' essere confiscato e puo' scattare l'arresto fino ad un anno.

Fonte normativa: c.d.s. artt. 116 comma 13, 15 e 18, 120, 130, 130bis, 219, 219bis

RICORSI
CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE
Trattandosi di un provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione (Motorizzazione, nel caso), e NON di sanzione accessoria, l'organo a cui riferirsi per i ricorsi e' il giudice amministrativo, il TAR.
Fonte: Cassazione civile sezioni unite sentenza n.5979/2007 e sentenze precedenti (2518/2006 e 276/2000).

CONTRO IL RITIRO O LA SOSPENSIONE
Il codice della strada prevede che in tutti i casi il provvedimento di ritiro o sospensione sia contestabile davanti al giudice di pace del luogo di infrazione entro 30gg (60gg se il ricorrente risiede all'estero), ai sensi dell'art.205 cds.

Da precisare che il ricorso avverso la sospensione può esser fatto anche ricorrendo contro la sanzione principale, quando ovviamente se ne abbia motivo. In caso di accoglimento la sospensione segue il destino della sanzione pecuniaria, ovvero si annulla con immediata restituzione del documento.
In casi di particolare urgenza o quando sia possibile dimostrare il danno causato dalla sospensione della patente, presentando il ricorso e' possibile chiedere al giudice che sospenda il provvedimento in via cautelare. Qualora il giudice non concedesse tale sospensione, quindi non ordinasse l'immediata restituzione della patente, si dovra' aspettare la sentenza. Tale decisione non e' appellabile se non facendo opposizione presso il secondo grado di giudizio, in questo caso il tribunale ordinario.

CONTRO LA REVOCA
Nei casi in cui la revoca sia stata disposta dal prefetto a persone condannate o sottoposte a misura di sicurezza o di prevenzione (vedi sopra) il ricorso puo' essere presentato al ministero dell'Interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nei casi in cui il provvedimento parta direttamente dal DTT per inidoneita' stabilita da una revisione con esito negativo, o quando la revoca segue la sostituzione della patente con una straniera, il ricorso e' ammesso (senza effetti sospensivi) e puo' essere fatto entro 20 giorni al ministro delle Infrastrutture e Trasporti, e questi decide nei 60 giorni successivi. In caso di accoglimento, il provvedimento e' revocato e la patente viene restituita all'interessato con comunicazione alla M.C.T.C. Contro la pronuncia del Ministro e' ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni.

LINK UTILI
La sospensione e la revoca possono anche essere comminate a seguito di ipotesi di reato, sia come sanzioni accessorie a sanzioni penali previste dal c.d.s., sia a seguito di incidente con danni alle persone.
Per approfondire clicca qui

Ha collaborato Katia Moscano
 
 
 
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