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PATENTE DI GUIDA: COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE RESIDENZA, SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
14 dicembre 2007 0:00
 

VARIAZIONE RESIDENZA

Per variare la residenza sulla patente non e' necessario inoltrare alcuna specifica domanda ne' rivolgersi direttamente al PRA. La richiesta e' in pratica "inglobata" nella domanda di residenza che occorre presentare al nuovo comune dove ci si sta trasferendo.

Nel presentare tale domanda nuovo comune vengono chiesti dati della patente e dei veicoli posseduti, cosi' da far partire in modo "automatico" anche le pratiche di variazione di indirizzo relativamente ad essi.
Nella fattispecie il comune comunica la variazione all'Ufficio centrale operativo del DTT (dipartimento trasporti terrestri, ex Motorizzazione), e detto ufficio poi inviera' all'interessato -entro 180 giorni dalla data di iscrizione in anagrafe- dei tagliandi adesivi riportanti la nuova residenza che dovranno essere applicati sulla patente e sulla carta di circolazione.
Lo stesso ufficio, inoltre, comunica l'avvenuto cambio di residenza al P.R.A (Pubblico Registro Automobilistico) che provvede d'ufficio ad aggiornare i propri archivi.

Con la variazione di residenza, effettuata d'ufficio, il certificato di proprieta' o foglio complementare continuera' a riportare il vecchio indirizzo, senza che cio' pregiudichi la validita' del documento.
Se pero' il cittadino desidera veder aggiornati anche questi documenti, puo' presentare agli sportelli del P.R.A una domanda unita da questa documentazione:
Se il veicolo e' dotato di foglio complementare
- modulo per la richiesta predisposto dal PRA (codice NP-3);
- foglio complementare;
- autocertificazione.
oppure:
- copia della carta di circolazione gia' aggiornata dagli uffici del DTT.
oppure, se l'intestatario si presenta di persona:
- documento di riconoscimento in corso di validita' o certificato di residenza.

Se il veicolo e' dotato di certificato di proprieta'
- Certificato di proprieta' (usato anche come modulo di richiesta);
- autocertificazione.
oppure:
- copia della carta di circolazione gia' aggiornata dagli uffidi del DTT.
oppure, se l'interessato si presenta di persona:
- documento di riconoscimento in corso di validita' o il certificato di residenza.

SMARRIMENTO E FURTO
Qualora si smarrisse la patente o se essa fosse rubata, sara' necessario inotrare decuncia presso le autorita' di pubblica sicurezza entro 48 ore dal fatto.
L'autorita' a cui ci si rivolge rilascera' un permesso provvisorio di guida valido 90 giorni, termine entro il quale ci dovra' essere recapitato il duplicato della patente.

Se il duplicato non perviene entro detto termine viene automaticamente prorogata la validita' del permesso provvisorio di guida fino al momento del ricevimento.

Se dopo la denuncia si rientra in possesso della patente si deve provvedere alla sua immediata distruzione.

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO
La procedura da seguire e' sostanzialmente la stessa dei casi di furto o smarrimento, denuncia a parte. La domanda va presentata -personalmente od attraverso un'agenzia- all'apposito ufficio del DTT (dipartimento trasporti terrestri) che provvede a rilasciare il duplicato entro 30 giorni.
Se il deterioramento rende illeggibili i dati (scoloritura dei caratteri, fotografia illeggibile ecc.), il rilascio del duplicato avviene sulla base della sola domanda, accompagnata da una fotografia e dalla patente deteriorata.

LINK UTILI
- Sito del Ministero dei trasporti con informazioni e modulistica: clicca qui

Ha collaborato Katia Moscano
 
ADUC - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori