Le attuali disposizioni che regolano la forma, il contenuto, il rilascio e la validita' delle patenti in ambito comunitario sono fissate dal
Decreto del Ministero dei trasporti n.40/T del 30/9/03 che ha recepito la direttiva 2000/56/CE accorpando tutte le disposizioni in materia ed annullando i decreti recettivi delle direttive precedenti (direttiva 91/439/Cee, direttiva 96/47/CE, direttiva 97/26/CE).
PATENTE COMUNITARIA
Tutte le patenti rilasciate dagli stati della Unione Europea sono equiparate alle corrispondenti italiane.
Il titolare di patente rilasciata da uno stato membro che prende residenza in Italia puo':
- conservarla e chiederne il riconoscimento
Per far cio' e' necessario che si rechi, entro 90 giorni dall'acquisizione della residenza in Italia, presso un ufficio provinciale del DTT (ex Motorizzazione Civile) presentando il modulo predisposto, il certificato di residenza o un'autocertificazione in carta semplice e le ricevute di pagamento dei diritti e bolli previsti (5,16 euro sul c/c n. 9001 e 14,62 euro sul c/c 4028). L'ufficio poi provvedera' a rilasciare un tagliando (indicante anche la scadenza della patente) che dovra' essere apposto sul documento di guida.
- conservarla senza chiederne il riconoscimento
La patente non perde comunque di validita', ma il mancato riconoscimento potrebbe comportare ritardi in sede di rilascio di duplicato a seguito di smarrimento, furto o distruzione del documento.
PATENTE EXTRACOMUNITARIA
Entro un anno dalla residenza in Italia i possessori di patente rilasciata da stato extra comunitario (non appartenente alla CE) devono chiederne la conversione. Per il primo anno e' consentito viaggiare con la patente o il permesso internazionale, ma se il documento non fosse conforme ai modelli stabiliti da convenzioni internazionali -cui abbia aderito l'Italia- esso dovra' essere accompagnato da una traduzione ufficiale, in lingua italiana, o da un documento equivalente.
Per la conversione e' necessario presentare all'ufficio provinciale del DTT (ex Motorizzazione Civile), oltre alla patente originale, anche il permesso o carta di soggiorno in originale.
Per le patenti rilasciate da alcuni Stati e' possibile, acquisendo la residenza anagrafica, ottenerne l'equivalente senza sostenere l'esame di idoneita', previa verifica del possesso dei necessari requisiti fisici e psichici previsti dal c.d.s.
Tali Stati sono, ad oggi: Algeria, Argentina, Corea del Sud, Croazia, Filippine, Giappone, Islanda, Libano, Liechtenstein, Macedonia, Marocco, Moldova, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino, Sri Lanka, Svizzera, Taiwan, Tunisia e Turchia.
Per il Canada, Stati Uniti, Cile e Zambia ci sono accordi per cui la conversione avviene solo per determinate categorie di persone: personale diplomatico, diplomatici e loro familiari, cittadini in missione governativa e loro familiari.
LA NUOVA PATENTE UNICA EUROPEA
Il Parlamento europeo ha emesso, il 20/12/06, una direttiva concernente la patente unica europea, un progetto che prevede l'introduzione graduale di un documento unico per tutta l'Europa consistente in una tessera -tipo bancomat- dotata di microchip.
Questa direttiva, la n.2006/126/Ce dovra' essere adottata entro il 2011 da tutti i paesi membri, con applicazione entro il 2013. Le scadenze saranno comunque lunghe, perche' e' previsto che la conversione completa delle patenti avvenga entro il 2033.
LINK UTILI
Sito del Ministero dei trasporti (notizie, indirizzi, modulistica):
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Ha collaborato Katia Moscano