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PATENTE DI GUIDA UE ED EXTRA UE
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
16 aprile 2013 9:58
 
Ultimo aggiornamento: 19/8/2015

Dal 19/1/2013 sono state introdotte in Italia le nuove patenti UE, rilasciate con caratteristiche uniformi in tutti i paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo grazie alle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE recepite in Italia dal D.lgs.59/2011.

Queste nuove patenti, 15 categorie in Italia, sono valevoli in tutto il territorio europeo senza necessita' di riconoscimento. Il formato e' quello tipo "tessera" gia' in vigore in Italia, ma privo dei dati relativi all'indirizzo di residenza.

Le "vecchie" patenti mantengono il loro valore fino alla scadenza naturale. Vengono sostituite dalle nuove solo in caso di rinnovo o duplicazione (per furto, smarrimento o danneggiamento).

Indice scheda
LE PATENTI UE RILASCIATE IN ITALIA (Modello, categorie, validita', il nuovo criterio di residenza per il rilascio, guidare all'estero, guida senza patente)
LE PATENTI UE RILASCIATE IN ALTRO STATO
LE PATENTI EXTRA UE
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

LE PATENTI UE RILASCIATE IN ITALIA
Modello
La nuova patente e' in formato tessera bancomat; quella italiana e' conforme a questo modello: 

Dove:
1,2 - Cognome e Nome
3 - Data e luogo di nascita
4a - Data di rilascio nel formato giorno, mese, anno a 4 cifre
4b - Data di scadenza
4c - Sigla provinciale dell'ufficio di rilascio preceduto dalla sigla "MCTC"
5 - Numero della patente
7 - Firma del conducente
9 - Categoria della patente con le ulteriori abilitazioni
10 - Data di rilascio nella forma giorno, mese, anno
11 - Data di scadenza nella forma giorno, mese, anno
12 - Annotazioni e restrizioni (qui vengono stampati i codici che possono identificare varie cose, in genere le limitazioni).
Per specifiche al riguardo si veda l'allegato I del D.lgs.59/2011



Categorie

Queste le nuove categorie di patente:
 
Patente
Veicolo
Eta' minima
AM
sostituibile da tutte le altre
- Ciclomotori a due ruote di categoria L1e di cilindrata max 50cc e velocita' max 45 km/h
- Veicoli a tre ruote categoria L2e di cilindrata max 50cc e velocita' max 45 km/h
- quadricicli leggeri categoria L6e con massa a vuoto non superiore a 350 kg, cilindrata max 50cc e velocita' max 45 km/h
Anni 14, senza passeggeri
 
Anni 16
A1
sostituibile dalla A2 ,dalla A e dalla B
- motocicli di cilindrata max 125 cc e potenza massima di 11 kW
- tricicli di potenza non superiore a 15 kW
Anni 16
A2
sostituibile dalla A
- motocicli di potenza non superiore a 35 kW
Anni 18
A
- motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc e/o con velocita' max 45 km/h;
- tricicli di potenza superiore a 15 kW
Anni 20, se in possesso da due anni di patente A2
 
Anni 21, solo tricicli
 
Anni 24 tutti
B1
sostituibile dalla B
- quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW.
Anni 16
B
- autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente.
Anni 18
BE
sostituibile da
C1E, CE, D1E, DE
- complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg.
Anni 18
C1
sostituibile dalla C
- autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente.
Anni 18
C1E
sostituibile dalla CE
-complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
- complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
Anni 18
C
- autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
Anni 21
CE
- complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
Anni 21
D1
sostituibile dalla D
- autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
Anni 21
D1E
sostituibile dalla DE
- complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg; (1)
Anni 21
D
- autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu' di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
Anni 24
DE
sostituibile dalla CE se il titolare ha anche la D
- complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
Anni 24

Cambia la regola per cui con una patente si possono guidare veicoli di categoria inferiore. Cio' e' possibile solo in alcuni casi dettagliati nel Cds all'art.125 e riportati in tabella.

Validita'
Le patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; Dopo il 50simo anno di eta' sono valide cinque anni Dopo il 70simo anno di eta' sono valide tre anni;
Le patenti di categoria C1, C1E, C e CE sono valide per cinque anni fino al compimento del 65simo anno di eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni.
Le patenti di categoria D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni; a partire dal 70simo anno di eta' per tre anni.
In tutti i casi dopo gli 80 anni il rinnovo della patente deve avvenire ogni due anni.
Le patenti speciali rilasciate ai mutilati e minorati fisici sono valide per cinque anni.

Il nuovo concetto di residenza per il rilascio
Al normale concetto di residenza in Italia (che costituisce principale requisito per ottenere la patente italiana) si affianca quello di "residenza normale" di cittadini dell'UE e dello Spazio economico europeo.
La residenza normale e' il luogo dove la persona dimora abitualmente, per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e/o professionali. Nel primo caso e' necessario che la persona abbia stretti legami col territorio dove dimora e vi ritorni regolarmente. Il concetto comprende anche i casi ove la persona effettua un soggiorno in Italia per eseguire una missione a tempo determinato, come per esempio seguire corsi universitari. Lo studente che abiti in Italia per almeno sei mesi all'anno ha la "residenza normale" necessaria per ottenere la patente italiana.
Si ricorda che ogni persona puo' avere, in ambito europeo, UNA sola patente.

Guidare all'estero
Chi e' in possesso della nuova patente UE puo' utilizzarla in tutti i paesi UE, senza limitazioni. Attenzione all'eta' minima necessaria per guidare i ciclomotori, in Italia 14 anni (senza passeggero) ma in molti paesi esteri 16 anni. Qui l'elenco dei paesi UE. 

Diverso il discorso se si vuole usare la patente in un paese extra UE. In questo caso vanno verificati gli accordi internazionali stipulati (le Convenzione Internazionale di Parigi del 1926, di Ginevra del 1949, di Vienna del 1968). A seconda del caso puo' andar bene la patente italiana o puo' essere necessario munirsi di un permesso internazionale di guida. Informazioni al riguardo, dettagliate per ogni paese, si trovano sul sito ministeriale "Viaggiare sicuri".

Guida senza patente
Chi guida senza aver conseguito la patente e' punibile con un'ammenda variabile da 2.257 a 9.032 euro; stessa cosa se la patente e' stata revocata o se non e' stata rinnovata per mancanza dei requisiti psico/fisici.In caso di recidiva in un biennio scatta l'arresto fino ad un anno.

Per chi invece guida con una patente non adeguata al mezzo (di sotto-categoria, si veda la tabella) scatta una sanzione amministrativa variabile da 1.000 a 4.000 euro con sospensione della patente posseduta per un periodo variabile da quattro ad otto mesi.

Attenzione! Se ci si e' semplicemente dimenticati della patente, quindi in tutti i casi di guida senza avere la patente con se', la sanzione e' minima (25,82 euro), ma ma se non si ottempera all'obbligo di presentare il documento ai vigili entro il termine dato si rischia una sanzione ben piu' alta (minimo 258 euro) e l'applicazione dell'ammenda prevista per la guida senza aver conseguito la patente detta sopra. Si veda l'art.180 Cds, commi 7/8.

Per informazioni su rilascio, rinnovo, e provvedimenti come sospensione, revisione, decurtazione punti, etc. si rimanda alle schede linkate in calce.

LE PATENTI UE RILASCIATE IN ALTRO STATO
Le patenti rilasciate in paesi UE o in paesi dello Spazio economico europeo sono equiparate a quelle italiane e i conducenti titolari che circolano con tali patenti in Italia sono soggetti alle norme italiane e alle sanzioni previste dalle normative italiane, compresa la decurtazione dei punti.
Al pari, il titolare puo' chiedere la duplicazione della patente in caso di smarrimento.

Se il titolare prende residenza in Italia (compresa la cosiddetta "residenza normale", vedi sopra) puo' chiedere la conversione della propria patente in quella italiana di pari categoria senza alcun esame. Cio' diventa un obbligo dopo due anni di residenza.
La conversione avviene in modo "automatico" quando sulla patente grava l'obbligo di revisione.
Per i dettagli pratici sulla conversione si veda il sito del Ministero dei trasporti.

Se il titolare/conducente compie una violazione per la quale' e' prevista la sospensione della patente, la patente straniera viene ritirata e il Prefetto emette, rispetto ad essa, un provvedimento di inibizione alla guida per il periodo di sospensione.
Se il titolare/conducente compie una violazione per la quale e' prevista la revoca della patente, la patente e' ritirata e il Prefetto emette, rispetto ad essa, un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio italiano per la durata di due o tre anni (a seconda del caso).
I provvedimenti vengono comunicato all'autorita' che ha emesso la patente. La patente puo' essere riconsegnata prima della scadenza del provvedimento solo se il titolare dichiara di lasciare l'Italia.
Se il titolare/conducente compie una violazione per la quale e' prevista la decurtazione dei punti questi vengono segnati in un'apposita banca dati del DDT. Se in un anno i punti decurtati arrivano a 20, al titolare viene inibita la guida in Italia per due anni. Se i punti decurtati arrivano a 20 in due anni, viene inibita la guida in Italia per un anno. Se i punti decurtati arrivano a 20 in un periodo compreso tra due e tre anni, l'inibizione dura "solo" sei mesi. Il provvedimento di inibizione e' emesso dal Prefetto del luogo ove e' stata commessa l'ultima violazione.
(dettagli sul Cds art.136ter e sul D.l. 151/2003 art.6ter) 

LE PATENTI EXTRA UE
I titolari di patente rilasciata in un paese fuori dall'UE e dallo Spazio economico europeo possono circolare in Italia con essa o con un permesso internazionale, purche' in ambedue i casi i documenti siano conformi ai modelli stabiliti dalle convenzioni internazionali. In caso contrario il documento deve essere accompagnato da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equivalente.
Decorso un anno dal momento in cui prendono residenza in Italia e' obbligatorio convertire la propria patente nella patente italiana (conforme UE).

Non sempre e' possibile chiedere la conversione. La conversione, ottenibile senza dover sostenere esami o prove ma solo verificando il possesso dei requisiti psico/fisici previsti dalla legge, e' possibile solo per le patenti rilasciate in uno dei paesi con i quali l'Italia ha specifici accordi, come per esempio Algeria, Argentina, Cipro, Giappone, Macedonia, Malta, Marocco, etc.
Diversamente e' obbligatorio ottenere la patente italiana ex-novo, sostenendo tutti gli esami necessari. Per le patenti di alcuni paesi come il Canada, il Cile, gli Stati Uniti e lo Zambia, per esempio, la conversione e' concessa solo a classi particolari di cittadini (personale diplomatico e consolare).
Si vedano i dettagli sul sito del Ministero dei trasporti.

I conducenti/titolari che circolano in Italia sono, in tutti i casi (che abbiano o meno convertito la patente) soggetti alle norme italiane (Cds) e alle relative sanzioni.
Se il titolare/conducente compie una violazione per la quale' e' prevista la sospensione della patente, la patente viene ritirata e il Prefetto emette, rispetto ad essa, un provvedimento di inibizione alla guida per il periodo di sospensione.
Se il titolare/conducente compie una violazione per la quale e' prevista la revoca della patente, la patente e' ritirata e il Prefetto emette, rispetto ad essa, un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio italiano per la durata di due o tre anni (a seconda del caso).
I provvedimenti vengono comunicato all'autorita' che ha emesso la patente. La patente puo' essere riconsegnata prima della scadenza del provvedimento solo se il titolare dichiara di lasciare l'Italia.
Se il titolare/conducente compie una violazione per la quale e' prevista la decurtazione dei punti questi vengono segnati in un'apposita banca dati del DDT. Se in un anno i punti decurtati arrivano a 20, al titolare viene inibita la guida in Italia per due anni. Se i punti decurtati arrivano a 20 in due anni, viene inibita la guida in Italia per un anno. Se i punti decurtati arrivano a 20 in un periodo compreso tra due e tre anni, l'inibizione dura "solo" sei mesi. Il provvedimento di inibizione e' emesso dal Prefetto del luogo ove e' stata commessa l'ultima violazione.
(dettagli sul Cds art. 135 e sul D.l. 151/2003 art.6ter) 

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Cds (D.lgs.285/1992) art.115/116/118bis/125/135/136bis/136ter modificati od inseriti dal D.lgs.59/2011
- Dl 151/2003 art.6 ter modificato da D.lgs.2/2013.
- D.lgs.59/2011
- D.lgs. 2/2013
- Legge 115/2015 art.11

- Circolare Ministero dei trasporti n.300/A/744/13/101/3/3/9 del 25/1/2013

LINK UTILI
- Sito del Ministero dei trasporti con informazioni: clicca qui

Schede collegate:
- PATENTE DI GUIDA: IL RILASCIO E IL RINNOVO: clicca qui
- PATENTE DI GUIDA: COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE RESIDENZA, SMARRIMENTO, FURTO, DETERIORAMENTO: clicca qui
- PATENTE DI GUIDA: REVISIONE, RITIRO, SOSPENSIONE, REVOCA: clicca qui
- PATENTE DI GUIDA: SOSPENSIONE A SEGUITO IPOTESI DI REATO, EX ART.223 CDS: clicca qui
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