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LIBERALIZZAZIONI (decreto Bersani 223/2006) : LE NUOVE REGOLE
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Scheda Pratica di Domenico Murrone
1 settembre 2006 0:00
 

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Per le novita' del secondo decreto Bersani (7/2007) sulle liberalizzazioni clicca qui

Pubblichiamo le principali novita' introdotte dal Governo tramite il decreto-legge n.223/06 del 4 luglio (cosiddetto Bersani), definitivamente convertito dalla legge 248/2006 -pubblicata sulla G.U. dell'11/8/06- ed entrata in vigore il 12/8/06.

BANCHE (Art. 10. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)
- La banca puo' modificare unilateralmente le condizioni del contratto solo qualora sussista un giustificato motivo;
- La comunicazione delle variazioni deve avvenire per iscritto con un preavviso di minimo 30 giorni e deve riportare in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".
- Entro 60 giorni dalla ricezione di tale comunicazione il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni suddette sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
- Le variazioni dei tassi possono essere fatte a seguito di modifiche decise dalla BCE (Banca centrale europea) in modo facoltativo (non automatico). Nel caso decida di variare i tassi, la Banca dovra' comunque agire sia su quello attivo che su quello passivo.
- Il cliente ha sempre facolta' di chiudere il conto senza penali e spese di chiusura, IN TUTTE le ipotesi di recesso del contratto (anche quelle diverse dal recesso a fronte di modifiche unilaterali).

Entrata in vigore: con la legge di conversione, il 12/8/06

FARMACI (Art. 5. Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci)
- I farmaci da banco o da automedicazione (ovvero tutti quelli destinati a disturbi lievi che non necessitano di prescrizione medica) possono essere venduti nei supermercati e in tutti gli esercizi commerciali a condizione che nell'area di vendita sia presente un farmacista iscritto all'ordine.
- E' prevista liberta' di sconto sui farmaci, purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.
- Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. - Il titolare della farmacia non puo' trasmettere la licenza al figlio non laureato. Gli eredi hanno due anni di tempo per decidere se conservare la licenza oppure no.
- Ogni societa' puo' possedere massimo quattro farmacie nella Provincia ove ha sede legale.

Entrata in vigore: col decreto (4/7/06).

PROFESSIONISTI (Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali)
- Vengono abolite le tariffe minime, ora applicabili solo in casi di gratuito patrocinio e liquidazione giudiziale (quando e' il giudice a stabilire in un procedimento i compensi). A differenza del passato si possono pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
- Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. La regola parte formalmente dal 1/1/2007, ma riguarda anche i contratti che a quella data erano gia' posti in essere.
- I professionisti devono tenere un conto corrente dedicato per l'attivita', distinto da quello personale.
- Non possono accettare pagamenti in contanti per importi superiori ai 1.000 euro (500 euro dal 1/7/2007 e 100 euro dal 1/7/2008), solo assegni o pagamenti in forma elettronica.
- E' ammessa la pubblicita'; viene meno quindi, il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine.

Entrata in vigore: col decreto (4/7/06) salvo i compensi e le modalita' di pagamento, variati in conversione. I professionisti hanno tempo fino al 1/1/2007 per adeguare i propri codici di autodisciplina alle nuove norme.

NOTAI E PASSAGGI DI PROPRIETA' (Art. 7. Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta' di beni mobili registrati)
Per i passaggi di proprieta' di tutti i beni mobili registrati (auto, moto, barche, aerei, etc.) non e' piu' obbligatorio rivolgersi al notaio per l'autentica della firma sull'atto. Ci si puo' rivolgere al Comune o agli uffici (Aci, agenzie di pratiche automobilistiche, motorizzazione) collegati con lo Sportello telematico dell'automobilista (lo STA). L'autentica dev'essere effettuata nello stesso giorno in cui viene richiesta (salvo motivato diniego) e gratuitamente. Rimangono comunque applicabili, quando previsti, i diritti di segreteria.

Entrata in vigore: col decreto (4/7/06).

RC AUTO (Art. 8. Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita' civile auto)
- Nei preventivi e nelle polizze dev'essere evidenziato il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario e lo sconto riconosciuto. Deve anche essere messa in evidenza la possibilita' che altre compagnie offrano condizioni migliori.
- Le compagnie non potranno piu' servirsi di agenti monomandatari in esclusiva. Gli agenti, da parte loro, potranno offrire polizze di piu' compagnie praticando sconti senza limiti, divenendo di fatto "plurimandatari". I contratti in essere che contengano clausole in contrasto con la nuova normativa, dovranno essere modificati entro il 1 gennaio 2008.
- Dall'1/1/2007 parte il cosiddetto "indennizzo diretto", ovvero i danneggiati a seguito di incidente stradale potranno rifarsi direttamente sulla propria compagnia assicuratrice. (Decreto attuativo del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, relativo all'art. 150 del nuovo del nuovo codice delle assicurazioni d.lgs. 209/05).

Entrata in vigore: dal decreto (4/7/06).

TAXI E TRASPORTO LOCALE
Art. 6. Interventi per il potenziamento del servizio di taxi
Nonostante la riforma la materia rimane di competenza dei Comuni e tocchera' loro decidere se applicare le previsioni che la nuova legge nazionale fornisce.
- I comuni potranno bandire concorsi straordinari per rilasciare nuove licenze a titolo gratuito o a titolo oneroso, anche in deroga alla programmazione numerica qualora questa non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato. I proventi derivanti dal rilascio a titolo oneroso sono ripartiti in misura non inferiore all'80% tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualita' degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari.
- I comuni potranno disporre turnazioni giornaliere integrative a quelle ordinarie (in questo caso i tassisti potranno assumere sostituti alla guida o collaboratori). Vengono individuate idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.
- I comuni possono rilasciare autorizzazioni temporanee in occasione di particolari eventi o picchi di domanda.
- Possono essere fissate tariffe a forfait per tratte fisse.

Art. 12. Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale
- I comuni possono prevedere che il trasporto di linea (tramite bus e similari) di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale e' comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati da comuni del bacino servito.

Entrata in vigore: dal decreto (4/7/06).

PANE (Art. 4. Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attivita' di produzione di pane)
- Cadono i limiti numerici per l'apertura di panifici, precedentemente fissati in base alla relazione tra densita' degli esercizi e consumo teorico di pane. Diventa sufficiente presentare al Comune una dichiarazione di inizio attivita'.
- Il pane puo' essere prodotto in quantita' libera, venduto anche di notte e consumato direttamente nei locali commerciali nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie (e' escluso il servizio assistito di somministrazione).

Entrata in vigore: i limiti di apertura cadono col decreto (4/7/06), il resto entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge. Rimane da stabilire, con decreto a parte da emettersi entro un anno dalla conversione in legge, la disciplina della denominazione "panificio" e delle denominazioni "pane fresco" e "pane conservato".

COMMERCIO
Art. 3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
- Le offerte promozionali possono essere organizzate senza autorizzazioni preventive e limiti temporali. Unico freno: vietata la svendita nel periodo immediatamente precedente i saldi di fine stagione.
- Abolite le distanze minime obbligatorie tra gli esercizi.
- I negozianti sono liberi di decidere quali merci tenere in negozio (con la sola distinzione tra settore alimentare e non).
- Abolito il divieto (o l'obbligo di ottenere autorizzazioni preventive) di consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vendita (escludendo il servizio assistito di somministrazione), a condizione che vengano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie.
- Aboliti gli obblighi di iscrizione a registri abilitanti ovvero il possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attivita' commerciali (ad eccezione dei bar, ristoranti e alimentari).

Art. 11. 
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
- Abolite le commissioni comunali e provinciali per il rilascio delle licenze necessarie all'apertura di un esercizio pubblico. Le loro funzioni saranno svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dalle camere di commercio.
- Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.

Entrata in vigore: col decreto (4/7/06) Le regioni e gli enti hanno tempo fino al 1/1/2007 per adeguare i loro regolamenti ai principi della legge.

SISTEMA INFORMATIVO SUI PREZZI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (Art. 9. Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari)
- Al fine di garantire l'informazione al consumatore sara' potenziato il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari. Gli enti locali avranno accesso ai sistemi informatici dei ministeri competenti.
- I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.

DIVIETO DI CONCORRENZA PER LE AZIENDE PUBBLICHE LOCALI (Art. 13 Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza)
Le società, a capitale interamente pubblico o misto, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società In questione cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non consentite.

PIU' POTERI ALLE AUTORITY (Art. 14 e 14 bis. Integrazione dei poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni)
Sono potenziati i poteri di controllo dell'Antitrust e dell'Agcom.
 
 
 
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