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Inquinamento acustico e rumori molesti tra vicini: differenze e consigli
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
10 maggio 2017 10:05
 
Due decreti legislativi di Febbraio 2017, pubblicati in Gazzetta Ufficiale in Aprile, hanno aggiornato, sulla base di direttive europee, la normativa italiana inerente l’inquinamento acustico.
Si tratta in realtà di modifiche di natura amministrativa, dall’istituzione presso il Ministero dell’ambiente di una "Commissione per la tutela dell’inquinamento acustico" alla posticipazione di alcuni termini entro i quali gli enti locali (Regioni, Comuni) devono eseguire mappature acustiche dei loro territori ed elaborare piani strategici per il contenimento dell’abbattimento del rumore soprattutto relativamente ai servizi pubblici e alle varie infrastrutture, e piani triennali di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico.

Queste modifiche ci offrono l’occasione per fare una panoramica sul tema incentrandola sul punto di vista del cittadino/consumatore non solo per quanto riguarda le regole nazionali inerenti i limiti di rumore ma soprattutto sui concetti più soggettivi e di più stretto interesse di “rumore”, “disturbo” “tollerabilità” nella vita quotidiana col vicinato, nei rapporti tra privati.

Si tratta infatti di due ambiti diversi.
Per inquinamento acustico si intende l’introduzione, in ambienti interni od esterni, di rumori che possono nuocere alla quiete pubblica provocando fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, arrivando anche a costituire pericolo per la salute, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo interno od esterno.
E’ un concetto ampio che riguarda quindi l’emissione di rumore dalle grandi sorgenti rumorose nell’ambiente, come le strade, i cantieri, i locali pubblici, i mezzi di trasporto vari.
Nei rapporti tra privati, invece, i concetti diventano più soggettivi e, in termini generali, si applicano le regole del codice civile nonché ovviamente la più precisa, ed ampia, giurisprudenza. Gli esempi in questo caso sono infiniti, rumori domestici, musica sentita ad alto volume, ristrutturazioni negli appartamenti, etc.etc. 
Cambia conseguentemente quello che il cittadino può fare nel caso rilevi una violazione o sia, appunto, "disturbato" dal vicino di casa. Uno sguardo diverso, ma da conoscere, è anche quello sugli aspetti penali di un evento o comportamento "rumoroso".

Indice scheda
GRANDI SORGENTI RUMOROSE, REGOLE CONTROLLI E SEGNALAZIONI
CONDOMINIO E RAPPORTI TRA PRIVATI, REGOLE E GIURISPRUDENZA
QUANDO IL RUMORE E’ REATO: IL PUNTO DI VISTA PENALE
RIFERIMENTI NORMATIVI

GRANDI SORGENTI RUMOROSE, LE REGOLE E I CONTROLLI
Rientrano nella categoria le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, artigianali, commerciali ed agricole (quindi tutti i mezzi di trasporto, pubblico e privato, i centri commerciali, i negozi, i locali pubblici, le aziende produttrici, etc.), gli impianti eolici, i parcheggi, le aree adibite al trasporto di persone e merci, i cantieri, le aree adibite ad attività sportive e ricreative, gli impianti tecnici degli edifici uniti agli immobili anche in via transitoria che producono emissioni sonore (condizionatori, etc).

Per ogni tipo di sorgente sono fissati, a livello nazionale, valori limite di emissione o immissione di rumore, con fissazione si soglie di attenzione oltre le quali devono scattare interventi di mitigazione od addirittura di interruzione di attività quando vi siano ragioni urgenti di tutela della salute pubblica o dell'ambiente. A livello nazionale sono inoltre stabiliti i criteri di rilevazione, misurazione, contenimento del rumore e le regole di controllo. La legge quadro (legge 447/1995), in questo, si aiuta con tutta una serie di decreti ministeriali (tra i quali il DPCM 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”). Importante come riferimento per la soglia dei rumori è anche il DPCM 1/3/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”. 

Ovviamente l’attuazione di tutto è possibile grazie alle attività di Regioni e Comuni sul territorio, che oltre ad emanare disposizioni più specifiche (leggi regionali), applicano le regole individuando le varie aree dove sono presenti le sorgenti di rumore ed effettuando monitoraggi e controlli e prevenzioni, anche nella fase di rilascio delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni per attività temporanee svolte all’aperto, manifestazioni.
I Comuni, per esempio, organizzano e svolgono attività di controllo e di gestione delle denunce/esposti, interventi di contenimento e abbattimento delle emissioni (per esempio derivanti dalla circolazione dei veicoli), e possono inoltre emanare dei “piani di risanamento acustico”.

I controlli sono effettuati tramite le agenzie regionali dell’ambiente (le ARPA) e le Aziende Unità Sanitarie locali (AUSL). Le segnalazioni/esposti di casi ritenuti in violazione alle regole vanno diretti al Comune oppure ad uno di questi organismi che coinvolgerà poi il Comune.

A livello regionale potrebbe essere predisposto un modulo e una modalità di segnalazione per facilitare il cittadino. Molto utile al riguardo è il sito dell’ARPAT, ovvero l’agenzia regionale della Toscana, che indica per ogni tipo di problema il comportamento adottabile e rende disponibile una modulistica con informazioni: www.arpat.toscana.it

Attenzione alle regole locali, però, perché le normative regionali possono prevedere esclusione di controlli in casi particolari come cantieri aperti per ripristini urgenti di servizi pubblici (acqua potabile, gas, elettricità) e tutte le attività messe in atto al verificarsi di situazioni di pericolo.

Riguardo all’utilizzo di campane per le celebrazioni liturgiche c’e’ una deroga fissata da accordi (Legge 121/85), e quindi si deve tollerarne il rumore, ma la Cassazione stabilisce che essa riguarda solo l’attività connessa al culto e non i rintocchi al di fuori di esse, come per esempio il rintocco delle ore (Cassazione 3261/1994).

Esclusi come abbiamo già detto sono anche i casi di rapporti tra privati, quindi a livello condominiale o di vicinato (vedi prossima sezione).

CONDOMINIO E RAPPORTI TRA PRIVATI, REGOLE E GIURISPRUDENZA
Nei rapporti tra privati il punto di vista cambia, tutto gira intorno al concetto di “disturbo” che diventa più soggettivo e quindi più difficile, per certi versi, da individuare in modo certo.

Trattandosi di questioni private la prima cosa da fare è rivolgersi direttamente al soggetto disturbante cercando una soluzione oppure, se si è in condominio, all’amministratore e/o agli altri condomini per avvalersi delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale.
Come riferimento possono essere utili anche i regolamenti comunali di polizia urbana o i regolamenti locali che potrebbero fissare delle fasce orarie in cui certe attività -anche svolte all’interno delle abitazioni- non possono essere svolte.

Se non si può risolvere in questi modi o applicando il regolamento condominiale, e per tutti i casi diversi, la regola di riferimento principale la fissa il codice civile (art.844), che parla di “normale tollerabilità” come limite di rumore (od immissione di fumo, calore, esalazioni) che deve essere sopportato. Per farsi valere potrebbe quindi essere necessario intentare una causa civile, preceduta semmai da un tentativo di conciliazione.

C’è da dire infatti che il grado di “tollerabilità” varia da caso a caso e spesso alla fine va stabilito da un Giudice (in primis il Giudice di Pace), se non si trovano accordi col disturbatore anche tramite il condominio. In questo contano diverse variabili come il luogo ove si trova la casa (in una zona urbana è più difficile sentire i rumori dei vicini), l’orario in cui il rumore viene prodotto, la natura e la ripetizione dello stesso, la sua necessità (spesso i giudici derogano rispetto per esempio ai rumori di una ristrutturazione o al rumore di un’attività di produzione). Altre variabili, riferite a sentenze, sono anche le testimonianze di altri vicini, soprattutto quelli confinanti con l’appartamento oggetto delle molestie.

E’ opinione di molti Giudici di Cassazione inoltre il fatto che tutti i rumori che superino i limiti fissati per decreto a tutela degli interessi collettivi (DPCM 1/3/1991, limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) siano da considerarsi senz’altro intollerabili anche tra le pareti domestiche, ma aggiunge che la stessa intollerabilità si può avere anche con rumori che rientrano nelle soglie, tutto dipende dalle circostanze e il riferimento, ripetiamo, è il Codice Civile.

Le sentenze di Cassazione interessanti rispetto a tutto quanto detto sono la n.1069/2017 e la n.1363/2017.

Ancora diverso è il caso di schiamazzi in strada. In questo caso ci si deve rivolgere alla forza pubblica.

QUANDO IL RUMORE E’ REATO: IL PUNTO DI VISTA PENALE
In alcuni casi le vicende che riguardano i rumori possono arrivare al giudice penale ma si tratta, è bene saperlo, di un ambito di difficile applicazione vista la lettura giurisprudenziale per la quale conta l’idoneità dell’evento ad essere potenzialmente disturbante.

La norma di riferimento è l’art.659 del codice penale che recita “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.”

Varie sentenze di Cassazione hanno appunto precisato l’applicazione del suddetto articolo stabilendo che per configurare il reato di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone non è necessaria la prova dell’effettivo disturbo di più persone ma è sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone (Cassazione penale sentenze 23130/2006, 246/2008).
Da un altro punto di vista quindi l’attività rumorosa deve avere una potenzialità dannosa diffusa, non riguardante per esempio una persona sola o un piccolo gruppo.

Il concetto ritorna in diverse pronunce, che precisano che l’interesse tutelato è la pubblica quiete e che i rumori devono avere una diffusità tale da essere potenzialmente idonei ad essere sentiti da un numero indeterminato di persone, pur se solo una se ne lamenta. Il caso può riguardare anche un condominio (Cassazione sentenza 28874/2013).

Si comprende, quindi, come sia difficile agire su questo piano e consigliabile, a meno che il caso non sia grave o particolarmente pesante, agire sul piano civile come già detto nella sezione precedente.

In termini generali comunque in tutti i casi dove un rumore disturba e si ritiene che ciò costituisca reato ci si può rivolgere alla forza pubblica (vigili, polizia) oppure presentare esposti in Procura della Repubblica ben documentati (e magari accludendo perizie fonometriche).
La forza pubblica può agire e risolvere anche se il reato non vi fosse o senza procedere ad ulteriori accertamenti o denunce, ma generalmente il loro intervento lo si ottiene quando si tratta di rumori che disturbano la collettività (o comunque che hanno questa potenzialità), non nei casi di distrurbo "limitato" come può essere quello del vicino. In quest'ultimo caso, lo ribadiamo, la strada consigliabile è cercare un accordo, magari con l'aiuto dell'amministatore, od agire giudizialmente sul piano civile.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Codice Civile art. 844
- Codice Penale art.659

- DPCM 1/3/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”
- Legge 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
- DPCM 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
- D.lgs.194/2005 attuazione Direttiva 2002/49/CE
- D.lgs.41/2017 e D.lgs.42/2017 di aggiornamento Legge 194/2005

Un ringraziamento al lavoro di Alessandro Gallucci che ha contribuito alla realizzazione della scheda
 
 
 
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