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INCENTIVI 2013: AGEVOLAZIONI E BONUS PER LE FAMIGLIE
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
31 gennaio 2013 12:35
 
Ultimi aggiornamenti: 24/10/2013 e 6/11/2013

Per il 2013 sono usufruibili quasi tutte le agevolazioni del 2012. Ecco le novita':

Prorogato fino al 31/3/2013 il Piano Famiglie dell'ABI, ovvero la possibilita' di chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui nei casi in cui, per determinati motivi, vi siano difficolta' a pagare puntualmente le rate. Era gia' stato rifinanziato per tutto il 2013, invece, il fondo di solidarieta' del Ministero dell'economia che vincola le banche a sospendere le rate dei mutui fino a 18 mesi a chi si trova in situazione di temporanea difficolta'. Si tratta, come si sa, di due soluzioni alternative per chi voglia ottenere una sospensione dei pagamenti delle rate del mutuo.

Sempre usufruibile, nel settore del credito, il fondo acquisto prima casa per le giovani coppie, come anche il fondo credito "nuovi nati", gia' a suo tempo prorogato fino al 2014.

Entro l'estate dovrebbe anche partire (finalmente) la sperimentazione annuale della nuova carta acquisti, in 12 comuni, dedicata alle famiglie povere e decisamente piu' generosa della carta acquisti "ordinaria", che comunque continua ad essere emessa e a funzionare, anche nei comuni coinvolti dalla sperimentazione. 
Insieme al rilascio della nuova carta la sperimentazione prevede il coinvolgimento dei comuni nella presa in carico delle famiglie piu' povere per coinvolgerle in progetti di superamento della loro condizione di poverta'. I progetti dovranno essere organizzati dai comuni e comunicati al Ministero del lavoro.

Cattive notizie, invece, per i "buoni vacanze",  esauriti nel Settembre 2012 e fin'ora non prorogati.

Indice scheda:
- CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) ORDINARIA
- CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) SPERIMENTALE
- FONDO CREDITO NUOVI NATI
- VOUCHER (BONUS BEBE') PER MAMME LAVORATRICI
- MUTUI: SOSPENSIONE RATE -1

- MUTUI: SOSPENSIONE RATE -2
- MUTUI: SOSPENSIONE RATE PER I TERREMOTATI DELL'EMILIA ROMAGNA
- MUTUI: FONDO ACQUISTO PRIMA CASA GIOVANI COPPIE
- FONDI AFFITTI (inquilini in difficolta' e morosi)
- BONUS ELETTRICITA'

- BONUS GAS
- BONUS ACQUA
- BUONI VACANZE
- LINK UTILI

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) ORDINARIA
Cos'e'
La carta acquisti e' una tessera di pagamento -tipo bancomat- che viene "caricata" a spese dello Stato di una somma annuale di 480 euro, accreditati con rate bimestrali di 80 euro. Gli 80 euro di ciascun bimestre possono essere spesi al massimo entro i due bimestri successivi. E' una carta che non ha scadenza, quindi quelle ottenute dal 2009 in poi possono essere utilizzate anche nel 2013.
E' concessa ad anziani o famiglie con bimbi piccoli che rispondono a determinati requisiti (vedi piu' avanti).
La carta va richiesta presso gli uffici postali compilando un modulo che poi le Poste inoltreranno all'INPS il quale inviera' la carta inizialmente priva di fondi.

Prima di accreditare il bonus, l'INPS verifichera' la sussistenza dei requisiti e la correttezza della richiesta.
La carta sara' poi caricata all'inizio di ogni bimestre, con inizio il bimestre successivo alla richiesta (per esempio se la richiesta viene fatta a Gennaio o Febbraio il primo accredito sara' fatto nel bimestre Marzo-Aprile). Una volta avvenuto il primo accredito, le Poste inviano a casa dell'interessato il codice PIN necessario all'utilizzo della carta.
L'interlocutore in caso di problemi, dubbi o difficolta' e' e resta la Posta, che deve rilasciare, se richiesta, la stampa della posizione individuale del richiedente, contenente il riconoscimento del diritto di fruizione del bonus.
Informazioni sugli accrediti e sul saldo disponibile possono essere ottenute, oltre che presso l'ufficio postale, anche chiamando il numero verde 800-666-888 o presso gli sportelli Postamat.
La carta puo' essere utilizzata per l'acquisto di alimentari in negozi abilitati (che espongono un logo particolare riferito alla carta), in farmacia, per pagare bollette energetiche e spese sanitarie. In determinati negozi convenzionati e' usufruibile anche uno sconto aggiuntivo del 5%. Alcuni enti locali, inoltre, incrementano i benefici della carta aumentando l'accreditamento bimestrale (per esempio la Regione Friuli, il Comune di Alessandria, etc.)

Chi la puo' ottenere
E' concessa ai cittadini italiani residenti in Italia anziani o genitori di bambini di eta' non superiore ai tre anni.

Sono inclusi gli anziani che, contemporaneamente:
- abbiano piu' di 65 anni e abbiano avuto un imposta Irpef netta pari a zero nell'anno precedente a quello della richiesta oppure nel secondo anno antecedente;
- non godano di trattamenti pensionistici o assistenziali che superino, cumulati a eventuali redditi propri, i 6.701,34 euro annui (8.935,12 se di eta' pari o superiore a 70 anni) (*);
- abbiano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 6.701,34 euro (*);
- non siano intestatari, da soli o col coniuge, di piu' di un'utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche, di piu' di un'utenza del gas, di piu' di un autoveicolo, di piu' di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000;
- non fruiscano di vitto pagato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura o in istituti di pena.

Note:
- i trattamenti pensionistici da considerare sono quelli in essere nell'anno di presentazione della domanda;
- la quattordicesima e l'importo aggiuntivo non costituiscono reddito ai fini della verifica dei requisiti necessari all'ottenimento della carta;
- in caso di validita' dell'ISEE anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l'accredito (esempio: ISEE valido fino a 1/1/2013) c'e' comunque il diritto ad usufruire del bonus per tutto il periodo (nell'esempio: primo bimestre 2013).
- (*) valori valevoli per l'anno 2013 adeguati con aggiornamento ISTAT.

Sono inclusi i bambini (e, come fruitori, i genitori, gli affidatari o i tutori) che, contemporaneamente:
- abbiano meno di tre anni;
- abbiano un ISEE inferiore a euro 6.701,34 euro (*);
- non siano, insieme a chi ne esercita la potesta', l'affido o la tutela, intestatari di piu' di un'utenza elettrica domestica, di piu' di un'utenza elettrica non domestica, di piu' di due utenze del gas, di piu' di due autoveicoli, di piu' di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.

Note:
- il possesso del requisito anagrafico anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l'accredito (esempio: bimbo che compie tre anni il 2/1/09) da' diritto all'accredito per l'intero periodo (nell'esempio: primo bimestre 2009). Stessa cosa per la validita' dell l'ISEE;
- in caso di coniugi non legalmente separati il reddito da considerare, al fine di calcolare quello del nucleo familiare, e' quello di entrambi e l'ISEE deve considerare anche il coniuge che magari non vive piu' in casa.
- (*) valori valevoli per l'anno 2013 adeguati con aggiornamento ISTAT.

Nel primo caso la carta viene intestata all'anziano, nel secondo ai genitori (affidatari o tutori). Se questi ultimi hanno potesta' su piu' di un bimbo con i requisiti visti sopra, viene concesso un beneficio multiplo sulla stessa carta (uno per bimbo).

I beneficiari con impedimenti fisici possono chiedere che la carta venga intestata ad una persona di fiducia. Tale persona non puo' essere indicata da piu' beneficiari a meno che non siano tutori delegati dall'Autorita' giudiziaria, soggetti che usano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza, di comunita' religiose etc.

Per approfondimenti clicca qui

Riferimenti normativi:
- Dl 112/08 convertito nella legge 133/08 art. 81 comma 32 e Decreti del Ministero dell'Economia (DM 16/9/08, DM 8/11/08, DM 11/12/08, DM 27/2/09 e DM 30/11/09)

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) SPERIMENTALE
I primi di Luglio 2013 ci risulta partita la sperimentazione della nuova carta acquisti in 12 comuni (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Verona), finanziata dal Ministero del Lavoro con 50 milioni di euro totali, incrementabili dai comuni stessi con propri fondi e da versamenti di donatori privati. Dal 2014 la sperimentazione coinvolgera' ai territori del Mezzogiorno.

La nuova carta acquisti -molto piu' "corposa" di quella ordinaria- ha una dotazione mensile variabile a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente (sono escluse le persone a carico ai fini Irpef diverse da coniuge e figli), con accredito bimestrale:
- 231 euro mensili per nuclei familiari con 2 persone;
- 281 euro mensili per nuclei familiari con 3 persone;
- 331 euro mensili per nuclei familiari con 4 persone;
- 404 euro mensili per nuclei familiari con 5 o piu' persone.

Queste le fasi del rilascio
1) i comuni coinvolti fissano una data entro cui i soggetti interessati dovranno presentare la domanda e conseguentemente predisporre un modulo di autocertificazione, pubblicizzando il tutto a livello locale e attraverso il proprio sito ufficiale.
2) entro il 15/9/2013 (120 giorni dall'entrata in vigore del decreto) i comuni dovranno stilare una graduatoria tra coloro che hanno inviato la richiesta.
3) la graduatoria verra' inviata all'INPS che, dopo i controlli, individuera' i soggetti a cui rilasciare la carta e li segnalera' al gestore (le Poste).
4) il gestore distribuira' le carte ed eseguira' gli accrediti periodici. Il primo accredito dovrebbe avvenire entro il 15/11/2013.
Possono presentare la domanda solo i soggetti in possesso di (numerosi) requisiti previsti dalla legge, ai quali il comune ne puo' aggiungere altri.

I requisiti di legge per poter chiedere la carta sperimentale sono:
Per il richiedente:
- essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non residente nella CE ma titolare di permesso di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- risiedere in uno dei comuni coinvolti nella sperimentazione da almeno un anno dal momento di presentazione della domanda;
Per il nucleo familiare del richiedente:
- ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro;
- se residente in abitazione di proprieta', un valore ai fini ICI della stessa inferiore a 30.000 euro;
- patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE) inferiore a 8.000 euro;
- valore della situazione patrimoniale (come definito ai fini ISEE) inferiore a 8.000 euro;
- in caso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare di altri trattamenti economici concessi a qualsiasi titolo dallo Stato o da antri enti pubblici, anche esenti, questi devono essere inferiori a 600 euro mensili;
- nessun componente del nucleo familiare deve possedere auto immatricolate nell'anno antecedente la richiesta, ne' auto di cilindrata superiore a 1300cc o moto di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la richiesta.
- presenza nel nucleo di almeno una persona di eta' inferiore ai 18 anni.
Riguardo la situazione lavorativa:
- al momento della richiesta della carta i componenti del nucleo familiare in eta' attiva devono risultare senza lavoro e per almeno un componente deve esserci stata cessazione del rapporto di lavoro dipendente nei 36 mesi antecedenti la richiesta (oppure cessazione dell'attivita' nel caso di lavoratore autonomo). In caso di precedenti impieghi con contratti flessibili, deve essere dimostrato che l'occupazione e' durata almeno 180 giorni.
oppure, in alternativa
- al momento della richiesta della carta i componenti del nucleo familiare in eta' attiva devono risultare senza lavoro e almeno un componente in condizioni di lavoratore dipendente o impiegato con tipologie contrattuali flessibili con valore complessivo dei redditi di lavoro percepiti nei sei mesi antecedenti la richiesta, non superiore a 4.000 euro.

Costituiscono elementi di precedenza nell'elaborazione della graduatoria:
- nucleo familiare con disagio abitativo accertato dai competenti servizi del comune oppure
- nucleo familiare mono-genitoriale (un genitore solo con figlio/figli minorenni) oppure
- nucleo familiare con tre o piu' figli minorenni (o con due figli con attesa del terzo) oppure
- nucleo familiare con uno o piu' figli minorenni disabili.
Inoltre
- nuclei familiari dove, nell'ordine, sia maggiore il numero dei figli ed inferiore l'eta' del figlio piu' piccolo.

La sperimentazione durera' un anno a partire dal primo accredito bimestrale.
La nuova carta si affianca a quella "ordinaria" che continua ad essere rilasciata e a funzionare, anche nei comuni dove parte la sperimentazione. Attenzione pero': se il soggetto che chiede la carta acquisti sperimentale, o uno dei soggetti facenti parte del suo nucleo familiare, possiede gia' la carta acquisti "ordinaria", dovra' rinunciare a quest'ultima per tutto il periodo della sperimentazione.

Da precisare che accanto a questo nuovo progetto ne parte un'altro, a carico dei comuni, che coinvolge i titolari della nuova carta o comunque una parte di essi. I comuni devono infatti selezionare i casi piu' meritevoli di attenzione, prendersene carico e predisporre progetti che abbiano lo scopo di far loro superare la condizione di poverta'.
Durante il periodo di sperimentazione, a tutti i soggetti che fruiscono della nuova carta verranno inviati questionari che dovranno poi essere esaminati dal Ministero del lavoro per verificare se e quanto la diffusione della carta riesca a migliorare la condizione delle famiglie coinvolte.

Riferimenti normativi:
- Dl 5/2012 "decreto semplificazione", art.60 che sostituisce la precedente normativa al riguardo (Dl 225/2010 art.46 e segg.)
- DM Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10/1/2013 pubblicato sulla GU del 3/5/2013.
- Dl 76/2013 art.3 c.2/5
- Messaggio INPS del 30/7/2013 (n.12249)

FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI
Con la legge di stabilita' 2012 e' stato prorogato per tre anni, 2012, 2013 e 2014, il Fondo di credito per i nuovi nati, utilizzabile per il rilascio di garanzie -anche fidejussorie- alle banche e alle finanziarie per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'accesso al credito da parte di famiglie con un figlio nato o adottato nel triennio di riferimento.

I dettagli di questo bonus sono stati fissati dal decreto attuativo del 10/9/2009, al quale e' seguita la firma di un protocollo tra Ministero e ABI.

Finanziamenti agevolati
I finanziamenti interessati sono quelli a tasso fisso, di durata fino a 5 anni di ammontare non superiore a 5000 euro.
Le garanzie "di Stato" potranno arrivare al 50% della quota capitale del finanziamento e sono incondizionate e irrevocabili. Se il richiedente ha un ISEE inferiore a 15.000 euro la garanzia potra' salire fino al 75% del prestito.

La garanzia interviene in caso di mancato pagamento delle rate. In prima fase la banca/finanziaria si rivolgera' direttamente al debitore (beneficiario del finanziamento) con invio di un sollecito. Se a questo non seguira' pagamento entro 60gg, la banca/finanziaria potra' chiedere l'intervento al fondo. Per la parte non coperta dal fondo (interessi, spese, etc) la banca/finanziaria dovra', se vorra', agire direttamente verso il debitore.

Chi puo' usufruirne
Possono accedere ai finanziamenti agevolati le famiglie con bambini nati o adottati nel triennio 2012/2013/2014. E' ammesso un finanziamento per ogni figlio.

Come usufruirne
Ci si deve rivolgere ad una delle banche o finanziarie convenzionate, compilando presso di loro un modulo di richiesta (con autocertificazione dei requisiti richiesti),
Il finanziamento viene concesso previa verifica della disponibilita' del fondo e previo ricevimento, da parte della banca, di un'autorizzazione di accesso.

La domanda va presentata entro il 30/6 dell'anno successivo a quello di nascita o adozione del figlio. Per le adozioni nazionali i si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o a quella di adozione definitiva. Per quelle internazionali ci si riferisce al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali.

E' bene sapere che la banca, relativamente a questo prestito agevolato come a qualsiasi altro, non e' obbligata a accettare la domanda e a concedere il finanziamento. Considerata comunque l'adesione volontaria alla convenzione e la presenza di una garanzia "di Stato" , e' prevedibile che le banche siano maggiormente disponibili.

Tutte le informazioni si trovano sul sito www.fondonuovinati.it

Riferimenti normativi:
- Decreto anticrisi (D.l.185/08), convertito nella legge 2/09, art.4 e DPCM 10/9/2009 (G.U. del 27/10/2009) - istituzione del fondo per il triennio 2009, 2010 e 2011.
- Legge 183/2011 "legge di stabilita' 2012", art. 12 - proroga del fondo per il triennio 2012, 2013 e 2014.
- Protocollo di intesa ABI/Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5/11/2009 (figli nati o adottati nel triennio 2009/2010/2011).
- Protocollo di intesa ABI/Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31/7/2012 (figli nati o adottati nel triennio 2012/2013/2014).

VOUCHER (BONUS BEBE') PER MAMME LAVORATRICI
Attualmente i termini per la richiesta di questo beneficio sono gia' chiusi, ed e' in corso la formazione della graduatoria da parte dell'INPS. Qui il testo dell'ultimo bando.

Riferimenti normativi:
- Legge 92/2012 art.4 comma 24 lettera b)
- DM Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22/12/2012 pubblicato nella GU del 13/2/2013, art.4 e segg.
- Circolare INPS del 28/3/2013

MUTUI: Sospensione rate -1
Rifinanziato per il biennio 2012 e 2013 il fondo di solidarieta' per i mutui accesi per l'acquisto della prima casa, attivo dal 2010, che permette a chi si trova in situazione di temporanea difficolta' di chiedere alla propria banca la sospensione delle rate del mutuo per un massimo di 18 mesi.

Il fondo e' usufruibile, attraverso la banca erogatrice del mutuo, da chi
- sia titolare da almeno un anno di un mutuo acceso per l'acquisto della casa di abitazione principale di importo non superiore a 250mila euro
- abbia un reddito non superiore a 30.000 euro (fa fede l'ISEE)
- si trovi in temporanea impossibilita' di pagare le rate a causa di un evento grave (perdita del lavoro, morte, spese mediche, spese per manutenzioni straordinarie, aumento della rata del mutuo).

Per ogni dettaglio si veda questa scheda
MUTUI PER LA CASA DI ABITAZIONE: CHI PUO' OTTENERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE E COME

Riferimenti normativi:
- Finanziaria 2008 (legge 244/07), art.2 commi dal 475 al 480
- DM Ministero economia n.132/2010
- Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011, art.13 comma 20 (rifinanziamento fondo per gli anni 2012 e 2013)

MUTUI: Sospensione rate - 2
Prorogato l'ultima volta fino al 31/3/2013  l'accordo firmato originariamente nel 2009 dall'ABI per il sostegno alle famiglie (il cosiddetto Piano Famiglie) che tra le altre cose prevede la possibilita', per chi ha sottoscritto il mutuo con una delle banche aderenti all'accordo (per le banche infatti l'adesione e' facoltativa), di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per almeno 12 mesi.

Sono compresi i mutui fino a 150.000 euro sottoscritti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale, compresi i mutui cartolarizzati.
I soggetti interessati non devono avere un reddito annuo superiore a 40.000 euro e devono dimostrare di aver subito o di subire, nel periodo compreso tra Gennaio 2009 e Febbraio 2013, eventi particolarmente negativi come la perdita del lavoro, l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza, l'ingresso in cassa integrazione, la morte del familiare percettore di reddito, etc.

Le banche aderenti possono, soggettivamente, migliorare ed ampliare le condizioni del beneficio. La richiesta puo' essere inoltrata alla propria banca, se aderente all''iniziativa, entro il 31 Marzo 2013. La domanda puo' essere presentata solo da chi non abbia gia' usufruito della sospensione.

Per approfondimenti ed informazioni (anche sulla lista di banche aderenti): clicca qui

Riferimenti normativi:
Accordo quadro ABI/Min.Finanze 25/3/09 (sottoscritto nell'ambito della sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti dall'art.12 DL 185/08, i cosiddetti "Tremonti Bond") e accordo ABI/CNCU del 18/12/09, rinnovato, in ultimo, il 30/1/2013.

Scelta tra le due soluzioni
Le due soluzioni convivono e hanno caratteristiche leggermente diverse che devono essere oggetto di valutazione. E' da evidenziare tuttavia che la sospensione “obbligatoria” per le banche (la numero 1, disciplinata dal decreto ministeriale) e' preferibile a quella “facoltativa” (numero 2) del Piano Famiglie per il semplice fatto che mentre nel primo caso il costo per interessi è a carico dell'apposito fondo di solidarietà, nel secondo rimane a carico del mutuatario che richiede la sospensione.


MUTUI: Sospensione rate per i terremotati dell'Emilia Romagna
Segnaliamo anche che grazie ad accordi dell'ABI con le banche del territorio emiliano, e' stata prorogata al 31/12/2013 la possibilita' di ottenere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per chi ha subito danni dal terremoto di Maggio 2012.

Per i dettagli si deve contattare una delle banche aderenti all'accordo, elencate sul sito ABI a questa pagina.

MUTUI: Fondo acquisto prima casa per le giovani coppie
Previsto fin dal 2008, "rilanciato" dalla finanziaria 2010 e poi definitivamente partito nel 2011, il fondo mutui giovani coppie e' destinato ad agevolare l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La dotazione iniziale del fondo, lanciato dal Ministero della gioventu' , e' di 50 milioni di euro utilizzabili come garanzia per mutui concessi per l'acquisto dell'abitazione principale di importo non superiore a 200.000 euro non cartolarizzabili. Il Decreto attuativo fissa i tassi massimi a seconda del tipo di mutuo (vedi testo nelle fonti normative). Recentemente il fondo e' stato incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

La garanzia
Il beneficio consiste in una "garanzia di Stato" che puo' arrivare a coprire il 50% della quota capitale, degli oneri -non superiori al 5% del capitale residuo- e degli interessi calcolati al tasso legale. In ogni caso essa non puo' superare i 75.000 euro.
Tale garanzia interviene in caso di mancato pagamento delle rate; la banca/finanziaria puo' infatti rivalersi sul fondo se il debitore non paga entro 100 giorni dall'invio del sollecito.
Una volta intervenuto, il Ministero della gioventu' dovrebbe subentrare alla banca/finanziaria e procede al recupero delle somme pagate, anche attraverso emissione di cartella esattoriale.

Chi puo' usufruirne
Possono utilizzare il beneficio le coppie coniugate, con o senza figli, oppure i nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con queste caratteristiche: - eta' massima 35 anni per entrambi i componenti la coppia o il nucleo familiare;
- Isee complessivo (ISEE) non superiore a 40mila euro (*);
- non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo (sono esclusi gli immobili acquisiti per successione, anche in comunione con altri, concessi in uso gratuito a genitori o fratelli).

Dal 2014 l'accesso al Fondo sara' consentito anche ai giovani di eta' inferiore ai 35 anni che abbiano un contratto di lavoro atipico (apprendistato, telelavoro, etc.).

Caratteristiche dell'immobile da acquistare:
- deve essere adibito ad abitazione principale;
- non dev'essere di categoria A1 A8 o A9 (abitazioni signorili, ville, castelli o palazzi);
- non deve avere superficie superiore a 95 metri quadrati (*);
- non dev'essere di lusso (vedi DM 2/8/69).
Nella concessione della garanzia viene data la priorita' ai casi ove l'immobile e' situato in aree a forte tensione abitativa.

Come fare
Per prima cosa ci si deve rivolgere ad una delle banche/finanziarie che hanno aderito al protocollo di intesa Ministero della Gioventu'/ABI.
Alla banca/finanziaria dovra' essere consegnato un modulo di richiesta con allegata tutta la documentazione utile per verificare l'esistenza dei requisiti richiesti (attestazione ISEE, autocertificazione dove si dichiara di possedere i requisiti, etc.).
Prima di erogare il mutuo la banca/finanziaria chiedera' al gestore del fondo, per via telematica, la comunicazione di ammissione al fondo.

E' bene sapere che la banca/finanziaria e' libera di erogare o meno il mutuo. Se accetta, potra' concedere le agevolazioni solo previa ricezione del "via libera" da parte del gestore del fondo.
Ulteriormente, e sempre se accetta, non dovra' chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive non assicurative, quest'ultime sempre e comune nel rispetto della legge. In merito si ricorda che le banche non possono abbinare ai mutui polizze assicurative proprie o di societa' del proprio gruppo, e che se prevedono l'obbligo di sottoscrivere una polizza vita devono proporre due preventivi diversi, lasciando il cliente libero di scegliere sul mercato la polizza che ritiene piu' conveniente.
(si veda in merito l'art.36bis del Dl 201/2011, il provvedimento ISVAP n.2946/2011 e l'art.28 del Dl 1/2012 convertito nella Legge 27/2012).

Per scaricare il modulo, avere informazioni sulla procedura e conoscere quali banche hanno aderito al protocollo si veda qui: www.diamoglifuturo.it/fondo-casa

(*) questi nuovi tetti sono stati fissati dal Dm 24/6/2013 a partire dal 21/9/2013; da questa stessa data e' in vigore la regola che prevede, in caso di domande pervenute lo stesso giorno, che venga data priorita' a quelle presentate da giovani coppie o nuclei familiari i cui componenti NON risultino occupati con lavoro a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi:

Dl 112/08 art.13 comma 3 bis e Finanziaria 2010 (legge 191/09 art.2 comma 39), Decreto Pres.Cons.ministri 17/12/2010 n.256 modificato dal DPCM 24/6/2013 (in vigore dal 21/9/2013) e Protocollo di intesa Ministero della gioventu'/ABI del 18/5/2011 (rinnovato il 28/11/2013); Dl 102/2013 convertito nella Legge 124/2013 art.6.

FONDI AFFITTI
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Nel 2013 e' stato rifinanziato con 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il fondo previsto dalla Legge 431/1998 (art.11) relativo alle iniziative comunali riguardanti inquilini che hanno difficolta' a pagare l'affitto. I comuni devono decidere come gestire i fondi di loro competenza (ripartiti a cura delle Regioni) e pubblicare entro il 30/9 di ogni anno un bando che definisca le modalita' di accesso. Gli interessati, quindi, devono rivolgersi al proprio comune.

Fondo inquilini morosi
Nuovo, istituito presso il Min.infrastrutture e trasporti, e' destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con dotazione di 20 milioni di euro per 2014 e 2015 (ciascuno). Come il precedente puo' essere utilizzato dai comuni ad alta tensione abitativa dove siano gia' stati attivati bandi per l'erogazione dei contributi in tal senso.
Per la ripartizione dei fondi e' atteso un decreto con il quale dovranno anche essere stabiliti i criteri e le priorita' da rispettare nei provvedimenti comunali che dovranno anche definire le condizioni di morosita' incolpevole. Hanno priorita' le regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo.
Anche per questo fondo gli interessati devono rivolgersi al proprio comune.

Riferimenti normativi:
- Dl 102/2013 convertito nella Legge 124/2013, art.6 commi 4/5

BONUS ELETTRICITA'
Dal 1/1/2009 e' usufruibile un bonus nella bolletta della luce per i clienti disagiati. Ne possono usufruire:
a) utenti in condizioni di disagio economico, ovvero quei nuclei familiari che dispongono di un ISEE di valore inferiore od uguale a 7.500 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw (4,5 Kw se il numero di familiari con stessa residenza supera i 4);
b) utenti in condizioni di disagio fisico. Sono intesi come tali quelli nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) utenti con quattro o piu' figli (famiglie numerose) a carico, con ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 4,5 Kw.

Quantificazione
Per i clienti in stato di disagio economico l'importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare. Per il 2013 i valori sono:
- euro 71 annui per nucleo familiare di 1-2 componenti;
- euro 91 annui per nucleo familiare di 3-4 componenti;
- euro 155 annui per nucleo familiare di oltre 4 componenti.

L'importo annuale viene ripartito sulle bollette del periodo, in proporzione rispetto ai giorni considerati -ai fini degli addebiti di consumo di energia- da ogni bolletta. La formula utilizzata e' I'importo bonus annuale diviso 365 e poi moltiplicato per il numero di giorni. Il risultato e' arrotondato alla seconda cifra decimale.

Per i soggetti in gravi condizioni di salute (disagio fisico) il valore del bonus, dal 2013, varia in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro utilizzo. Per approfondimenti si veda la scheda BONUS ELETTRICO PER MALATI GRAVI CHE UTILIZZANO APPARECCHI MEDICALI: come cambia dal 2013

Erogazione
Deve essere presentata una richiesta di ammissione presso il proprio Comune di residenza o presso altri istituti delegati (come i CAF) compilando un modulo predisposto che puo' essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito dell'Autorita' garante.
Il Comune rilascia un certificato e lo inoltra al distributore locale che, effettuate tutte le verifiche del caso, autorizza il venditore ad erogare il bonus all'utente.

Per i casi di disagio economico il bonus e' riconosciuto per un anno e puo' essere rinnovato per altri 12 mesi. Cio' dietro apposita richiesta da presentarsi in Comune entro il penultimo mese del periodo (annuale) di godimento. Se la richiesta di rinnovo e' presentata in ritardo essa viene trattata come se fosse la prima (quella di ammissione), e si seguono i tempi e i modi della prima attivazione.

Il bonus viene erogato dal venditore nella prima bolletta successiva al momento in cui riceve, a sua volta, la fatturazione dello stesso da parte del distributore locale. L'erogazione avviene tramite accredito di una specifica "componente tariffaria compensativa" espressa in euro.

Per informazioni dettagliate e per scaricare la modulistica: clicca qui

Riferimenti normativi:
- D.M. (Ministero dello sviluppo economico) del 28/12/07, emesso in ottemperanza alle disposizioni della Finanziaria 2006 (legge 266/05), art.1 comma 375.
- Le disposizioni attuative sono invece la Delibera AEEG 117/2008 piu' volte aggiornata.

BONUS GAS
L'autorita' garante per l'energia ed il gas ha definito, con provvedimento del 6/7/2009, i criteri per fruire del cosiddetto BONUS GAS che va ad aggiungersi al bonus energia gia' detto.

Beneficiari:
Clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro (20.000 euro se vi sono 4 o piu' figli a carico), solo per la fornitura di gas nell'abitazione di residenza, compresi gli utenti che utilizzano impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale.

Valore bonus
Varia a seconda della zona climatica, della tipologia di utilizzo (solo cottura e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura acqua calda e riscaldamento insieme), e del numero di residenti nell'abitazione.
Clicca qui per il calcolo del bonus 

Come chiederlo
Si puo' presentare domanda al proprio Comune di residenza o presso altro istituto incaricato (come per esempio i CAF).

L'erogazione e' analoga a quella del bonus elettrico (vedi sopra). Il Comune trasmette i dati al distributore locale che a sua volta colloquia con il venditore che provvede all'accredito in bolletta. Il bonus GAS e' cumulabile sia con il bonus elettrico che con la carta acquisti.

La modulistica da utilizzare e' presente su vari siti, tra cui quello dell'Autorita' garante per l'energia ed il gas, dove si trovano tutte le informazioni dettagliate: clicca qui

E' stato anche approntato un numero verde per chiedere informazioni: 800.166.654 (ore 8-18 dal lunedi al venerdi).

Riferimenti normativi:
D.l. 248/07 (legge 31/08), art.46, Dl 185/08 (legge 2/09) art.3, e Delibera ARG/GAS 88/09 del 6/7/2009

BONUS ACQUA
La fornitura di acqua e' gestita localmente (dai vari gestori del servizio idrico che fanno capo alle Autorita' di ambito, gli AATO) e conseguentemente gli eventuali bonus dedicati alle famiglie a basso reddito sono decisi allo stesso modo, dalle Autorita' locali.

Ogni utente interessato deve quindi informarsi presso il proprio gestore o direttamente presso l'AATO competente (ogni Regione puo' averne uno o piu').

Per quanto riguarda la Toscana e piu' in particolare Publiacqua (che gestisce le utenze idriche in 49 comuni compresa Firenze), ci risulta che per il 2013 siano usufruibili le stesse agevolazioni tariffarie del 2012.

Per usufruire del bonus l'utente (intestatario del contratto con Publiacqua) deve avere questi requisiti:
- ISEE fino a Euro 10.084,87
- indicatore ISEE fino a Euro 12.579,76 con almeno 5 componenti;
- indicatore ISEE fino a Euro 12.579,76 e almeno un soggetto che, a causa di particolari condizioni mediche, adeguatamente certificate, necessiti di un maggior utilizzo di acqua superiore di almeno il 30% il consumo storico dell'utente o la media dei consumi dell'utenza domestica.

E' ottenibile il rimborso annuale pari all'importo relativo a 20 metri cubi/annui di acqua per ciascun componente del nucleo familiare (calcolato applicando la tariffa base del servizio usufruito).

Le richieste vanno presentate agli uffici di Publiacqua su moduli prestampati.
Clicca qui per i moduli per l'utenza singola
Clicca qui per i moduli delle utenze condominiali
Per usufruire dei benefici per il 2013 la scadenza di presentazione delle domande e' il 30/4/2013.

Per informazioni dettagliate si consiglia di contattare direttamente Publiacqua al numero 800238238. Qui il regolamento di Publiacqua.

BUONI VACANZE
Introdotti nel 2010 per agevolare le vacanze delle famiglie a basso reddito, sono purtroppo cessati, senza alcun successivo rifinanziamento, nel 2012.
Maggiori informazioni si trovano sul sito www.buonivacanze.it

LINK UTILI
- Incentivi per le famiglie anno 2012: clicca qui
- Incentivi per le famiglie anno 2011: clicca qui
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS