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INCENTIVI 2010: AGEVOLAZIONI E BONUS PER LE FAMIGLIE
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
15 gennaio 2010 14:10
 
Scheda rivista il 26/1/2011

Non tutti i bonus per la famiglia introdotti negli anni passati sono stati riconfermati per il 2010.
Gli esclusi sono il bonus famiglia (un bonifico erogato nel 2009 alle famiglie povere in busta paga come una tantum) e il tetto-rata al 4% per i mutui a tasso variabile (che valeva solo per le rate del 2009).

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD)
Cos'e'
La carta acquisti e' una tessera di pagamento -tipo bancomat- che viene "caricata" a spese dello Stato di una somma annuale di 480 euro, accreditati con rate bimestrali di 80 euro. Gli 80 euro di ciascun bimestre possono essere spesi al massimo entro i due bimestri successivi. E' una carta che non ha scadenza, quindi quelle ottenute nel 2009 possono essere utilizzate anche nel 2010.
E' concessa ad anziani o famiglie con bimbi piccoli che rispondono a determinati requisiti (vedi piu' avanti).
La carta va richiesta presso gli uffici postali compilando un modulo che poi le Poste inoltreranno all'INPS il quale inviera' la carta inizialmente priva di fondi.
Prima di accreditare il bonus, l'INPS verifichera' la sussistenza dei requisiti e la correttezza della richiesta.
La carta sara' poi caricata all'inizio di ogni bimestre, con inizio il bimestre successivo alla richiesta (per esempio se la richiesta viene fatta a Gennaio o Febbraio 2009 il primo accredito sara' fatto nel bimestre Marzo-Aprile). Una volta avvenuto il primo accredito, le Poste inviano a casa dell'interessato il codice PIN necessario all'utilizzo della carta.
L'interlocutore in caso di problemi, dubbi o difficolta' e' e resta la Posta, che deve rilasciare, se richiesta, la stampa della posizione individuale del richiedente, contenente il riconoscimento del diritto di fruizione del bonus.
Informazioni sugli accrediti e sul saldo disponibile possono essere ottenute, oltre che presso l'ufficio postale, anche chiamando il numero verde 800-666-888 o presso gli sportelli Postamat.
La carta puo' essere utilizzata per l'acquisto di alimentari in negozi abilitati (che espongono un logo particolare riferito alla carta), in farmacia, per pagare bollette energetiche e spese sanitarie. In determinati negozi convenzionati e' usufruibile anche uno sconto aggiuntivo del 5%. Alcuni enti locali, inoltre, incrementano i benefici della carta aumentando l'accreditamento bimestrale (per esempio la Regione Friuli, il Comune di Alessandria, etc.)

Chi la puo' ottenere
E' concessa ai cittadini italiani residenti in Italia anziani o genitori di bambini di eta' non superiore ai tre anni.
Sono inclusi gli anziani che, contemporaneamente:
- abbiano piu' di 65 anni e abbiano avuto un imposta Irpef netta pari a zero nell'anno precedente a quello della richiesta oppure nel secondo anno antecedente;
- non godano di trattamenti pensionistici o assistenziali che superino, cumulati a eventuali redditi propri, i 6.235,35 euro annui (8.313,8 se di eta' pari o superiore a 70 anni) (*);
- abbiano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 6.235,35 euro (*);
- non siano intestatari, da soli o col coniuge, di piu' di un'utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche, di piu' di un'utenza del gas, di piu' di un autoveicolo, di piu' di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000;
- non fruiscano di vitto pagato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura o in istituti di pena.

Note dell'INPS:
- i trattamenti pensionistici da considerare sono quelli in essere nell'anno di presentazione della domanda;
- la quattordicesima e l'importo aggiuntivo non costituiscono reddito ai fini della verifica dei requisiti necessari all'ottenimento della carta;
- in caso di validita' dell'ISEE anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l'accredito (esempio: ISEE valido fino a 1/1/09) c'e' comunque il diritto ad usufruire del bonus per tutto il periodo (nell'esempio: primo bimestre 2009).
 - (*) valori valevoli per l'anno 2010, come da variazione comunicata dall'Inps con messaggio 384/2010.

Sono inclusi i bambini (e, come fruitori, i genitori, gli affidatari o i tutori) che, contemporaneamente:
- abbiano meno di tre anni;
- abbiano un ISEE inferiore a euro 6.235,35 (*);
- non siano, insieme a chi ne esercita la potesta', l'affido o la tutela, intestatari di piu' di un'utenza elettrica domestica, di piu' di un'utenza elettrica non domestica, di piu' di due utenze del gas, di piu' di due autoveicoli, di piu' di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.

Note dell'INPS:
- il possesso del requisito anagrafico anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l'accredito (esempio: bimbo che compie tre anni il 2/1/09) da' diritto all'accredito per l'intero periodo (nell'esempio: primo bimestre 2009). Stessa cosa per la validita' dell l'ISEE;
- in caso di coniugi non legalmente separati il reddito da considerare, al fine di calcolare quello del nucleo familiare, e' quello di entrambi e l'ISEE deve considerare anche il coniuge che magari non vive piu' in casa.
- (*) valore valevole per l'anno 2010, come da variazione comunicata dall'Inps con messaggio 384/2010.

Nel primo caso la carta viene intestata all'anziano, nel secondo ai genitori (affidatari o tutori). Se questi ultimi hanno potesta' su piu' di un bimbo con i requisiti visti sopra, viene concesso un beneficio multiplo sulla stessa carta (uno per bimbo).

I beneficiari con impedimenti fisici possono chiedere che la carta venga intestata ad una persona di fiducia. Tale persona non puo' essere indicata da piu' beneficiari a meno che non siano tutori delegati dall'Autorita' giudiziaria, soggetti che usano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza, di comunita' religiose etc.

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Riferimento normativo:
Introdotta dal dl 112/08 convertito nella legge 133/08 e resa attuativa da due decreti del Ministero dell'Economia (DM 16/9/08 e DM 8/11/08) entrambi pubblicati sulla GU del 1/12/08.

FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI
L'anno scorso e' stato istituito un fondo rotativo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 da utilizzare per il rilascio di garanzie -anche fidejussorie- alle banche e alle finanziarie per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'accesso al credito da parte di famiglie con un figlio nato o adottato nel triennio di riferimento. Ulteriori 10 milioni di euro sono riservati a contributi destinati a famiglie di bambini nati o adottati nel 2009 che siano portatori di malattie rare (quelle definite dal decreto del Ministero della Sanita' n.279 del 18/5/2001).

I dettagli di questo bonus sono stati fissati dal decreto attuativo del 10/9/2009, al quale e' seguita la firma di un protocollo tra Ministero e ABI.

In breve
- I finanziamenti interessati sono quelli a tasso fisso, di durata fino a 5 anni di ammontare non superiore a 5000 euro.
- Le garanzie "di Stato" potranno arrivare al 50% della quota capitale del finanziamento e sono incondizionate e irrevocabili. Se il richiedente ha un ISEE inferiore a 15.000 euro la garanzia potra' salire fino al 75% del prestito.
- Il fondo, costituito presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, sara' gestito da un apposita' societa' a capitale pubblico (forse la CONSAP).
- L'iter per usufruirne sara' praticamente questo: i soggetti interessati si rivolgono alle banche o finanziarie che aderiranno all'iniziativa (firmando una convenzione). Queste si rivolgeranno al soggetto gestore, per via telematica, per ottenere l'ammissione al fondo. Ottenuta tale autorizzazione stipuleranno il finanziamento con il richiedente.
- La garanzia interviene ovviamente in caso di mancato pagamento delle rate. In prima fase la banca/finanziaria si rivolgera' direttamente al debitore (beneficiario del finanziamento) con invio di un sollecito. Se a questo non seguira' pagamento entro 60gg, la banca/finanziaria potra' chiedere l'intervento al fondo. Per la parte non coperta dal fondo (interessi, spese, etc) la banca/finanziaria dovra', se vorra', agire direttamente verso il debitore.
- Per i genitori di bambini (sempre nati o adottati nel triennio) che siano portatori di malattie rare e' concesso anche un contributo per gli interessi di misura tale che il TAEG a carico del beneficiario sia di massimo 0,50%.

Come usufruirne
Ci si deve rivolgere ad una delle banche o finanziarie convenzionate, compilando presso di loro un modulo di richiesta (con autocertificazione dei requisiti richiesti), entro il 30/6 dell'anno successivo a quello di nascita o adozione del figlio.

Tutte le informazioni si trovano sul sito www.fondonuovinati.it
Altri approfondimenti: clicca qui

Riferimenti normativi:
Decreto anticrisi (d.l.185/08), convertito nella legge 2/09, art.4 e DPCM 10/9/2009 (G.U. del 27/10/2009).

BONUS APPRENDISTI E PRECARI
Vengono introdotti, in via sperimentale ed in aggiunta alle ordinarie indennita' di disoccupazione, degli strumenti di tutela del reddito in caso si sospensione dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali e di licenziamento.

Per il triennio 2009/2011 queste indennita'  riguardano gli apprendisti con almeno tre mesi di servizio e i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS che soddisfino determinati requisiti, ai quali potra' andare una somma pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente.

Queste le novita' introdotte dall'Inps a seguito del decreto :
- aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria a 90 giorni nei casi di sospensione (con requisiti ridotti o normali)
- estensione in via sperimentale agli apprendisti di un trattamento pari all'indennita' ordinaria di dicoccupazione in caso di sospensione (con requisiti normali).

Per ogni chiarimento e' bene rivolgersi all'INPS o ad un sindacato.
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Riferimento normativo:
Decreto anticrisi (d.l.185/08), convertito nella legge 2/09, art.19 e Circolare INPS n.39/2009

MUTUI PRIMA CASA
Fondo acquisto prima casa
Ricompare, con piccoli ritocchi, il fondo introdotto da uno dei decreti anticrisi dell'estate 2008, mai reso attuativo (doveva partire a Settembre 2008) per mancata emissione dei decreti da parte del Ministero della gioventu'.

Si tratta di un fondo che ha il fine di agevolare l'accesso al credito, quindi ai contratti di mutuo, per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La dotazione iniziale e' di 4 milioni di euro per il 2008 e di 10 milioni di euro per il 2009 e il 2010. Si attende ancora, e speriamo per poco, il decreto attuativo del Ministero della gioventu' da emettersi in accordo col Ministero dell'Economia e quello delle infrastrutture e trasporti.

Riferimenti normativi:
Dl 112/08 art.13 comma 3 bis e Finanziaria 2010 (legge 191/09 art.2 comma 39).
Nota: La Corte Costituzionale ha sancito la legittimita' costituzionale del comma suddetto (3 bis dell'art.13 Dl 112/08) con la sentenza n.121 del 26/3/2010. La questione di illegittimita' costituzionale era stata sollevata da diverse Regioni  per ragioni di competenza territoriale della materia.

Sospensione rate
Per il 2010 l'ABI ha firmato accordi per il sostegno alle famiglie (il cosiddetto Piano Famiglie) che tra le altre cose prevede la possibilita', per chi ha sottoscritto il mutuo con una delle banche aderenti all'accordo (per le banche infatti l'adesione e' facoltativa), di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per almeno 12 mesi.

Sono compresi i mutui fino a 150.000 euro sottoscritti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale, compresi i mutui cartolarizzati.
I soggetti interessati non devono avere un reddito annuo superiore a 40.000 euro e devono dimostrare di aver subito o di subire, nel periodo 2009/2010, eventi particolarmente negativi come la perdita del lavoro, l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza, l'ingresso in cassa integrazione, la morte del familiare percettore di reddito, etc.

Le banche aderenti possono, soggettivamente, migliorare ed ampliare le condizioni del beneficio.
La richiesta potra' essere inoltrata alla propria banca (se aderente all'iniziativa) a partire dal 1/2/2010.

Per approfondimenti ed informazioni (anche sulla lista di banche aderenti): clicca qui

Riferimenti normativi:
Accordo quadro ABI/Min.Finanze 25/3/09 (sottoscritto nell'ambito della sottoscrizione degli strumenti finanziari previsiti dall'art.12 DL 185/08, i cosiddetti "Tremonti Bond") e accordo ABI/CNCU 18/12/09.

Sulla sospensione rate mutui prima casa si veda anche questa scheda, che tratta dell'agevolazione inserita nella finanziaria 2008 e resa attuativa dal DM del Ministero dell'Economia n.132/2010
MUTUI PER LA CASA DI ABITAZIONE: CHI PUO' OTTENERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE E COME:
clicca qui

BONUS ELETTRICITA'

Dal 1/1/2009 e' usufruibile un bonus nella bolletta della luce per i clienti disagiati. Ne possono usufruire:
a) utenti in condizioni di disagio economico, ovvero quei nuclei familiari che dispongono di un ISEE di valore inferiore od uguale a 7.500 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw (4,5 Kw se il numero di familiari con stessa residenza supera i 4);
b) utenti in condizioni di disagio fisico. Sono intesi come tali quelli nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) utenti con quattro o piu' figli (famiglie numerose) a carico, con ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 4,5 Kw.

Quantificazione
Per i clienti in stato di disagio economico l'importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare:
- euro 56 annui per nucleo familiare di 1-2 componenti;
- euro 72 annui per nucleo familiare di 3-4 componenti;
- euro 124 annui per nucleo familiare di oltre 4 componenti.

L'importo annuale viene ripartito sulle bollette del periodo, in proporzione rispetto ai giorni considerati -ai fini degli addebiti di consumo di energia- da ogni bolletta. La formula utilizzata e' I'importo bonus annuale diviso 365 e poi moltiplicato per il numero di giorni. Il risultato e' arrotondato alla seconda cifra decimale.

Per i clienti in stato di disagio fisico il bonus e' invece di 138 euro annui.

Attenzione! Gli importi suddetti sono quelli validi per il 2010.

Erogazione
Deve essere presentata una richiesta di ammissione presso il proprio Comune di residenza o presso altri istituti delegati (come i CAF) compilando un modulo predisposto che puo' essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito dell'Autorita' garante.
Il Comune rilascia un certificato e lo inoltra al distributore locale che, effettuate tutte le verifiche del caso, autorizza il venditore ad erogare il bonus all'utente.

Per i casi di disagio economico il bonus e' riconosciuto per un anno e puo' essere rinnovato per altri 12 mesi. Cio' dietro apposita richiesta da presentarsi in Comune entro il penultimo mese del periodo (annuale) di godimento. Se la richiesta di rinnovo e' presentata in ritardo essa viene trattata come se fosse la prima (quella di ammissione), e si seguono i tempi e i modi della prima attivazione.

Il bonus viene erogato dal venditore nella prima bolletta successiva al momento in cui riceve, a sua volta, la fatturazione dello stesso da parte del distributore locale. L'erogazione avviene tramite accredito di una specifica "componente tariffaria compensativa" espressa in euro.

Per informazioni dettagliate e per scaricare la modulistica: clicca qui

Riferimenti normativi:
D.M. (Ministero dello sviluppo economico) del 28/12/07, emesso in ottemperanza alle disposizioni della Finanziaria 2006 (legge 266/05), art.1 comma 375.
Le disposizioni attuative sono invece la Delibera AEEG del 6 Agosto 2008 modificata dalle Delibere 152/08 e 172/08.

BONUS GAS
L'autorita' garante per l'energia ed il gas ha definito, con provvedimento del 6/7/2009, i criteri per fruire del cosiddetto BONUS GAS che va ad aggiungersi al bonus energia gia' detto.

Le domande possono essere presentate al proprio Comune di residenza con possibilita' di godere del bonus in modo retroattivo a tutto il 2009 se si provvede entro Aprile 2010.

Beneficiari:
Clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro (20.000 euro se vi sono 4 o piu' figli a carico), solo per la fornitura di gas nell'abitazione di residenza, compresi gli utenti che utilizzano impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale.

Valore bonus
Varia a seconda della zona climatica, della tipologia di utilizzo (solo cottura e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura acqua calda e riscaldamento insieme), e del numero di residenti nell'abitazione.

Questa la tabella
Bonus in Euro
 
zone A/B
 
zona C
 
zona D
 
zona E
 
zona F
 
Famiglie fino a 4 componenti:
Acqua calda sanitaria e/o cottura
Riscaldamento
Acqua calda sanitaria e/o cottura piu' risaldamento
 

  25
  35
  60
 

  25
  50
  75
 

  25
  75
100
 

  25
100
125
 

  25
135
160
 
Famiglie oltre 4 componenti:
Acqua calda sanitaria e/o cottura
Riscaldamento
Acqua calda sanitaria e/o cottura piu' risaldamento
 

  40
  45
  85
 

  40
  70
110
 

  40
105
145
 

  40
140
180
 

  40
190
230
 
 
Le zone climatiche sono quelle definite dal Dpr 412/1993. L'elenco e' disponibile su molti siti internet.

Come chiederlo
Si puo' presentare domanda al proprio Comune di residenza o presso altro istituto incaricato (come per esempio i CAF). Per chi presentera' la domanda entro il 30/4/2010 l'applicazione del bonus sara' retroattiva al 1/1/2009.

L'erogazione e' analoga a quella del bonus elettrico (vedi sopra). Il Comune trasmette i dati al distributore locale che a sua volta colloquia con il venditore che provvede all'accredito in bolletta. Il bonus GAS e' cumulabile sia con il bonus elettrico che con la carta acquisti.

La modulistica da utilizzare e' presente su vari siti, tra cui quello dell'Autorita' garante per l'energia ed il gas, dove si trovano tutte le informazioni dettagliate: clicca qui

E' stato anche approntato un numero verde per chiedere informazioni: 800.166.654 (ore 8-18 dal lunedi al venerdi).

Riferimenti normativi:
D.l. 248/07 (legge 31/08), art.46, Dl 185/08 (legge 2/09) art.3, e Delibera ARG/GAS 88/09 del 6/7/2009

BONUS ACQUA
La fornitura di acqua e' gestita localmente (dai vari gestori del servizio idrico che fanno capo alle Autorita' di ambito, gli AATO) e conseguentemente gli eventuali bonus dedicati alle famiglie a basso reddito sono decisi allo stesso modo, dalle Autorita' locali.

Ogni utente interessato deve quindi informarsi presso il proprio gestore o direttamente presso l'AATO competente (ogni Regione puo' averne uno o piu').

Per quanto riguarda i Comuni gestiti dall'AATO 3 Medio Valdarno (53 Comuni appartenenti alle Province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Prato, quindi in termini generali il territorio di Firenze-Prato-Pistoia, il Mugello, la Valdisieve, la parte settentrionale del Chianti e la parte mediana del Valdarno), sono attive queste agevolazioni:

Per i nuclei familiari nei quali sia presente l'intestatario del contratto con Publiacqua, con questi requisiti:
- ISEE fino a Euro 9.589,95;
- indicatore ISEE fino a Euro 11.962,40 con almeno 5 componenti;
- indicatore ISEE fino a Euro 11.962,40 e almeno un soggetto che, a causa di particolari condizioni mediche, adeguatamente certificate, necessiti di un maggior utilizzo di acqua superiore di almeno il 30% il consumo storico dell'utente o la media dei consumi dell'utenza domestica.

E' ottenibile il rimborso annuale pari all'importo relativo a 20 metri cubi/annui di acqua per ciascun componente del nucleo familiare (calcolato applicando la tariffa base del servizio usufruito).

Le richieste vanno presentate su moduli predisposti dall'Autorita' agli uffici di Publiacqua. Per usufruire dei benefici per il 2010, la scadenza di presentazione delle domande e' il 30/4/2010
Per moduli, informazioni e dettagli: clicca qui

BUONI VACANZA

Diventano fruibili dal 20/1/2010 i "buoni vacanza", finanziati dallo Stato e destinati alle famiglie a basso reddito, utilizzabili in alcune strutture turistiche convenzionate, ubicate nel territorio italiano (fuori dal Comune di residenza) entro il 31/12/2010 (data prorogata, dalla prima scadenza del 30/6/2010. dal DM 9/7/2010.
I buoni emessi dal 17/8/2010 sono invece utilizzabili fino al 3/7/2011.

L'importo richiedibile come "buono vacanza" dipende dal numero dei componenti il nucleo familiare e dal reddito complessivo dello stesso. Per esempio, una famiglia di due persone con reddito fino a 15.000 euro puo' chiedere fino a 785 euro in buoni vacanza, usufruendo di un bonus statale del 45% corrispondente a massimo 353,25 euro. Cio' implica che all'atto della richiesta dei buoni il richiedente dovra' comunque pagare la quota rimasta a suo carico, in questo caso fino a 431,75 euro.

In pratica quindi i buoni devono comunque essere acquistati, e il bonus consiste in uno sconto che varia, a seconda dei casi, dal 20 al 45% (quest'ultimo riservato alle famiglie con reddito piu' basso rispetto al numero dei componenti).

I buoni erogati sono dei veri e propri titoli di pagamento (tipo assegno) spendibili subito ed emessi in piccolo taglio (5 o 20 euro), cosi' da poter essere utilizzati in momenti diversi.

Come chiederli
La prenotazione puo' essere fatta dal 20/1/2010 attraverso il sito www.buonivacanze.it , una sola volta per acquirente.
Vengono rilasciati un modulo (via email) e un numero di prenotazione (via sms). Il modulo, sottoscritto, deve essere presentato entro 10 giorni ad un qualunque sportello della Banca Intesa San Paolo, presso il quale deve essere effettuato il versamento dell'importo a proprio carico. I buoni vengono poi spediti a casa con raccomandata a/r.

Informazioni dettagliate si trovano sul sito del Governo (clicca qui) e su www.buonivacanze.it

Riferimenti normativi:
- La Finanziaria 2008 (legge 244/07 art.2 comma 193) ha attivato il "fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico" gia' previsto dall'art.10 della legge 135/2001, prevedendo l'emissione di decreti che regolamentino l'utilizzo del fondo allo scopo di creare dei "buoni vacanza" da destinare alle fasce sociali piu' deboli.
- Il DPCM 21/10/08 ha definito le caratteristiche di questi buoni un successio Decreto del Dipartimento per lo sviluppo e la competivita' del turismo ha stabilito le modalità operative per la presentazione delle domande (GU 25/11/09).
- il Decreto del 9/7/2010 ha ridefinito le modalita' e i tempi di fruizione.

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