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Immigrazione. Permesso di soggiorno per attesa occupazione e sanatoria
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Scheda Pratica di Claudia Moretti
9 febbraio 2010 13:12
 
Riportiamo i contenuti della circolare n. 8392 del 28 dicembre 2009 con cui il Ministero dell’Interno Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, nell'ambito della legge 3 agosto 2009 n. 102 (“Procedure di emersione dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Interruzione del rapporto di lavoro).

1. Ha ribadito che l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni previste dalla L. 102/09 deriva esclusivamente dal completamento della procedura di emersione, attraverso la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione dell’assunzione all’I.N.P.S. e la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno da parte del lavoratore straniero.

2. Ha fatto presente che continuano a pervenire al Dipartimento numerose segnalazioni riguardanti interruzioni del rapporto di lavoro al di fuori delle ipotesi previste dalla suddetta circolare, avvenute prima della conclusione della procedura presso lo Sportello Unico.

3. Ha precisato che anche in tali ipotesi il datore di lavoro, che ha presentato la domanda di emersione, dovrà essere convocato insieme al lavoratore presso gli Sportelli Unici, al fine di formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificando i motivi che hanno causato l’interruzione dello stesso rapporto, e sottoscrivere comunque – contestualmente al lavoratore straniero – il contratto di soggiorno, per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore.
Attenzione: Solo a seguito di tale adempimento, si perfezionerà la conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi prevista dalla norma.

4. L’I.N.P.S. avrà cura di effettuare la comunicazione di assunzione e, contestualmente, quella relativa alla data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Il datore di lavoro dovrà provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali all’I.N.P.S., a favore del lavoratore straniero, per l’intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro. Ai lavoratori interessati sarà consentito, quindi, richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

6. Nel caso in cui, a seguito della convocazione, soltanto il datore di lavoro si rechi regolarmente presso gli Sportelli Unici, questi dovrà confermare di avere assolto all’obbligo di informare il lavoratore sulla necessità di presentarsi alla convocazione presso lo Sportello Unico per completare la procedura di emersione, fornendo indicazioni sui motivi della mancata presentazione, qualora ne abbia notizia. In tale ipotesi, si procederà per il datore di lavoro agli adempimenti sopra descritti (sottoscrizione del contratto di soggiorno, assunzione del lavoratore e cessazione del rapporto di lavoro) con conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

7. Infine, la circolare chiarisce che nelle more della definizione della procedura di emersione, i lavoratori extracomunitari non possono comunque essere assunti da un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato la domanda di emersione. Il che' chiaramente pone il dubbio: ma di cosa dovrebbe allora vivere lo straniero in attesa del permesso per regolarizzazione se non puo' lavorare? E per che' mai dare il permesso per attesa occupazione e non consentire il subentro di un nuovo datore di lavoro? Non si rischia l'ennesima immersione di lavoro nelle pratiche di emersione (che si sa durano mesi e mesi...)?

Potrà in ogni caso essere considerato valido il pagamento del contributo forfettario di 500 euro eseguito da un soggetto diverso dal datore di lavoro a favore del lavoratore per il quale quest’ultimo abbia presentato la domanda di emersione.
 
 
 
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