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GUIDA SOTTO EFFETTO DEGLI STUPEFACENTI
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
13 agosto 2007 0:00
 
Ultimo aggiornamento 7/4/2016

L'art.187 del codice della strada sancisce che e' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Via via negli anni le sanzioni applicabili sono state inasprite (vedi i dl 117/07 e 92/08).
L'ultima riforma al codice della strada, diventata legge 120/2010, ha portato diverse novita' introducendo tra l'altro maggiori sanzioni per particolari soggetti (minori, neopatentati, autisti di mezzi pesanti e di mezzi destinati al trasporto pubblico), gli stessi per i quali dal 30/7/2010 e' prevista tolleranza zero per quanto riguarda l'assunzione di alcool.

Indice scheda 
SANZIONI E PENE 
SANZIONI E PENE PER CATEGORIE PARTICOLARI DI CONDUCENTI (di eta' inferiore a 21 anni, professionali e di mezzi pesanti)
LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
MULTA AGGIUNTIVA NOTTURNA
LINK UTILI

SANZIONI E PENE
La guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punita con un'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno (vedi note). La sanzione accessoria e' la sospensione della patente da uno a due anni (raddoppiati se il veicolo appartiene a persona estranea al reato), con restituzione condizionata all'esito di una visita medica. In caso di recidiva in un triennio scatta la revoca della patente.

Con la sentenza di condanna o di applicazione della pena viene disposta anche la confisca del veicolo, salvo il caso in cui lo stesso appartenga a persona estranea al reato. La confisca e' effettuata in conformita' al nuovo art.224 ter del codice della strada, introdotto dalla legge 120/2010, ovvero con sequestro preventivo del veicolo stesso, e si applica anche in caso di patteggiamento o sospensione condizionale della pena. Il sequestro preventivo puo' riguardare anche un motoveicolo o un ciclomotore.
Ricordiamo, in proposito, che il codice della strada (art.213 comma 2 sexies) prevede sempre la confisca del ciclomotore e del motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia utilizzato per compiere un reato (indipendentemente dall'eta' del conducente).

Se il conducente che ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un indicente stradale:
- le pene gia' dette sono raddoppiate;
- la patente e' sempre revocata;
- il mezzo e' confiscato, con sequestro preventivo (vedi sopra e art.224 ter cds), a meno che non appartenga a persona estranea al reato.

Se vi sono morti o vengono causate lesioni a una o più persone si applicano le regole dei nuovi reati dell'omicidio stradale o lesioni personali stradali applicabili dal 25/3/2016 (nuovi artt. 589 bis e ter e 590 bis e ter del codice penale), con pena detentiva fino a 12 anni e revoca della patente.
Si veda per approfondimenti la scheda Omicidio stradale e lesioni personali stradali: guida alle nuove norme

Note:
- se in fase processuale la pena detentiva viene convertita in pena pecuniaria ad ogni giorno di detenzione corrisponde la cifra di 250 euro (vedi art.135 cp cosi' modificato dalla legge 94/09).
- sempre in fase processuale, esclusi i casi ove sia stato provocato un indicente, le pene, detentive e pecuniarie, possono essere sostituite con prestazioni di lavoro di pubblica utilita' (attivita' non retribuita a favore della collettivita').

SANZIONI E PENE PER CATEGORIE PARTICOLARI DI CONDUCENTI
Dal 30/7/2010 sono previste sanzioni piu' pesanti se la violazione di guida sotto l'effetto di stupefacenti e' commessa da uno di questi soggetti:
- conducenti di eta' inferiore ai 21 anni (anche se guidano mezzi che non richiedono la patente) e per quelli che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni;
- conducenti professionali che trasportano persone o cose (alla guida di taxi, autobus, veicoli noleggiati con conducente), nonche' per qualsiasi conducente di veicoli che possano trasportare piu' di otto persone..
- conducenti di mezzi pesanti, anche con rimorchio, autoarticolati e autosnodati (vedi definizione precisa all'art.186 bis codice della strada).

Nello specifico le sanzioni e le pene "base" (ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi ad un anno e sospensione patente da uno a due anni) sono aumentate, a discrezione del giudice, da un terzo alla meta'.

Per il conducente di mezzi pesanti, di autobus e di autoveicoli che possono trasportare piu' di otto persone e' sempre applicata la revoca della patente. Per gli altri la revoca scatta in caso di recidiva in un triennio. Il veicolo puo' essere sottoposto a confisca, a meno che non appartenga a persona estranea al reato, con sequestro preventivo.

LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
La Polizia stradale puo' sottoporre i conducenti, anche senza il loro consenso, ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, attraverso apparecchi portatili che consentono di effettuare test “anti-droga” (come il kit “triage” , il “drug wipe”, il “cozart”, etc.).

Qui entra in vigore una delle novita' introdotte dalla legge 120/210. In caso di esito positivo della prima prova oppure quando l'agente abbia comunque motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente potra' essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici su campioni di mucosa orale direttamente dal personale sanitario delle forse di polizia. Perche' cio' sia possibile e' atteso un decreto del Ministero dei trasporti che definisca, tra le altre cose, con quali strumenti tali accertamenti debbano essere fatti.

Nel frattempo continua ad applicarsi la procedura attuale e il conducente -anche nel caso in cui si rifiuti di sottoporsi alle prove- puo' essere accompagnato presso strutture sanitarie per effettuare le analisi necessarie tramite prelievo di campioni di liquidi biologici e per la relativa visita medica. Stessa cosa avviene in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso.

Se la prima prova e' positiva ma l'esito delle analisi successive non e' immediatamente disponibile, e se vi sono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Polizia puo' disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni (disposizione cautelare disciplinata dall'art.216 del c.d.s e meglio esposta nella scheda riportata tra i link).

Il prefetto, sulla base dei risultati delle analisi, puo' inoltre disporre la revisione della patente, ovvero puo' obbligare il conducente a sottoporsi a visita medica per accertare il possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge (codice della strada art.128, vedi scheda tra i link).

In caso gli accertamenti abbiano esito positivo scattano comunque le sanzioni gia' dette, dopo un procedimento penale davanti al giudice.

Per quanto riguarda la sospensione della patente, si applicano le disposizioni relative alla “sospensione a seguito di ipotesi di reato”, disciplinate dall'art.223 del c.d.s e meglio esposte nella scheda riportata tra i link.

Se in conseguenza ad un incidente provocato sotto l'effetto degli stupefacenti vi sono morti o vengono causate lesioni a una o più persone si applicano le regole dei nuovi reati dell'omicidio stradale o lesioni personali stradali applicabili dal 25/3/2016 (nuovi artt. 589 bis e ter e 590 bis e ter del codice penale), con ritiro immediato della patente e sospensione provvisoria che può arrivare a 5 anni, e successiva revoca.
Si veda per approfondimenti la scheda Omicidio stradale e lesioni personali stradali: guida alle nuove norme

Per quanto riguarda i provvedimenti che gravano sul mezzo (fermo amministrativo o confisca), e' da rilevare che dal 30/7/2010 ambedue possono essere applicati in via preventiva e provvisoria con immediato sequestro del veicolo. Il veicolo ritirato dovra' essere affidato ad appositi custodi-acquirenti convenzionati col Ministero dell'interno (variano a seconda della zona e possono essere centri di soccorso stradale, un'officina, etc.), ma successivamente potra' essere affidato in custodia al proprietario o altro obbligato in solido, previa specifica richiesta e comunque solo fino all'eventuale sentenza di confisca. Nel caso di fermo amministrativo applicato a seguito di incidente, il veicolo puo' subito essere affidato ad uno dei soggetti solidalmente obbligati con il conducente, se presente (es.proprietario del veicolo, usufruttuario, etc.).
(per i riferimenti si veda il nuovo art.224 ter inserito nel codice della strada dalla legge 120/2010 e le circolari del Ministero interno del 30/7/2010 -n.300/A/10777- del 12/8/2010 -n.300/A/11310- e del 22/4/2011 -n.6535).

Il conducente che si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti
puo' subire l'applicazione di un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da sei mesi ad un anno. Le sanzioni accessorie sono la sospensione della patente da sei mesi a due anni (con obbligo di visita medica) e la confisca del veicolo secondo le procedure gia' dette, applicabile salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

MULTA AGGIUNTIVA NOTTURNA
Attualmente varia da un terzo alla meta' di quella originaria (relativa alla guida sotto l'effetto dell'alcool o della droga), per infrazioni accertate nella fascia oraria oraria 22 (dieci di sera) - 7 del mattino.
Il 20% di questa multa aggiuntiva va ad alimentare il Fondo per l'incidentalita' notturna costituito nel 2007.

Fonte: codice della strada art.187 comma 1 quater e art.6 bis d.l.117/07, rispettivamente introdotti e modificato dalla legge 94/09

LINK UTILI
- Il codice della strada (d.lgs.285/92): clicca qui
- La scheda pratica “PATENTE DI GUIDA: revisione, ritiro, sospensione, revoca” clicca qui
- La scheda “Patente di guida: sospensione a seguito di ipotesi di reato, ex art..223 c.d.s.” clicca qui
 
 
 
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