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GIUDICE DI PACE: COMPETENZE PENALI
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
29 luglio 2009 0:00
 

Delle competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa abbiamo gia' detto nella scheda IL GIUDICE DI PACE:
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Vogliamo qui trattare invece delle competenze del giudice di pace in materia penale, disciplinate dalla legge 468/99 e suo regolamento attuativo (D.lgs. 274/2000).

Indice sheda 
COMPETENZE PENALI: IL GIUDICE DI PACE E' COMPETENTE PER..
LE PENE
IL PROCEDIMENTO 
RIFERIMENTI NORMATIVI
 
Per i delitti, consumati o tentati, di
- percosse (art.581 codice penale);
- lesioni personali perseguibili a querela di parte (art. 582 c.p.);
- lesioni personali colpose perseguibili a querela di parte (art.590 c.p.), con esclusione:
  • delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle  norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.
  • delle fattispecie inerenti lesioni gravi o gravissime conseguenti a fatti commessi con violazioni delle norme di circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 c.p., terzo comma), quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
     
- ingiuria (art. 594 c.p.);
- diffamazione (art. 595 c.p.);
- minaccia (art. 612 c.p.);
- furti punibili a querela dell'offeso (art. 626 c.p.);
- sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
- usurpazione (art.631 c.p.), salvi i casi per i quali non e' prevista la perseguibilita' a querela (art. 639 bis c.p.);
- deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art.632 c.p.), salvi i casi per i quali non e' prevista la perseguibilita' a querela (art. 639 bis c.p.);
- invasione di terreni o edifici (art.633 c.p.), salvi i casi per i quali non e' prevista la perseguibilita' a querela (art. 639 bis c.p.);
- danneggiamento.(art.635 c.p.);
- introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art.636 c.p.), salvi i casi per i quali non e' prevista la perseguibilita' a querela (art. 639 bis c.p.);
- ingresso abusivo nel fondo altrui (art.637 c.p.);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art.638 c.p.);
- deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art.639 c.p.);
- appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito (art.647 c.p.).
 
Per le contravvenzioni relative a
- somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art.689 c.p.);
- determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art.690 c.p.);
- somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art.691);
- atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art.726 c.p.);
- inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.).
 
Note:
- la competenza per i reati previsti dagli art. 186 e 187 c.d.s. (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe) e' stata trasferita al Tribunale ordinario dal d.l. 151/2003;
- sono di competenza del giudice di pace anche delitti e contravvenzioni previste da varie leggi speciali, meglio specificate al comma 2 art.4 del d.lgs. 274/2000;
- per quanto riguarda la competenza territoriale, e' competente il Giudice di Pace del luogo ove il reato e' stato consumato.
 
LE PENE
Per i reati sopra indicati il Giudice di Pace non puo' comminare pene detentive ma solo pecuniarie oppure, in casi di particolare gravita', di prestazione di attivita' lavorative non retribuite a favore della collettivita' o di permanenza domiciliare:
 
Queste le modalita'
- se il reato e' punito con reclusione o arresto alternativi alla multa o ammenda, si applica la pena pecuniaria da 258,23 a 2 582,28 euro. Se la pena detentiva e' superiore nel massimo a 6 mesi, si applicano le pene pecuniarie dette o la pena di permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni oppure la pena del lavoro di pubblica utilita' per un periodo da 10 giorni a tre mesi;
- se il reato e' punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria corrispondente di valore variabile da 516,45 a 2.582,28 euro, oppure la pena della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni, oppure la pena del lavoro di pubblica utilita' da 20 giorni a sei mesi;
- se il reato e' punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o ammenda, si applica la pena pecuniaria corrispondente, di valore da 774,68 a 2.582,28 euro oppure la pena della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni, oppure la pena del lavoro di pubblica utilita' da un mese a sei mesi.

Nel caso in cui la pena pecuniaria non venga corrisposta, e' possibile che la stessa sia convertita in lavoro sostitutivo (per un periodo superiore ad un mese ma non oltre i sei), salva la possibilita' per il reo di interrompere l'obbligo lavorativo effettuando il pagamento.

Nei casi invece in cui il condannato si allontani senza motivo dai luoghi ove deve permanere, non si rechi nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilita' o lo abbandoni, e' applicabile la reclusione fino ad un anno.
 
IL PROCEDIMENTO
Il procedimento davanti al giudice di pace e' sostenuto da principi di massima semplificazione.

L'attivita' d'indagine -a seguito della querela della parte- e' affidata di regola alla polizia giudiziaria. L'imputato deve apparire direttamente davanti al giudice, sulla base dell'imputazione formulata dal Pubblico Ministero (P.M.). Sempre il P.M. puo' proporre al giudice l'archiviazione.

E' prevista la possibilita' -per reati perseguibili a querela- che la citazione in giudizio avvenga direttamente da parte della persona offesa, tramite il suo difensore, mediante ricorso diretto al giudice di pace.

Il giudice di pace puo' fissare direttamente l'udienza. Nel caso si renda necessario svolgere indagini, la notizia di reato viene trasmessa direttamente alla polizia giudiziaria. Il P.M. verra' tempestivamente informato perche' possa procedere all'azione.

Nei casi in cui il fatto sia particolarmente tenue ed occasionale -e si ravvisi l'eventualita' che un normale procedimento possa comportare per l'imputato problemi in famiglia o sul lavoro- sara' possibile adottare un meccanismo particolare di definizione del procedimento.

E' previsto l'obbligo
, per il giudice di pace, di provvedere ad un tentativo di conciliazione per quanto concernente gli aspetti riparatori e risarcitori, nonche' per la remissione della querela -ed all'accettazione di ritiro della stessa.

Con il consenso delle parti
, e' possibile utilizzare maggiormente la documentazione formatasi nel corso delle indagini preliminari.

La funzione di P.M.
puo' essere esercitata -su delega del Procuratore della Repubblica del Tribunale- da particolari soggetti (vice procuratori, ufficiali di polizia non coinvolti nell'indagine, laureati di giurisprudenza al secondo anno della scuola di specializzazione, uditori giudiziari con tirocinio non inferiore a sei mesi, etc....).

E' possibile l'estinzione
del reato grazie a condotte riparatorie e risarcitorie del danno.

E' poi proponibile appello
(presso il Tribunale del circondario del Giudice di Pace) nei confronti delle sentenze emesse, con l'eccezione di quelle atte a comminare la sola pena pecuniaria, e quelle di proscioglimento o di non luogo a procedere -perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso (relative sempre a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena alternativa).
In questi casi e' possibile fare il ricorso in Cassazione.
 
RIFERIMENTI NORMATIVI
- legge 468/99 "istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale";
- d.lgs. 274/2000 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468"
 
Ha collaborato Barbara Vallini
 
 
 
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