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ENERGIA ELETTRICA. LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO?
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
30 ottobre 2007 0:00
 

Attenzione! Per aggiornamenti ed approfondimenti si veda la scheda pratica
ENERGIA ELETTRICA: UNA GUIDA: clicca qui

Come ampiamente risaputo, dal 1 Luglio 2007 e' formalmente scattata la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica (quella del mercato del gas era gia' partita nel Gennaio 2003) in conformita' ai dettami europei, ovvero alle Direttive 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE.

In realta' l'Italia e' in notevole ritardo sull'applicazione delle nuove norme perche' le disposizioni attuative di questa liberalizzazione non sono state ancora emanate (c'e' un disegno di legge del Giugno 2006 che e' ancora in fase di “relazione”, quindi ben lontano dal divenire legge vera e propria).

Per motivi di urgenza, e per evitare le multe dell'UE (vedi comunicato: clicca qui) e' stato emanato il d.l.73/07, convertito nella legge 125/07 (in vigore dal 15/8/07) che assegna provvisoriamente al Garante per l'energia ed il gas tutte le competenze in merito a tale liberalizzazione, lasciando di fatto le cose invariate rispetto a prima.

Cosa dice attualmente la legge: il regime “transitorio”
Le disposizioni temporanee stabiliscono innanzitutto che le imprese di vendita debbano essere distinte da quelle di distribuzione. Le imprese di distribuzione che forniscono energia ad almeno 100 mila clienti, nella fattispecie, hanno sei mesi di tempo (dalla entrata in vigore del decreto, quindi fino a circa meta' Dicembre 2007) per costituire apposite societa' a cui affidare attivita' di vendita.
Queste, almeno teoricamente, dovrebbero entrare in regime di libera concorrenza e dovrebbero poter accedere ai dati dei clienti delle imprese di distribuzione, in modo da poter presentare liberamente le proprie offerte. Cio', ovviamente, nel rispetto della legge sulla privacy,

E' genericamente stabilito che l'utente finale possa scegliere liberamente il proprio fornitore rescindendo quindi dal contratto sottoscritto col gestore precedente (L'Enel, in prima fase) e che l'Autorita' garante debba stabilire le modalita' di tale “passaggio”.
In mancanza di scelta il servizio dev'essere garantito dall'impresa di distribuzione locale, anche attraverso apposite societa' di vendita. Il regime di fornitura, in questo caso, continua ad essere “vincolato”, ovvero regolato dal Garante e messo in atto attraverso i vari passaggi (dal GRTN, il gestore della rete nazionale, alla societa' Acquirente Unico fino ad arrivare alle imprese di distribuzione).

Il nocciolo del “regime transitorio”, in realta', e' che fino a nuovo ordine le tariffe e condizioni di vendita rimangono stabilite e vigilate dal Garante anche nel caso in cui il cliente finale faccia una scelta (quindi decida di lasciare Enel), senza che di fatto cambi l’impresa di distribuzione che gestisce la rete elettrica locale.

Cosa stiamo aspettando
Oltre alla promulgazione della legge che deve attuare “il completamento della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE” , attualmente ancora sotto forma di disegno di legge (n.691 del 28/6/06), si attendono specifici provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico previsti dalla legge 125/07 attualmente in vigore. Si puo' consultare, in merito, l'utile sintesi presente sull'home page del sito dello stesso Ministero, al link riportato in calce alla scheda.

Ricordiamo inoltre che le imprese di distribuzione hanno tempo fino a meta' Dicembre 2007 circa per costituire apposite societa' a cui affidare la vendita dei servizi.
Per poter fruire di una vasta gamma di offerte, quindi, sara' probabile si debba aspettare il nuovo anno (Edison, a quanto ci risulta, ha per esempio fatto sapere che fino a Gennaio 2008 non fara' alcuna offerta per le famiglie).

Cosa puo' essere fatto, nella pratica, e quali sono le attuali regole
E' chiaro, a questo punto, che finche' vigera' il regime transitorio suddetto una scelta veramente libera non potra' essere fatta.
Consapevoli di questo, e che quindi le tariffe e le condizioni di vendita continuano al momento ad essere stabilite dal Garante, niente impedisce all'utente di informarsi sulle alternative al momento disponibili, valutando e comparando le offerte sulla base delle proprie esigenze.

Una volta sottoscritto il nuovo contratto, l'impresa di vendita prescelta dovra' gestire -per conto dell'utente/cliente, la comunicazione del recesso al vecchio fornitore e tutte le pratiche necessarie all'allacciamento e all'attivazione della distribuzione.
Per i clienti domestici il Garante ha stabilito un termine massimo di preavviso -per il recesso dal vecchio contratto- di un mese.
Le pratiche di passaggio invece debbono concludersi in un lasso di tempo variabile da uno a due mesi, da comunicare all'utente/cliente al momento della sottoscrizione del contratto. Il passaggio vero e proprio, che e' puramente amministrativo, si attuera' in ogni caso al momento in cui le pratiche saranno concluse.
Nel momento in cui cambia il venditore viene registrata la lettura del contatore, sulla cui base il vecchio fornitore emettera' la sua ultima bolletta e quello nuovo, invece, la prima. In caso di errori o doppie fatturazioni puo' essere chiesto il rimborso al gestore che ha sbagliato, maggiorato degli interessi legali.
L'utente/cliente deve ricevere copia del contratto prima che questo diventi operativo. Nei casi in cui la sottoscrizione sia avvenuta a distanza (per Internet, telefono etc.) il contratto scritto dev'essere consegnato all'utente/cliente entro 10 giorni, e da quel momento questi ha ulteriori 10 giorni di tempo per ripensarci ed eventualmente recedere.
Il diritto di recesso di 10 giorni, come genericamente previsto dalla legge, e' inoltre assicurato in tutti i casi in cui il contratto sia stipulato fuori dai locali commerciali del venditore, quindi per esempio in casa dell'utente, presso un centro commerciale, etc.) In questi casi e' bene provvedere nei modi specificati sul contratto, e comunque tramite invio di raccomandata a/r.

E' da tener presente che, in tutti i casi, la gestione tecnica della fornitura rimane nelle mani del distributore locale, che sara' l'unico a poter effettuare allacciamenti, posa e spostamento dei contatori, attivazioni, riparazioni, etc.
La differenza e' che mentre a tutte le pratiche di allacciamento e attivazione ci pensa il nuovo venditore -inoltrando richieste a nome dell'utente/cliente- in caso di guasti dev'essere direttamente contattato il distributore locale.

Ad oggi il riferimento e', per tutti, l' Autorita' garante per l'energia ed il gas sul cui sito possono essere trovate tutte le informazioni necessarie a capire lo stato delle cose e a scegliere. La legge 125/07 ha stabilito, infatti, che su tale sito debbano essere pubblicate informazioni sulle offerte commerciali, sui prezzi e sulle tariffe particolari, sulle bollette e sulle condizioni di vendita che il contratto deve contenere.

Come regola generale, e' previsto che le varie aziende di vendita dovranno inserire nelle proprie offerte la possibilita' di scegliere tra diversi piani tariffari e fasce orarie, evidenziando sulle fatture il mix energetico di provenienza (tra fonti rinnovabili e non) ed informazioni utili al cittadino per risparmiare energia.

Su detto sito, inoltre, e' pubblicato un elenco di venditori “verificati” dal Garante, un codice di condotta commerciale (molto utile per valutare il comportamento del nuovo fornitore a cui si intenda affidarsi), una scheda per il confronto dei prezzi, nonche' tutte le regole che i fornitori, ed i loro contratti, devono rispettare.

Questo il link del settore del sito dedicato alle liberalizzazioni: clicca qui


 
 
 
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