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DEPOSITO CAUZIONALE NEL CONTRATTO DI AFFITTO
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Scheda Pratica di Barbara Vallini
1 maggio 2000 0:00
 
Ultimo aggiornamento 3/2/2011 di Rita Sabelli

Per tutelare (almeno in parte) il locatore di un appartamento contro i possibili danni causati dal conduttore al locale (la legge prevede che la restituzione debba avvenire nello stato originario, salvo la naturale usura), nonche' per difenderlo da eventuali non-pagamenti degli ultimi mesi di locazione -ed in generale contro ogni possibile inadempimento- da parte del locatario, la legge prevede che si debba versare una somma a titolo di deposito cauzionale, in caso contrario il contratto si ritiene risolto.
La legge stabilisce che questa somma non puo' superare l'importo di tre mensilita'.

Inoltre anche il conduttore viene tutelato: oltre al limite massimo -la scelta e' caduta su una cifra ritenuta equa per il rimborso del danno, ma non eccessiva per l'inquilino- la legge e le sentenze ribadiscono la fruttuosita' del deposito cauzionale, produttore di interessi.
Importante e' sapere che questi interessi dovrebbero essere accreditati al termine di ogni anno dal locatore all'inquilino, anche in assenza di specifica richiesta. Nel caso in cui cio' non avvenga, gli interessi legali maturati sino al momento del rilascio dell'appartamento, dovranno essere rimborsati insieme al deposito cauzionale.
La legge e la giurisprudenza infatti consentono al locatore di corrispondere l'intera somma (cauzione piu' interessi maturati in TOT anni)  alla scadenza contrattuale. Ovviamente sul punto fa fede anche il contratto firmato.
(Fonte: legge 392/78 art.11, Cassazione sentenze 7360/1997 e 25136/2006).

Gli interessi legali sono cosi' applicati:
dal 1/11/1886: 4%
dal 21/4/1942: 5%
dal 16/12/1990: 10%
dal 1/1/1997: 5%
dal 1/1/1999: 2,5%
dal 1/1/2001: 3,5%
dal 1/1/2002: 3%
dal 1/1/2004: 2,5%
dal 1/1/2008: 3%
dal 1/1/2010: 1%
dal 1/1/2011: 1,5%
dal 1/1/2012: 2,5%
dal 1/1/2014: 1%
dal 1/1/2015: 0,5%
dal 1/1/2016: 0,2%
dal 1/1/2017: 0,1%
dal 1/1/2018: 0,3%
dal 1/1/2019: 0,8%

Il motivo per il quale la legge
-e le varie sentenze per ribadirlo- evidenziano l'obbligo del rimborso degli interessi da parte del locatore (ricordiamo che in fondo l'interesse rappresenta l'adeguamento di una somma al suo valore corrente) e' che, in mancanza, la cauzione diventerebbe -tramite i frutti percepibili da parte del proprietario- un immotivato incremento del corrispettivo di locazione, e questo perche' i soldi sono solo prestati in garanzia e non sono proprieta' del locatore.

Il rimborso del deposito cauzionale
e degli eventuali interessi non ancora versati, potra' avvenire solo a seguito del rilascio dell'appartamento da parte dell'inquilino: dovra' essersi risolto il vincolo contrattuale, ed il conduttore dovra' aver adempiuto ai suoi obblighi.
Nel caso il deposito, o gli interessi relativi, non vengano rimborsati dal proprietario, il condutture ha 10 anni di tempo -prima che intervenga la prescrizione- per inviare il decreto ingiuntivo e pretenderne il rimborso. Trattandosi di una garanzia, e' infatti stato ribadito che il diritto del conduttore al rimborso, non ne consenta l'assimilabilita' al canone -ed alla relativa prescrizione di 5 anni.

Se il locatore dovesse trattenere la somma in deposito
a titolo di rimborso danni, senza proporre contestualmente la domanda giudiziale per l'attribuzione, l'inquilino potrebbe sottoporre ad un giudice un decreto ingiuntivo per ottenerne il rimborso. Contro il quale il proprietario potra' fare a sua volta opposizione, dimostrando il danno e, di conseguenza, il diritto ad ottenere il rimborso dello stesso. E' bene ricordare all'affittuario che, in presenza di un danno che il proprietario puo' dimostrare, pur ottenendo l'ingiunzione per il mancato rimborso, si va incontro solo a spese e guai, perche', alla fine, il giudice non potra' non dare ragione al locatore.

Ove il locatore abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti dell'affittuario,
ad esempio per il mancato pagamento di alcuni mesi di canone, essendo in presenza di un atto ufficiale, potra' soddisfarsi (del tutto od in parte) sul deposito cauzionale, senza dover rischiare di subire un decreto ingiuntivo contro il quale dover poi fare opposizione.

Il deposito cauzionale puo' essere versato anche con
una garanzia fidejussoria -bancaria od assicurativa- in alternativa al versamento di liquidi: per l'affittuario significhera' non privarsi di mezzi finanziari, affidando al locatore i suoi soldi.

E' nulla una clausola contrattuale
che dovesse prevedere il versamento di un secondo deposito cauzionale.

Altro caso anomalo,
che potrebbe determinare un certo dubbio su come comportarsi, e' quando si e' stipulato un comodato d'uso per i mobili, contestualmente all'affitto del locale: il deposito cauzionale -che e'stato versato a tutela del contratto di affitto e non del comodato- non puo' essere trattenuto nel caso in cui sorgano problemi dal contratto di uso gratuito dei mobili stessi -di per se' autonomo e svincolato dall'affitto.

ATTENZIONE
l'acquirente dell'immobile locato che subentra al precedente proprietario-locatore e' obbligato a corrispondere gli interessi all'inquilino (cosi' come e' autorizzato a riscuoterne il mensile), e cio' indipendentemente dalla consegna o meno del relativo importo da parte dell'originario locatore
 
 
 
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