testata ADUC
IL DECRETO INGIUNTIVO
Scarica e stampa il PDF
Scheda Pratica di Rita Sabelli
22 dicembre 2009 19:02
 

Il decreto ingiuntivo e' un provvedimento con il quale un giudice ordina a un soggetto di adempiere agli obblighi assunti (per esempio pagare una somma o consegnare una cosa) dettando un termine trascorso il quale possono scattare azioni esecutive come l'iscrizione di ipoteca, il pignoramento, etc.
Tale provvedimento viene richiesto dal creditore di una somma o da chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile.

E' possibile ottenere il decreto:
- quando vi sia una prova scritta del diritto che si vuol far valere, oppure
- quando il credito riguarda onorari di avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari che abbiano prestato opera in occasione di un processo, oppure
- quando il credito riguarda onorari di notai o altri professionisti che applicano tariffari approvati (iscritti quindi ad albi e/o ordini).

L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche nel caso in cui il diritto dipenda da una controprestazione o da una condizione; in tal caso il richiedente/creditore deve provare l'avvenuto adempimento da parte sua della propria prestazione.

Attenzione! Il decreto ingiuntivo NON e' una sentenza ne' va confuso con essa. E', detto in parole povere, un potente strumento di riscossione che il creditore puo' ottenere ed utilizzare solo per far valere diritti (riscossione o consegna di una cosa) opportunamente documentati.
Tutte le questioni collegate a tale credito (per esempio un contratto e le sue clausole, le eventuali inadempienze delle parti, questioni di merito, etc.) possono essere prese in considerazione dal giudice solo in sede di opposizione al decreto, quindi nella causa di opposizione che terminera' con l'emissione di una sentenza (vedi piu' avanti).

Indice scheda
LA PROVA SCRITTA
COME OTTENERLO
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
L'ESECUZIONE FORZATA
BREVE NOTA SUL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO
FONTE NORMATIVA
LINK UTILI

LA PROVA SCRITTA
E' costituita da qualsiasi documento da cui risulti il diritto vantato. Puo' essere di diversi tipologie, ed e' valutata a discrezione del giudice.
Tipicamente si tratta di una "promessa di pagamento" (anche unilaterale) del debitore o di un suo "riconoscimento del debito", quindi per esempio un contratto di compravendita o di affitto, una cambiale o assegno che non possano esser fatti valere come titoli immediatamente esecutivi, una polizza, un telegramma (citato esplicitamente dal codice), etc.
Anche la fattura relativa a vendita di merci da parte di un'impresa commerciale e', per giurisprudenza, prova scritta ritenuta idonea (Cassazione sentenza 8549/2008).
Per le imprese -comprese le banche- valgono inoltre gli estratti delle scritture contabili (nel caso di crediti dovuti a somministrazione di merci o di denaro), purche' regolarmente emessi e vidimati.
Se il creditore e' la pubblica amministrazione, fanno prova anche libri e registri, se regolarmente tenuti e certificati e -nel caso di mancati versamenti di previdenza ed assistenza- valgono le indagini degli ispettori addetti.
Per quanto riguarda i crediti vantati da avvocati, notai o professionisti, occorre la parcella sottoscritta dal professionista con l'avallo della relativa associazione professionale (non necessario nel caso si tratti di tariffe obbligatorie), a cui il giudice -se non rigetta la richiesta- si deve attenere.

Un caso a parte, particolarmente tutelato dalla legge, e' quello degli oneri condominiali. I rendiconti condominiali (preventivo e/o consuntivo) approvati in assemblea costituiscono idonea prova scritta relativamente al debito del condomino moroso, inteso come proprietario dell'unita' immobiliare. In questo caso a farsi rilasciare decreto ingiuntivo e' l'amministratore, anche senza il consenso degli altri condomini, e il decreto e' "immediatamente esecutivo" (Art.63 disp. Att. codice civile, R.D.318/1942, sentenze Cassazione 24299/08 e 6323/03).

COME OTTENERLO
A chi rivolgersi

Presso il tribunale o l'ufficio del giudice di pace competenti per territorio e per valore. Ricordiamo, in proposito, che il giudice di pace e' competente per ricorsi in materia civile fino a 5.000 euro (dal 4/7/09, prima erano 2.582,28) e fino a 20.000 per ricorsi inerenti rimborsi danni da circolazione di veicoli (in precedenza 15.493,71). Davanti ad esso si puo' agire da soli, senza avvocato, solo per ricorsi fino a 1.100 euro, a meno di non ottenere un particolare permesso/deroga dal giudice.

Per i crediti vantati da avvocati relativamente a cause che questi hanno seguito, e' competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa.
I notai o professionisti possono rivolgersi anche al giudice competente del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti.

Se l'oggetto del decreto e' un credito derivante da un contratto sottoscritto a distanza da un consumatore, la competenza e' quella del giudice del luogo di residenza (o domicilio) di quest'ultimo (Tribunale Torino, sentenza del 22/2/2007).

Per le competenze in materia del Giudice di pace si veda la scheda tra i link utili.

Forma della domanda
La domanda (detta "ricorso per ingiunzione") deve contenere:
- l'ufficio giudiziario a cui ci si rivolge;
- le parti;
- l'oggetto;
- le ragioni della domanda;
- le conclusioni;

Occorre inoltre:
- indicare e allegare le prove documentali;
- indicare il domicilio del ricorrente che, se ci si serve di un avvocato, potra' essere anche lo studio di quest'ultimo.

Nel caso in cui manchi il domicilio, o se lo stesso non si trovi nel Comune ove ha sede il giudice, le notifiche saranno effettuate presso la cancelleria dell'ufficio a cui ci si e' rivolti. In questo caso, pero', si avranno molte difficolta' ad essere informati sul procedere della pratica, salvo recarsi assiduamente presso la cancelleria stessa.

Occorre un originale e delle copie -che dovranno essere notificate alle parti tramite ufficiale giudiziario. Queste copie devono essere sottoscritte in originale (o dalla parte se questa e' in giudizio da sola, o dal legale rappresentante).

Il ricorso e' depositato in cancelleria insieme ai documenti allegati, che non possono essere ritirati fino alla scadenza stabilita dal decreto di ingiunzione.
Se la domanda riguarda la consegna di beni fungibili, il ricorrente dovra' dichiarare quanto denaro e' disposto ad accettare se la prestazione in natura non sia possibile. Se il giudice non dovesse ritenere proporzionata al presunto valore la cifra richiesta, potra' richiedere che l'interessato produca un certificato della Camera di Commercio.
In caso di notule di professionisti (notai, avvocati, etc.) e' necessario il rilascio di un parere di congruita' da parte dell'Ordine di appartenenza.

Rigetto
Se il giudice rigetta la domanda -ritenendola insufficientemente giustificata- lo comunica al ricorrente tramite cancelliere, richiedendogli di presentare ulteriori prove, in assenza delle quali -cosi' come se non si ritira il ricorso o se la domanda non e' accoglibile- il giudice respingera' la domanda con decreto motivato.
Tale rigetto non pregiudica ulteriori azioni da parte del ricorrente, che potra' nuovamente proporre un decreto ingiuntivo oppure adire le vie ordinarie.

Accoglimento
Se il giudice ritiene motivata la richiesta, ingiungera' all'altra parte -con decreto motivato emesso entro 30 giorni dalla richiesta- di pagare la somma dovuta o di consegnare il bene richiesto (o la somma sostitutiva) entro 40 giorni dalla notifica, facendo presente che nello stesso termine potra' presentare ricorso allo stesso tribunale, e che in assenza di pagamento o di opposizione, provvedera' all'esecuzione forzata (pignoramento).
Nel caso ne ricorrano giusti motivi, il termine di 40 giorni potra' essere ridotto a 10 giorni, oppure elevato a 60. Se l'intimato risiede all'estero (nell'Unione Europea) il termine sara' di 50 giorni riducibile fino a 20. Se invece l'intimato risiede in altri Stati esteri, il termine e' di 60 giorni e in casi particolari non puo' comunque essere inferiore a 30 giorni ne' superiore a 120 giorni.

Nel decreto, salvo che lo stesso sia emesso per titoli gia' esecutivi, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.

Esecuzione provvisoria
Se il decreto riguarda un titolo di natura cambiaria (cambiale, assegno, certificato di liquidazione di borsa, atto notarile o di altro pubblico ufficiale) il giudice puo' (su istanza del ricorrente) ingiungere al debitore di pagare o di consegnare i beni subito, al momento della notifica del decreto, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria, fissando una scadenza posticipata solo per l'eventuale opposizione.
L'esecuzione provvisoria puo' essere concessa anche nel caso in cui vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo oppure se il ricorrente produce documentazione comprovante il suo diritto sottoscritta dal debitore. In questi casi il giudice puo' imporre una cauzione al richiedente e puo' autorizzare l'esecuzione senza osservanza di alcun termine.

Notifica
L'originale del ricorso-decreto sara' depositato in cancelleria e notificato alle parti a cura del richiedente, tramite copia autentica che dovra' essere consegnata dall'ufficiale giudiziario che, se non lo notifica per assenza o rifiuto, dovra' depositare l'atto presso la casa comunale (vedi art.137 c.p.c.).
La notifica deve essere effettuata entro 60 giorni dall'emissione del decreto (90 giorni se deve avvenire fuori dall'Italia), altrimenti sara' inefficace e l'intimato potra' fare ricorso chiedendo al giudice di riconoscere tale inefficacia.
E' comunque possibile proporre nuovamente la domanda.

Dalla notifica decorrono i termini per adempiere o, altrimenti, per ricorrere. Se non viene fatta una di queste cose il provvedimento diventa titolo esecutivo e possono seguire le azioni di esecuzione forzata (vedi piu' avanti).

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
L'opposizione puo' essere fatta nello stesso ufficio da cui proviene il decreto, presentando atto di citazione da notificare al domicilio della controparte tramite ufficiale giudiziario che, a sua volta, deve notificare l'avviso dell'opposizione al cancelliere, perche' lo annoti sull'originale del decreto.
Cio' entro il termine fissato nel decreto, che di solito e' di 40 giorni (analogo a quello ordinario per adempiere).
Ci si puo' opporre per motivazioni di merito (debito gia' pagato o inesistente, cosa gia' consegnata, etc.) oppure, come gia' visto, per vizi di notifica del decreto, con documentazione di quanto si sostiene. Nell'opporsi all'obbligo oggetto del decreto (pagare o consegnare), si possono sollevare anche questioni collegate, che ovviamente siano rilevanti in merito alla confutazione dell'obbligo stesso (di pagare o consegnare).

Il giudizio si svolgera' secondo il procedimento ordinario, come una causa civile, davanti al giudice a cui ci si e' rivolti. I termini di comparizione sono ridotti della meta' (non meno di 30 giorni dalla notifica dell'udienza).
Il decreto puo' anche essere impugnato da un soggetto terzo, se ad essere pregiudicati sono i suoi diritti.

Se l'opposizione non e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice puo' concedere -con ordinanza non impugnabile- l'esecuzione provvisoria del decreto. Quest'ultima deve essere concessa se chi ha fatto la richiesta offre cauzione per coprire eventuali danni. Qualora il ricorso di opposizione non riguardi vizi procedurali, il giudice puo' concedere l'esecuzione provvisoria parziale, solo per le somme non contestate.
L'esecuzione provvisoria puo' essere sospesa dal giudice dietro istanza dell'intimato.

Se l'opposizione viene rigettata con sentenza passata in giudicato -o provvisoriamente esecutiva- il decreto acquista efficacia esecutiva -se gia' prima non l'aveva.

Se l'opposizione e' accolta solo in parte, il titolo esecutivo e' costituito esclusivamente dalla sentenza e non dal decreto. Le eventuali azioni esecutive gia' compiute in base al decreto restano comunque valide nei limiti della somma o quantita' ridotta. Le spese -anche relative al decreto ingiuntivo- sono liquidate in sentenza.
I titoli che comportino un'esecuzione anche provvisoria danno diritto ad iscrivere ipoteca.

Casi particolari: ricorso oltre i termini
Se l'intimato non e' venuto a conoscenza del decreto a causa di una notifica irregolare, di un caso fortuito o di cause di forza maggiore, puo' essere fatta opposizione anche oltre i termini e le eventuali azioni esecutive eventualmente gia' attive possono essere sospese. Questo tipo di opposizione pero' non puo' essere messa in atto decorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione.

Casi particolari: trovare un accordo
Nel corso del giudizio di opposizione e' possibile che le parti trovino un accordo e giungano ad una conciliazione. Il tal caso -con ordinanza ancora non impugnabile- il giudice dichiara o conferma l'esecuzione del decreto oppure riduce la somma -o quantita'- precedentemente stabilita. Restano valide le garanzie, atti ed ipoteche iscritte fino a concorrenza della nuova somma -o quantita'. Questa riduzione dovra' essere annotata nei registri immobiliari.

Casi particolari: decreto da fattura
Una fattura commerciale può, come già visto, portare all'emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, considerato che essa è un atto di una sola parte che fa riferimento ad un rapporto contrattuale, se il debitore si oppone e contesta detto rapporto non costituisce di per sè valida prova. Il creditore in questo caso è tenuto a fornire prove ulteriori che devono essere valutate dal giudice. Numerosa la giurisprudenza di questo tono, si veda per esempio la sentenza di Cassazione n.9542/2018.

L'ESECUZIONE FORZATA
Se non viene presentata alcuna opposizione nei termini (o se l'opponente, successivamente, non si costituisce in causa) il giudice, dietro richiesta del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto.
Nel primo caso (assenza di opposizione), se fosse accertato -od anche apparisse probabile- che il destinatario non ha avuto conoscenza del decreto, il giudice deve ordinare una nuova notificazione.

Se invece e' stata fatta opposizione, l'esecutivita' del decreto puo' essere disposta con sentenza o con un'ordinanza (nel caso in cui venga trovato un accordo o se il giudice decide di disporre un esecuzione provvisoria).

In altri casi essa e' disposta con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione stesso.

E' bene sapere che per avviare le azioni esecutive non e' prevista una nuova notifica del decreto esecutivo ma dell'atto di precetto, nel quale il decreto in questione dev'essere menzionato.

All'atto di precetto segue l'iscrizione di ipoteca giudiziale, il pignoramento e la vendita forzata dei beni del debitore. Per approfondire vedi piu' avanti, le schede inserite tra i link utili.

Una volta diventato esecutivo, il decreto puo' essere impugnato solo per revocazione, in alcuni dei casi previsti dall'art. 647 c-p.c. (dolo di una delle parti o del giudice, prove rivelatesi false o venute fuori successivamente, contrarieta' rispetto a precedente sentenza passata in giudicato).

BREVE NOTA SUL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO
Il Regolamento n.1896/2006 ha introdotto l'ingiunzione di pagamento europea, che si puo' applicare a tutte le controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale. Sono esclusi i settori fiscale, doganale, amministrativo, della sicurezza sociale, del regime patrimoniale tra coniugi, i testamenti, le successioni, i fallimenti e i concordati.

La domanda (su modulo allegato al regolamento) va presentata nelle modalita' (anche telematiche) previste dallo Stato di presentazione. Per l'Italia, gli organi competenti sono gli stessi del decreto ingiuntivo (Giudice di pace o Tribunale).

Questo decreto, se non c'e' causa di opposizione o se questa viene persa, diventa esecutivo per tutti gli Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutivita'.

Si tratta di un mezzo di riscossione alternativo a quelli nazionali di ogni Stato membro (in Italia, appunto, il decreto ingiuntivo). Per quanto ci risulta, pero', nella realta' la maggioranza degli uffici giudiziari italiani non e' ancora pronta per questo strumento, benche' lo stesso sia in vigore dal 12/12/2008.

Per approfondimenti clicca qui

FONTE NORMATIVA
- Codice di procedura civile art.633 e segg.

LINK UTILI
- LE AZIONI ESECUTIVE IN GENERALE E SPECIFICAMENTE SU TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO: clicca qui
- IL PIGNORAMENTO: clicca qui
- Il condominio e l'Autorita' Giudiziaria: clicca qui
- IL GIUDICE DI PACE: clicca qui

Ha collaborato Barbara Vallini
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS