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CONTRATTI E CONTROVERSIE CON GLI STRANIERI
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
20 luglio 2010 11:06
 
Ultimo aggiornamento: 21/11/2018

Acquistare un bene in un Paese dell'Unione Europea e' spesso conveniente e negli anni e' diventato sempre piu' facile grazie all'eliminazione dei vincoli doganali e soprattutto all'evolversi delle tecniche di comunicazione a distanza.

Tuttavia acquistare dall'estero puo' comportare serie difficolta' operative in tutti i casi in cui si verificano problemi (per esempio, citando i piu' diffusi, la consegna di un bene non avviene o avviene in ritardo, il bene non corrisponde all'ordinato oppure non funziona, etc.).

Le domande sono tante: quale garanzia vale sui beni che ho acquistato? A chi posso contestare i problemi e come? Posso rivolgermi al giudice della mia citta'?
In poche parole: quale legge e' applicabile ai contratti conclusi con una controparte straniera?

Sul punto si e' potuto fare riferimento, fino al 17/12/09, alle disposizioni fissate dalla Convenzione di Roma del 1980, sostituita da tale data dal Regolamento (CE) 593/2008.

In termini generali il regolamento del 2008 interviene nei casi in cui vi e' incertezza su quale legge debba essere applicata al rapporto contrattuale. Le regole hanno valenza internazionale e riguardano quindi sia rapporti tra cittadini UE sia rapporti tra cittadini UE e cittadini extra UE.

Per quanto riguarda invece le controversie si può tentare di trovare una risoluzione amichevole (con le ODR) oppure ci si può rivolgere al giudice italiano per poi ottenere senza particolari formalità il riconoscimento della sentenza nel paese straniero (grazie al Regolamento UE 1215/2012).
Per i consumatori in particolare esiste una procedura semplificata per le controversie di modestà entità (fino a 2.000 euro), attuabile presso il Giudice di Pace.

Indice scheda 
CONTRATTI COINVOLTI
LEGGE APPLICABILE
CONTROVERSIE: GIUDICE COMPETENTE ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE ALL'ESTERO
TRANSAZIONI ON-LINE: TENTARE UNA RISOLUZIONE "AMICHEVOLE" CON LE ODR
NOTA SULL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

CONTRATTI COINVOLTI
Sono disciplinati dal Regolamento 593/2008, in generale, tutti i rapporti contrattuali da cui derivino obbligazioni in materia civile e commerciale.
Sono inclusi quindi a grandi linee i contratti di compravendita di beni (mobili e immobili), di prestazione di servizi, inerenti gli affitti immobiliari, etc.

Il regolamento NON si applica invece;
- alle materie fiscali, amministrative, doganali;
- alle questioni di stato e capacita' delle persone fisiche;
- alle obbligazioni derivanti da rapporti di famiglia o da rapporti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari (pagamento alimenti);
- alle obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi, o da regimi comparabili;
- alle successioni;
- alle obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti di pagamento negoziabili;
- alle obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali;
- ai compromessi, clausole compromissorie e alle convenzioni sul foro competente;
- ad altri casi non di interesse del consumatore (per il dettaglio si veda l'art. 1 del Regolamento riportato tra i link utili)

LEGGE APPLICABILE
Il contratto stipulato con uno straniero e' disciplinato dalla legge scelta dalle parti. Normalmente essa e' riportata chiaramente sul contratto con specifica se l'applicabilita' riguarda tutto il contratto o solo una parte. Dopo la stipula le parti possono anche cambiare idea e sottoporre lo stesso ad una legge diversa.

Conta ovviamente, pur se non scelta, la legge vigente nel Paese dove le parti sono ubicate o dove il contratto si attua (si manifesta), per quanto riguarda le clausole di legge non derogabili contrattualmente.
Allo stesso modo contano le leggi comunitarie, nelle parti non derogabili, nei casi in cui venga scelta una legge diversa da quella di uno Stato membro.

E' da rilevare, a livello pratico, che in molti casi a decidere e' solo una delle parti, quella contrattualmente piu' forte. Si pensi per esempio ai tanti contratti "per adesione" dove un utente o un consumatore, tipicamente, si trova a sottoscrivere clausole che non ha possibilita' di contrattare. Per il consumatore il regolamento (CE) 593/2008 prevede comunque delle tutele.

Contratti tra consumatore e ditta, impresa, professionista
Se il contratto stipulato tra consumatore e professionista (o impresa commerciale) non prevede alcuna legge applicabile, si fa riferimento a quella del Paese ove ha residenza abituale il consumatore. Cio' a condizione che il professionista o l'impresa:
- svolga la sua attivita' commerciale o professionale nel Paese ove il consumatore ha residenza abituale, oppure
- diriga tali attivita', con qualsiasi mezzo, verso tale Paese o vari Paesi tra cui quest'ultimo
- in ambedue i casi, il contratto rientri nell'ambito di dette attivita'.

E' da rilevare che anche se il contratto prevedesse l'applicazione di una legge diversa da quella del Paese ove il consumatore risiede, le tutele previste da tale legge dovrebbero essere comunque riconosciute.

Ne consegue che nella maggior parte dei casi il contratto tra consumatore italiano e professionista/commerciante straniero, concluso magari a distanza (acquisto di merce via internet, per esempio) e' sottoposto alle norme del codice del consumo sui contratti a distanza, norme che tra l'altro hanno recepito Direttive comunitarie. Cio' sia per quanto riguarda il recesso dagli acquisti (esercitabile entro 14 giorni) sia per quanto riguarda la garanzia legale sui beni acquistati inerente i vizi di produzione.

Approfondimenti alle leggi italiane nei LINK UTILI

Sono esclusi da queste tutele
- contratti di fornitura di servizi, quando questi devono essere forniti esclusivamente in un Paese diverso da quello dove il consumatore risiede abitualmente (per esempio un hotel sganciato da un pacchetto viaggio);
- contratti di trasporto diversi da quelli riguardanti i viaggi "tutto compreso" (per esempio un volo aereo sganciato da un pacchetto viaggio, per il quale comunque valgono le normative europee, vedi il Regolamento 261/04);
- contratti che riguardino immobili, ovvero compravendita di diritti reali o affitti, a meno che non riguardino diritti di godimento a tempo parziale (quindi ad un affitto temporaneo le tutele si applicano);
- contratti di diritti ed obblighi inerenti strumenti finanziari o emissione e offerta al pubblico di valori mobiliari e fondi di investimento e i contratti di compravendita di strumenti finanziari conclusi in sistemi multilaterali (dove operano piu' societa', alternativi ai mercati regolamentati).

Altri contratti
Per tutti i casi che non vedono contrapposti consumatore e professionista e per quelli a cui le tutele dei consumatori non sono applicabili (vedi sopra), valgono le regole generali stabilite dal Regolamento (CE) 593/2008.

Se le parti non hanno fatto una scelta sulla legge applicabile, quindi se il contratto non si esprime al riguardo, la legge che disciplina il contratto e' cosi' determinata:
- per i contratti di compravendita di beni si applica la legge del Paese ove il venditore ha residenza abituale;
- per i contratti di prestazione di servizi si applica la legge del Paese ove il prestatore ha residenza abituale;
- per i contratti che riguardano i diritti reali immobiliari (compravendita immobiliare, acquisto di un usufrutto o diritto di abitazione, etc.) si applica la legge del Paese ove si trova l'immobile;
- per i contratti di locazione immobiliare si applica la legge del Paese ove si trova l'immobile, con eccezione dei casi in cui la locazione sia ad uso privato temporaneo, per massimo sei mesi consecutivi. In quest'ultimo caso si applica la legge del Paese nel quale il proprietario dell'immobile ha la residenza abituale, purche' l'inquilino (locatario) sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso Paese;
- per i contratti di franchising (affiliazione commerciale) si applica la legge del Paese ove l'affiliato ha residenza abituale;
- per i contratti di distribuzione (tra produttori e distributori, compresi i contratti di concessione) si applica la legge del Paese nel quale il distributore ha residenza abituale;
- per i contratti di vendita di beni all'asta si applica la legge del Paese nel quale ha luogo la vendita all'asta, se determinabile;
- per i contratti di compravendita di strumenti finanziari conclusi in sistemi multilaterali (dove operano piu' societa', alternativi ai mercati regolamentati), se conformi a regole non discrezionali e disciplinati da un'unica legge, si applica tale legge;
- per i contratti di trasporto merci si applica la legge del Paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di consegna o ricezione oppure la residenza abituale del mittente siano anch'essi situati in tale Paese. In caso contrario si applica la legge del Paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto tra le parti;

Se il contratto non rientra tra quelli elencati o ha caratteristiche che puo' farlo rientrare in piu' di una categoria suddetta, si applica la legge del Paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione (quale che sia) ha residenza abituale.

Se cio' non basta ancora a chiarire quale legge sia applicabile si prende in considerazione quella del Paese con il quale il contratto presenta il collegamento piu' stretto.

Casi particolari
Contratti di trasporto passeggeri
Il contratto puo' prevedere, come legge applicabile, solo la legge:
- del Paese in cui il passeggero ha residenza abituale;
- del Paese in cui il vettore ha residenza abituale;
- del Paese in cui il vettore ha la sede amministrativa;
- del Paese dove e' situato il luogo di partenza;
- del Paese dove e' situato il luogo di arrivo.
In mancanza di scelta si applica la legge del Paese di residenza abituale del passeggero, purche' il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale Paese. In caso contrario si applica la legge del Paese in cui il vettore ha residenza abituale.

Contratti di assicurazione
In questo caso puo' essere scelta solo, alternativamente:
- la legge dello Stato membro nel quale e' situato, al momento della sottoscrizione del contratto, il rischio coperto (*);
- la legge del Paese di residenza abituale del contraente assicurato;
- per le assicurazioni vita, la legge dello Stato membro in cui il contraente assicurato ha la cittadinanza;
- per un contratto di assicurazione limitato ad eventi che si verifichino in un dato Stato membro diverso da quello in cui e' situato il rischio (*), la legge di tale Stato membro;

Se il contraente assicurato e' un commerciante o un industriale o un professionista e il contratto copre due o piu' rischi che riguardano tali attivita' e situati in Stati membri diversi, si applica la legge di uno degli Stati membri interessati o quella del Paese nel quale il contraente ha residenza abituale.

Ai contratti di assicurazione relativi ai grandi rischi (danni subiti da aerei, veicoli marittimi, merci trasportate, nonche' danni coperti da polizze sottoscritte da aziende di grosse dimensioni inerenti incendi, esplosioni, etc, nonche' danni derivanti da inosolvibilita' dei clienti, etc), e' applicabile la legge scelta dalle parti e citata dal contratto. In caso di mancata scelta si applica la legge del Paese in cui l'assicuratore ha residenza abituale.

In mancanza di scelta si applica la legge del Paese nel quale e' situato il rischio (*) al momento della conclusione del contratto.

Per le assicurazioni obbligatorie (vedi l'RC Auto) valgono ovviamente le leggi del Paese che impone l'obbligo.

Per i contratti che coprono rischi situati in piu' Stati membri, il contratto si intende composto da piu' contratti, ognuno riferito ad un solo Stato membro.

(*) Per "Paese in cui e' situato il rischio" si intende:
- per le assicurazioni vita il Paese dell'impegno, ovvero lo Stato membro in cui il contraente ha residenza abituale;
- se l'assicurazione si riferisce a beni immobili (ed eventuale loro contenuto), il Paese ove questi sono ubicati;
- se l'assicurazione si riferisce a veicoli, il Paese di immatricolazione;
- se l'assicurazione riguarda un viaggio o vacanza e dura al massimo quattro mesi, il Paese ove il contratto e' stato sottoscritto;
- in tutti gli altri casi il Paese in cui il contraente risiede abitualmente.

CONTROVERSIE: GIUDICE COMPETENTE ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE ALL'ESTERO
Ormai da anni nelle controversie con stranieri e' possibile scegliere se agire all'estero (nel paese ove ha sede la controparte) o in Italia.
Se si decide di agire in Italia la sentenza e' riconosciuta nel paese estero senza particolari formalità ma solo “invocandola” presso l'autorià straniera presentandola allegando un attestato ed eventualmente la traduzione.
Dal 10/1/2015, grazie al Regolamento UE 1215/2012, con la stessa procedura si può ottenere anche l'esecutività della sentenza che scatta senza particolari formalità, mentre prima occorreva chiedere ed ottenere un riconoscimento (dichiarazione di esecutività).

Ciò comporta quindi che dal momento in cui un giudice italiano (per esempio) emette una sentenza in materia civile o commerciale su una questione transfrontaliera, tale decisione dovrà subito essere rispettata dalla controparte straniera (dopo il riconoscimento) e sarà subito utilizzabile, nel caso fosse necessario, per ottenere provvedimenti cautelativi (esezuzione forzata).

Va chiarito che tali provvedimenti cambiano da Paese a Paese, cosi come cambia l'autorità a cui ci si deve rivolgere per il riconoscimento e l'esecutività (che potrebbe non essere un giudice ma un notaio o una figura ancora diversa) e valgono le regole vigenti nel Paese della controparte che deve rispettare la sentenza.

Controversie del consumatore
La competenza per i contratti conclusi dal consumatore (per uso estranea alla propria eventuale attività professionale) segue la regola generale già detta. Il consumatore può agire verso la controparte davanti all'autorità del paese UE dove questa è domiciliata oppure davanti a quella del proprio paese. Per contro, l'azione della controparte verso il consumatore può essre proprosta solo davanti alle autorità dello Stato ove è domicilato il consumatore.

Tale regola vale in tutti i casi, quando il contratto e' stato concluso con un impresa/ditta/negozio che svolge le sua attività nello stato del consumatore o ve la dirige, in quello come in altri Stati, con qualsiasi mezzo (contratti a distanza). Sono compresi i contratti di acquisto di beni rate e i relativi contratti di finanziamento (credito al consumo) e i pacchetti viaggio, ma NON i contratti di trasporto in sé, scombinati dall'alloggio.
Quanto sopra può essere derogato solo da convenzioni sottoscritte dalle parti prima del sorgere della controversia (vedi art.19 del Regolamento 1215/2012).

Attenzione! Per le controversie del consumatore di modesta entità (fino a 2.000 euro) esiste già dal 2009 un procedimento europeo semplificato disciplinato dal Regolamento CE 861/2007, che già prevede il riconoscimento e l'esecutività “automatica” delle sentenze. Per approfondimenti si veda qui.

Controversie in materia di assicurazioni
Anche in materia di assicurazioni si puo' citare la compagnia assicuratrice davanti al giudice del luogo ove e' domiciliato il contraente, l'assicurato o il beneficiario oppure davanti al giudice del luogo in cui si e' verificato l'evento dannoso, in caso di assicurazione della responsabilita' civile o sugli immobili.
Per cause che riguardano la responsabilita' civile (come l'rc auto), la compagnia assicurativa puo' anche essere chiamata in causa davanti al giudice che si occupa dell'eventuale causa contro l'assicurato che ha causato il danno.
Per contro invece, l'azione dell'assicuatore verso il contraente/assicurato/beneficiario può esser fatta solo davanti alle autorità dello Stato in cui questo e' domiciliato.

Controversie inerenti diritti su immobili e affitti
Indipendentemente dal domicilio delle parti, per le controversie che hanno per oggetto diritti reali sugli immobili (proprieta', uso, usufrutto, abitazione, etc.), e contratti di affitto, e' competente il giudice del luogo ove l'immobile e' situato. Se l'affitto e' a titolo privato e temporaneo (per massimo sei mesi consecutivi) hanno competenza anche i giudici dello Stato membro ove e' domiciliato il soggetto convenuto (chiamato in giudizio), purché l'inquilino sia una persona fisica e sia domiciliato nello stesso Stato membro ove e' domiciliato il proprietario.

Controversie che riguardano i registri pubblici (tipo il PRA, il catasto, etc.)
Sono competenti i giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti.

TRANSAZIONI ONLINE: TENTARE UNA RISOLUZIONE "AMICHEVOLE" CON LE ODR
Per le transazioni ONLINE, ovvero acquisti di beni o servizi attraverso siti internet organizzati appositamente da professionisti/venditori a cui accede il consumatore europeo, è stata introdotta a livello europeo una procedura di conciliazione online denominata ODR, Online Dispute Resolution, disciplinata dal Regolamento UE 524/2013.
Si tratta di una procedura molto utile per il consumatore europeo considerando quanto sia difficile affrontare un contenzioso con una controparte straniera e quanto spesso si acquista online incontrando problematiche per le quali spesso una soluzione “amichevole” trovata a distanza risulta più che sufficiente.
Queste conciliazioni si svolgono online con l’ausilio di appositi organismi, detti organismi ODR, attraverso un sito approntato dalla commissione europea dal quale il consumatore può avviare la pratica compilando un reclamo, la cosiddetta “piattaforma ODR” attiva dal 2016.
Gli organismi ODR, lo precisiamo, sono organismi che fanno parte della più ampia categoria degli ADR (Alternative Dispute Resolution) che si occupano in generale delle conciliazioni del consumatore -sia nazionali che transfrontaliere- in vari ambiti e livelli secondo nome uniformate a livello europeo. La particolarità degli ODR è che si occupano esclusivamente delle controversie nate da transazioni avvenute online, via internet.

Tutte le informazioni su come accedere alla procedura si trovano sulla scheda pratica Acquisti ONLINE in ambito europeo, le conciliazioni ODR per risolvere le controversie

NOTA SULL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA
Grazie ad un regolamento CE entrato in vigore a Dicembre 2008 (1896/2006), i creditori con in mano un decreto ingiuntivo potranno recuperare i propri crediti in qualsiasi Stato membro senza bisogno di certificazione del giudice che ha emesso il decreto ne' del provvedimento di riconoscimento (exequatur) del giudice del Paese ove l'atto va eseguito.

Cio' grazie ad una nuova forma di decreto ingiuntivo valida in tutta Europa.

La domanda per ottenerlo (su modulo allegato al regolamento) va presentata nelle modalita' (anche telematiche) previste dallo Stato di presentazione. Per l'Italia, gli organi competenti sono gli stessi del decreto ingiuntivo (Giudice di pace o Tribunale).

Ricordiamo che il decreto ingiuntivo e' ottenibile quando si ha in mano una prova certa del credito vantato, che puo' essere un contratto di affitto, un assegno, una cambiale, una fattura, etc.

Per approfondimenti clicca qui

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Regolamento (CE) n. 593/2008 sostitutivo della Convenzione di Roma del 1980 (convenzione 80/934/CEE)
- Regolamento (UE) n. 1215/2012 “competenza giurisdizionale,riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale” che ha abrogato e sostituito dal 10/1/2015 Il Regolamento CE 44/2001

LINK UTILI
- Centro Europeo Consumatori (ECC net), sito

Articoli di approfondimento
- Commercio elettronico: quali tutele per il consumatore che acquista da un sito Internet estero? : clicca qui
- Commercio elettronico e risoluzione controversie online: cosa sono le ODR: clicca qui

Guide pratiche
- Vendite a distanza, regole e recesso
- La garanzia dei prodotti a due anni a carico del venditore
Voli aerei: diritti dei passeggeri e regole
 
 
 
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