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COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE STRADALE
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
15 giugno 2008 0:00
 
Ultimo aggiornamento 7/2/2011 e succ.rev.sanzioni

L'art.189 c.d.s. Impone al conducente una serie di particolari comportamenti da tenere in caso di incidente a cui corrispondono, in caso di omissione, atrettante sanzioni e pene.


FUGA DOPO L'INCIDENTE
Il codice sancisce, come primo e principale obbligo per l'utente della strada (conducente di un mezzo o pedone) che abbia causato un incidente, quello di fermarsi e prestare assistenza a coloro che avessero subito danni.

Pene e sanzioni
Chiunque non ottemperi all'obbligo di fermarsi in un incidente che ha provocato danni alle sole cose e' punito con una sanzione variabile da euro 294 a euro 1.174 (dal 1/1/2013).
Se dal fatto deriva un danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione degli stessi (a giudizio degli agenti intervenuti per i rilievi nel caso in cui gli stessi abbiano dubbi sulle condizioni di sicurezza dei veicoli danneggiati, si veda l'art.80 comma 7 del c.d.s.) si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.

Chiunque invece non ottemperi all'obbligo di fermarsi in un incidente con danni alle persone e' punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni (*), con sospensione della patente da uno a tre anni.

Sono anche applicabili le misure previste dal codice di procedura penale come il divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari (art.281,282,283 e 284 c.p.c.). E' possibile altresi' procedere all'arresto in flagranza (art.381 c.p.c.).

Le misure di cui sopra non vengono applicate se il conducente si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria entro 24 ore dal fatto.

Ulteriormente, chiunque non ottemperi all'obbligo di prestare soccorso alle persone ferite e' punibile con la reclusione da uno a tre anni (*), con sospensione della patente da un anno e sei mesi a cinque anni.

Nel caso in cui dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, il conducente che si ferma e presta assistenza a coloro che hanno subito dei danni mettendosi a disposizione della polizia non e' soggetto all'arresto in flagranza. 

Note importanti:
- L'obbligo di prestare soccorso alle persone ferite e di avvisare le autorita' vale anche per chi -pur estraneo all'incidente- sia presente e vi assista (altri utenti della strada, pedoni, passeggeri delle auto coinvolte, etc.etc.) In questo caso e' applicabile la reclusione fino a un anno o la multa di massimo 2.500 euro (art. 593 c.p. "omissione di soccorso").
- L'obbligo di prestare soccorso, in generale, cessa nel caso in cui il soggetto per la sua eta', per le sue condizioni psicofisiche o per altre cause si trovi nell'assoluta impossibilita' di adempierlo.

(*) queste pene sono state modificate dal d.l. 92/08.

ALTRI OBBLIGHI
Gli ulteriori obblighi previsti dal codice della strada in caso di incidente sono:
  • i conducenti devono fornire le proprie generalita' nonche' tutte le informazioni utili (anche ai fini risarcitori) all'autorita' e alle persone danneggiate;
     
  • ogni persona coinvolta deve fare di tutto perche' venga salvaguardata la sicurezza della circolazione adoperandosi affinche' non venga alterato lo stato del luogo e non vengano disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilita';
     
  • se dall'incidente derivano solo danni alle cose, i conducenti e ogni utente della strada devono evitare intralcio alla circolazione. Gli agenti di polizia possono disporre l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione;
Pene e sanzioni
In questi casi e' applicabile una sanzione variabile da 84 a 335 euro (dal 1/1/2013), senza ulteriori sanzioni accessorie. 

Ha collaborato Katia Moscano
 
 
 
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