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Circolazione con veicoli sottoposti a vincoli oppure non assicurati o non revisionati: conseguenze
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
22 settembre 2016 10:33
 
Ultimo aggioramento: 27/12/2018

Negli ultimi mesi vi sono stati chiarimenti ministeriali che hanno riguardato l’ambito della guida illecita di veicoli su cui gravano vincoli -in particolare il pignoramento- e della guida senza l’obbligatoria copertura assicurativa.

Cogliamo l’occasione per riassumere brevemente le conseguenze in caso di circolazione con un veicolo sottoposto a vincolo oppure non assicurato o non revisionato.

Indice scheda
CIRCOLAZIONE CON VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO
CIRCOLAZIONE CON VEICOLO PIGNORATO
CIRCOLAZIONE CON VEICOLO NON ASSICURATO
CIRCOLAZIONE CON VEICOLO NON REVISIONATO

CIRCOLAZIONE CON VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO
Il fermo amministrativo è un provvedimento cautelare che rende indisponibile un veicolo ma non lo toglie dalla proprietà del debitore; può essere emesso a fonte di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivi o ingiunzioni fiscali non pagate, da parte di agenti della riscossione.

Al fermo può seguire, se il debito rimane impagato, il pignoramento e la vendita coattiva, e ciò è specificamente previsto come sanzione accessoria nel caso in cui si venga trovati a circolare con un o sottoposto a fermo. La sanzione pecuniaria è, in questo caso, di 776 euro (massimo 3.111 euro), con -appunto- la confisca del mezzo. Più precisamente gli organi di polizia compilano il verbale di contestazione relativamente alla sanzione pecuniaria e lo trasmettono all’agente della riscossione che poi provvede a pignorare il veicolo.

Riferimenti normativi
- Dpr 602/1973 art.86
- Codice della strada art.214 
- Circolare Ministero dell’Interno n. M/6326150-21 del 25/1/2008
- Circolare ACI n. DSD/0010649/09 del 1/9/2009

CIRCOLAZIONE CON VEICOLO PIGNORATO
Per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi la normativa italiana prevede una procedura particolare, attivata tramite notifica al debitore di un atto di ingiunzione con il quale viene intimato di provvedere alla consegna dei beni pignorati -che vengono indicati con esattezza- entro 10 giorni all’istituto di vendite giudiziarie del territorio di domicilio/residenza del debitore. Ciò unitamente a tutta la documentazione relativa alla proprietà, all’uso dei beni.
Al momento della consegna l’istituto di vendite giudiziarie assume la custodia del bene che fino a quel momento era in capo al debitore.

Se il debitore non provvede è la polizia stradale che può occuparsi della consegna del veicolo all’istituto di vendite giudiziario sia rinvenendolo che, eventualmente, accertandone la circolazione.

Sul punto è intervenuto il Ministero dell’Interno che con una circolare dell’8 Agosto 2016 ha spiegato che il “rinvenimento” non può avvenire andando a cercare il veicolo presso i luoghi frequentati dal debitore (dimora, lavoro), ma solo nell’ambito della normale attività di controllo. In breve, il rinvenimento non può avvenire su iniziativa del creditore con un intervento mirato.

Quindi la polizia stradale che nell’ambito delle proprie attività di controllo verifica la presenza di un vincolo sul veicolo circolante deve, nel caso di pignoramento, confiscare il veicolo -e tutta la documentazione relativa alla proprietà- per poi occuparsi della consegna dello stesso all’istituto di vendite giudiziarie o ad altro deposito autorizzato.

Le sanzioni applicabili, se sul veicolo c’era anche un fermo amministrativo, sono quelle previste per la circolazione con veicolo sottoposto a fermo già viste. La normativa che ha modificato il codice di procedura civile per il pignoramento non prevede sanzioni specifiche.

Riferimenti normativi
- Codice di procedura civile, art. 521-bis introdotto dal Dl 132/2014 convertito nella Legge 162/2014
- Circolare ACI n. 005/0006833/14 del 18/11/2014
- Circolare Ministero dell’Interno n.300/a/5502/16/101/20/21/4 dell’8/8/2016

CIRCOLAZIONE CON VEICOLO NON ASSICURATO
La sanzione pecuniaria per la circolazione senza copertura assicurativa varia da euro 849 a euro 3.396 con sequestro del veicolo e restituzione solo dopo il pagamento della stessa e la stipula di una copertura assicurativa per almeno sei mesi. Come sanzione accessoria scatta la decurtazione di 5 punti sulla patente. Nel caso di recidiva -ovvero di ripetizione della violazione in due anni- la sanzione raddoppia e la patente viene sospesa per un periodo variabile da uno a due mesi. Non solo: il veicolo non viene restituito subito ma dopo un fermo amministrativo di 45 giorni.
Il Ministero dell’Interno ha chiarito che la recidiva si può avere anche guidando veicoli diversi e richiede che la prima violazione sia definita nel momento in cui viene commessa la seconda. Per definita si intende pagata oppure scaduta senza pagamento né ricorso oppure opposta con rigetto del ricorso.

La sanzione pecuniaria si riduce alla metà nei casi in cui l’assicurazione venga resa operante nei 15 giorni successivi al periodo di tolleranza di legge (sempre di 15 giorni dalla scadenza della polizza) e quando l’interessato demolisce il veicolo entro 30 giorni dall’accertamento.

Si fa notare che la mancanza della copertura assicurativa è oggi rilevabile a distanza, tramite apparecchiature autovelox o di rilevazione degli accessi alle ztl.  Il processo che ha portato a ciò è iniziato nel 2015 con la dematerializzazione del contrassegno di assicurazione che non deve più essere esposto sul parabrezza, e completato nel 2017 con l’introduzione nel codice della strada di questo tipo di accertamento tra quelli per i quali vi è deroga all’obbligo di fermo. Esso si svolge con il confronto dei dati rilevati da apparecchiature omologate con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti da assicurazione.

Attenzione. Se il veicolo non viene dissequestrato con produzione all'ufficio accertante di una polizza assicurativa può scattare la confisca dello stesso previa notifica di un'ordinanza prefettizia (vedi art.203 cds, confisca amministrativa).

Riferimenti normativi
- Codice della strada art.193 e art.201 comma 1 bis
* Legge 124/2017 che ha introdotto la lettera g-ter al comma 1bis dell'art.201
* Dl 119/2018 convertito nella Legge 136/2018 che ha modificato l'art.193
- Circolare Ministero dell'interno n.300/A/9742/18/149/2018/07 del 24/12/2018 (dl fiscale e conversione in legge)
- Circolare Ministero dell’Interno n.300/A/3196/16/101/20/21/1 del 5/5/2016

CIRCOLAZIONE CON VEICOLO NON REVISIONATO
Si ricorda che la revisione obbligatoria dei veicoli scatta al quarto anno successivo dall’immatricolazione e successivamente ogni due anni.

Se si viene fermati alla guida di un veicolo non revisionato si è soggetto ad una sanzione di 169 euro (massimo 680 euro) e la circolazione viene sospesa fino all’effettuazione della revisione. Il veicolo quindi è inutilizzabile, lo si può unicamente portare presso un’officina o presso il Dtt (dipartimento trasporti, ex Motorizzazione) al fine di effettuare la revisione.
Se ciò non viene fatto e si continua a circolare senza effettuare ancora la revisione, in caso di accertamento la sanzione che scatta è di 1.959 euro (massimo 7.837 euro) con fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

Se si viene fermati in autostrada alla guida di un veicolo non revisionato oltre alla sanzione (sempre di 169 euro) scatta subito il fermo amministrativo del veicolo che può essere cancellato solo dopo la prenotazione dell’intervento di revisione.

Riferimenti normativi
- Codice della strada art.80
 
 
 
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