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CATTIVI PAGATORI E CENTRALI RISCHI: NUOVE REGOLE
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Scheda Pratica di Domenico Murrone
1 gennaio 2005 0:00
 

Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati
in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti
Delibera n. 8 del 16/11/2004 dell'Autorita' garante della Privacy, pubblicata sulla G.U. n 300 del 23/12/2004

Nuove regole in materia di privacy per le centrali rischi, su cui vengono iscritti i dati dei consumatori che fanno ricorso al credito al consumo (pagamenti rateali di beni e servizi) . L'Autorita' garante della Privacy ha previsto maggiori garanzie e tempi certi per i consumatori.
Vista la sempre maggiore importanza che ricoprono tali forme di finanziamento l'Autority ha predisposto un vero e proprio Codice deontologico (clicca qui) a cui banche, societa' finanziarie e altri intermediari dovranno attenersi a partire dal gennaio 2005 (avranno tempo fino ad aprile per regolarizzare tutte le procedure secondo le nuove disposizioni).
Le banche dati, definite finora "centrali rischi" e ora ridenominate Sic (Sistema di informazioni creditizie), hanno la funzione di fornire a chi concede credito informazioni sull'affidabilita' dei debitori. Le difformita' delle regole finora adottate, pero', hanno comportato difficolta' anche a persone che avevano avuto piccoli ritardi nei pagamenti, vedendosi rifiutare nuovi finanziamenti semplicemente per delle sviste. Non rari i casi di consumatori che non erano neppure al corrente che i propri dati erano disponibili per la consultazione da tutto il sistema creditizio nazionale. Il Codice, che ribadisce il divieto di utilizzare a fini di marketing le informazioni contenute nel Sic, regola solo l'attivita' delle banche dati private, mentre non riguarda le due banche dati pubbliche, tra cui quella gestita dalla Banca d'Italia.

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 6 del Codice)
Le banche dati conservano le informazioni sia per verificare il totale dei finanziamenti ottenuti, sia per verificare l'eventuale morosita' di un consumatore. Il nuovo Codice prevede una generalizzata riduzione dei tempi d'iscrizione, con le nuove regole i tempi massimi arrivano a 3 anni, rispetto ai 5 in vigore fino al 2004. Sono previsti differenti tempi in base alle diverse situazioni in cui si trova il rapporto tra chi riceve il finanziamento e chi lo concede.

- Richiesta di finanziamento
Le banche/finanziarie comunicano al Sic (Centrali rischi) informazioni gia' in fase d'istruttoria del finanziamento per evitare concessione di piu' prestiti in contemporanea. A volte istituti di credito e finanziarie hanno abusato di questa procedura, non provvedendo a cancellare le richieste, anche quando il finanziamento non veniva concesso.
Il nuovo Codice prevede che i dati personali riferiti a richieste di credito, comunicati da banche/finanziarie, possono essere conservati per il tempo necessario all'istruttoria e comunque non oltre 180 giorni dalla richiesta.
Se la richiesta di credito non è accolta o è il consumatore a rinunciare, la banca/finanziaria deve comunicare ai gestori delle banche dati, in occasione della comunicazione mensile, il mancato prestito. Da quel momento il gestore della banca dati ha 30 giorni per provvedere alla cancellazione.

- Temporanea morosita'
E' il caso di quei consumatori che dopo un ritardato pagamento provvedono a regolarizzarsi.
Se il mancato pagamento ha riguardato massimo due rate o un ritardo di massimo due mesi: la morosita' deve essere cancellata entro 12 mesi dalla regolarizzazione.
Se il mancato pagamento ha riguardato oltre due rate o un ritardo di oltre due mesi: la morosita' deve essere cancellata entro 24 mesi dalla regolarizzazione.

- Definitiva morosita'
Anche nei casi in cui il mancato pagamento non venga regolarizzato, il Codice prevede tempi piu' stretti di conservazione: se per qualunque motivo il consumatore non paga una o piu' rate occorre cancellare, dal Sic le informazioni relative a questo finanziamento entro 36 mesi dalla data in cui era previsto l'ultimo adempimento.

- Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)
La presenza di un finanziamento in corso con i pagamenti in regola rimane nella memoria della banca dati, ma anche a pagamento concluso regolarmente e' prassi delle banche dati tenere in memoria i dati del finanziamento ottenuto e della "buona condotta" del consumatore. Il Codice dispone che queste informazioni positive rimangano in memoria al massimo 36 mesi dall'ultimo pagamento. Per adattarsi a queste nuove disposizioni gli operatori hanno tempo fino a giugno 2005. Alla fine del 2005 il Garante della privacy valutera' se abbassare a 24 mesi questo termine, ma solo per i casi di consumatori che non abbiano altri finanziamenti con eventi negativi (mancati pagamenti) non regolarizzati.

DOVERE DI INFORMARE GLI ISCRITTI
E' stato predisposto un modulo unico (clicca qui) informativo delle modalita' e dei tempi di conservazione dei dati che la banca/finanziaria trasmette alle banche dati all'atto della sottoscrizione del finanziamento. Entro il 31 luglio 2005 banche e finanziarie dovranno inviare il foglio informativo a tutti i clienti che hanno iscritto nelle banche dati (anche quelli iscritti prima dell'entrata in vigore del Codice).

ACCESSO/RETTIFICA/ELIMINAZIONE DEI DATI (Art. 9 del codice)
Il Codice permette agli interessati di avere accesso alle informazioni che lo riguardano e obbliga banche/finanziarie e gestori delle banche dati ad agevolare con tutti i mezzi l'accesso ai dati. In caso il consumatore non riesca a ottenere informazioni/rettifiche/cancellazioni in contrasto con il Codice, la strada piu' efficace e' la raccomandata A/R di messa in mora (clicca qui) in cui si intima di procedere alla richiesta entro 15 giorni altrimenti si agira' in giudizio. La lettera va indirizzata alla banca/finanziaria che ha proceduto (o si suppone abbia proceduto) all'iscrizione.
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