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LE AZIONI ESECUTIVE IN GENERALE E SPECIFICAMENTE SU TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO
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Scheda Pratica di Anna Maria Fasulo
29 maggio 2006 0:00
 
Scheda aggiornata a seguito della riforma al codice di procedura civile apportata dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006

SCOPO

Soddisfare il proprio credito, soprattutto quando si e' gia' ottenuta una sentenza favorevole dal giudice, dovrebbe essere se non automatico almeno semplice. Nel nostro diritto non e' proprio cosi'.
Sovente accade che il creditore, pur se munito di una sentenza che gli da' ragione, rimanga ugualmente insoddisfatto perche' il suo debitore non esegue spontaneamente la sentenza. Il processo esecutivo serve a questo: realizzare coattivamente il risultato pratico di un obbligo giuridico disatteso, anche contro la volonta' del debitore, che ne risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art.2740 Codice Civile). In questo modo il creditore potra' ottenere dal giudice la consegna o il rilascio dell'oggetto dell'obbligazione (dare, fare, etc.) con l'esecuzione forzata su
- beni mobili;
- beni immobili;
- beni di eventuali terzi giuridicamente collegati al debitore;
o facendo eseguire l'obbligo di fare o non fare una certa attivita'.

CARATTERISTICHE

Le azioni esecutive
- hanno un solo soggetto: il creditore che chiede l'esecuzione;
- non sono esclusive, nel senso che sullo stesso bene del debitore si possono svolgere piu' esecuzioni per soddisfare piu' creditori;
- sono cumulabili (art.483 c.p.c.) ovvero il creditore puo' valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione -con ordinanza non impugnabile- puo' limitarla al mezzo scelto dal creditore o, in mancanza, determinarlo egli stesso;
- sono fondate su un titolo esecutivo.

PRESUPPOSTI: il titolo esecutivo ed il precetto (ex art.474 e segg.c.p.c.)
Titolo esecutivo
e' l'atto o il documento in base al quale puo' essere iniziata l'esecuzione forzata e deve riferirsi a un diritto
- certo, cioe' esistente;
- liquido, cioe' che si sa a quanto ammonta;
- esigibile, ossia senza termine o condizione.
Questo titolo da' diritto ad iniziare l'esecuzione senza bisogno di provare l'esistenza del diritto o della pretesa che si vuole soddisfare, almeno fino a che non venga contestato dal debitore con una opposizione.

Tipologia

Il legislatore ha previsto i seguenti titoli esecutivi:
- sentenza passata in giudicato, cioe' quelle che la parte perdente non ha impugnato entro i termini previsti dalla legge (esempio: le sentenze del Tribunale quando non sia stato proposto appello nei trenta giorni dalla notifica);
- sentenze di secondo grado;
- sentenze di primo grado;
- alcune ordinanze del giudice;
- verbali di conciliazione;
- decreti ingiuntivi ex art.647 c.p.c.;
- licenze e sfratti convalidati ex art.663 c.p.c.;
- provvedimenti possessori;
- scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
- cambiali e altri titoli di credito;
- atti ricevuti da Notaio o da altro pubblico ufficiale ma solo per obbligazioni di somme di denaro.

Tranne gli ultimi tre titoli, gli altri vengono formati dal giudice.
La cambiale e gli altri titoli di credito (ad esempio l'assegno) consentono di agire per l'espropriazione o il rilascio direttamente in virtu' dei titoli cosi' come sono.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio (il fare) puo' essere effettuata solo in virtu' dei titoli esecutivi costituiti dalle sentenze, provvedimenti e altri atti (le prime otto voci della lista), e gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.

Nel precetto deve essere contenuta la trascrizione integrale, ex art.480 secondo comma c.p.c., delle scritture private autenticate di cui alla precedente elencazione. In questo caso, come in tutti quelli ove tale trascrizione e' prevista dalla legge, l'ufficiale giudiziario deve -prima della relazione di notificazione- certificare di aver riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

Gli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e gli atti del notaio, invece, per valere come titoli esecutivi, devono essere muniti della cosiddetta FORMULA ESECUTIVA: con l'intestazione "REPUBBLICA ITALIANA - in nome della legge", il cancelliere o notaio o pubblico ufficiale sull'originale o sulle copie in forma esecutiva, deve apporre la seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".
Il titolo -reso esecutivo dalla formula, quando necessaria- puo' essere presentato solo verso chi aveva ricevuto il provvedimento o era stata stipulata l'obbligazione, o ai suoi eredi (entro un anno dalla morte, notificandolo collettivamente ed impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto).

Prima di passare all'azione di esecuzione forzata al debitore dev'essere notificato il titolo in forma esecutiva (tramite ufficiale giudiziario, tipicamente) ed il precetto. Cio' anche in una volta sola, purche' la notifica venga alla parte (ovvero al debitore) personalmente ex art.137 e segg. c.p.c.

Precetto
E' l'atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere al titolo esecutivo entro un termine, non inferiore a 10 gg. Scaduto il quale si potra' procedere all'esecuzione forzata.

Caratteristiche
Il precetto e' un atto rigorosamente formale che deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge e deve essere necessariamente portato a conoscenza del creditore o dei suoi eredi, anche se viene notificato insieme al titolo.
La procedura, che non puo' essere abbreviata o modificata dalle parti, prevede questa sequenza:
- formazione del titolo;
- precetto;
- notifica del precetto, che puo' essere redatto anche di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, sempre alla parte personalmente;
- almeno 10 gg di attesa per l'eventuale adempimento a seguito dell'intimazione;
- inizio della procedura esecutiva con l'espropriazione entro 90 gg dalla notifica.

Il precetto e' un atto del creditore, non contiene alcuna domanda giudiziale e puo' essere sottoscritto dalla parte personalmente, da un rappresentante o da un avvocato munito di mandato.

L'azione esecutiva che segue il precetto
consiste nell'espropriazione forzata di beni mobili od immobili tramite pignoramento, a cui segue l'assegnazione (al creditore) o la vendita (tramite asta giudiziaria).

Il costo dell'azione esecutiva  varia a seconda del valore del credito

 
 
 
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