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R.C.AUTO, I CONTRATTI E LE REGOLE
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
31 ottobre 2006 0:00
 
Ultimo aggiornamento: 22/1/2008

I contratti R.C. auto sono regolati sia dal codice civile, che ne detta le regole generali, che dalla legge. Il 1/1/2006 e' entrato in vigore il nuovo codice delle assicurazioni, il d.lgs.209/2005 (clicca qui), ovvero il "testo unico" che ha accorpato tutte le precedenti normative emesse in materia.

Il codice, oltre a riformare in parte le procedure di risarcimento danni, ha introdotto diverse notiva' riguardo ai contratti e agli obblighi a carico delle compagnie. E' stata anche rivista la figura dell'agente assicurativo, la cui attivita' e' stata liberalizzata dal cosiddetto Decreto Bersani.

Riassumiamo le regole vigenti e le novita', considerando anche quelle introdotte dali decreti di liberalizzazione, detti Bersani (legge 248/2006) e Bersani Bis (legge 40/2007).

Come noto a tutti, vi e' l'obbligo di assicurare i veicoli a motore per la responsabilita' civile verso terzi, conformemente a quanto previsto dal codice civile all'art.2054. Il nuovo codice estende l'obbligo di copertura riguardo ai danni alla persona causati ai soggetti trasportati i quali hanno diritto ad essere rimborsati dalla compagnia che assicura il veicolo ove viaggiavano al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilita' dei conducenti (si veda la scheda sulle procedure di risarcimento riportata tra i link).

La copertura vale anche per i danni causati all'estero (all'interno della comunita' europea), a patto che sia stata ottenuta la carta verde dell'UCI (ufficio centrale italiano), avente funzione di "garanzia" del contratto davanti ai competenti organi esteri.

Una interessante precisazione introdotta dal d.lgs. 198/07 (che ha recepito la direttiva 2005/14/Ce ed e' entrato in vigore alla fine del 2007), e' l'obbligo per le compagnie di provvedere alla copertura dei danni alle persone e alle cose subiti dai pedoni, ciclisti ed altri soggetti non motorizzati in conseguenza ad un incidente che vede coinvolto il veicolo assicurato. Questi soggetti hanno diritto al rimborso del danno, ovviamente dal momento in cui sia accertata la responsabilita' del conducente. Per noi e' chiaro che tale disposizione e' una semplice (ma importante) precisazione, poiche' ci risulta che le compagnie abbiano sempre provveduto a rimborsare questi danni, nel rispetto sia di un uso diffuso sia della giusta interpretazione della generica "responsabilita' civile verso terzi" prevista dal codice civile. La cosa importante da sapere e' che da oggi, anche se il contratto non prevedesse nulla in merito, tale copertura dovra' essere garantita.

Riguardo l'emissione dei preventivi e dei contratti, la legge precisa quanto segue:

OFFERTE E PREVENTIVI

Le compagnie devono mettere a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei loro siti Internet, le note informative e le condizioni contrattuali praticate. La pubblicita' dei premi e' effettuata tramite preventivi personalizzati rilasciati nei punti vendita o mediante i siti Internet.

I preventivi e le offerte devono essere trasparenti e fornire determinate informazioni:
Le principali riguardano le caratteristiche generali del prodotto offerto -che in teoria dovrebbe essere quello piu' adatto alle esigenze del contraente- il prezzo comprensivo delle imposte, nonche' -quando il contatto o la vendita avvengono a distanza- l'identita' dell'agente assicurativo e della persona (se diversa) che contatta direttamente il consumatore.
L'agente, in ogni caso, deve comunicare al cliente -prima della sottoscrizione- su quali basi propone un determinato prodotto, se agendo in modo imparziale a seguito della valutazione di un determinato numero di contratti presenti sul mercato, o in rappresentanza di una o piu' compagnie assicurative, che a richiesta devono essere nominate.
Per effetto del decreto "Bersani" (d.l.223/06 convertito nella legge 248/06), l'agente dovra', prima della sottoscrizione del contratto col consumatore, informare lo stesso circa le provvigioni riconosciutegli dalla compagnia -o dalle compagnie- per le quali opera. Questo dato dev'essere affisso nei locali dove egli lavora e dev'essere presente sulla documentazione rilasciata al consumatore.
Sui preventivi, inoltre, oltre al prezzo comprensivo di imposte dev'essere chiaramente indicato l'eventuale sconto riconosciuto.
I preventivi devono essere rilasciati in modo gratuito e hanno validita' di minimo 60 giorni (ma non maggiore della durata della tariffa in corso).

Prima della sottoscrizione dei contratti, la compagnia deve anche consegnare, insieme alle condizioni di assicurazione, la nota informativa che deve contenere informazioni specifiche riguardo ai diritti e agli obblighi contrattuali.

Le compagnie e i suoi addetti devono seguire, in ogni caso, precise regole di condotta previste dal codice e regolamentate dall'ISVAP con il regolamento n.5 del 16/10/06 integrate dalle regole sulla trasparenza dei preventivi e delle offerte (regolamento ISVAP 23/2008). Per visualizzarli clicca qui

Il sito dell'ISVAP e' anche il mezzo ideale per controllare che l'impresa scelta sia regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo r.c.auto e per verificare e confrontare i preventivi (si veda la sezione "per il consumatore").

I CONTRATTI
Il codice civile e la legge fissano regole generali valide per tutti i contratti di assicurazione, ma e' bene sapere che per tutto cio' dove la legge non si esprime le compagnie godono di una certa liberta' decisionale. Ne deriva che il contratto e' il documento che sancisce moltissimi "diritti" dell'assicurato, e che le sue clausole dovrebbero essere oggetto di attenta scelta prima di firmare.
E' bene distinguere quali diritti derivano da precise disposizioni di legge o dell'ISVAP e quali, invece, devono essere esplicitamente previsti dai contratti:

DISPOSIZIONI FISSATE DALLA LEGGE
Obbligo a contrarre
Le imprese di assicurazione devono accettare le richieste di copertura assicurativa obbligatoria, fatte ovviamente nel rispetto delle condizioni di polizza e di tariffa fissate col preventivo. Vi e' in pratica un loro obbligo a contrarre, che e' comunque condizionato alla verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio nonche' dell'identita' del contraente e dell'intestatario del veicolo.
Rilascio del certificato di assicurazione
Al momento della firma dev'essere rilasciato un certificato di assicurazione e un contrassegno, contenente la targa del veicolo e la scadenza del periodo di validita' del contratto. Il contrassegno originale dev'essere esposto sull'auto entro cinque giorni dal pagamento del premio (nel frattempo e' sufficiente esporre la ricevuta), quindi e' possibile pretendere che la compagnia lo consegni entro lo stesso termine. Per i contratti conclusi a distanza viene solitamente emesso -e spedito via fax- un documento provvisorio valido cinque giorni.
Massimali minimi
I massimali previsti per la responsabilita' civile, ovvero gli importi massimi risarcibili per ogni danno (indipendentemente dalla sua natura e dal numero delle vittime), devono rispettare i minimi fissati dal ministero delle Attivita' Produttive. Ad oggi ciascun massimale non puo' essere inferiore a 774.685,35 euro, con la possibilita' di ottenere una copertura maggiore versando una piccola differenza sul premio annuale. A tal proposito il d.lgs.198/07 che ha recepito la direttiva 2005/14/CE ha previsto l'innalzamento dei massimali minimi a 5 milioni di euro per sinistro per i danni alla persona (indipendentemente dal numero delle vittime) ed a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose. Il decreto prevede che i contratti r.c.auto vengano adeguati in tal senso entro l'11/6/2012, seguendo criteri che dovranno essere stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico. In ogni caso, alla data dell'11/12/09 i contratti dovranno prevedere massimali pari almeno alla meta' di quelli nuovi.
Soggetti esclusi dalla copertura assicurativa
Sono esclusi dalle coperture, a meno che il contratto non specifichi qualcosa di diverso, sia il conducente del veicolo responsabile del sinistro che, in quanto obbligati in solido, il proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio. Sono ugualmente esclusi i loro coniugi non legalmente separati, i conviventi more-uxorio (componenti di famiglie di fatto), i parenti ascendenti e discendenti (legittimi, naturali o adottivi) nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado, quando convivano con essi o siano a loro carico per quanto riguarda il mantenimento.
Clausole obbligatorie
Devono essere previste, ad ogni scadenza annuale, le variazioni del premio in aumento o in diminuzione legate al verificarsi di sinistri nel corso di un determinato periodo (bonus/malus), clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, oppure eventuali formule "miste" tra i due criteri.
Nullita' dei contratti
La legge stabilisce che sono nulli tutti i contratti stipulati con compagnie non autorizzate dall'ISVAP e che le stesse non possono subordinare la conclusione di un contratto per l'assicurazione obbligatoria alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari (che possono comunque essere proposti con una sottoscrizione in abbinamento che non costituisca l'unica offerta possibile). La nullita' comporta, una volta riconosciuta, il rimborso dei premi pagati. Fanno eccezione le polizze con clausola di franchigia a recupero garantito. Per ogni informazione e segnalazione, e' bene contattare direttamente l'ISVAP.
Rimborso del premio residuo in caso di furto
All'assicurato deve essere rimborsato il premio residuo in caso di furto del mezzo. Questa disposizione, introdotta dal nuovo codice e quindi valida per tutti i contratti conclusi a partire dal 1/1/2006, prevede che in caso di furto, il contratto cessi di avere effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia. In pratica da quel giorno il veicolo non e' piu' assicurato, e pertanto il contraente ha diritto al rimborso del premio residuo (calcolato dal giorno successivo alla denuncia fino alla scadenza dell'annualita' pagata). E' bene sapere che il rimborso non puo' riguardare gli eventuali premi relativi alla garanzia volontaria contro il furto (aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria), che anzi devono essere pagati fino alla scadenza annuale.
Periodo di tolleranza successivo alla scadenza
Previsto dal codice civile all'art.1901, e' quel periodo, di 15gg., successivo alla scadenza durante il quale gli effetti del contratto si prolungano pur se non e' stata ancora pagata la nuova annualita'. Si applica sempre per tutti i contratti a tacito rinnovo, escluso il caso in cui sia stata data disdetta da parte dell'assicurato. Per i contratti a scadenza secca, invece, la tolleranza e' usufruibile solo se esplicitamente prevista dal contratto.
Passaggio di proprieta' del mezzo assicurato, scenari possibili:
In caso di vendita del mezzo assicurato, il contratto puo', a scelta del contraente:
- risolversi, alla data di perfezionamento della vendita, col rimborso del premio residuo;
- passare all'acquirente del mezzo con applicazione della classe di merito maturata da quest'ultimo;
- essere trasferito ad un nuovo mezzo (acquistato dal venditore) con il mantenimento della classe di merito maturata, previo l'eventuale conguaglio del premio;
Classe di merito valida cinque anni:
Se il contratto non viene rinnovato o viene sospeso per mancato utilizzo del veicolo, o comunque in tutti i casi in cui il rischio cessa (quindi il veicolo non viene piu' utilizzato, per vendita, rottamazione, etc.etc.), l'ultimo attestato di rischio conseguito, e quindi la classe di merito maturata, conserva validita' per cinque anni.
Si tratta di una assoluta novita' che modifica tutte le disposizioni precedenti fissate sia dalla legge che dall'ISVAP. In pratica diventa possibile mantenere l'ultima classe di merito maturata in tutti quei casi in cui tra la vendita (o la rottamazione, la sospensione della polizza, il furto denunciato, etc.) e il riacquisto di un nuovo mezzo decorrano non piu' di cinque anni (calcolati rispetto alla chiusura ed apertura dei contratti). Fino all'entrata in vigore di questa novita' (3 Aprile 07) la classe di merito si poteva mantenere per un anno, diciotto mesi in alcuni particolari casi, quindi la modifica e' sostanziale.
Mantenimento della classe di merito sul secondo veicolo:
In caso di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo dello stesso tipo di quello gia' assicurato le compagnie non possono assegnare una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito per il veicolo gia' assicurato. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprieta' della persona fisica titolare della polizza assicurativa gia' esistente o di un componente, stabilmente convivente, del suo nucleo familiare. La norma si applica solo in caso di stipula di un nuovo contratto, con esclusione quindi dei casi di rinnovo.Per nuovo contratto si intende quello stipulato con la stessa compagnia del primo veicolo o con un'altra, per un veicolo acquistato (nuovo o usato) dal soggetto interessato dopo l'entrata in vigore della norma, in relazione al quale non esiste una storia assicurativa pregressa. Fino all'entrata in vigore di questa novita' (3 Aprile 07) questa era una facolta' che ogni compagnia concedeva solo per propria scelta, ma adesso e' legge e tutti i contratti, nuovi e vecchi, devono prevederla.
Variazione della classe di merito in seguito a incidente:
Al verificarsi di un sinistro le imprese di assicurazione non possono applicare variazioni di classe di merito senza aver prima accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, quando esso sia stato individuato come responsabile principale secondo la liquidazione effettuata alla controparte. Rimane salva, ovviamente, la possibilita' di determinare nuove responsabilita' tramite causa. Se non e' possibile accertare la responsabilita' principale, o nei casi di liquidazione parziale (e quindi a titolo provvisorio) la stessa viene divisa "pro-quota" tra i conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri. In ogni caso le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito vanno comunicate tempestivamente.

NOTA: Questi ultimi tre punti sono novita' introdotte dal decreto Bersani Bis (legge 40/2007) in vigore dal 3 Aprile 2007. A tale data tutti i contratti, anche quelli stipulati precedentemente, devono risultare adeguati. Le clausole difformi sono nulle, pur non comportando la nullita' del contratto che le contiene.

DISPOSIZIONI DELL'ISVAP
Cambio del contraente o del proprietario, mantenimento della classe di merito

E' bene sapere che la classe di merito "bonus-malus" e' legata al proprietario del veicolo. Il contraente puo' anche essere un soggetto diverso e puo' cambiare, di annualita' in annualita', mantenendo la classe di merito maturata, ma se cambia il proprietario del mezzo la classe di merito viene persa (a meno che la specifica compagnia non preveda, contrattualmente, qualcosa di diverso).
Costituiscono eccezione a questa regola i passaggi di proprieta' tra coniugi in comunione dei beni e quelli "parziali", ovvero tra una pluralita' di soggetti e uno solo di essi (circolari ISVAP n.502/03 e 555/05 sostituite dal regolamento n.4/2006).
Rimborso del premio residuo in caso di rottamazione del mezzo
Se a seguito di una rottamazione non vi e' riacquisto, la polizza puo' essere disdetta con rimborso del premio residuo. Il rimborso deve essere calcolato a partire dalla data di rottamazione e puo' avvenire tramite riconsegna del certificato e del contrassegno di assicurazione.

DISPOSIZIONI ESCLUSIVAMENTE CONTRATTUALI
Sospensione della polizza

Non e' un obbligo per le compagnie, ma viene solitamente concessa senza problemi. Prima del 3 Aprile 2007 era ottenibile per periodi variabili da tre mesi (minimo) ad un anno (massimo). Dopo l'entrata in vigore della legge Bersani Bis (vedi sopra) le cose cambiano perche' la classe di merito, anche nei casi di sospensione, puo' essere mantenuta per cinque anni. Diventa questo quindi il periodo massimo di sospensione, entro il quale e' possibile riattivare il contratto con la vecchia classe di merito.
Rimane valida la regola secondo cui se alla sospensione non segue la riattivazione perche' il veicolo nel frattempo e' stato venduto, rottamato o comunque tolto dalla circolazione, e' rimborsabile la parte del premio pagata e non goduta.
Estensione della classe di merito ad un secondo veicolo
Con la legge Bersani Bis (vedi sopra) e' diventato obbligatorio -per le compagnie- mantenere la classe di merito sul secondo (o terzo, etc.) veicolo assicurato, a patto che sia dello stesso tipo del primo e che appartenga al titolare della prima polizza o ad un suo convivente facente parte dello stesso nucleo familiare.
Se si assicura pero' un veicolo di diverso tipo, quindi una moto dopo un'auto -per esempio-, la regola non vale e mantenere la stessa classe di merito diventa una facolta' a completa discrezione della compagnia assicuratrice. E' bene, in questi casi, considerare il contratto che si e' firmato.
Mantenimento classe di merito in caso di sinistro
E' resa possibile, quando il contratto lo preveda esplicitamente, dietro il rimborso da parte dell'assicurato dell'importo che la compagnia ha liquidato al danneggiato in caso di sinistro.

ATTESTATO DI RISCHIO E RINNOVO DELLA POLIZZA, nuovi obblighi per le compagnie
Dal 1/1/2007, per effetto delle disposizioni ISVAP contenute nel regolamento 4/2006 (clicca qui) sono cambiate in modo sostanziale le regole riguardanti l'attestato di rischio e il comportamento delle compagnie rispetto al rinnovo annuale. Precedentemente le regole erano poche e ci si doveva rimettere alle decisioni soggettive della propria compagnia. In generale -a meno che il contratto non prevedesse qualcosa di diverso- non c'era alcun obbligo di comunicazione riguardo alla scadenza e alla variazione del premio, e la validita' delle nuove tariffe era "sancita" dalla loro affissione nei locali dell'agenzia con un preavviso di 15gg rispetto alla scadenza del contratto (stesso termine entro il quale il contraente puo' dare disdetta). Riguardo l'attestato di rischio, invece, le compagnie erano obbligate a renderne disponibile l'originale, presso i locali dell'agenzia, con un anticipo di tre giorni lavorativi rispetto alla scadenza.

Le nuove regole in vigore dal 1/1/2007 sono:
Obbligo per le compagnie, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti:
* inviare all'assicurato, per iscritto ed almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, una comunicazione contenente:
- la data di scadenza del contratto;
- eventuali modalita' di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente (la legge dispone l'invio di un fax o di una raccomandata a/r con un anticipo di almeno 15gg rispetto alla scadenza);
- indicazioni in merito al premio di rinnovo, fornite direttamente o per tramite di intermediari (compresi i call center).
La comunicazione dev'essere inviata anche se il contratto non prevede il rinnovo tacito.
* inviare, unitamente a detta comunicazione, l'attestazione sullo stato di rischio contenente:
- la denominazione dell'impresa di assicurazione e il nome del contraente (o la sua denominazione sociale);
- il numero del contratto di assicurazione ed i dati della targa del veicolo assicurato (o, se mancanti, i dati identificativi del telaio o del motore del mezzo);
- la forma tariffaria in base alla quale e' stato stipulato il contratto (bonus malus, con franchigia, etc.);
- la data di scadenza del contratto, ovvero, nello specifico, dell'attestazione;
- la classe di merito di provenienza, quella assegnata per l'annualita' successiva e la CU-classe di conversione universale (sistema di 18 classi di merito riconosciute da tutte le compagnie, utili quindi nel caso si voglia cambiare assicurazione), nel caso in cui il contratto preveda la variazione annuale del premio in base al verificarsi di sinistri nel corso di un determinato periodo.
- il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, con indicazione di quelli che hanno dato luogo a rimborsi, sia con danni alle cose che alle persone. Sono esclusi, ovviamente, i sinistri che il contraente ha rimborsato all'impresa per evitare la maggiorazione del premio;
- gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- la firma dell'assicuratore.
L'attestato dev'essere spedito qualunque sia la forma tariffaria stipulata, anche nel caso in cui sia previsto il rinnovo tacito o se e' gia' stata inviata una disdetta.
Le imprese devono inviare l'attestato anche In caso di furto del veicolo, esportazione all'estero, consegna in conto vendita, rottamazione o cessazione definitiva della circolazione avvenute in corso di contratto. L'obbligo vale anche nei casi in cui il veicolo venga venduto in corso di contratto e il contraente decida di darne disdetta.

Inoltre:
- Nel momento in cui viene stipulato un contratto con altra compagnia, l'assicurato deve consegnare a questa l'attestato di rischio rilasciato dalla "vecchia" compagnia. Nel caso in cui il contraente non sia in grado di consegnare l'attestato, puo' farlo entro tre mesi dalla stipulazione del nuovo contratto assicurativo. Se questo e' stato emesso senza tener conto dell'effettiva classe di merito maturata, al momento in cui l'attestato viene consegnato, dev'essere ricalcolato il premio e l'eventuale differenza risultante a credito o a debito dell'assicurato. Tale differenza dev'essere liquidata entro la scadenza del contratto.
- Se l'attestato di rischio si danneggia, viene smarrito oppure non arriva, la compagnia deve emetterne duplicato, gratuitamente, entro 15gg dalla richiesta dell'assicurato.
- L'assicurato ha comunque diritto di esigere, in qualunque momento, l'attestazione sullo stato di rischio relativo agli ultimi cinque anni. Cio' entro 15 gg dalla richiesta (nuova disposizione introdotta dal d.lgs. 198/07 ed entrata in vigore alla fine del 2007).

Nota importante in merito al rinnovo:
In tutti i casi, quindi indipendentemente da cio' che prevede il contratto, quando l'aumento della tariffa -non dovuto all'applicazione delle regole di passaggio delle varie formule tariffarie (quindi ad una variazione della classe di merito, per esempio, relativa al bonus-malus)- supera il tasso di inflazione programmato, il contraente ha diritto a disdire il contratto -nelle modalita' previste dal medesimo contratto - senza rispettare il termine di preavviso di minimo 15gg ma comunque entro il giorno di scadenza.

LA NUOVA FIGURA DELL'AGENTE PLURIMANDATARIO
Il decreto Bersani impone alle compagnie il divieto di legare in esclusiva gli agenti di vendita, nonche' di limitare la loro attivita' di vendita tramite fissazione di prezzi minimi o sconti massimi. La disposizione, che in pratica introduce la nuova figura dell'agente plurimandatario, entrera' in vigore in modo progressivo poiche' e' previsto che i contratti (tra compagnie assicurative e agenti) esistenti rimangano validi fino alla loro scadenza naturale e comunque fino al 1/1/2008. Da quella data, teoricamente, l'esclusiva non dovrebbe piu' esistere, con beneficio della concorrenza e delle tariffe. La questione sta procedendo con non poche polemiche, soprattutto tra l'ISVAP (che dovrebbe regolamentare la materia) e le varie associazioni di categoria.

CONTESTAZIONI, RICHIESTE, RECLAMI
In tutti i casi di controversia, piccola o grande che sia, e' bene provvedere a contestare subito gli errori, le inadempienze, o il mancato rispetto delle disposizioni di legge e dell'ISVAP inviando alla propria compagnia una messa in mora (utile anche per inoltrare semplici richieste, quando queste debbano essere formali): clicca qui
In alcuni casi cio' puo' risultare sufficiente, in altri puo' essere necessario proseguire con un'azione legale (preceduta sempre da un tentativo di conciliazione) dopo aver valutato l'opportunita' di coinvolgere un legale.
In tutti i casi, e' bene anche mettere a conoscenza l'ISVAP delle irregolarita' riscontrate, inoltrandole un reclamo (cosa possibile anche attraverso il sito internet: clicca qui

UN CASO PARTICOLARE: IL CONTRATTO R.C.AUTO SOTTOSCRITTO A DISTANZA
Tutte le regole suddette valgono, ovviamente, anche nel caso in cui il contratto r.c.auto sia stato sottoscritto a distanza, ovvero tramite internet, telefono, fax, etc.etc.
In questi casi pero' la legge offre particolari protezioni, obbligando il gestore a fornire determinate informazioni prima della sottoscrizione. E' inoltre possibile recedere entro 14 giorni, incondizionatamente, pagando solo il premio relativo ai giorni in cui la polizza e' stata attiva e a patto che nel frattempo non si sia verificato un sinistro.
Per approfondimenti: clicca qui

LINK UTILI
Per informazioni sulle procedure di risarcimento attivabili in caso di sinistro: clicca qui
Per approfondimenti e chiarimenti sul tema "assicurazioni", sito ISVAP: clicca qui

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