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R.C.AUTO, I CONTRATTI E LE REGOLE
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
31 ottobre 2006 0:00
 
Ultima revisione: 30/6/2015; ultimo aggiornamento 3/3/2020

I contratti r.c. auto sono regolati sia dal codice civile, che ne detta le regole generali, che dalla legge, il codice delle assicurazioni private -D.lgs.209/2005-, "testo unico" che dal 2006 ha accorpato tutte le precedenti normative emesse in materia.

Come noto a tutti, vi e' l'obbligo di assicurare i veicoli a motore per la responsabilita' civile verso terzi, conformemente a quanto previsto dal codice civile all'art.2054. Il D.lgs.209/2005 estende l'obbligo di copertura ai danni alla persona causati ai soggetti trasportati i quali hanno diritto ad essere rimborsati dalla compagnia che assicura il veicolo ove viaggiavano al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilita' dei conducenti (si veda la scheda sulle procedure di risarcimento riportata tra i link).

La copertura vale anche per i danni causati all'estero (all'interno della comunita' europea), a patto che sia stata ottenuta la carta verde dell'UCI (ufficio centrale italiano), avente funzione di "garanzia" del contratto davanti ai competenti organi esteri.

Vediamo le regole generali piu' importanti.
Indice scheda
INFORMAZIONI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI
IL CONTRATTO
CLASSE DI MERITO, VALIDITÀ VARIAZIONE E MANTENIMENTO
SCADENZA DELLA POLIZZA E ATTESTATO DI RISCHIO
CERTIFICATO E CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE
LA RILEVAZIONE A DISTANZA DELLA MANCANZA DI COPERTURA

LA NUOVA FIGURA DELL'AGENTE PLURIMANDATARIO
CONTESTAZIONI, RICHIESTE, RECLAMI
UN CASO PARTICOLARE: IL CONTRATTO SOTTOSCRITTO A DISTANZA 
NOVITA' 2017 IN CORSO DI ATTUAZIONE
FONTI NORMATIVE
LINK UTILI

INFORMAZIONI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI
Presso i punti vendita e nei propri siti internet gli agenti assicurativi devono rendere disponibili alla potenziale clientela:
- i documenti precontrattuali previsti dalla legge;
- le condizioni generali e speciali di polizza;
- il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato.

Tra i documenti precontrattuali vi è il modello generale di informativa contenuto nell’Allegato 4 del Regolamento Ivass 40/2018 che deve essere ben esposto. 

Il preventivo personalizzato viene consegnato a chi ne fa richiesta, con indicazione del premio globale richiesto per la copertura, la provvigione riconosciuta dall’impresa di assicurazione all’intermediario/agente, l’eventuale sconto applicato. Ogni preventivo riporta un codice per il riconoscimento e ha una validità non inferiore a 60 giorni e comunque non superiore alla durata della tariffa in corso.

Se i preventivi sono rilasciati tramite il sito internet dell’impresa assicuratrice è indicata la provvigione massima riconosciuta per la tipologia contrattuale; Per gli accessi via internet è in oltre necessario che vi sia in home page il link alla sezione dei preventivi e -in quest’ultima- il link alle condizioni generali e speciali di polizza nonché alla informativa precontrattuale.

Un ottimo sistema per confrontare agevolmente preventivi rc auto e' il sito TuOpreventivatOre gestito dall'IVASS e dal Ministero dello sviluppo economico, gratuito e anonimo.

Il sito dell'IVASS e' anche il mezzo ideale per controllare che l'impresa scelta sia regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo r.c.auto e per verificare e confrontare i preventivi (si veda la sezione "per il consumatore").

Fonte: Codice ass.private, D.lgs.209/2005 art.131 e segg e provv.Ivass 23/2008 aggiornato dal 76/2018

IL CONTRATTO
Il codice civile e la legge fissano regole generali valide per tutti i contratti di assicurazione, ma e' bene sapere che per tutto cio' dove la legge non si esprime le compagnie godono di una certa liberta' decisionale. Ne deriva che il contratto e' il documento che sancisce moltissimi "diritti" dell'assicurato, e che le sue clausole dovrebbero essere oggetto di attenta scelta prima di firmare.
E' bene distinguere quali diritti derivano da precise disposizioni di legge o dell'IVASS e quali, invece, devono essere esplicitamente previsti dai contratti:

DISPOSIZIONI FISSATE DALLA LEGGE 
Obbligo a contrarre

Le imprese di assicurazione devono accettare le richieste di copertura assicurativa obbligatoria, fatte ovviamente nel rispetto delle condizioni di polizza e di tariffa fissate col preventivo. Vi e' in pratica un loro obbligo a contrarre, che e' comunque condizionato alla verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio nonche' dell'identita' del contraente e dell'intestatario del veicolo. Comunque, in caso di legittima mancata accettazione della proposta, l’impresa deve ricalcolare il premio e inviare un nuovo preventivo al potenziale contraente.
(Fonte: Codice delle assicurazioni private art.132 modificato in ultimo dalla Legge 124/2017)
Rilascio del certificato di assicurazione
Al momento della firma dev'essere rilasciato un certificato di assicurazione che costituisce la prova del pagamento e del fatto che si è coperti, contenente i dati essenziali della polizza (numero, targa, tipo veicolo e copertura), il periodo per il quale è stato pagato il premio, la data e l'ora del pagamento, etc. Esso deve essere tenuto nel mezzo non tanto per “provare” che si è coperti ma per facilitare l’identificazione della polizza in caso di incidente e comunque per facilitare gli eventuali controlli. Dall’Ottobre 2015 non viene più rilasciato invece il tagliandino da esporre sul parabrezza, in quanto dematerializzato e circolante in modo telematico (quando necessario).
(Fonte: Codice delle assicurazioni private art.127)
Massimali minimi
Ad oggi i massimali previsti per la responsabilita' civile, ovvero gli importi minimi che i contratti devono prevedere per il risarcimento dei danni sono fissati a 5 milioni di euro per sinistro per i danni alla persona (indipendentemente dal numero delle vittime) ed a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose.
(Fonte: Codice delle assicurazioni private, art.128, modificato piu' volte)
Soggetti esclusi dalla copertura assicurativa
Sono esclusi dalle coperture, a meno che il contratto non specifichi qualcosa di diverso, sia il conducente del veicolo responsabile del sinistro che, in quanto obbligati in solido, il proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio. Sono ugualmente esclusi i loro coniugi non legalmente separati, i conviventi more-uxorio (componenti di famiglie di fatto), i parenti ascendenti e discendenti (legittimi, naturali o adottivi) nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado, quando convivano con essi o siano a loro carico per quanto riguarda il mantenimento.
(Fonte: Codice delle assicurazioni private art.129)
Clausole obbligatorie (bonus malus o franchigia)
Devono essere previste, ad ogni scadenza annuale, le variazioni del premio in aumento o in diminuzione legate al verificarsi di sinistri nel corso di un determinato periodo (bonus/malus), da indicare in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa fin dalla fase precontrattuale sul preventivo della stipula o del rinnovo. In alternativa devono essere indicate clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, oppure eventuali formule "miste" tra i due criteri.
(Fonte: Codice delle assicurazioni private art.133 modificato in ultimo dalla Legge 124/2017)
Copertura utenti della strada non motorizzati
Il contratto r.c.auto copre anche i danni alle persone e alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada coinvolti nei sinistri, a condizione ovviamente che abbiano subito un danno e se viene accertata la responsabilita' del conducente del mezzo assicurato.
(Fonte: Codice assicurazioni private art.142 ter introdotto dal D.lgs.198/07)
Nullita' dei contratti e divieto di abbinamento
La legge stabilisce che sono nulli tutti i contratti stipulati con compagnie non autorizzate dall'IVASS e che le stesse non possono subordinare la conclusione di un contratto per l'assicurazione obbligatoria alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari (fanno eccezione forme gratuite di garanzia relative al recupero della franchigia). La nullita' comporta, una volta riconosciuta, il rimborso dei premi pagati. Fanno eccezione le polizze con clausola di franchigia a recupero garantito. Per ogni informazione e segnalazione, e' bene contattare direttamente l'IVASS.
(Fonte: Codice delle assicurazioni private art.167 e 170)
Rimborso del premio residuo in caso di furto
All'assicurato deve essere rimborsato il premio residuo in caso di furto del mezzo. Questa disposizione, introdotta dal nuovo codice e quindi valida per tutti i contratti conclusi a partire dal 1/1/2006, prevede che in caso di furto, il contratto cessi di avere effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia. In pratica da quel giorno il veicolo non e' piu' assicurato, e pertanto il contraente ha diritto al rimborso del premio residuo (calcolato dal giorno successivo alla denuncia fino alla scadenza dell'annualita' pagata). E' bene sapere che il rimborso non puo' riguardare gli eventuali premi relativi alla garanzia volontaria contro il furto (aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria), che anzi devono essere pagati fino alla scadenza annuale.
(Fonte: Codice delle assicurazioni private art.122 comma 3)
Passaggio di proprieta' del mezzo assicurato, scenari possibili
In caso di vendita del mezzo assicurato, il contratto puo', a scelta del contraente:
- risolversi, alla data di perfezionamento della vendita, col rimborso del premio residuo;
- passare all'acquirente del mezzo con applicazione della classe di merito maturata da quest'ultimo. Su questo punto vedi anche più avanti, la sezione MANTENIMENTO CLASSE DI MERITO.
- essere trasferito ad un nuovo mezzo (acquistato dal venditore) con il mantenimento della classe di merito maturata, previo l'eventuale conguaglio del premio.
(Fonte: Codice delle assicurazioni private art.171 e DM 86/2008)
Rimborso del premio residuo in caso di rottamazione del mezzo o cessazione dalla circolazione
Se a seguito di una rottamazione non vi e' riacquisto, la polizza puo' essere disdetta con rimborso del premio residuo. Il rimborso deve essere calcolato a partire dalla data di rottamazione e puo' avvenire tramite riconsegna del certificato e del contrassegno di assicurazione. Il rimborso scatta anche in caso di cessazione dalla circolazione che comporti la risoluzione del contratto.
(Fonte: DM 86/2008 art.10)
Riduzione premio per gli automobilisti virtuosi
La riduzione del premio nella nuova annualita' prevista per l'automobilista che non ha provocato sinistri deve essere automatica e indicata preventivamente - in valore assoluto ed in termini percentuali- fin dalla fase preventiva sia in caso di stipula che di rinnovo. La riduzione del premio, per il primo anno, non puo' essere compensata da eventuali aumenti di tariffa. Dal secondo anno in poi la compagnia potra' anche applicare, in sede di rinnovo, eventuali incrementi tariffari che comunque, oltre ad essere indicati nel contratto, dovranno essere preventivamente comunicati con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Eventuali violazioni delle compagnie a queste regole oltre che contestate possono essere segnalate all'IVASS (vedi piu' avanti).
(Fonte: Codice delle assicurazioni private art.133 modificato in ultimo dalla Legge 124/2017; si veda anche chiarimenti ISVAP con lettera al mercato del 19/4/2012 prot. 09-12-007647)
Sconto in caso di più polizze con guida esclusiva 
Le imprese di assicurazione devono praticare uno sconto significativo anche nel caso in cui l’assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso firmando per ciascuna di esse una clausola di guida in esclusiva (clausola che condiziona il risarcimento al fatto che alla guida al momento del sinistro ci sia una persona predeterminata, l’unica che può guidare il mezzo).
(Fonte: Legge 124/2017 articolo 1 comma 11)
Durata annuale anche ai contratti per rischi accessori
Com’è noto i contratti r.c.auto hanno durata annuale senza rinnovo automatico. La regola viene estesa anche ai contratti di assicurazione dei rischi accessori al rischio principale di responsabilità civile, se lo stesso contratto, ovvero un altro stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale che quelli accessori.
(Fonte: Codice delle assicurazioni private art.170 bis modificato in ultimo dalla Legge 124/2017)
Aree dei siti dedicate ai contraenti
Sui siti delle compagnie assicuratrici devono esserci aree riservate ai clienti attraverso le quali questi devono poter consultare la propria posizione assicurativa riguardo alle coperture in essere, alle condizioni contrattuali sottoscritte, allo stato dei pagamenti dei premi con relative scadenze. Dal 1/7/2015 queste aree dovranno anche essere il mezzo di messa a disposizione dell'attestato di rischio telematico (vedi più avanti). L'accesso all'area riservata avviene tramite credenziali (password) rilasciate dalla compagnia. Il servizio deve essere gratuito.
(Fonte: Dl 179/2012 e Provvedimento IVASS n.7 del 16/7/2013).

DISPOSIZIONI ESCLUSIVAMENTE CONTRATTUALI
Sospensione della polizza

Non e' un obbligo per le compagnie, ma viene solitamente concessa senza problemi. Prima del 3 Aprile 2007 era ottenibile per periodi variabili da tre mesi (minimo) ad un anno (massimo). Dopo l'entrata in vigore della legge Bersani Bis (vedi sopra) le cose cambiano perche' la classe di merito, anche nei casi di sospensione, puo' essere mantenuta per cinque anni. Diventa questo quindi il periodo massimo di sospensione, entro il quale e' possibile riattivare il contratto con la vecchia classe di merito.
Rimane valida la regola secondo cui se alla sospensione non segue la riattivazione perche' il veicolo nel frattempo e' stato venduto, rottamato o comunque tolto dalla circolazione, e' rimborsabile la parte del premio pagata e non goduta.
Mantenimento classe di merito in caso di sinistro
E' resa possibile, quando il contratto lo preveda esplicitamente, dietro il rimborso da parte dell'assicurato dell'importo che la compagnia ha liquidato al danneggiato in caso di sinistro.

CLASSE DI MERITO, VALIDITÀ VARIAZIONE E MANTENIMENTO
Classe di merito universale (CU), criteri di variazione
La classe di merito di riferimento nei contratti r.c.auto è quella universale (CU) fissata dall’autorità di vigilanza IVASS. In caso di prima immatricolazione si applica la classe di CU 14. Se invece il veicolo è già assicurato il contratto è assegnato alla classe di CU indicata sull’attestato di rischio. Per le annualità successive la classe può variare (migliorare o peggiorare) sulla base della sinistrosità registrata relativamente al veicolo, con conseguente possibile variazione del premio. La classe “peggiore” è la CU 18.
L’Ivass ha fissato in varie tabelle i criteri di variazione, anche per l’assegnazione della CU ai veicoli assicurati a “franchigia” o a “tariffa fissa” (in applicazione dal 1/6/2018).
(Fonte: Provvedimento IVASS 72/2018 che ha sostituito l’All.2 del Regolamento 4/2006 per quanto disposto dal Regolamento 9/2015 art.3 e art.13)
Classi di merito interne
Le classi di merito interne,  diverse dalle classi universali (CU) uniformi per tutte le compagnie, sono quelle utilizzate dalle imprese assicuratrici secondo parametri interni propri, utili poi per la determinazione del premio. Appaiono sull’attestato di rischio insieme a quelle universali (CU), ma non sono un riferimento in caso di passaggio da una compagnia all’altra.
Alle compagnie dal 29/8/2017 è vietato differenziare queste classi sulla base della durata del contratto o di parametri che ostacolano la mobilità tra imprese di assicurazione. In particolare le compagnie devono garantire a chi stipula un nuovo contratto le condizioni applicate agli assicurati che hanno identiche caratteristiche di rischio.
Ogni compagnia deve anche prevedere specifiche tabelle per convertire le classi universali CU indicate nell’attestato di rischio nelle classi di merito interne.
(Fonte: Codice delle assicurazioni private art.133 modificato in ultimo dalla Legge 124/2017; si veda anche Provvedimento IVASS 71/2018)
Classe di merito valida cinque anni
Se il contratto non viene rinnovato o viene sospeso per mancato utilizzo del veicolo, o comunque in tutti i casi in cui il rischio cessa (quindi il veicolo non viene piu' utilizzato, per vendita, rottamazione, etc.etc.), l'ultimo attestato di rischio conseguito, e quindi la classe di merito maturata, conserva validita' per cinque anni.
Diventa quindi possibile mantenere l'ultima classe di merito maturata in tutti quei casi in cui tra la vendita (o la rottamazione, la sospensione della polizza, il furto denunciato, etc.) e il riacquisto di un nuovo mezzo decorrano non piu' di cinque anni (calcolati rispetto alla chiusura ed apertura dei contratti).
(Fonte: Codice delle assicurazioni private art.134 comma 3; vedi anche Provvedimento IVASS n.72/2018)
Variazione della classe di merito in seguito a incidente
Al verificarsi di un sinistro le imprese di assicurazione non possono applicare variazioni di classe di merito senza aver prima accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, quando esso sia stato individuato come responsabile principale secondo la liquidazione effettuata alla controparte. Rimane salva, ovviamente, la possibilita' di determinare nuove responsabilita' tramite causa. Se non e' possibile accertare la responsabilita' principale, o nei casi di liquidazione parziale (e quindi a titolo provvisorio) la stessa viene divisa "pro-quota" tra i conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri. In ogni caso le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito vanno comunicate tempestivamente.
Per chi ha installato una scatola nera (si veda più avanti) o accetta di installarla al verificarsi di un sinistro, gli eventuali aumenti di premio conseguenti al peggioramento della classe di merito devono essere inferiori a quelli normalmente applicati.
(Fonte: Codice delle assicurazioni private art.134, commi 4ter e 4quater modificati in ultimo dalla Legge 124/2017)
Variazione della classe di merito in seguito a incidente nel caso di precedente applicazione dell'rc auto "familiare" (vedi sotto)
Se a rendersi responsabile di un incidente (in via esclusiva o principale) è un conducente collocato nella classe di merito più favorevole a livello familiare (applicando la regola valida dal 16/2/2020, vedi più avanti), con pagamento di un indennizzo superiore a 5.000 euro, la compagnia assicuratrice può assegnare per il veicolo coinvolto una classe di merito superiore fino a cinque unità. 
(Fonte: Codice delle assicurazioni private art.134 comma 4 ter-2 introdotto dalla conversione nella legge 8/2020 del dl milleproproghe 2020 (dl 162/2019)
Mantenimento della classe di merito, casi specifici
Mantenimento su veicoli dello stesso nucleo familiare: dal 16/2/2020 in ambito familiare -quindi per tutti i membri conviventi- sia in caso di nuova polizza sia in caso di rinnovo di una polizza già esistente -che ricordiamo NON è automatico ma effettuato su scelta e decisione dell’assicurato- deve essere applicata la classe di merito più favorevole già maturata da uno dei componenti, a prescindere dal tipo di veicolo, auto moto o altro. In caso di rinnovo la condizione è che non risultino sinistri con colpa nell’ultimo quinquennio. La versione precedente dell'art.134 del codice delle assicurazioni consentiva il mantenimento della classe di merito sul secondo veicolo solo in caso di acquisto di un mezzo dello stesso tipo di quello già posseduto, sempre comunque nell'ambito del nucleo familiare. 
(Fonte: art. 134 codice assicurazioni private, D.lgs.209/2005, modificato dal Dl 124/2019; poi Dl milleproroghe 2020, Dl 162/2019, art. 12 comma 4)
Veicoli già assicurati all’estero: il contraente consegna una dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero, che consenta di individuare la classe CU da applicare al contratto secondo le regole stabilite dall’IVASS. Detta dichiarazione si considera come attestazione dello stato di rischio. In mancanza si applica la classe CU14.
(Fonte: Provvedimento IVASS n.72/2018 art.7)
Cambio titolarità del veicolo da una pluralità di soggetti ad uno o più di essi: a questo/i ultimo/i è attribuita la classe CU maturata sul veicolo, anche quando lo stesso venga sostituito da un altro. Anche gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe maturata sul veicolo su un altro di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
(Fonte: Provvedimento IVASS n.72/2018 art.7)
Trasferimento proprietà del veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto: all’acquirente è attribuita la classe CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente può conservare la classe maturata sul veicolo ceduto per un altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o stipula di un nuovo contratto.
(Fonte: Provvedimento IVASS n.72/2018 art.7)
Veicolo ritrovato a seguito di denuncia di furto o invenduto: se su un altro veicolo di proprietà dell’assicurato è già stata trasferita la classe di merito di un veicolo dato in conto vendita o rubato e poi rimasto invenduto o ritrovato, a quest’ultimo è attribuita la classe precedente alla perdita di possesso.
(Fonte: Provvedimento IVASS n.72/2018 art.7)
Veicolo venduto, demolito, rubato, tolto dalla circolazione, esportato definitivamente all’estero o consegnato in conto vendita: in questi casi la classe di merito del veicolo può essere trasferita ad un nuovo veicolo acquistato, a patto che l’acquisto avvenga entro il periodo di validità dell’attestato di rischio (5 anni). L’evento (vendita, furto, etc.) va opportunamente documentato, nella fattispecie in caso di furto occorre la denuncia, e nel caso di cessazione dalla circolazione occorre una certificazione (di rottamazione). Stessa cosa se il nuovo veicolo è acquisito in leasing operativo o finanziario o in noleggio a lungo termine -comunque non inferiore a 12 mesi-, a condizione che il locatario risulti registrato sui documenti del veicolo come intestatario temporaneo da almeno 12 mesi.
(Fonte: Provvedimento IVASS n.72/2018 art.7)
Veicolo a leasing operativo o finanziario o in noleggio a lungo termine -almeno di 12 mesi-: se l’utilizzatore acquista il veicolo gli viene riconosciuta la classe di merito maturata a condizione che risulti intestatario temporaneo del veicolo da almeno 12 mesi. Se non acquista il veicolo la classe di merito può essere riconosciuta su un altro veicolo acquistato. Tutto ciò sui contratti di leasing e noleggio stipulati dopo il 3/5/2018.
(Fonte: Provvedimento IVASS n.72/2018 art.7)
Veicolo intestato a soggetto portatore di handicap: nel caso di acquisto di nuovo veicolo la classe del vecchio è mantenuta e riconosciuta anche per coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso purché le generalità degli stessi siano state registrati sui documenti del veicolo come intestatari temporanei da almeno 12 mesi.
(Fonte: Provvedimento IVASS n.72/2018 art.7)
Veicolo ereditato per successione: la classe è mantenuta a coloro, conviventi col de cuius al momento della morte, abbiano acquisito la proprietà del mezzo a titolo ereditario. Se tale soggetto -o un suo familiare convivente- è già proprietario di altro veicolo, il veicolo ereditato può, in alternativa, fruire della classe di merito di quest’ultimo. In questo caso dovrà fare specifica comunicazione/richiesta all’impresa assicuratrice che presta garanzia sul veicolo ereditato.
(Fonte: Provvedimento IVASS n.72/2018 art.7)
Veicolo venduto con cessione del contratto di assicurazione: in questo caso l’acquirente ha diritto a mantenere la classe CU risultante dall’ultimo attestato di rischio fino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto va assegnato poi alla classe CU14, a meno che l’acquirente non abbia altra CU maturata da far valere (vedi voce precedente “ “mantenimento della classe di merito sul secondo veicolo” ). Il venditore, da parte sua, ha diritto a mantenere la classe CU maturata per il periodo di validità dell’attestato di rischio.
(Fonte: Provvedimento IVASS n.72/2018 art.7)
Veicolo venduto dalle ditte individuali o dalle società ai titolari o soci: in caso di vendita del veicolo da parte della ditta individuale alla persona fisica o da parte della società di persone al socio con responsabilità limitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto a conservare la classe CU maturata.
(Fonte: Provvedimento IVASS n.72/2018 art.7)
Veicolo di società trasformate, fuse, scisse o cedute: nei casi di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d’azienda, le classi di merito CU dei veicoli sono trasferite alla/alle persone giuridiche che abbiano acquisito civilisticamente la proprietà.
(Fonte: Provvedimento IVASS n.72/2018 art.7)
Veicolo che cambia classificazione: se il veicolo cambia classificazione ai sensi dell’art.47 del Codice della strada la classe di merito maturata viene mantenuta.
(Fonte: Provvedimento IVASS n.72/2018 art.7)
Certificazione della classe di merito (CU) maturata
Se l’impresa assicuratrice è posta sotto liquidazione coatta o sotto divieto di assumere nuovi affari e l’attestato di rischio non risulta nell’apposita banca dati, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di pertinenza sulla base di una dichiarazione scritta rilasciata dall’impresa stessa (o dal commissario liquidatore) su richiesta del contraente. Se la dichiarazione manca si applicano tutte le soluzioni previste dall’art.9 del Regolamento IVASS n.9/2015.

SCADENZA DELLA POLIZZA E ATTESTATO DI RISCHIO
Ormai da Ottobre 2012 le polizze r.c.auto non prevedono più rinnovi automatici ma scadono di anno in anno (la durata massima e' appunto un anno).

Mentre in precedenza l'assicurato doveva essere avvisato preventivamente riguardo il rinnovo automatico e le modalità di disdetta, dalla fine 2012 l'avviso preventivo riguarda il fatto che il contratto scade e perde efficacia.
Nel dettaglio, la compagnia deve avvisare l'assicurato con preavviso di almeno 30 giorni e deve comunque mantenere operante la copertura assicurativa del contratto in scadenza fino all'attivazione della nuova polizza ma non oltre 15 giorni dopo la scadenza stessa (per questo periodo di "tolleranza" il riferimento e' il nuovo art.170 bis del Codice delle assicurazioni private D.lgs.209/2005 e non piu' l'art.1901 cc).

Il contraente e' quindi libero di rinnovare il contratto in essere oppure stipularne uno diverso con altra compagnia. E qui entra in gioco l'attestato di rischio, documento necessario per il passaggio da una compagnia ad un'altra e che le compagnie devono consegnare al contraente oppure -se persona diversa- al proprietario, usufruttuario, acquirente (nel caso di patto di riservato dominio) o locatario (nel caso di locazione finanziaria).

Ebbene. Se dal 2012 la consegna dell'attestato di rischio per via telematica era facoltativa, dal 1/7/2015 la consegna avviene  esclusivamente per via telematica, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto. L'obbligo si considera assolto con la messa a disposizione nell'area riservata del sito web dell'impresa di assicurazione, alla quale ogni contraente può accedere per visionare informazioni sulla propria posizione assicurativa. Ogni impresa può prevedere modalità di consegna alternative da attivarsi su richiesta del cliente (per esempio invio via e-mail).

La possibilità di accedere all'area riservata e tutte le modalità di accesso devono essere ben evidenziate nei siti web delle imprese di assicurazione e riportate per iscritto in occasione della stipula del contratto. Se vi sono intermediari l'impresa deve garantire, a chi ne faccia richiesta, una stampa dell'attestato senza applicazioni di costi aggiuntivi (questo obbligo scatta, in realtà, da Ottobre 2015).

Da sapere comunque che in caso di stipulazione di un nuovo contratto il passaggio da una compagnia all'altra avviene esclusivamente per via telematica, senza il coinvolgimento del contraente, quindi senza che questi "produca" l'attestato di rischio che viene recepito telematicamente dalla nuova compagnia.
Il contraente può essere coinvolto solo se nelle banche dati mancassero i dati e/o gli attestati non fossero presenti, con richiesta di una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. In casi limite tale dichiarazione può riguardare gli ultimi cinque anni, e l'impresa assicurativa rimane libera di ricercare precedenti attestati cartacei o contratti di assicurazione. Si veda per i dettagli l'art.9 del Provvedimento IVASS n.9 del 19/5/2015 (vedi fonti normative).


L'attestazione di rischio contiene:
- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A. se trattasi di contraente persona giuridica;
- i medesimi dati di cui alla voce precedente relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto e' stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale e' stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva, nonche' le corrispondenti classi CU (universali, fissate dall'IVASS) di provenienza ed assegnazione. (1)
- una tabella di sinistrosità pregressa riportante l’indicazione del numero di sinistri pagati anche a titolo parziale nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto. Va indicato il numero di sinistri con responsabilità principale e quello dei sinistri con responsabilità paritaria (con indicazione della relativa percentuale). (1)
- la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
- gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.
- il Codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR) determinato dall’abbinamento tra il proprietario e ciascun veicolo di proprietà (o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio). Si tratta di un codice che identifica la “storia” assicurativa dell’assicurato utile nei passaggi tra compagnie diverse per poter assegnare la classe di merito corretta secondo le tabelle IVASS. (1)

Note:
- (1) variazioni introdotte dal Provvedimento IVASS n.71 del 16/4/2018 che riguardano gli attestati di rischio elaborati dal 1/6/2018 relativi a contratti di durata annuale in scadenza dal 1/8/2018. L’estensione a 10 anni della Tabella di sinistrosità entra progressivamente in vigore invece dal 1/1/2019 aggiungendo via via un anno.
- nel caso di più cointestatari del veicolo l'obbligo di consegna dell'attestato riguarda, se diverso dal contraente, il proprietario indicato nella polizza (per i contratti in corso) o il primo nominativo risultante dalla carta di circolazione (per i contratti stipulati dal 1/7/2015).
- nel caso di assicurazione del secondo veicolo con mantenimento della classe di merito del primo (vedi condizioni contrattuali) presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovra' essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
- le imprese devono consegnare l'attestato anche In caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, rottamazione o cessazione definitiva della circolazione avvenute in corso di contratto. L'obbligo vale anche nei casi in cui il veicolo venga venduto in corso di contratto e il contraente decida di darne disdetta.
- allo stesso modo deve essere consegnato anche in caso di sospensione della garanzia in corso di contratto con successiva riattivazione, almeno 30 gg prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
- l'assicurato ha comunque diritto di esigere, in qualunque momento, l'attestazione sullo stato di rischio relativo agli ultimi cinque anni. Cio' entro 15 gg dalla richiesta.

CERTIFICATO E CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE

Il certificato di assicurazione è il documento che ci viene consegnato all'atto del pagamento del premio -o spedito via posta- e costituisce prova del fatto che il veicolo è regolarmente assicurato. Se il cliente lo consente può essere trasmesso anche su supporto durevole o via mail.
Esso contiene i dati essenziali della polizza (numero, targa, tipo veicolo e copertura), il periodo per il quale è stato pagato il premio, la data e l'ora del pagamento, etc.

Il contrassegno di assicurazione che in passato veniva esposto sull’auto invece non viene più emesso perché dematerializzato; Dal 18/10/2015, infatti, per effetto di normative che hanno previsto l'introduzione di controlli a distanza inerenti la copertura assicurativa, il contrassegno cartaceo è stato sostituito dalla circolazione telematica dei dati inerenti le polizze e le coperture. Come già visto nella sezione precedente, tutti i dati delle polizze e le relative documentazioni possono essere consultati via web sui siti delle compagnie, nelle aree dedicate ai clienti/assicurati.

Pur considerando che dall’ottobre 2015 non c’è più obbligo di esporre la prova del pagamento dell’assicurazione, è bene fare in modo di aver con sè sul mezzo il certificato di assicurazione sia per dimostrare, alla richiesta, di essere regolarmente assicurati sia per poter agevolmente compilare il modello di constatazione amichevole in caso di sinistro. In tal senso si è anche espressa l'IVASS con una circolare, precisando che la polizia stradale deve essere in grado di fare controlli approfonditi relativamente alla copertura assicurativa.

Fonte: Dl 1/2012 art.31, Dl 179/2012 art.21, DM Min.sviluppo economico n.110/2013 del 9/8/2013 (Gu del 3/10/2013) e Circolare Min.Interno n.300/A/7094/15/124/9 del 15/10/2015. Vedi anche circolare IVASS n.111471 del 1/6/2016. Si veda anche Regolamento IVASS 40/2018.


RILEVAZIONE A DISTANZA DELLA MANCANZA DI COPERTURA
Le apparecchiature automatiche omologate (alcune anche come autovelox) per il rilevamento della mancanza di copertura assicurativa attraverso il controllo incrociato di varie banche dati possono essere utilizzate ai fini sanzionatori senza contestazione immediata (a distanza, con invio del verbale a casa) e senza la presenza dei vigili.
 
La fotografia scattata dall’apparecchiatura (che, lo ricordiamo, per volere del Garante della Privacy non viene allegata al verbale ma può essere visionata presso i vigili) costituisce atto di accertamento   del fatto che l’auto si trovava su strada. La mancata copertura assicurativa comporta l’applicazione di una sanzione variabile da 849 a 3.396 euro (art.193 c.d.s.), con alcune riduzioni se si ottempera entro certi termini.
 
Fonte: Legge 124/2017 articolo 1 comma 23 che modifica l’art.201 del Codice della Strada


LA NUOVA FIGURA DELL'AGENTE PLURIMANDATARIO
L'agente assicurativo e' una figura professionale che lavora -in modo autonomo o dipendente- per conto di una o piu' compagnie di assicurazione facendo da intermediario tra esse e i clienti.
Per poter svolgere la sua attivita' deve essere iscritto ad un registro tenuto dall'IVASS e denominato RUI (registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi).
Dal 2008, per effetto del decreto Bersani, e' sempre piu' diffuso l'agente plurimandatario, che lavora per piu' compagnie, anche perche' la legge ha anche stabilito il divieto di contratti di esclusiva (vedi Dl 223/2006 art.8).

Dall'Ottobre 2012, inoltre, per effetto del DL 179/2012, gli agenti possono collaborare tra di loro anche utilizzando i rispettivi mandati. Ovviamente in questo caso essi rispondono in solido rispetto ad eventuali danni sofferti dal cliente, con possibilita' di rivalsa.

CONTESTAZIONI, RICHIESTE, RECLAMI
Nel caso di mancato rispetto delle normative e' possibile, come primo passo, inviare alla compagnia di assicurazione un reclamo. Le compagnie devono gestire i reclami secondo i dettami dell'IVASS, organizzando un apposito ufficio.
La risposta va fornita entro 45 giorni dall'invio del reclamo (che noi consigliamo di effettuare tramite raccomandata a/r), pena l'addebito di sanzioni da parte dell'IVASS.
In tutti i casi di mancata o insoddisfacente risposta si puo' "girare" il reclamo all'IVASS (istituto di vigilanza) con apertura di un'istruttoria -monitorabile dall'interessato- che dura al massimo 120 giorni. Questa procedura non e' attivabile se ci si e' gia' rivolti all'autorita' giudiziaria.

Sul sito dell'IVASS si trovano modulistica ed informazioni.

Per approfondimenti si veda la scheda POLIZZE ASSICURATIVE: NUOVE PROCEDURE DI GESTIONE DEI RECLAMI 

UN CASO PARTICOLARE: IL CONTRATTO R.C.AUTO SOTTOSCRITTO A DISTANZA
Tutte le regole suddette valgono, ovviamente, anche nel caso in cui il contratto r.c.auto sia stato sottoscritto a distanza, ovvero tramite internet, telefono, fax, etc.etc.
In questi casi pero' la legge offre particolari protezioni, obbligando il gestore a fornire determinate informazioni prima della sottoscrizione. E' inoltre possibile recedere entro 14 giorni, incondizionatamente, pagando solo il premio relativo ai giorni in cui la polizza e' stata attiva e a patto che nel frattempo non si sia verificato un sinistro.
Per approfondimenti: clicca qui

NOVITA' 2017 IN CORSO DI ATTUAZIONE
Contratto base
Il contratto base r.c.auto è una polizza standard a prezzo libero ma con clausole minime uniformi per tutte le compagnie, articolata in forme diverse a seconda della classe di merito e del tipo di assicurato.  E’ stato introdotto dal D.l.179/2012 senza mai diventare realtà in mancanza dei decreti attuativi. La legge concorrenza 2017 è tornata sul tema prevedendo che le varie compagnie, prima della sottoscrizione di un contratto r.c.auto, debbano fornire al potenziale cliente informazioni sui propri contratti base tramite il collegamento telematico alsito del preventivatore dell’IVASS.
Se si tratta di un intermediario, l’informazione deve essere fornita relativamente ai contratti base di tutte le imprese di assicurazione di cui lo stesso è mandatario. Sui contratti r.c.auto dovrà apparire la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni.
Si attendono disposizioni dell’IVASS che entrino più nel dettaglio ma soprattutto, perché questa novità si attui, si aspetta ancora il decreto ministeriale (Min.svil.economico) che deve darne attuazione legale.
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 6 che introduce l’art.132bis sul D.lgs.209/2005, articolo 1 comma 30 che abroga i commi 1 e 2 dell’art.34 Dl 1/2012   
Sconti obbligatori sui contratti e scatola nera
Quando sul contratto r.c.auto, in sede di prima stipula o di rinnovo, sono presenti determinate clausole deve anche essere applicato uno sconto per chi le sottoscrive.  Gli sconti sono applicati per una o più di queste ipotesi:
- in caso di accettazione di sottoporre il veicolo ad un’ispezione da eseguire a spese dell’impresa di assicurazione;
- in caso di installazione sul veicolo di una “scatola nera” o un dispositivo equivalente, al fine di registrare l’attività dei veicolo e fornire prove di responsabilità in caso di incidente, su proposta della compagnia di assicurazione. 
- in caso di installazione, su proposta della compagnia, di meccanismi elettronici che impediscano l’avvio del motore quando riscontrano nel giudatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Attenzione! Occorre che le caratteristiche di questi dispositivi vengano fissate da un decreto ministeriale che dovrebbe arrivare entro Novembre 2017. E' già stabilito tuttavia che il costo dei dispositivi e della loro installazione -nonchè manutenzione-  sarà a carico delle compagnie assicuratrici, e che  la titolarità spetterà invece all’assicurato. 
L’importo degli sconti è libero, determinato da ogni compagnia di assicurazione autonomamente, ma secondo i criteri dettati da un provvedimento dell’IVASS che dovrà arrivare entro fine Novembre 2017. La Legge si limita a dire che deve trattarsi di sconti “significativi” che devono essere chiaramente evidenziati sul preventivo in valore assoluto e in percentuale rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. L’applicazione riguarda come già detto contratti nuovi o rinnovi di contratti esistenti, anche se cambia l’assicurato.  Inoltre, a chi installa una scatola nera, si trova in una zona dove le tariffe r.c.auto sono più alte a causa dell’elevato tasso di sinistrosità (individuate dallo stesso provvedimento IVASS di cui sopra), e non ha provocato incidenti con responsabilità esclusiva o principale o paritario negli ultimi quattro anni, deve essere praticato uno sconto aggiuntivo.
Anche questo deve essere chiaramente evidenziato in sede di preventivo sia in valore assoluto che in percentuale, con applicazione sui nuovi contratti o sui rinnovi di quelli in essere.  
Attenzione, quanto sopra quindi va verificato PRIMA di sottoscrivere un contratto o di rinnovarlo.
In ogni caso gli sconti praticati da ciascuna compagnia devono anche essere pubblicati sul sito ufficiale della stessa sotto forma di pubblicità, entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono.
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 6/7/8 che introducono l’art.132ter sul D.lgs.209/2005; si vedano anche i commi 34/35 per l’obbligo di pubblicazione degli sconti sui siti

FONTI NORMATIVE
- Codice civile artt. 1882/1932
- Codice delle assicurazioni private (testo unico) D.lgs.209/2005
- Dl 223/2006 convertito nella legge 248/2006
- Dl 7/2007 convertito nella legge 40/2007 (Bersani bis)
- D.lgs.198/2007 (direttiva 2005/14/Ce)
- Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012, art.30/31/32/33/34
- Dl 179/2012 convertito nella legge 221/2012, art.22 
Nota: L'art.8 del Dl 145/2013 "destinazione italia" e' stato abrogato in sede di conversione in legge del decreto (legge 9/2014).
- DM Ministero sviluppo economico 86/2008
- Legge 124/2017 (concorrenza 2017) articolo 1 commi da 1 a 29
- D.lgs. 68/2018 di attuazione della Direttiva UE 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa

Provvedimenti e Regolamenti IVASS:
- n.23/2008 modificato da provvedimento IVASS 76/2018
- n.9 del 19/5/2015 sostitutivo del 4/2006, aggiornato dal 71/2018
- n.35 del 19/6/2015 (regole tecniche gestione banca dati attestati di rischio)
- Provvedimento IVASS n.71 del 13/4/2018 di aggiornamento Provvedimento 9/2015 
- Provvedimento IVASS n.72 del 13/4/2018 
(per le classi di merito il 71/2018 ha sostituito l’All.2 del Regolamento 4/2006 per quanto disposto dal Regolamento 9/2015 art.3 e art.13)
- Regolamento IVASS 40/2018 che ha abrogato il 5/2006 e il 34/2010

LINK UTILI
- Sito IVASS con informazioni
- Scheda sulle procedure di risarcimento del danno in caso di sinistro
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS