NUOVA MODIFICA AL TETTO DEGLI ASSEGNI TRASFERIBILI (art.32)
E' risalito da 5.000 a 12.500 euro il tetto massimo inerente:
- i trasferimenti di denaro contante, libretti di deposito e titoli al portatore effettuati tra soggetti diversi.
- gli assegni non trasferibili. Gli assegni di importo uguale o superiore ai 12.500 euro devono essere nominativi (con indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario) e "non trasferibili".
- il saldo dei libretti al portatore.
E' inoltre stato abolito, dal 25/6/08, l'obbligo di riportare sulle girate il codice fiscale del girante.
Rimane invece valida la novita' che prevede che gli assegni emessi al proprio ordine (con clausole tipo "mio proprio" , "a me medesimo", etc.) di qualsiasi importo NON possono essere girati se non per essere incassati o versati.
In pratica il tetto di 5.000 euro e l'obbligo di riportare il codice fiscale sulle girate, novita' introdotte dalla prima versione del decreto antiriciclaggio (d.lgs.231/07), sono rimasti validi due mesi scarsi, dal 30/4/08 al 25/6/08.
Per maggiori informazioni vedere la scheda
ASSEGNI, CONTANTI, LIBRETTI E TITOLI AL PORTATORE: LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO:
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NON PIU' CONTI DEDICATI PER I PROFESSIONISTI (art.32 comma 3)
Sono state abrogate le norme, introdotte con il dl 223/06 convertito nella legge 248/06, che prevedevano che i liberi professionisti dovessero tenere conti correnti bancari o postali per farvi affluire le somme riscosse con la loro attivita'. E' stata abrogata anche la disposizione che prevedeva che i pagamenti di importo superiore a 1000 euro (che poi sarebbe diventato di 500 euro fino ad arrivare a 100 euro) fatti ai professionisti dovessero avvenire tramite assegni non trasferibili, bonifici o carte di pagamento.
CERTIFICAZIONE IMPIANTI: NON DEVE PIU' ESSERE CONSEGNATA ALL'ACQUIRENTE DELLA CASA (art.35)
E' stata abrogata la parte del Dm 37/2008 (art.13) che disponeva l'obbligo di consegna -da parte del proprietario dell'immobile- della documentazione inerente la sicurezza degli impianti (dichiarazione di conformita', di rispondenza, etc.) alla persona alla quale l'immobile viene ceduto (acquirente, inquilino, etc.).
Quest'obbligo quindi dal 25/6/08 non vige piu', e decade quindi di conseguenza anche l'obbligo di riportare sul contratto di vendita la cosiddetta "clausola di garanzia" (la clausola con cui il venditore si accorda col compratore riguardo detta documentazione e riguardo la responsabilita' inerente la sicurezza degli impianti presenti nella casa).
In sede di conversione in legge del decreto, inoltre, sono state abrogate le disposizioni (d.lgs.192/2005) che prevedevano l'obbligo di allegare, in caso di trasferimento dell'immobile a titolo oneroso, l'attestato di "certificazione energetica" in originale o in copia autenticata (in caso di affitto bastava mettere a disposizione il documento all'inquilino o consegnargliene una copia). Questo obbligo, che se non rispettato poteva portare all'annullamento del contratto, si puo' dire decaduto dal 22/8/08. Attenzione, pero', perche' il Consiglio nazionale del notariato ritiene -in un'ottica prudenziale- che l'obbligo sia ancora in vigore nelle regioni che hanno gia' legiferato in merito (come Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria ed Emilia Romagna). Da verificare, quindi, se la propria regione ha gia' emesso una legge al riguardo.
Si vedano gli approfondimenti a questo link: clicca qui
Entro il 31/12/2008, inoltre, il nuovo Governo dovra' emettere decreti per semplificare, in merito all'attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici, gli adempimenti del proprietario dell'immobile e quelli delle ditte installatrici, definendo anche un sistema di verifiche degli impianti con revisione delle sanzioni previste dall'attuale normativa.
Per approfondimenti sulle attuali norme di sicurezza degli impianti si veda questa scheda:
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: LE NUOVE REGOLE:
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CLASS ACTION RIMANDATA (art.36)
L'entrata in vigore delle norme sulla class action (azione legale collettiva) introdotta dalla legge finanziaria 2008 (art.2 comma 447 legge 244/07) e' spostata da Giugno 2008 a fine 2008.
FONDO PER I CITTADINI MENO ABBIENTI e CARTA ACQUISTI (art. 81 commi 29/31)
Viene istituito un fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare nonche' energetiche dei cittadini meno abbienti, alimentato da maggiori entrate previste dalla stretta sui settori petroliferi e del gas.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, e quello del lavoro, dovranno emanare dei decreti per definire le modalita' di utilizzo del fondo in situazioni eccezionali di effettivo bisogno.
E' anche concessa una
CARTA ACQUISTI, ovvero una carta utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi sottoposti a forti incrementi di prezzo (generi alimentari e bollette energetiche) ai cittadini residenti che versano in situazioni di disagio economico
Per dettagli sulla CARTA ACQUISTI e sui bonus sociali introdotti con il cosiddetto Decreto anticrisi (d.l.185/08) si veda la scheda pratica INCENTIVI 2009: AGEVOLAZIONI E BONUS PER LE FAMIGLIE:
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COMUNI E LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE (art.83)
I comuni vengono coinvolti nell'attivita' di lotta all'evasione fiscale. Ai comuni le finanze dovranno fornire l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti che li hanno coinvolti. I comuni dovranno inoltre segnalare all'Agenzia delle entrate i trasferimenti all'estero dei propri cittadini (ovvero l'iscrizione degli stessi all'AIRE, anagrafe italiani residenti all'estero). Per i tre anni successivi alla richiesta di iscrizione all'AIRE sia il Comune che l'agenzia delle entrate possono cosi' fare tutte le verifiche necessarie riguardo l'effettiva cessazione della residenza in Italia. In fase di prima attuazione tali verifiche vengono fatte anche a chi ha chiesto l'iscrizione all'AIRE dal 1/1/2006.
CARTELLE ESATTORIALI: rimborsi e rateazione (art.83)
SE SI PAGA TROPPO
Nei casi in cui il debitore di una cartella esattoriale paghi per errore una cifra eccedente quella dovuta di almeno cinquanta euro, l'esattore (Equitalia) deve offrire il rimborso tramite notifica di una comunicazione contenente le modalita' di restituzione, trattenendo le spese relative alla stessa notifica.
Se il rimborso non viene ritirato entro tre mesi da tale notifica, o comunque in tutti i casi in cui l'eccedenza NON superi i cinquanta euro (in questo caso i tre mesi partono dal pagamento), l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore (inps, agenzia delle entrate, comune, etc.) oppure allo Stato (entrate di bilancio), qualora il creditore non sia identificabile, destinando il 15% ad un'apposita' contabilita' speciale.
In questo caso resta ovviamente fermo il diritto di chiedere il rimborso delle somme pagate in piu' all'ente creditore o allo Stato, entro lo specifico termine di prescrizione.
RATEAZIONE: sopra i 50.000 euro non occorrono piu' le garanzie
E' abrogata la norma che prevedeva, in merito alla rateizzazione delle cartelle esattoriali, l'obbligatorieta' di presentare garanzia fideiussoria nei casi di cartelle di importo superiore a 50.000 euro.
Le rate concesse, inoltre (in tutti i casi) non scadono piu' l'ultimo giorno di ciascun mese ma nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
ATTENZIONE A COME SI PAGA
Se una cartella esattoriale viene pagata con assegno che poi risulta impagabile o non coperto oppure con una carta sprovvista di fondi il pagamento viene considerato come omesso, con tutte le conseguenze del caso.
Per approfondimenti si veda la scheda LA CARTELLA ESATTORIALE:
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Scheda aggiornata il 26/8/2008 a seguito della conversione in legge del decreto.