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Assegni, carta acquisti, certificazione impianti: le piu' importanti novita' del DECRETO FISCALE ESTIVO 2008
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
7 luglio 2008 0:00
 

La cosiddetta "manovra fiscale estiva" comprende l'emissione di un decreto legge e di un disegno di legge ancora in elaborazione.
 
Il 25/6/2008 e' entrato in vigore il decreto legge (n.112/08), poi convertito nella legge 133/2008 entrata in vigore il 22/8/08, che ha introdotto novita' in diversi ambiti.
Riassumiamo quelle di interesse del consumatore, rimandando a schede pratiche di approfondimento.
 
PIANO CASA (art.11 e 13)
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 133/2008 il CIPE deve approvare un piano nazionale di edilizia abitativa (insieme a vari Ministeri) che preveda nuove offerte di edilizia residenziale destinata all'uso "prima casa" per i nuclei familiari a basso reddito, per le giovani coppie, per gli anziani in condizioni sociali svantaggiose, per gli studenti fuori sede, per i soggetti sottoposti a procedure esecutive, per gli immigrati regolari, etc.
Per l'attuazione del piano e' istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture nel quale confluiscono le somme previste dalla finanziaria 2007 e dal dl 159/07 (per il 2008 e 2009 30 milioni di euro).
 
Inoltre, e' previsto che entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto il Ministero delle infrastrutture e quello per i rapporti con le regioni devono promuovere la conclusione di accordi con regione ed enti locali per la semplificazione delle procedure di vendita delle case popolari di proprieta' degli istituti autonomi.
Cio' nell'ottica di riconoscere il diritto di opzione all'acquisto da parte dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge (se in comunione dei beni) oppure -in caso di rinuncia dell'assegnatario- da parte del coniuge in regime di separazione di beni. Gradatamente il diritto passa al convivente da piu' di cinque anni, ai figli conviventi e poi ai figli non conviventi. 
 
FONDO DI GARANZIA PER ACQUISTO PRIMA CASA (art.13 comma 3bis)
Dal 1 Settembre 2008 viene istituito un fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori (con priorita' per quelli i cui componenti non lavorano con contratti a tempo indeterminato).
La dotazione iniziale e' di 4 milioni di euro per il 2008 e di 10 milioni di euro per il 2009 e il 2010.
Il Ministero dell'Economia dovra' emettere le disposizioni operative.

Nota: La Corte Costituzionale ha sancito la legittimita' costituzionale del comma suddetto (3 bis dell'art.13 Dl 112/08), cosi' come modificato dalla Finanziaria 2010 (legge 191/09 art.2 comma 39) con la sentenza n.121 del 26/3/2010. La questione di illegittimita' costituzionale era stata sollevata da diverse Regioni per ragioni di competenza territoriale della materia.
Per gli aggiornamenti del 2010 vedi qui

LIBRI SCOLASTICI SU INTERNET (art.15)
A partire dal prossimo anno scolastico (2008/2009) gli organi scolastici devono individuare -nella scelta dei libri adottati dalla specifica scuola- preferibilmente quelli disponibili su Internet a cui possano accedere -gratuitamente o dietro pagamento dei diritti d'autore- gli studenti.
Entro tre anni devono risultare stampabili da Internet (in tutto o in parte) i libri di testo per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondo grado. Dall'anno scolastico 2011/2012 la scelta dei libri di testo deve essere fatta solo tra quelli scaricabili da Internet o misti (in parte cartacei e in parte scaricabili da Internet). Cio' con eccezione dei libri e strumenti adottati per i soggetti diversamente abili
Il Ministero dell'Istruzione dovra' fissare anche nuovi criteri per la redazione dei libri di testo, sia nella versione classica stampata sia in quella on-line, nonche' nuovi prezzi degli stessi. 
 
CARTA DI IDENTITA' VALIDA DIECI ANNI (art.31)
Il periodo di validita' della carta di identita' -sia cartacea che elettronica- passa da cinque a dieci anni.
Dal 1/1/2010, inoltre, le carte di identita' dovranno essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

La nuova durata si applica a tutte le carte di identita', sia quelle nuove che quelle vecchie ancora valide alla data di entrata in vigore del decreto.

I comuni devono avvisare i titolari della carta riguardo alla sua scadenza con un anticipo variabile da 180 a 90 giorni.
 
NUOVA MODIFICA AL TETTO DEGLI ASSEGNI TRASFERIBILI (art.32)
E' risalito da 5.000 a 12.500 euro il tetto massimo inerente:
- i trasferimenti di denaro contante, libretti di deposito e titoli al portatore effettuati tra soggetti diversi.
- gli assegni non trasferibili. Gli assegni di importo uguale o superiore ai 12.500 euro devono essere nominativi (con indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario) e "non trasferibili".
- il saldo dei libretti al portatore.
 
E' inoltre stato abolito, dal 25/6/08, l'obbligo di riportare sulle girate il codice fiscale del girante.
Rimane invece valida la novita' che prevede che gli assegni emessi al proprio ordine (con clausole tipo "mio proprio" , "a me medesimo", etc.) di qualsiasi importo NON possono essere girati se non per essere incassati o versati. 
 
In pratica il tetto di 5.000 euro e l'obbligo di riportare il codice fiscale sulle girate, novita' introdotte dalla prima versione del decreto antiriciclaggio (d.lgs.231/07), sono rimasti validi due mesi scarsi, dal 30/4/08 al 25/6/08.
 
Per maggiori informazioni vedere la scheda
ASSEGNI, CONTANTI, LIBRETTI E TITOLI AL PORTATORE: LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO: clicca qui
 
NON PIU' CONTI DEDICATI PER I PROFESSIONISTI (art.32 comma 3)
Sono state abrogate le norme, introdotte con il dl 223/06 convertito nella legge 248/06, che prevedevano che i liberi professionisti dovessero tenere conti correnti bancari o postali per farvi affluire le somme riscosse con la loro attivita'. E' stata abrogata anche la disposizione che prevedeva che i pagamenti di importo superiore a 1000 euro (che poi sarebbe diventato di 500 euro fino ad arrivare a 100 euro) fatti ai professionisti dovessero avvenire tramite assegni non trasferibili, bonifici o carte di pagamento.
 
CERTIFICAZIONE IMPIANTI: NON DEVE PIU' ESSERE CONSEGNATA ALL'ACQUIRENTE DELLA CASA (art.35)
E' stata abrogata la parte del Dm 37/2008 (art.13) che disponeva l'obbligo di consegna -da parte del proprietario dell'immobile- della documentazione inerente la sicurezza degli impianti (dichiarazione di conformita', di rispondenza, etc.) alla persona alla quale l'immobile viene ceduto (acquirente, inquilino, etc.).
 
Quest'obbligo quindi dal 25/6/08 non vige piu', e decade quindi di conseguenza anche l'obbligo di riportare sul contratto di vendita la cosiddetta "clausola di garanzia" (la clausola con cui il venditore si accorda col compratore riguardo detta documentazione e riguardo la responsabilita' inerente la sicurezza degli impianti presenti nella casa). 
 
In sede di conversione in legge del decreto, inoltre, sono state abrogate le disposizioni (d.lgs.192/2005) che prevedevano l'obbligo di allegare, in caso di trasferimento dell'immobile a titolo oneroso, l'attestato di "certificazione energetica" in originale o in copia autenticata (in caso di affitto bastava mettere a disposizione il documento all'inquilino o consegnargliene una copia). Questo obbligo, che se non rispettato poteva portare all'annullamento del contratto, si puo' dire decaduto dal 22/8/08. Attenzione, pero', perche' il Consiglio nazionale del notariato ritiene -in un'ottica prudenziale- che l'obbligo sia ancora in vigore nelle regioni che hanno gia' legiferato in merito (come Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria ed Emilia Romagna). Da verificare, quindi, se la propria regione ha gia' emesso una legge al riguardo.

Si vedano gli approfondimenti a questo link: clicca qui


Entro il 31/12/2008, inoltre, il nuovo Governo dovra' emettere decreti per semplificare, in merito all'attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici, gli adempimenti del proprietario dell'immobile e quelli delle ditte installatrici, definendo anche un sistema di verifiche degli impianti con revisione delle sanzioni previste dall'attuale normativa.
 
Per approfondimenti sulle attuali norme di sicurezza degli impianti si veda questa scheda:
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: LE NUOVE REGOLE: clicca qui
 
CLASS ACTION RIMANDATA (art.36)
L'entrata in vigore delle norme sulla class action (azione legale collettiva) introdotta dalla legge finanziaria 2008 (art.2 comma 447 legge 244/07) e' spostata da Giugno 2008 a fine 2008.
 
FONDO PER I CITTADINI MENO ABBIENTI e CARTA ACQUISTI (art. 81 commi 29/31)
Viene istituito un fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare nonche' energetiche dei cittadini meno abbienti, alimentato da maggiori entrate previste dalla stretta sui settori petroliferi e del gas.
 
Il Ministero dell'economia e delle finanze, e quello del lavoro, dovranno emanare dei decreti per definire le modalita' di utilizzo del fondo in situazioni eccezionali di effettivo bisogno.
 
E' anche concessa una CARTA ACQUISTI, ovvero una carta utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi sottoposti a forti incrementi di prezzo (generi alimentari e bollette energetiche) ai cittadini residenti che versano in situazioni di disagio economico
 
Per dettagli sulla CARTA ACQUISTI e sui bonus sociali introdotti con il cosiddetto Decreto anticrisi (d.l.185/08) si veda la scheda pratica INCENTIVI 2009: AGEVOLAZIONI E BONUS PER LE FAMIGLIE: clicca qui 
 
COMUNI E LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE (art.83)
I comuni vengono coinvolti nell'attivita' di lotta all'evasione fiscale. Ai comuni le finanze dovranno fornire l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti che li hanno coinvolti. I comuni dovranno inoltre segnalare all'Agenzia delle entrate i trasferimenti all'estero dei propri cittadini (ovvero l'iscrizione degli stessi all'AIRE, anagrafe italiani residenti all'estero). Per i tre anni successivi alla richiesta di iscrizione all'AIRE sia il Comune che l'agenzia delle entrate possono cosi' fare tutte le verifiche necessarie riguardo l'effettiva cessazione della residenza in Italia. In fase di prima attuazione tali verifiche vengono fatte anche a chi ha chiesto l'iscrizione all'AIRE dal 1/1/2006.
 
CARTELLE ESATTORIALI: rimborsi e rateazione (art.83)
SE SI PAGA TROPPO
Nei casi in cui il debitore di una cartella esattoriale paghi per errore una cifra eccedente quella dovuta di almeno cinquanta euro, l'esattore (Equitalia) deve offrire il rimborso tramite notifica di una comunicazione contenente le modalita' di restituzione, trattenendo le spese relative alla stessa notifica.
Se il rimborso non viene ritirato entro tre mesi da tale notifica, o comunque in tutti i casi in cui l'eccedenza NON superi i cinquanta euro (in questo caso i tre mesi partono dal pagamento), l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore (inps, agenzia delle entrate, comune, etc.) oppure allo Stato (entrate di bilancio), qualora il creditore non sia identificabile, destinando il 15% ad un'apposita' contabilita' speciale.
In questo caso resta ovviamente fermo il diritto di chiedere il rimborso delle somme pagate in piu' all'ente creditore o allo Stato, entro lo specifico termine di prescrizione.
 
RATEAZIONE: sopra i 50.000 euro non occorrono piu' le garanzie
E' abrogata la norma che prevedeva, in merito alla rateizzazione delle cartelle esattoriali, l'obbligatorieta' di presentare garanzia fideiussoria nei casi di cartelle di importo superiore a 50.000 euro.
 
Le rate concesse, inoltre (in tutti i casi) non scadono piu' l'ultimo giorno di ciascun mese ma nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
 
ATTENZIONE A COME SI PAGA
Se una cartella esattoriale viene pagata con assegno che poi risulta impagabile o non coperto oppure con una carta sprovvista di fondi il pagamento viene considerato come omesso, con tutte le conseguenze del caso.

Per approfondimenti si veda la scheda LA CARTELLA ESATTORIALE: clicca qui

Scheda aggiornata il 26/8/2008 a seguito della conversione in legge del decreto.
 
 
 
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