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L'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
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Scheda Pratica di Emmanuela Bertucci
15 settembre 2010 10:12
 
L'AIRE e' l´anagrafe della popolazione italiana residente all´estero (*), cui devono essere iscritti tutti i cittadini italiani che vivono all'estero stabilmente. Si devono quindi iscrivere all'AIRE le seguenti categorie di cittadini:
- che trasferiscono la propria residenza da un Comune italiano all´estero per un periodo superiore ai dodici mesi;
- nati e residenti all'estero, il cui atto di nascita é stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
- chi acquisisce la cittadinanza italiana all´estero, continuando a risiedervi;
- con residenza all´estero giudizialmente dichiarata.

* Riferimenti normativi:
Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 e regolamento esecutivo, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989)

Categorie di cittadini esentati dall'iscrizione all'AIRE:
- che si recano all´estero per un periodo di tempo inferiore all´anno;
- lavoratori stagionali;
- dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all´estero, notificati alle Autoritá locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari;
- militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.

I registri AIRE sono tenuti dai singoli Comuni italiani, che annotano il trasferimento dei cittadini gia' residenti presso quel Comune, e inviano i dati all'AIRE nazionale, tenuta presso il Ministero Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali.

In caso di mancata iscrizione spontanea, l'accertamento della residenza all'estero puo' avvenire anche d'ufficio.

L'iscrizione si richiede all'ufficio consolare italiano dello Stato estero in cui si risiede. Sara' poi l'ufficio a comunicare al Comune italiano di precedente residenza la domanda di iscrizione, che procedera' alla cancellazione della residenza presso quel Comune e alla iscrizione nello specifico registro. In caso di nascita (e residenza) all'estero la comunicazione verra' invece inoltrata al Comune di ultima residenza della madre o del padre del cittadino italiano.

A seguito dell'iscrizione all'AIRE, il Consolato italiano del Paese in cui si risiede sara' competente per il rilascio di certificati anagrafici e di residenza nonche' per il rinnovo del passaporto e della patente di guida. La carta d'identita' verra' rilasciata dal Consolato italiano solo nei Paesi dell'Unione Europea, mentre i cittadini che risiedono in Stati extra-UE devono richiederla presso l’AIRE del Comune italiano di ultima residenza.
I cittadini italiani nati all'estero, o che abbiano ottenuto all'estero la cittadinanza, possono chiedere al Consolato italiano del Paese di residenza l'attribuzione del codice fiscale.

L'assistenza sanitaria
L'iscrizione all'AIRE fa automaticamente perdere il diritto all'assistenza sanitaria in Italia. Saranno garantite -a titolo gratuito- ai cittadini italiani residenti all'estero solo le cosiddette prestazioni ospedaliere urgenti.
Si perde quindi il diritto al medico di base, all'assistenza ospedaliera tramite mutua e all'acquisto dei medicinali dietro pagamento del ticket.

Nel caso il cittadino italiano risieda all'estero in un Paese extra-UE, si perde anche il diritto alla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) che garantisce assistenza sanitaria negli Stati membri dell'UE.

Diritto di voto
I cittadini italiani residenti all'estero possono decidere se votare -per il solo rinnovo del Parlamento italiano e per i referendum nazionali- per corrispondenza per i candidati della circoscrizione Estero oppure se votare, rientrando in Italia, per i candidati che si presentano nelle circoscrizioni elettorale nelle cui liste è iscritto. In questo secondo caso, occorre comunicare per iscritto tale volonta' al consolato di residenza entro dieci giorni dalla data di indizione delle votazioni.
Per le elezioni amministrative e locali non e' possibile votare per corrispondenza, mentre per il rinnovo del Parlamento Europeo se il cittadino risiede in un Paese dell'UE potra' votare presso il seggio locale nel Paese di residenza; i cittadini italiani residenti in Paesi non appartenenti all’U.E. ricevono, invece, la cartolina-avviso per il rientro in Italia ai fini del voto.

Rapporti con il fisco
Ai fini fiscali (prevalentemente per quel che riguarda le imposte sul reddito) sono considerati non residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili), e non hanno, nel territorio dello Stato italiano, né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti.

Il domicilio fiscale
I cittadini italiani residenti all'estero, ai fini delle imposte sul reddito prodotto in Italia, hanno il domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito (o, se l’attività viene svolta in più Comuni, nel Comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato), mentre i cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

La partita IVA
E' inoltre possibile aprire partita IVA in Italia presso l'Agenzia dell’Entrate del luogo in cui si ha il domicilio fiscale facendone personalmente richiesta oppure nominando un un rappresentante fiscale che provvedera' ad inoltrare la richiesta. In questo caso, la nomina del rappresentante fiscale deve avvenire con atto pubblico, con scrittura privata registrata o con lettera annotata in apposito registro presso l’Ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante.

Le principali imposte italiane per i non residenti *
Le principali imposte che possono riguardare i non residenti sono:
- l’imposta personale sui redditi (Irpef);
- l’addizionale regionale all’Irpef;
- l’addizionale comunale all’Irpef;
- le imposte sui trasferimenti di proprietà degli immobili;
- l’imposta comunale sugli immobili (Ici).

I non residenti titolari di redditi imponibili in Italia sono soggetti ai seguenti obblighi fiscali:
- presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini Irpef -ad eccezione dei casi di esonero- e versamento delle relative imposte (saldo per l’anno precedente e acconti per l’anno in corso);
- se possiedono immobili, oltre all’Irpef devono pagare l’Ici e, se l’immobile non è concesso in locazione, la tassa sui rifiuti solidi urbani. La dichiarazione Ici, al contrario di quanto avviene per quella relativa all’Irpef, non si presenta ogni anno, ma solo in caso di variazioni;
- in caso di successione, per gli immobili e per i diritti immobiliari rimane l’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione. L’imposta sulle successioni è stata invece soppressa con la legge n. 383 del 2001, con effetto dalle successioni aperte al 25 ottobre 2001.

* Fonte: Agenzia delle Entrate

Le imposte sugli immobili per i non residenti *
I beni immobili (terreni e fabbricati) ubicati in Italia si considerano produttivi di reddito anche se non sono affittati e sono soggetti contemporaneamente a diverse imposte:
- Irpef - imposta sul reddito;
- addizionale regionale all’Irpef;
- addizionale comunale all’Irpef;
- Ici - imposta comunale sul possesso;
- tassa sui rifiuti.

I trasferimenti di immobili per atto tra vivi sono, inoltre, soggetti alle seguenti imposte indirette: registro, ipotecaria, catastale o, in via alternativa, Iva, nonché imposta di bollo.

Locazioni e affitto di immobili
Per i contratti di locazione dei fabbricati, anche verbali, che abbiano durata superiore a 30 giorni complessivi nell’anno, deve essere richiesta la registrazione, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, presso un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. L’imposta di registro è dovuta annualmente, in misura pari al 2 per cento del corrispettivo annuo pattuito.
I contratti di locazione dei fondi rustici scontano l’imposta di registro nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo pattuito per la complessiva durata del rapporto contrattuale.
In ogni caso l’ammontare dell’imposta non può essere inferiore a 51,65 euro.
Nel caso in cui il contratto di locazione relativo ad un immobile ubicato in Italia venga stipulato all'estero, è previsto l'obbligo della registrazione presso gli uffici finanziari italiani entro 60 giorni.

* Fonte: Agenzia delle Entrate

IVA
I cittadini italiani residenti all'estero possono chiedere il rimborso dell'IVA pagata sulle merci acquistate in Italia. Per poter chiedere il rimborso occorre presentare al commerciante italiano il proprio passaporto aggiornato con l'indirizzo estero di residenza o un certificato di residenza all'estero e chiedere il rilascio di una dichiarazione di esenzione Iva. Questo documento va poi presentato in aeroporto presso le autorita' doganali per chiedere il rimborso.

Esenzione doganale
I cittadini italiani che dall'estero si ritrasferiscono stabilmente in Italia possono importare in franchigia doganale i propri effetti personali (arredi, veicoli, apparecchi elettronici ecc.), presentando all'ufficio dogana in Italia una dichiarazione dell'autorita' consolare italiana all'estero dove si attesta il possesso dei requisiti richiesti:
- iscrizione all'AIRE da almeno un anno;
- passaporto italiano.
Per autoveicoli, cicli, motocicli, motoscafi, ecc. occorre provare di averli posseduti all'estero per almeno sei mesi prima del trasferimento in Italia e presentare i seguenti documenti:
- titolo di proprieta' tradotto;
- carta di circolazione tradotta;
- scheda tecnica del veicolo rilasciata dalla casa costruttrice (tradotta).

Obbligo scolastico
I cittadini italiani minorenni iscritti all'AIRE non hanno il diritto/dovere di iscriversi alle scuole dell'obbligo. Ne consegue che se i genitori vivono stabilmente all'estero ma non si sono iscritti all'AIRE potrebbero sorgere dei problemi con le autorita' italiane, poiche' le scuole segnaleranno la mancata iscrizione chiedendo spiegazioni (l'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori e' reato: 731 c.p.).
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS