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Adozione da parte di cittadini italiani residenti all'estero
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Scheda Pratica di Antonella Pedone
30 maggio 2012 13:27
 
La procedura di adozione da parte di cittadini italiani residenti all'estero è soggetta alla normativa italiana o alla normativa dello Stato estero, a seconda che ricorrano o meno determinate condizioni.
Per sapere quale normativa deve essere applicata (quella dello Stato di residenza o quella italiana), bisogna fare le seguenti distinzioni:
1. Coppia italiana residente all'estero da meno di due anni
2. Coppia italiana residente all'estero da oltre due anni
3. Coppia mista (italiano +  straniero) residente all'estero

COPPIA ITALIANA RESIDENTE ALL'ESTERO DA MENO DI DUE ANNI
Se gli adottanti sono entrambi cittadini italiani e risiedono in uno Stato estero da meno di due anni, si applica necessariamente la normativa italiana, in base a quanto stabilito dagli articoli 29 bis, comma 2, della Legge n. 184/83 e 38, comma 1, della Legge n. 218/95.
Gli adottanti, pertanto, devono rivolgersi al Tribunale per i minorenni italiano del luogo di ultima residenza in Italia o, in mancanza, al Tribunale per i minorenni di Roma, presentando la dichiarazione di disponibilità all'adozione e chiedendo di essere dichiarati idonei all’adozione.
La procedura sarà, quindi, quella ordinaria, disciplinata dagli articoli 29 e seguenti della Legge n. 184/83, che si applica nel caso di cittadini italiani residenti in Italia che vogliano adottare un minore straniero.
Chi può chiedere l'adozione internazionale
I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale di cui all'articolo 6 della legge 184/83.
Precisamente:
- i richiedenti devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, considerato anche il periodo di convivenza prematrimoniale;
- non deve sussistere separazione personale neppure di fatto;
- devono essere idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare;
- la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
- la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
La procedura
Decreto di idoneità
Prima di tutto gli aspiranti genitori adottivi devono presentare una dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni competente per territorio e chiedere che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.
Il Tribunale per i minorenni competente per territorio è:
se risiedono in Italia, quello del distretto in cui hanno la residenza;
se risiedono all'estero, quello di ultima residenza in Italia o, in mancanza, il Tribunale per i minorenni di Roma.
Il Tribunale per i minorenni accerta, anche tramite i servizi sociali, l'idoneità dei richiedenti ed emette appunto un "decreto di idoneità".
Incarico agli enti autorizzati
Ottenuto il decreto di idoneità, gli aspiranti genitori adottivi, devono conferire incarico ad un ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali affinchè proceda agli adempimenti necessari per l'adozione.
L'incarico deve essere conferito entro un anno dalla comunicazione del decreto di idoneità.
L'ente autorizzato organizza, tra l'altro, gli incontri tra la coppia ed il bambino.
Se gli incontri si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4.
Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.
Perfezionamento dell'adozione
A seguito dell'autorizzazione all'ingresso da parte della Commissione per le adozioni internazionali, il bambino entra in Italia con visto di ingresso a scopo di adozione.
Trascorrerà insieme alla coppia un anno in regime di "affidamento preadottivo".
Al termine il Tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ordina la trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).
Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano.

COPPIA ITALIANA RESIDENTE ALL'ESTERO DA OLTRE DUE ANNI
Nel caso di cittadini italiani che risiedono stabilmente in uno Stato estero da oltre due anni, l'articolo 36, comma 4, della Legge n. 184/83 prevede una deroga al principio secondo cui si dovrebbe applicare il diritto nazionale degli adottanti.
In tale ipotesi, gli adottanti possono scegliere se seguire la procedura stabilita dalla normativa italiana (sopra indicata), oppure la normativa del Paese in cui risiedono.
Se scelgono quest'ultima soluzione, il provvedimento di adozione pronunciato dallo Stato estero non sarà automaticamente efficace in Italia, ma dovrà essere riconosciuto dal Tribunale per i minorenni italiano, su istanza degli adottanti.
Il requisito della residenza
Come si dimostra la residenza all'estero per almento due anni?
La residenza all'estero può essere dimostrata alternativamente:
- dal certificato di iscrizione all'AIRE;
- in mancanZa di iscrizione all'AIRE, da ogni altra documentazione che possa dimostrare il domicilio effettivo all'estero (ad esempio: certificazione rilasciata dall'autorità consolare italiana nel Paese estero, contratto di lavoro all'estero, atto di proprietà o locazione della casa di abitazione all'estero, bollette relative alle utenze e quant'altro possa dimostrare l'effettività della residenza all'estero).
Pertanto, i cittadini italiani possono avvalersi della procedura prevista dall'articolo 36, comma 4, anche se non sono iscritti all'AIRE.
La norma in questione, infatti, richiede non tanto la residenza formale all'estero (e quindi l'iscrizione all'AIRE) quanto piuttosto il domicilio effettivo nel Paese straniero.
Si segnala, d'altra parte, che la sola iscrizione all'AIRE potrebbe essere non sufficiente a dimostrare il requisito in questione. Il Tribunale per i minorenni, infatti, potrebbe richiedere ulteriori documenti comprovanti la residenza effettiva.
Come si chiede il riconoscimento in Italia
Il provvedimento di adozione pronunciato dall'Autorità estera non è sufficiente per far acquistare al minore la cittadinanza italiana e per l'ingresso dello stesso in Italia (il Consolato italiano, infatti, non rilascerà al minore il visto di ingresso solo sulla base del provvedimento straniero di adozione, salvo che per motivi familiari, cure mediche, turismo o studio).
Per l'acquisto della cittadinanza italiana e per l'ingresso in Italia è necessario che il provvedimento straniero sia riconosciuto efficace in Italia.
Il riconoscimento deve essere chiesto al Tribunale per i minorenni italiano, competente per territorio.
In particolare è competente:
- il Tribunale per i minorenni del luogo di ultima residenza in Italia;
- in mancanza di residenza in Italia, il Tribunale per i minorenni di Roma.
Gli adottanti devono quindi rivolgere una specifica istanza al Tribunale per i minorenni competente, corredata dei documenti comprovanti la residenza all'estero da almeno due anni, secondo i criteri sopra indicati.
Devono produrre, ovviamente, la copia autentica del provvedimento straniero di adozione nonchè il nuovo atto di nascita dell'adottato rilasciato successivamente all'adozione. Questi documenti devono essere prodotti in copia autentica, tradotti e legalizzati (o apostillati) presso l'autorità consolare italiana.
Il Tribunale per i minorenni controlla che il provvedimento straniero sia conforme ai principi della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993.
Se è conforme, riconosce il provvedimento straniero ad ogni effetto in Italia e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile.
Trascrizione e acquisto della cittadinanza italiana
Come sopra detto, il Tribunale per i minorenni, dopo aver riconosciuto il provvedimento straniero, ordina la trascrizione nei registri dello stato civile.
Solo a seguito della trascrizione, il minore adottato acquista la cittadinanza italiana e potrà fare ingresso in Italia.

COPPIA MISTA (ITALIANO + STRANIERO) RESIDENTE ALL'ESTERO
È pure frequente l'ipotesi della "coppia mista", formata da un cittadino italiano ed uno straniero residenti all'estero.
In questo caso, quale normativa si applica? Quella dello Stato estero o quella italiana?
Deve farsi riferimento all'articolo 38 della Legge n. 218/95, secondo cui, in mancanza di un diritto nazionale comune agli adottanti, si applica:
- il diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti;
- in alternativa, il diritto dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione;
- il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.
Si precisa che, nei casi in cui la coppia mista risieda all'estero da oltre due anni, sarà possibile chiedere il riconoscimento in Italia del provvedimento di adozione straniero, secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 36, comma 4, Legge n. 184/83.

 
 
 
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