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REGIO DECRETO 1736/1933 - L.A. Legge Assegno
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Normativa 
29 ottobre 2013 12:52
 

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REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. 1736 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 300). - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (1).
(1) Per la nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari vedi la legge 15 dicembre 1990, n. 386.

DECRETO 
Visto il Regio Decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, col quale vennero rese esecutive le convenzioni sull'assegno bancario stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931;
Visti l'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e l'articolo unico della legge 4 giugno 1931, n. 659.

Art. 1. 
Alle disposizioni sull'assegno bancario contenute nel codice di commercio sono sostituite le norme sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, allegate al presente decreto e firmate, di ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli.
Le disposizioni sugli assegni circolari e sui titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia contenute in leggi speciali restano in vigore, in quanto non siano incompatibili con le norme anzidette.

Art. 2. 
Le norme approvate col presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934.

DISPOSIZIONE 
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione, del banco di Napoli e del banco di Sicilia.

TITOLO I DELL'ASSEGNO BANCARIO
CAPO I DELLA EMISSIONE E DELLA FORMA DELL'ASSEGNO BANCARIO
Art. 1. 
L'assegno bancario (chèque) contiene:
1) la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4) l'indicazione del luogo di pagamento;
5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;
6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).

Art. 2.
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti comma.
In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.
In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso; e, se in esso non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale.
L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.

Art. 3.
L'assegno bancario è tratto su di un banchiere. Tuttavia il titolo emesso o pagabile fuori del territorio della Repubblica o di territori soggetti alla sovranità italiana è valido come assegno bancario anche se tratto su persona che non sia banchiere (1).
L'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario, e in conformità di una convenzione espressa o tacita. Il titolo tuttavia vale come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione.
(1) Comma così modificato dall'articolo unico del R.D.L. 27 giugno 1935, n. 1217.

Art. 4.
L'assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione di accettazione apposta sull'assegno bancario si ha per non scritta.
Ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra equivalente, scritta sul titolo e firmata dal trattario, ha soltanto l'effetto di accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione.

Art. 5.
L'assegno bancario può essere pagabile:
a una persona determinata con o senza l'espressa clausola "all'ordine";
a una persona determinata con la clausola "non all'ordine" o altra equivalente;
al portatore.
L'assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola "o al portatore" ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore.
L'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.

Art. 6.

L'assegno bancario può essere all'ordine dello stesso traente.
L'assegno bancario può essere tratto per conto di un terzo.
L'assegno bancario non può essere tratto sullo stesso traente, salvo che il titolo sia tratto fra diversi stabilimenti di uno stesso traente. In questo caso l'assegno non può essere al portatore.

Art. 7.
Qualsiasi promessa d'interessi inserita nell'assegno bancario si ha per non scritta.

Art. 8.
L'assegno bancario può essere pagabile al domicilio di un terzo sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, ancorché il terzo non sia banchiere.

Art. 9.
L'assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.
Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, l'assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma minore.

Art. 10.
Se l'assegno bancario contiene firme di persone incapaci di obbligarsi per l'assegno, firme false o di persone immaginarie ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato l'assegno bancario o col nome delle quali esso è stato firmato, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.

Art. 11.
Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

Art. 12.
Il minore emancipato non autorizzato all'esercizio del commercio e l'inabilitato non assumono obbligazioni se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola "per assistenza" o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore è obbligato personalmente.

Art. 13.
Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio per conto del minore o dell'interdetto, si può obbligare in nome di costoro, il primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l'una e l'altra anche di carattere generale.

Art. 14.
Chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato per effetto dell'assegno bancario come se l'avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.

Art. 15.
La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni, salvo che l'atto di rappresentanza disponga diversamente.

Art. 16.
Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale si esoneri da tale responsabilità si ha per non scritta.

CAPO II DEL TRASFERIMENTO
Art. 17.

L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa "all'ordine" è trasferibile mediante girata.
L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola "non all'ordine" o altra equivalente, non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria.
La girata può essere fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.

Art. 18.
La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.
La girata parziale è nulla.
È ugualmente nulla la girata del trattario.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario è stato tratto.

Art. 19.
La girata deve essere scritta sull'assegno bancario o su un foglio ad esso attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.
La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo dell'assegno bancario o sull'allungamento.

Art. 20.
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti all'assegno bancario.
Se la girata è in bianco, il portatore può:
1) riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
2) girare l'assegno bancario di nuovo in bianco o a persona determinata;
3) trasmettere l'assegno bancario ad un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo.

Art. 21.
Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del pagamento.
Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali l'assegno bancario sia ulteriormente girato.

Art. 22.
Il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato l'assegno bancario per effetto della girata in bianco.

Art. 23.
Una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il girante responsabile secondo le norme sul regresso; ma non trasforma il titolo in un assegno bancario all'ordine.

Art. 24.

Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di un assegno bancario, il nuovo portatore, cui è pervenuto l'assegno bancario - sia che si tratti di assegno bancario al portatore, sia che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata e rispetto al quale il portatore giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nell'art. 22 - non è tenuto a consegnarlo se non quando l'abbia acquistato in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandolo.

Art. 25.
La persona contro la quale sia promossa azione in virtù dell'assegno bancario, non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali col traente e con i portatori precedenti, a meno che il portatore, acquistando l'assegno bancario, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 26.
Se alla girata è apposta la clausola "valuta per incasso", "per incasso", "per procura", od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti all'assegno bancario, ma non può girarlo che per procura.
Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.
Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.

Art. 27.
La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima dello spirare del termine indicato nel comma precedente.

CAPO III DELL'AVALLO
Art. 28.

Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.
Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.

Art. 29.
L'avallo è apposto sull'assegno bancario o sull'allungamento.
È espresso con le parole "per avallo" o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.
Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore dell'assegno bancario, purché non si tratti della firma del traente.
L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.

Art. 30.
L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.
La sua obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
L'avallante che paga l'assegno bancario acquista i diritti ad esso inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati verso di lui per effetto dell'assegno bancario.

CAPO IV DELLA PRESENTAZIONE E DEL PAGAMENTO
Art. 31.

L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.
L'assegno bancario puo' essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica (1).
(1) Articolo modificato dall'articolo 8, comma 7, lettera b) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70.

Art. 32.
L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica; di trenta giorni se pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se è pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità italiana.
L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di sessanta giorni a secondo che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.
A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese di Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente.
I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data di emissione.

Art. 33.
Se un assegno bancario è tratto fra due piazze che hanno calendari diversi, il giorno dell'emissione è sostituito con quello corrispondente del calendario del luogo di pagamento.

Art. 34.
La presentazione ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.

Art. 35.
L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.
In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.

Art. 36.
La morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo l'emissione lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario.

Art. 37.
Il trattario che paga l'assegno bancario può esigere che esso gli sia consegnato quietanzato dal portatore.
Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.
In caso di pagamento parziale, il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sull'assegno bancario e gliene sia data quietanza.

Art. 38.
Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare la autenticità delle firme dei giranti.

Art. 39.
Se l'assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento la somma può essere pagata entro il termine di presentazione nella moneta del paese secondo il suo valore nel giorno del pagamento. Se il pagamento non è stato fatto alla presentazione, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del paese secondo il valore nel giorno della presentazione o in quello del pagamento.
Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nell'assegno bancario.
Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).
Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione, ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

CAPO V DELL'ASSEGNO BANCARIO SBARRATO, DELL'ASSEGNO BANCARIO DA ACCREDITARE, DELL'ASSEGNO BANCARIO "NON TRASFERIBILE", E DELL'ASSEGNO TURISTICO
Art. 40.

Il traente o il portatore dell'assegno bancario può sbarrarlo con gli effetti indicati nell'articolo seguente.
Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele opposte sulla faccia anteriore. Esso può essere generale o speciale.
Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola "banchiere" o altra equivalente; è speciale se tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere.
Lo sbarramento generale può essere trasformato in sbarramento speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento generale.
La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.

Art. 41.
L'assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.
Un assegno bancario con sbarramento speciale non può essere pagato dal trattario che al banchiere designato, o, se questi è il trattario, a un suo cliente. Tuttavia il banchiere designato può servirsi per l'incasso di altro banchiere.
Un banchiere non può acquistare un assegno sbarrato che da un suo cliente o da altro banchiere. Non può incassarlo per conto di altre persone tranne le anzidette.
Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere pagato dal trattario salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno per l'incasso a mezzo di una stanza di compensazione.
Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti disposizioni risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.

Art. 42.
Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole "da accreditare" o altra espressione equivalente.
In questo caso l'assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in conto, compensazione). Il regolamento per scritturazione contabile equivale a pagamento.
La cancellazione delle parole "da accreditare" si ha per non fatta.
Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario. Il trattario non è tenuto ad accreditare l'assegno che ad un proprio correntista.

Art. 43.

L'assegno bancario emesso con la clausola "non trasferibile" non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere, per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.
Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.
La clausola "non trasferibile" deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente.
La stessa clausola può essere apposta da un girante con i medesimi effetti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio della Repubblica o nei territori soggetti alla sovranità italiana (1).
(1) Per gli assegni di importo superiore a 20 milioni, vedi l'articolo 1 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143.

Art. 44.

Il traente dell'assegno bancario può subordinarne il pagamento all'esistenza sul titolo, nel momento della presentazione, di una doppia firma conforme del prenditore (assegno turistico).

CAPO VI DEL REGRESSO PER MANCATO PAGAMENTO
Art. 45.
 
Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:
1) con atto autentico (protesto), oppure:
2) con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure:
3) con dichiarazione della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attivita' di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non e' stato pagato.
Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare (1).
(1) Articolo modificato dall'articolo 8, comma 7, lettera b) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70.

Art. 46.
Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.
Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.

Art. 47.

Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente e, se vi sia la clausola "senza spese", lo stesso giorno della presentazione. Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l'avviso deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.
Se in conformità del precedente comma l'avviso è dato a un firmatario dell'assegno bancario, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine al suo avallante.
Se un girante non ha indicato il suo indirizzo, o lo ha indicato in maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede.
Chi è tenuto a dare l'avviso può darlo in una forma qualsiasi anche col semplice rinvio dell'assegno bancario.
Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l'avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.
Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello dell'assegno bancario.

Art. 48.
Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola "senza spese", "senza protesto" od ogni altra equivalente, apposta sul titolo e firmata, dispensare il portatore dall'obbligo del protesto o della dichiarazione equivalente per esercitare il regresso.
Tale clausola, salvo il disposto dell'art. 45, ultimo comma, non dispensa il portatore dalla presentazione dell'assegno bancario, nei termini prescritti, né dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.
Se la clausola è apposta dal traente, essa produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto o la constatazione equivalente, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante, le spese del protesto o della constatazione equivalente, qualora uno di tali atti sia stato fatto, sono ripetibili contro tutti i firmatari.

Art. 49.
Tutte le persone obbligate in virtù dell'assegno bancario rispondono in solido verso il portatore.
Il portatore ha diritto di agire contro tutti i firmatari individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligati.
Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato l'assegno bancario.
L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.

Art. 50.
Il portatore può chiedere in via di regresso:
1) l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;
2) gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
3) le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.

Art. 51.
Chi ha pagato l'assegno bancario può ripetere dai suoi garanti:
1) la somma integrale sborsata;
2) gli interessi sulla somma calcolati al tasso legale dal giorno del rimborso;
3) le spese sostenute.

Art. 52.
Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna dell'assegno bancario col protesto o la constatazione equivalente e il conto di ritorno quietanzato.
Qualsiasi girante che ha pagato l'assegno bancario può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.

Art. 53.
Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente nei termini stabiliti, questi sono prolungati.
Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sull'assegno bancario o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso: per il resto si applicano le disposizioni dell'art. 47.
Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio l'assegno bancario per il pagamento e, se necessario, levare protesto od ottenere la constatazione equivalente.
Se la forza maggiore dura oltre quindici giorni dal giorno in cui il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente girante, ancorché detto avviso sia stato dato prima dello spirare del termine di presentazione, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione, di protesto o della constatazione equivalente.
Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente.

Art. 54.
Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nell'assegno bancario non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.

Art. 55.
L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli artt. 50 e 51.
L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno è stato emesso.
Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

Art. 56.
L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione, ma il presidente del tribunale o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi imponendo idonea cauzione.

Art. 57.
Nei giudizi, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore può proporre soltanto le eccezioni di nullità dell'assegno bancario a termini dell'art. 2 e quelle non vietate dall'art. 25.
Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.
Può anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione.
Se la sospensione fosse stata già concessa col decreto indicato nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio deciderà la conferma o la revocazione del provvedimento.

Art. 58.
Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario derivi una azione, questa permane nonostante la emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si provi che vi fu novazione.
Il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.

Art. 59.
Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno.
Eguale azione può esercitarsi nelle condizioni suddette anche contro i giranti.

Art. 60.
Il protesto dev'essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.
Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario, il protesto può essere levato dal segretario comunale.
Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.

Art. 61.
Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sull'assegno bancario o sul duplicato ovvero sul foglio di allungamento. Questo foglio può essere aggiunto anche dal notaro o dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione.
Se il protesto è fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione sull'assegno bancario o sul duplicato o sul foglio di allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del titolo (1).
Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica (1).
(1) Articolo modificato dall'articolo 8, comma 7, lettera b) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70.

Art. 62.
Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti.
Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può essere fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.
L'incapacità del trattario o del terzo indicato nell'art. 8 non dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esso, salvo che il trattario sia fallito, nel qual caso la produzione della sentenza dichiarativa di fallimento basta per agire in regresso.
Se il trattario o il terzo è morto, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti

Art. 63.
Il protesto deve contenere:
1) la data;
2) il nome del richiedente;
3) l'indicazione del luogo in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite;
4) l'oggetto delle richieste, il nome della persona richiesta, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna;
5) la sottoscrizione del nostro o dell'ufficiale giudiziario o del segretario comunale.
Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario.
Per più assegni da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore può levare protesto con unico atto separato.

Art. 64.

Il protesto, ai sensi dell'art. 45 può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto del pagamento, scritta e datata sul titolo o sul foglio di allungamento e firmata dal trattario.
Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto.
Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.

Art. 65.
I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data.
L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore dell'assegno bancario.

CAPO VII DEI DUPLICATI
Art. 66. 

Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, , qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e pagabile in un altro paese oppure in una parte d'oltre mare dello stesso paese o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d'oltre mare dello stesso paese, può essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati, questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.
Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (1)
(1) Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 7, lettera c) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70.

Art. 67.
Il pagamento di un duplicato è liberatorio ancorché non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati.
Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse ed i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano stati restituiti.

CAPO VIII DELLE ALTERAZIONI
Art. 68.

In caso di alterazione del testo di un assegno bancario chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato, chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.
Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.

CAPO IX DELL'AMMORTAMENTO
Art. 69. 

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne può fare denuncia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile o al pretore del luogo in cui il richiedente ha domicilio.
Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell'assegno bancario.
Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve termine possibile un decreto con il quale, menzionando i dati dell'assegno bancario, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Malgrado la denuncia, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.

Art. 70.
L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione, da notificarsi al ricorrente, al trattario e al traente per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.

Art. 71.
Durante il termine stabilito nell'art. 69 il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed è in facoltà di esigere il pagamento dell'assegno mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.

Art. 72.
Trascorso il termine indicato nell'art. 69 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, l'assegno bancario smarrito non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale, comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento.

Art. 73.
Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola "non trasferibile" non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente.

Art. 74.
L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dall'assegno dichiarato inefficace, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l'ammortamento.

CAPO X DELLA PRESCRIZIONE
Art. 75. 

Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.
Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.
L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita della azione nascente dal titolo.

Art. 76.
L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo.

CAPO XI DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 77.

Nella presente legge sotto il nome di banchiere si comprendono anche le persone o le istituzioni assimilate per legge ai banchieri.

Art. 78.
La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.
Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all'assegno bancario e in particolare per la presentazione, per levare il protesto o per ottenere un atto equivalente è un giorno festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

Art. 79.
Nei termini previsti dalla presente legge non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.

Art. 80.
Non sono ammessi giorni di rispetto né legali né giudiziari.

Art. 81.
Agli effetti della presente legge col termine domicilio s'intende il luogo di residenza, e col termine luogo di pagamento l'intero territorio del comune.

TITOLO II DELL'ASSEGNO CIRCOLARE
Art. 82. 

L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.
L'istituto autorizzato ad emettere assegni circolari è tenuto a costituire in conformità delle leggi speciali, a garanzia dei medesimi una cauzione sulla quale i portatori dei titoli hanno privilegio speciale.

Art. 83.
L'assegno circolare contiene:
1) la denominazione di "assegno circolare" inserita nel contesto del titolo;
2) la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata;
3) l'indicazione del prenditore;
4) l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare è emesso;
5) la sottoscrizione dell'istituto emittente.
Il titolo mancante di alcuno dei suddetti requisiti, non vale come assegno circolare.

Art. 84.
Il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione.
L'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dalla emissione.
La girata a favore dell'emittente estingue l'assegno.

Art. 85.
L'istituto può affidare l'emissione di assegni circolari muniti del suo visto ad un banchiere suo corrispondente, il quale deve firmare l'assegno come rappresentante dell'istituto.

Art. 86.
In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili all'assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonché quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci, e alle sottoscrizioni; ed anche quelle dell'assegno bancario sbarrato da accreditare, non trasferibile e turistico. All'assegno circolare si applica altresi' la disposizione dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, terzo comma (1).
Nella procedura di ammortamento dell'assegno circolare si applicano le disposizioni degli artt. 69 e 74, con le seguenti modificazioni.
Il ricorso deve essere fatto al presidente del tribunale del luogo in cui sia uno stabilimento dell'istituto emittente o al pretore del luogo in cui il ricorrente ha domicilio.
La notificazione del decreto deve essere fatta ad uno dei più vicini stabilimenti dell'istituto, il quale, a spese del ricorrente, ne darà subito comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l'assegno è pagabile. L'eventuale opposizione deve essere proposta, con citazione da notificarsi al ricorrente ed al rappresentante dell'istituto, dinanzi al tribunale che ha emesso il decreto o, nel caso di decreto emesso dal pretore, dinanzi al tribunale nella cui giurisdizione è compresa la pretura.
La denuncia di smarrimento non rende responsabile l'istituto che paga l'assegno circolare al detentore prima della notificazione del decreto. Parimenti la notificazione del decreto non rende responsabile l'istituto qualora il pagamento del titolo venga effettuato presso uno stabilimento o un recapito al quale, per fatto non imputabile all'istituto, non sia ancora pervenuta la notizia del decreto.
Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola "non trasferibile" non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denuncia, il pagamento dell'assegno presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.
(1) Comma modificato dall'articolo 8, comma 7, lettera b) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70. Per l'efficacia della presente disposizione vedi l'articolo 8, comma 7, lettera f) del D.L.70/2011.

TITOLO III DEI TITOLI SPECIALI DELL'ISTITUTO DI EMISSIONE
CAPO I DEL VAGLIA CAMBIARIO
Art. 87.

Il vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia è un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista presso qualsiasi filiale della Banca stessa.

Art. 88.

Il vaglia cambiario della Banca d'Italia contiene:
1) la denominazione di "vaglia cambiario" inserita nel contesto del titolo;
2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre;
3) la indicazione del prenditore;
4) la indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
5) la sottoscrizione dell'istituto.
Il vaglia cambiario, steso su carta filigranata, ha un numero progressivo di emissione e deve essere munito di una tabella numerica laterale destinata a controllare l'esattezza della cifra di emissione.

Art. 89.
Il vaglia cambiario non può essere rilasciato se non contro versamento nelle casse dell'Istituto del corrispondente valore in biglietti di banca o in valuta legale.

Art. 90.
Sono applicabili al vaglia cambiario della Banca d'Italia le norme relative al vaglia cambiario, tranne quelle concernenti l'avallo, il pagamento per intervento, le copie, la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, la promessa di interessi, la cambiale in bianco, e le disposizioni derogate dal presente capo.

Art. 91.
A garanzia dei vaglia cambiari, la Banca d'Italia è tenuta, a norma di legge, a costituire apposita riserva in oro o in divisa di paesi esteri nei quali abbia vigore la convertibilità dei biglietti di banca in oro.

Art. 92.

Il vaglia cambiario, se l'Istituto ne sia richiesto, deve essere emesso con la clausola "non trasferibile" con gli effetti di cui all'art. 43.

Art. 93.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un vaglia cambiario della Banca di Italia, il possessore può farne denuncia e chiedere, con ricorso al presidente del tribunale del luogo ove sia una filiale dell'Istituto, che si proceda all'ammortamento del titolo. Il ricorso deve contenere la trascrizione o una esatta descrizione del vaglia.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, emette un decreto con il quale, menzionando i dati del vaglia, ne pronuncia l'ammortamento e autorizza l'Istituto a pagarlo decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non venga, nel frattempo, fatta opposizione dal detentore.
Il decreto deve essere notificato alla filiale dell'Istituto esistente nel luogo in cui trovasi il tribunale che ha emesso il decreto, affinché, a spese del procedente, ne venga data subito comunicazione a tutte le filiali.
La denuncia di smarrimento non rende responsabile la Banca d'Italia che paga il vaglia al detentore prima della notificazione del decreto. Parimenti la notificazione del decreto non rende responsabile la Banca qualora il pagamento del titolo venga effettuato da una filiale alla quale, per fatto non imputabile all'Istituto, non sia ancora pervenuta notizia del decreto.

Art. 94.
L'opposizione del detentore deve essere proposta con citazione del ricorrente e della Banca d'Italia in persona del locale direttore, per comparire dinanzi al tribunale che ha pronunciato l'ammortamento.

Art. 95.
Durante il termine stabilito dall'art. 93, il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed ha facoltà di esigere il pagamento mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.

Art. 96.

Trascorso il termine indicato nell'art. 93 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, il vaglia smarrito non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge questa ultima, esigere il pagamento.
Sui vaglia dichiarati inefficaci non sono dovuti interessi dall'Istituto. Si applica inoltre la disposizione dell'art. 74.

Art. 97.

Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un vaglia cambiario emesso con la clausola "non trasferibile", non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo quindici giorni dalla denuncia fattane, il pagamento del titolo presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.

CAPO II DELL'ASSEGNO BANCARIO LIBERO
Art. 98.

L'assegno bancario libero della Banca di Italia è un titolo di credito all'ordine emesso, per conto dell'Istituto, e contro versamento del corrispondente valore in biglietti di banca o in valuta legale, a mezzo di corrispondenti all'uopo autorizzati a seguito di versamento di idonea cauzione.
Esso è pagabile a vista presso qualsiasi filiale dell'Istituto.

Art. 99.
L'assegno bancario libero contiene:
1) la denominazione di "assegno bancario libero " inserita nel contesto del titolo;
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata indicata in lettere e in cifre;
3) l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria;
4) l'indicazione del prenditore;
5) l'indicazione della data e del luogo di emissione;
6) la sottoscrizione del traente.
L'assegno bancario libero, redatto su carta filigranata, ha un numero progressivo di emissione tanto dell'istituto trattario quanto del corrispondente traente. Esso dev'essere munito di una tabella numerica laterale destinata a controllare l'esattezza della cifra di emissione. Deve contenere inoltre l'indicazione, a timbro, del corrispondente che lo ha emesso.

Art. 100.
Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, alla presentazione, al pagamento, alla clausola di non trasferibilità, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonché quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci e alle sottoscrizioni, sono applicabili all'assegno bancario libero in quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo.
La disposizione sul vaglia cambiario della Banca d'Italia, relativa alla speciale garanzia è applicabile all'assegno bancario libero. Ad esso sono pure applicabili le disposizioni relative all'ammortamento, con le sole varianti che il decreto e l'eventuale citazione per l'opposizione debbono essere notificate tanto al traente quanto alla Banca d'Italia.

CAPO III DELL'ASSEGNO BANCARIO PIAZZATO
Art. 101
.
La Banca d'Italia può consentire ai propri corrispondenti di emettere assegni bancari piazzati, cioè pagabili presso una sola filiale dell'Istituto, nei limiti della cauzione che i corrispondenti stessi hanno presso di esso.

Art. 102.
L'assegno bancario piazzato è un titolo di credito all'ordine a doppia matrice, una delle quali deve essere inviata, dal corrispondente che emette l'assegno, alla filiale dell'Istituto cui esso è aggregato, perché questa, dopo di aver munita la matrice del visto, la faccia pervenire, ove non sia essa medesima la filiale trattaria, alla filiale sulla quale l'assegno è tratto.
L'assegno è pagabile a vista presso la filiale sulla quale è tratto, non appena a questa ultima sia pervenuta la relativa matrice debitamente vistata.

Art. 103.
L'assegno bancario piazzato contiene:
1) la denominazione di "assegno bancario piazzato" inserita nel contesto del titolo;
2) l'ordine di pagare una somma determinata, indicata in lettere e cifre;
3) l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria;
4) l'indicazione del prenditore;
5) l'indicazione della data e del luogo di emissione, nonché di quello di pagamento;
6) la clausola che l'assegno sarà pagato soltanto dopo che la filiale sulla quale è tratto abbia ricevuto la relativa matrice;
7) la sottoscrizione del traente.

Art. 104.
Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, al pagamento, alla clausola di non trasferibilità, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonché quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci e alle sottoscrizioni, sono applicabili all'assegno bancario piazzato, in quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo.

Art. 105.
Sono applicabili all'assegno bancario piazzato le disposizioni relative all'ammortamento dell'assegno bancario libero della Banca d'Italia, salvo che la competenza per tale dichiarazione spetta al tribunale del luogo ove l'assegno è pagabile.

TITOLO IV DEI TITOLI SPECIALI DEL BANCO DI NAPOLI E DEL BANCO DI SICILIA
CAPO I DEL VAGLIA CAMBIARIO
Art. 106.

Al vaglia cambiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni per l'analogo titolo dell'Istituto di emissione ad eccezione di quelle degli artt. 89 e 91.
Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni dell'articolo 86.

CAPO II DELL'ASSEGNO DI CORRISPONDENTI
Art. 107.

All'assegno di corrispondenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni per l'assegno bancario libero dell'Istituto di emissione, eccetto quella dell'art. 91.
Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni dell'articolo 86.

CAPO III DELLA FEDE DI CREDITO
Art. 108.

La fede di credito o polizzino del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia è un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista presso qualunque filiale del Banco, emesso a madre e figlia.

Art. 109.
La fede di credito contiene:
1) la denominazione di "fede di credito" inserita nel contesto del titolo;
2) la promessa di pagare una somma determinata;
3) l'indicazione del prenditore;
4) l'indicazione della data e del luogo di emissione;
5) la sottoscrizione del Banco come emittente.
Gli altri requisiti di forma della fede di credito sono determinati dal regolamento del Banco da approvarsi con regio decreto.

Art. 110.
La girata può contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dal prenditore o girante e le condizioni alle quali il pagamento è subordinato. In tal caso l'intera girata deve essere scritta a mano e sottoscritta dal girante.
La condizione sospende il pagamento da parte del Banco, finché non sia dimostrato il suo adempimento.

Art. 111.
La firma del girante, quando sia stata apposta una condizione nella girata, deve essere autenticata da notaro.
Deve essere egualmente autenticata da notaro la firma di quietanza del portatore per pagamenti fatti in dipendenza di contratti o per pagamenti accettati a saldo finale.

Art. 112.
Il girante può annullare la girata con una formula di annullamento "cassa per me", "annullo la girata", o altra equivalente, da lui scritta e firmata; ma non può apportare sulla girata cancellazioni o abrasioni.

Art. 113.
Nel caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito, il Banco, su domanda dell'interessato, dopo quindici giorni dalla presentazione della domanda, può rimborsare la somma al denunciante previa stipulazione di una obbligazione garantita da fideiussore di gradimento del Banco e solidalmente responsabile col denunciante, o con la costituzione di una garanzia reale a scelta del Banco stesso.
Se il titolo sia intestato a persona diversa dal denunciante, il Banco può esigere il consenso dell'intestatario, con firma autentica.
La presentazione della domanda e il pagamento della somma non impediscono che il titolo sia pagato a chi se ne dimostri proprietario in base a una serie continua di girate.

Art. 114.
Le azioni risultanti dalla fede di credito si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data dell'emissione. Nondimeno se la fede di credito sia stata girata con clausole o condizioni speciali, si applicano i termini di prescrizione previsti dal codice di commercio o dal codice civile, secondo la natura del negozio giuridico.

CAPO IV DELLA POLIZZA NOTATA DEL BANCO DI NAPOLI
Art. 115.

Resta salva la facoltà per il Banco di Napoli di emettere in conformità del proprio statuto polizze notate.

TITOLO V DISPOSIZIONI PENALI
Art. 116.

[- E' punito con la multa da lire 10.000 a lire 1.000.000 e nei casi più gravi anche con la reclusione sino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena maggiore (1):
1° chiunque emette un assegno bancario senza averne avuto dal trattario l'autorizzazione;
2° chiunque emette un assegno bancario senza che presso il trattario esista la somma sufficiente, ovvero, dopo averlo emesso e prima della scadenza dei termini fissati per la sua presentazione, dispone altrimenti in tutto o in parte della somma;
3° chiunque emette un assegno bancario con data falsa o mancante di uno dei requisiti indicati ai numeri 1°, 2°, 3° e 5° dell'art. 1 e all'art. 11;
4° chiunque emette un assegno bancario contro le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 6.
Nei casi più gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'art. 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni (2).
Se il colpevole, nei casi preveduti nei numeri 2 e 3 fornisce al trattario la somma prima della presentazione dell'assegno, la pena è ridotta alla metà e, qualora l'emissione sia stata compiuta per un fatto scusabile, va esente da pena. ] (3)
(1) Importo modificato dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dall'articolo 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(3) Articolo abrogato dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
Art.116 bis
Art. 116-bis.
[- Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'art. 389 del codice penale.
Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni (1).] (2)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 140 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(1) Articolo abrogato dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Art. 117.
L'istituto non autorizzato o al quale sia stata revocata l'autorizzazione, che emetta assegni circolari, è colpito da una pena pecuniaria da 2.000.000 a 20.000.000 di lire, salvo le altre sanzioni previste da altre disposizioni di legge (1).
La mancanza di autorizzazione non pregiudica i diritti del portatore di buona fede di ottenere dall'Istituto emittente il pagamento della somma e di esercitare le eventuali azioni di regresso.
(1) A norma dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 la pena di cui al presente comma è stata trasformata in sanzione amministrativa e il relativo importo è stato elevato dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall'articolo 114 della prima legge indicata.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
Art. 118.

La validità dell'assegno bancario non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Esso tuttavia se non è stato regolarmente bollato originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non ha la qualità di titolo esecutivo.
Il possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagata la relativa penalità.
La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

Art. 119.
[ Il possessore di un assegno bancario, nel caso del n. 2 dell'art. 116, per esercitare i suoi diritti di regresso, deve esibire l'assegno, irregolare nei rapporti del bollo, all'ufficio del registro per la regolarizzazione col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di quindici giorni dalla data della presentazione dell'assegno per il pagamento.
In tal caso l'ufficio del registro accerta la contravvenzione al bollo soltanto in confronto dell'emittente. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 8 della tariffa allegato A del D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, come modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 263.

Art. 120.
Per ogni menzione scritta sull'assegno ai sensi del capoverso dell'art. 4, efficace unicamente ad accertare l'esistenza dei fondi, è dovuta, indipendentemente dalla tassa di bollo sull'assegno, altra tassa di bollo di lire 500 per ogni ventimila lire o frazione di ventimila lire dell'importo dell'assegno, col massimo di lire quaranta di tassa. Questa ultima tassa sarà riscossa mediante applicazione di marche a tassa fissa da annullarsi con la firma e la data del trattario.

Art. 121.
Qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell'effettiva emissione dell'assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell'emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 (1).
(1) Vedi, ora, l'articolo 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 122.
Sono soggette a bollo e registro le girate e le dichiarazioni apposte sulle fedi di credito (titolo apodissari) dei Banchi di Napoli e di Sicilia a seconda del rapporto giuridico che contengono.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 123. 

Gli assegni bancari emessi prima della entrata in vigore della presente legge sono regolati a tutti gli effetti, anche nei riguardi del bollo, dalla legge anteriore, ancorché alcune delle obbligazioni in essi contenute siano state assunte successivamente.
Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente legge che riguardano la forma e i termini del protesto e le disposizioni sull'ammortamento. Sono applicabili inoltre le disposizioni dell'art. 53.
Gli effetti degli atti, che valgono ad evitare la decadenza o ad interrompere la prescrizione dell'azione, e che siano stati compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dalla legge anteriore; se gli atti stessi sono invece compiuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli effetti sono regolati dall'art. 75 per ciò che concerne la prescrizione, salvo l'osservanza della legge anteriore, per quanto riguarda la decadenza.

Art. 124.
All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni.
Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni (1).
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificato dall'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successivamente sostituito dall'articolo 37 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 125.
Prima del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile accerta, sulla base dei dati risultanti dall'archivio previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, che il richiedente non risulti in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni a norma dell'articolo 9 della medesima legge.
Il dipendente responsabile che consegna moduli di assegno bancario o postale a persona interdetta, in base ai dati dell'archivio, dall'emissione di assegni o soggetta a revoca delle autorizzazioni, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione fino ad un anno (1).
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificato dall'articolo 6 della legge e successivamente sostituito dall'articolo 37 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. A norma dell'articolo 105 del medesimo decreto legislativo le disposizioni del presente articolo entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella G.U. del regolamento previsto dall'articolo 36 dello stesso decreto.
 
 
 
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