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DECRETO MIN.ECONOMIA 21/6/2010 - Sospensione rate mutui casa abitazione
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Normativa 
20 settembre 2010 12:34
 

AVVISO - La norma qui riprodotta potrebbe essere stata recentemente modificata o abrogata dal legislatore. Facciamo il possibile per tenere aggiornati i testi normativi sul nostro sito, ma si consiglia comunque di visitare il sito istituzionale www.normattiva.it per ottenere il testo attualmente vigente. Si tenga infine presente che l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 21 giugno 2010 n.132 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192). - Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Con modifiche apportate dal Decreto Min.Economia e Finanze del 22 febbraio 2013, n. 37 emesso per aggiornare le norme operative con le novita' introdotte dalla Legge 92/2012.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, l'articolo 2, il quale prevede, al comma 475, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo»), con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 10 milioni di euro, per provvedere al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stessi;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 2, commi 5-quinquies e 5-sexies, il quale prevede che le sanzioni pecuniarie irrogate per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa e che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo medesimo;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed, in particolare, l'articolo 19, comma 5, il quale prevede che: «Le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Considerato che ai fini del conseguimento del beneficio di legge il richiedente deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di definire i requisiti che deve possedere il richiedente per accedere al beneficio avendo riguardo alle crescenti difficolta' che i nuclei familiari incontrano nel far fronte agli obblighi derivanti da mutui contratti per l'acquisto della prima casa, soprattutto nel caso di insorgenza di eventi e circostanze eccezionali ed impreviste, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare;
Ritenuta, altresi', la necessita' che l'Amministrazione competente ad attuare le misure di cui al sopracitato articolo 2, comma 475, della legge n. 244/2007 - la quale non risulta dotata di una struttura amministrativa in grado di assicurare un'efficiente attuazione dell'intervento - si avvalga, ai sensi del citato articolo 19, comma 5, della legge n. 102 del 2009, di una societa' a capitale interamente pubblico, affidandole direttamente l'esecuzione di attivita' relative alla gestione del Fondo;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (deliberazione n. 245 del 18 dicembre 2008);
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 18 novembre 2009 (parere n. 6693/2009);
Visti i pareri espressi dalla VI commissione finanze della Camera dei deputati nella seduta del 18 febbraio 2010 e dalla VI commissione finanze e tesoro della Camera del Senato della Repubblica nella seduta del 24 febbraio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988;

Adotta  il seguente regolamento:

Art. 1 Soggetti beneficiari
1. Destinatari degli interventi di cui al presente regolamento (di seguito: «beneficiari») sono i soggetti i quali alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, sono titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale.

Art. 2 Requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni
1. Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:
a) titolo di proprieta' sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;
b) titolarita' di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;
c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.
2. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.
3. L'ammissione al beneficio e' subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula
del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualita' dello stato di disoccupazione;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualita' dello stato di disoccupazione;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento.
In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari».
4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di
nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purche' tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.
5. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non puo' essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica
dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Art. 3 Oggetto ed ammontare delle agevolazioni
1. A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo sono rimborsati dal Fondo alle banche:
a) soppressa dal DM 37/2013
b) gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro.
2. Per parametro di riferimento si intende:
a) per i mutui regolati a tasso variabile, l'Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, l'Euribor di durata pari alla periodicita' di pagamento delle rate;
b) per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento ovvero, se non disponibile, la quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore.
c) per i mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e variabile, il parametro di indicizzazione vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione;
d) per i mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili, il parametro previsto dalla lettera a) per la quota regolata a tasso variabile ed il parametro previsto dalla lettera b) per la quota regolata a tasso fisso.
3. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Art. 4 Modalita' di presentazione della domanda
1. Il beneficiario presenta domanda di sospensione alla banca presso la quale e' in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito internet di cui all'articolo 5. Nella domanda deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo.
2. Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato, la documentazione indicata nel modello di domanda di cui al comma 1, idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento con riferimento a ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 5 Attuazione dell'intervento pubblico
1. Amministrazione responsabile dell'intervento pubblico e' il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro (di seguito: «Dipartimento»), presso il quale viene attivato l'apposito sito internet denominato www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa, deputato a fornire informazioni per l'accesso al beneficio e a ricevere le comunicazioni delle banche circa le operazioni di sospensione effettuate.
2. Il Fondo, dotato di personalita' giuridica, e' soggetto patrimoniale autonomo e separato.
3. Il Dipartimento, per le operazioni relative alla gestione del Fondo, si avvale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di una societa' a capitale interamente pubblico (di seguito: «Gestore»), affidandole direttamente l'esecuzione delle seguenti attivita':
a) realizzazione e gestione del sito di cui al comma 1;
b) esame della documentazione trasmessa dalle banche;
c) rimborso alle banche dei costi e degli oneri finanziari di cui all'articolo 3;
d) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'articolo 7.
4. Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 3 il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da parte del Gestore, con il quale vengono stabilite le modalita' di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonche' le forme di vigilanza sull'attivita' del Gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare:
a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e puo' disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore medesimo;
b) il Gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarita', la tempestivita', l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicita' richiesta dal Dipartimento.
5. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del predetto disciplinare si provvede a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 6 Adempimenti a carico della banca
1. La banca, acquisita la documentazione presentata dal beneficiario e verificatane la completezza e la regolarita' formale ai sensi dell'articolo 4, accede al sito di cui all'articolo 5 e chiede l'autorizzazione ad effettuare l'operazione, indicando, sulla base della richiesta del beneficiario, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari dell'operazione. Entro il termine di 10 giorni la banca invia al Gestore la documentazione di cui al precedente periodo.
2. Il Gestore, accertata la sussistenza dei presupposti stabiliti dal presente regolamento, rilascia, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo e imputa alle disponibilita' del Fondo l'importo dei costi e degli oneri finanziari indicato dalla banca.
3. Acquisito il nullaosta la banca, entro cinque giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunica al beneficiario la sospensione dell'ammortamento del mutuo e ne da' comunicazione alla Banca d'Italia, ai fini dell'attivita' di vigilanza.
4. La banca, una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, comunica al Gestore, entro cinque giorni, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso.
5. Entro quindici giorni dalla richiesta il Gestore provvede al pagamento della somma dovuta alla banca.

Art. 7 Revoca delle agevolazioni
1. Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciare la documentazione di cui all'articolo 4, comma 2, il Gestore, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, provvede alla revoca delle agevolazioni medesime e trasmette i relativi atti all'Autorita' giudiziaria.
2. La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta alla banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
3. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il Gestore procede al recupero coattivo della somma da esso dovuta, avvalendosi anche della procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 8 Risorse finanziarie del Fondo
1. Le risorse del Fondo, ivi comprese le eventuali disponibilita' rivenienti per effetto della disposizione di cui all'articolo 2, comma 5-quinquies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalita' di cui al presente regolamento, secondo le modalita' indicate nel disciplinare di cui all'articolo 5, comma 4.
2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 1 e' tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Il presente regolamento sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 
 
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