testata ADUC
DECRETO MIN.AMBIENTE 30/9/2009 - Restituzione quota depurazione acque
Scarica e stampa il PDF
Normativa 
25 febbraio 2010 11:50
 

AVVISO - La norma qui riprodotta potrebbe essere stata recentemente modificata o abrogata dal legislatore. Facciamo il possibile per tenere aggiornati i testi normativi sul nostro sito, ma si consiglia comunque di visitare il sito istituzionale www.normattiva.it per ottenere il testo attualmente vigente. Si tenga infine presente che l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 30 settembre 2009 (in Gazz. Uff., 8 febbraio 2010, n. 31). - Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.;
VISTO l'art.8-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente;
VISTO, in particolare, il comma 4 del citato art. 8-sexies, ai sensi del quale, "su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonche' le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonche' al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta".
VISTO l'art. 9-bis, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;
RICHIAMATE le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996.
CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 14, legge 5 gennaio 1994, n. 36, e 155, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti non allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi non sono tenuti al pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione.
CONSIDERATO che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha costantemente evidenziato la necessità di una documentata istanza da parte dell'utente per ottenere la restituzione delle somme di cui all'art. 8-sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
CONSIDERATO che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha in prevalenza indicato per il diritto al rimborso delle somme di cui all'art. 8 -sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 del codice civile.
CONSIDERATA la proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, adottata con delibera n. 14 del 22 maggio 2009

DECRETA

Art.1 Ambito di applicazione
1. In attuazione dell'art.8-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbr
aio 2009, n. 13, il presente decreto individua i criteri ed i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione.
2. Nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione secondo le disposizioni del presente decreto. Qualora nella bolletta non sia espressamente prevista la voce riferita al servizio di depurazione, l'Autorità competente provvede alla ricostruzione della medesima secondo le previsioni del Piano d'ambito.
3. Per le utenze al servizio delle quali sia stata prevista nei Piani d'ambito o da atti formali dei competenti organi comunali la realizzazione di impianti di depurazione, dall'importo di cui al comma 2 vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso.
4. Il presente decreto non si applica ai soggetti non allacciati alla pubblica fognatura che provvedano autonomamente alla depurazione dei propri scarichi.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi.
6. I gestori rendono disponibili all'utenza le informazioni relative alla effettiva erogazione del servizio di depurazione, pubblicando gli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, sui propri siti web, e indicando nella bolletta il luogo e le modalità per effettuare la relativa consultazione.

Art.2 Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
1. impianto di depurazione: l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici. È esclusa da tale definizione la rete fognaria, intesa come un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane ad un impianto di depurazione;
2. impianti temporaneamente inattivi: gli impianti la cui costruzione è stata completata e non siano ancora stati avviati o il cui funzionamento sia stato interrotto, salvo che per esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria preordinate al ritorno alle condizioni di regime;
3. gestioni in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione: gestioni che applicano i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento del servizio di depurazione fissati con deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

Art.3 Programma per la costruzione e l'attivazione degli impianti di depurazione
1. Nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, le Autorità d'ambito, sentiti i gestori, ricostruiscono il programma temporale delle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, là dove non già contenuto nel Piano d'ambito approvato. La programmazione deve comunque risultare coerente con i costi e i tempi previsti nel Piano d'ambito approvato.
2. Le fasi del programma dovranno essere distinte secondo lo schema riprodotto nell'allegato al presente decreto.
3. I Comuni gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, ricostruiscono il programma della attività di cui al commi 1, secondo lo schema previsto dal comma 2, sulla base degli atti approvati dai competenti organi comunali.

Art.4 Elementi informativi di riferimento
1. Il gestore mette a disposizione dell'Autorità d'ambito, su idoneo supporto informatico, la seguente documentazione relativa al periodo in cui è stata corrisposta indebitamente la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione:
1. gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura, distinti in:
a) utenti serviti da impianti di depurazione attivi;
b) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione, come da programma di cui all'art. 3;
c) utenti non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi;
d) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione come da programma di cui all'art.3;
2. per ciascun elenco di cui sopra, gli importi pagati da ciascun utente riferiti al servizio di depurazione, con i relativi volumi di acqua erogati e periodi di riferimento;
3. lo stato di avanzamento ed i relativi costi debitamente documentati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato al presente decreto, per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione;
4. il calcolo dell'importo indebitamente corrisposto da ciascun utente, al netto degli oneri deducibili di cui all'art.5.
2. Per le gestioni in via diretta, agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono i Comuni.
3. Il trattamento dei dati di cui al presente articolo è consentito nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i.

Art.5 Oneri deducibili
1. Ai sensi dell'art.8-sexies, commi 2 e 3, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dall'importo da restituire vanno dedotte le componenti di costo della tariffa di riferimento di cui ai punti 3.2. (ammortamenti e accantonamenti) e/o 3.3. (remunerazione del capitale investito), dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'Ambiente 1° agosto 1996, determinate in relazione ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione, completamento dell'impianto di depurazione a servizio di ciascun utente avente diritto alla restituzione. Le gestioni in via diretta provvedono a determinare le corrispondenti deduzioni in coerenza con le modalità indicate dalle pertinenti delibere CIPE.
2. Qualora alla copertura dei costi di cui al comma precedente si provveda con risorse prelevate dai fondi vincolati di cui agli artt. 14, della legge n. 36/1994, e 155, del d.lgs. n. 152/2006, i relativi importi sono deducibili per intero.
3. Sono da considerare deducibili ai sensi del comma 1 anche i costi sostenuti dal gestore per l'attivazione di impianti temporaneamente inattivi, come definiti all'art. 2 del presente decreto, limitatamente al periodo in cui non hanno fornito il servizio.
4. Alla deducibilità delle componenti di costi di cui al comma 1 si procede anche nei caso in cui all'attivazione del servizio di depurazione si sia provveduto mediante collegamento ad un impianto al servizio anche di altre comunità di utenti, quando ciò sia previsto e programmato nel Piano d'ambito. In tal caso, al calcolo delle deduzioni si procede in relazione alla quota della capacità depurativa totale utilizzata allo scopo.
5. Non sono deducibili gli oneri connessi a finanziamenti pubblici a fondo perduto.

Art.6 Restituzione della quota di tariffa non dovuta

1. Gli utenti di cui all'elenco indicato all'art.4, lett. b), del presente decreto, hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta dedotti gli oneri sopportati dal gestore nel periodo oggetto della richiesta di rimborso e connessi alla realizzazione del programma di cui al comma 1 dell'art.3 del medesimo decreto.
2. Gli utenti di cui all'elenco indicato all'art.4, lett. c), del presente decreto, hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta dedotti gli oneri sopportati dal gestore nel periodo oggetto della richiesta di rimborso e connessi alla temporanea inattività dell'impianto come indicato all'art. 2, comma 2.
3. Gli utenti di cui all'elenco indicato all'art.4, lett. d), del presente decreto, hanno diritto al rimborso dell'intera quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta.

Art.7 Procedura per le restituzioni

1. In applicazione degli artt. 1, 5 e 6, del presente decreto, l'Autorità d'ambito, verificata la correttezza delle informazioni trasmesse ai sensi dell'art.4, individua l'importo, con i relativi interessi, che i gestori dovranno restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto entro il termine di cinque anni dalla data del 1° ottobre 2009.
2. L'Autorità d'ambito può disporre la restituzione anche in forma rateizzata e mediante compensazione.
3. Per le gestioni in via diretta, all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i Comuni, deliberando la restituzione anche in forma rateizzata e mediante compensazione.
4. I gestori provvedono a restituire agli utenti la quota di tariffa non dovuta attraverso i fondi vincolati previsti dagli artt. 14, legge 5 gennaio 1994, n. 36, e 155, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora non impiegati per gli usi consentiti dalle medesime disposizioni.
5. Nei limiti stabiliti dalla legge, alle Autorità d'ambito è consentito di individuare le ulteriori risorse finanziarie eventualmente necessarie affinché gli oneri derivanti dall'obbligo di restituzione non rechino pregiudizio alla integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio necessari alla realizzazione del Piano d'ambito approvato. Allo scopo, le Autorità d'ambito possono operare una revisione tariffaria straordinaria in conformità alle previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, nonché al comma 6 del presente articolo, esclusivamente nei confronti degli utenti serviti dagli impianti di depurazione.
 6. L'Autorità d'ambito, nel caso di cui al comma precedente, nelle more della riforma del D.M. 1 agosto 1996, può derogare ai valori del limite di prezzo "K" di cui all'art. 5 dell'allegato al predetto D.M. purché, nel periodo necessario alla restituzione, i limiti di prezzo "K" siano determinati, considerati i tassi di variazione del periodo di riferimento vi definiti come vi = 1 + ki , in modo tale da rispettare il seguente vincolo: (formula omessa).

Art.8 Informazioni agli utenti

1. I dati relativi al programma di cui all'art.4 del presente decreto e allo stato di avanzamento del medesimo sono raccolti e prodotti dal gestore con le modalità indicate nell'allegato al presente decreto e con cadenza annuale, riferita al 31 dicembre di ogni anno successivo alla pubblicazione del presente decreto.
2. Delle informazioni di cui al comma precedente è data comunicazione da parte del gestore, entro il mese successivo alla data di riferimento:
a. all'utenza interessata, attraverso invio del prospetto in allegato unitamente alla bolletta e relativa pubblicazione sul sito web del gestore;
b. all'Autorità d'ambito, con trasmissione del prospetto in allegato in formato di foglio elettronico.
3. L'Autorità d'ambito provvede entro il mese successivo alla trasmissione del prospetto alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, con la produzione di dati di sintesi riferiti all'intero territorio di competenza e di eventuali note di commento.
4. Eventuali scostamenti rispetto alla programmazione, sia in termini di tempo che di costo, dovranno essere motivatamente autorizzati dall'Autorità d'ambito su esplicita richiesta del gestore. In mancanza di autorizzazione, si applicano le sanzioni e/o penali eventualmente previste dalle convenzioni di gestione per il mancato o ritardato adempimento del Piano d'ambito.
5. Nel caso di gestioni in via diretta da parte dei Comuni si applicano i commi 1 e 2, lett. a), del presente articolo. Alla trasmissione di cui al comma 3 provvedono i Comuni.

Art.9 Monitoraggio degli obblighi informativi
1. La Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche verifica il rispetto degli adempimenti informativi di cui all'art.8 attraverso il controllo dei documenti inviati dalle Autorità d'ambito o dai Comuni, nonché attraverso controlli anche a campione dei siti web dei Gestori e delle Autorità d'ambito.
2. Nel caso di inadempienze del gestore si applicano le disposizioni di cui all'art. 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(All.1 omesso)
 
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS