testata ADUC
Opposizione al pignoramento non notificato da parte di enti esattoriali
Scarica e stampa il PDF
Modulo di Isabella Cusanno
24 ottobre 2009 10:11
 
Qui il modulo per opporsi al pignoramento da parte di ente esattoriale. Leggi la scheda pratica: I pignoramenti degli enti esattoriali. Quando sono illegittimi

***
Tribunale Civile di…………….
 
Ricorso ex art. 617 cpc 2 comma

L'avv……….. con studio in…………. in qualità di difensore di………………… nato a ………….. il ……………. ed residente……. alla via ……… (CF……. ) ai fini della presente procedura domiciliata presso il proprio studio in virtù di mandato a margine del presente ricorso,
 
Propone opposizione a
Pignoramento presso terzi ed in specifico presso (Banca) (PA) ( o altro)    emesso da Servizio della Riscossione Tributi XXXXXX notificato (o non notificato al debitore) il……ed ad oggetto …….. a nome del debitore …..
 
In fatto ed in diritto
In data ……… il sig….. recatasi presso il terzo ……. per ritirare il contante occorrente a…. ed ha appreso che i conti erano oggetto di pignoramento presso terzi ( così le è stato detto, ma non ha potuto avere nessun riscontro visivo dell'atto notificato al terzo) Comunque alla sig. ……. a tutt'oggi non è stato notificato nessun atto di pignoramento o altro.
Il sig… ha dovuto riscontrare preso l'ente esattore la propria pretesa situazione debitoria ed in detta occasione ha riscontrato che tutte (o la maggioranza delle) cartelle a suo carico erano relative a crediti INPS ed INAIL, quindi non a crediti erariali.
In data …… l'attuale ricorrente ha depositato richiesta di rateazione specificando che intendeva pagare l'intera somma ossia tutte le cartelle esecutive con ogni conseguenza di legge relativa alla istanza di dilazione.
A tutt'oggi i conti a nome della ricorrente presso la Banca ( o i credito presso il terzo o la P.A.) sono bloccati e nessun provvedimento le è stato notificato.
 
Considerato che
1)      Tutte le cartelle in riscossione sono estranee a ruoli erariali pertanto non si applicano alle predette nessuna norma relativa ed esclusiva alla riscossione delle imposte e che è quindi possibile l'opposizione ai sensi degli artt. 617 e seguenti del cpc, che è al contrario illegittimo l'iter di riscossione messo in atto dall'Equitalia, non potendo procedere in alcun caso ad un pignoramento senza notifica al debitore , e non potendo procedere nel caso di riscossione di contributi INPS alla notifica di un ordine diretto di pagamento a terzi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602 /73, ma dovendo procedere ai sensi del codice di procedura civile vigente, e dato che detto impedimento, nel caso specifico non è solo determinato dalla interpretazione che costantemente ne dà la Giurisprudenza, ma anche , nel caso de quo, dal testo medesimo della norma che specifica “ salvo per crediti pensionistici”;
2)      Nessun avviso ai sensi dell'art.50 DPR602/1973 le è stato notificato;
3)      Inoltre al solo fine di assicurare il benessere economico proprio e della sua famiglia ( e dipendenti se azienda) , il ricorrente ha depositato presso l'ente esattore l'istanza di dilazione ai sensi del DL 248 del 2007 così come modificato e convertito in legge, alla quale deve seguire l'immediata sospensiva dei procedimenti esecutivi, stante la natura di conversione del pignoramento, da parte d'ente esattore a maggior ragione, ma ora non più in preclusione legale, se detta istanza viene presentata quando non è stato iniziato nessun valido procedimento esecutivo
4)      La procedura messa in atto da Equitalia è quindi non solo illegittima, ma configura una indebita, ingiustificata ed illecita espropriazione con grave ed irreparabile danno della ricorrente.
5)      Inoltre la ditta della ricorrente fattura circa 250 000 euro all'anno, anche se tributi, contributi, e stipendi ne incidono la quasi totalità dell'ammontare, e occupa circa tredici dipendenti che nella situazione attuale non percepiscono lo stipendio: il danno che viene arrecato alla ricorrente deve essere valutato anche alla luce di questa realtà;
6)      La ricorrente chiede espressamente che l'ente esattore depositii in giudizio tutte le notifiche delle cartelle relative alle proprie pretese creditorie per ogni necessaria verifica;
7)      La ricorrente si riserva, anche in fase di merito, ogni richiesta di risarcimento danni
Tanto premesso la sottoscritta nella qualità
 
CHIEDE
Che l'illustre giudice adito voglia
Sospendere preliminarmente l'esecuzione anche inaudita altera parte, stante quanto già dedotto in fatto ed in diritto, stante il gravissimo ed irreparabile danno apportato all'attività della ditta che non può accedere ai propri conti né ad alcun credito,stante illegittimità del comportamento dell'Equitalia, la mancata notifica del pignoramento, l'indebita applicazione dell'art.72 bis DPR 602/73 alla fattispecie in esame, la richiesta da parte attrice della dilazione di pagamento, nonostante non abbia avuto modo di controllare il preteso debito, il deposito contestuale della documentazione e dei ruoli dai quali si evince che il debito non è erariale, con la contestuale liberazione dei conti indebitamente bloccati.
E dichiari nullo e di nessun effetto l'atto impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto , per quanto in premessa
Vittoria di spese
Sai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia ha valore……..
Documenti come da separato indice.
 
Data  e firma  
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS